CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OL AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3517/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240043207555000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2910/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, ritualmente notificato e inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria il 21.11.2024, ha impugnato la cartella di pagamento CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014 2024 00432075 55 000 NOTIFICATA IN
DATA 23/07/2024, da parte della Direzione Provinciale di Bari della Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE, -
RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. 875/2023 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI BARI, - contenente l'addebito di pagamento per € 536,07= deducendone l'illegittimità e ha chiesto a questa Corte di
Giustiziadi:
“1) Accogliere la proposta opposizione in quanto all' esponente non è stato notificato anche una copia del provvedimento tassato, con grave lesione delle sue facoltà difensive;
2) IN VIA GRADATA, DICHIARARE IL DIFETTO TOTALE E/O PARZIALE DI LEGITTIMAZIONE E/O TITOLARITÀ
PASSIVA DELL' OPPONENTE, DISPONENDO LA CHIAMATA IN CAUSA DELL' ALTRA PARTE AL FINE DI SOLLEVARE
L' ESPONENTE DAL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO;
3) Nella denegata e subordinata ipotesi di mancata affermazione della responsabilità esclusiva del terzo chiamato e di accertanda responsabilità dell'esponente, previa declaratoria, nella fattispecie sub iudice, di sussistenza di una qualsivoglia forma di garanzia, eventualmente anche di natura solidaristica, accertarne e dichiararne LA OPERATIVITÀ A CARICO DEL CHIAMATO Nominativo_1 , E/O PER
DECLARATORIA DI TOTALE E/O PARZIALE DIFETTO DI LEGITTIMITÀ E/O TITOLARITÀ PASSIVA DEL RICORRENTE
RISPETTO ALLA PRETESA AVANZATA DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
4) In ogni caso, annullare la CARTELLA DI PAGAMEENTO N. 014 2024 00432075 55 000 NOTIFICATO IN DATA
23/07/2024, da parte della Direzione Provinciale di Bari della Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE, - RELATIVO
ALLA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. 875/2023 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI BARI, - contenente
l'addebito di pagamento per € 536,07=.
5) Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa”.
L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia della Riscossione si sono costituite resistendo al ricorso di cui ha opposto l'inammissibilità e chiesto il rigetto ed eccependo la seconda anche il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza, presenti le parti, la Corte si è riservata per la decisione.
Il ricorso è infondato. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione degli articoli 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il ricorrente impugna solo formalmente la cartella ma solleva eccezioni relative al sotteso avviso di liquidazione, ormai definitivo e non più impugnabile.
Infatti, la cartella di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo
19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Il principio è stato più volte ribadito e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. per tutte, Con
l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 – per cui, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato…».
Ragion per cui, se l'avviso di liquidazione, ritualmente notificato, non è stato impugnato ai sensi del predetto articolo, il ricorso avverso lo stesso in questa sede è inammissibile per tardività.
Nel caso di specie, è accaduto che l'avviso di liquidazione, sotteso alla cartella di pagamento in oggetto, è stato ritualmente notificato al Ricorrente_1 in data 9 ottobre 2023 e si è definito per mancata impugnazione, posto che, sebbene il predetto abbia notificato all'Amministrazione il reclamo ex articolo 17-bis del d.lgs. n.
546 del 1992, non ha poi provveduto a depositare il ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari (- l'Ufficio ha allegato il certificato rilasciato dalla CGT di Bari di non iscrizione a ruolo della causa), non instaurando il giudizio e rendendo così definitivo nei suoi confronti l'avviso di liquidazione.
Pertanto, poiché l'avviso di liquidazione che ha originato il debito fiscale si è definito per mancata impugnazione, non può più essere più messo in discussione con l'impugnazione della successiva cartella di pagamento, che può essere impugnata solo per vizi propri, nella specie insussistenti.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado di Bari rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle
Amministrazioni costituite che liquida il € 300,00 per ciascuna oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, addì 15.12.2025.
Il giudice monocratico
IA OL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OL AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3517/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240043207555000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2910/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
=Svolgimento del processo=
Con ricorso, ritualmente notificato e inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria il 21.11.2024, ha impugnato la cartella di pagamento CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014 2024 00432075 55 000 NOTIFICATA IN
DATA 23/07/2024, da parte della Direzione Provinciale di Bari della Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE, -
RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. 875/2023 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI BARI, - contenente l'addebito di pagamento per € 536,07= deducendone l'illegittimità e ha chiesto a questa Corte di
Giustiziadi:
“1) Accogliere la proposta opposizione in quanto all' esponente non è stato notificato anche una copia del provvedimento tassato, con grave lesione delle sue facoltà difensive;
2) IN VIA GRADATA, DICHIARARE IL DIFETTO TOTALE E/O PARZIALE DI LEGITTIMAZIONE E/O TITOLARITÀ
PASSIVA DELL' OPPONENTE, DISPONENDO LA CHIAMATA IN CAUSA DELL' ALTRA PARTE AL FINE DI SOLLEVARE
L' ESPONENTE DAL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO;
3) Nella denegata e subordinata ipotesi di mancata affermazione della responsabilità esclusiva del terzo chiamato e di accertanda responsabilità dell'esponente, previa declaratoria, nella fattispecie sub iudice, di sussistenza di una qualsivoglia forma di garanzia, eventualmente anche di natura solidaristica, accertarne e dichiararne LA OPERATIVITÀ A CARICO DEL CHIAMATO Nominativo_1 , E/O PER
DECLARATORIA DI TOTALE E/O PARZIALE DIFETTO DI LEGITTIMITÀ E/O TITOLARITÀ PASSIVA DEL RICORRENTE
RISPETTO ALLA PRETESA AVANZATA DALL' AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
4) In ogni caso, annullare la CARTELLA DI PAGAMEENTO N. 014 2024 00432075 55 000 NOTIFICATO IN DATA
23/07/2024, da parte della Direzione Provinciale di Bari della Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE, - RELATIVO
ALLA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. 875/2023 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI BARI, - contenente
l'addebito di pagamento per € 536,07=.
5) Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa”.
L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia della Riscossione si sono costituite resistendo al ricorso di cui ha opposto l'inammissibilità e chiesto il rigetto ed eccependo la seconda anche il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'odierna udienza, presenti le parti, la Corte si è riservata per la decisione.
Il ricorso è infondato. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per violazione degli articoli 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il ricorrente impugna solo formalmente la cartella ma solleva eccezioni relative al sotteso avviso di liquidazione, ormai definitivo e non più impugnabile.
Infatti, la cartella di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo
19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Il principio è stato più volte ribadito e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. per tutte, Con
l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 – per cui, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato…».
Ragion per cui, se l'avviso di liquidazione, ritualmente notificato, non è stato impugnato ai sensi del predetto articolo, il ricorso avverso lo stesso in questa sede è inammissibile per tardività.
Nel caso di specie, è accaduto che l'avviso di liquidazione, sotteso alla cartella di pagamento in oggetto, è stato ritualmente notificato al Ricorrente_1 in data 9 ottobre 2023 e si è definito per mancata impugnazione, posto che, sebbene il predetto abbia notificato all'Amministrazione il reclamo ex articolo 17-bis del d.lgs. n.
546 del 1992, non ha poi provveduto a depositare il ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari (- l'Ufficio ha allegato il certificato rilasciato dalla CGT di Bari di non iscrizione a ruolo della causa), non instaurando il giudizio e rendendo così definitivo nei suoi confronti l'avviso di liquidazione.
Pertanto, poiché l'avviso di liquidazione che ha originato il debito fiscale si è definito per mancata impugnazione, non può più essere più messo in discussione con l'impugnazione della successiva cartella di pagamento, che può essere impugnata solo per vizi propri, nella specie insussistenti.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado di Bari rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle
Amministrazioni costituite che liquida il € 300,00 per ciascuna oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, addì 15.12.2025.
Il giudice monocratico
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