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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283/2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCHI RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 9 TORINOpresso il difensore avv. RONCHI RITA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENFENATI Controparte_1 C.F._2
BRUNA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 4 40138 BOLOGNApresso il difensore avv.
BENFENATI BRUNA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: come da ricorso introduttivo.
CONVENUTA: come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. insistendo in tutte le istanze istruttorie già formulate ma non ammesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.02.2023 , coniugato con in regime di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni domandava che fosse: 1) pronunciata ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bologna tra il Sig. Pt_1
e la Sig.ra in data 24 luglio 1999 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Bologna;
2) disposto l'affidamento condiviso delle figlie, e Per_1
; 3) disposto il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre;
dando atto che Per_2 anche la figlia maggiorenne risiede presso la madre;
4) assegnata l'abitazione coniugale sita Per_3 a OL OS in via Serena n. 15, alla sig.ra nell'interesse e per le esigenze delle figlie, fino a CP_1 quando questo interesse perdurerà; disponendo già in questa sede l'obbligo di vendita della casa pagina 1 di 12 coniugale quando non sarà più necessaria per la tutela delle figlie;
5) stabilito il diritto del padre di tenere le figlie con sé: un pomeriggio alla settimana dalle 19.30 fino alle ore 22.00 durante i periodi di frequenza scolastica e fino alle 23.00 negli altri periodi, con onere di riaccompagnarle presso la casa coniugale, oltre ad un intero week end alternato con la madre, dal venerdì dalle 19.30 fino alla domenica sera alle ore 22 o alle 23 nel periodo di vacanza;
un periodo di 7 giorni durante le vacanze di
Natale alternando con la madre il giorno di Natale e quello di Capodanno, e per 6 gg consecutivi con ciascun genitore a Pasqua ad anni alterni;
nell'anno in cui il genitore non avrà le figlie per Pasqua, le terrà con sé in coincidenza dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio ove ce ne siano;
entro il 30 aprile di ogni anno i coniugi comunicheranno l'uno all'altra concordandolo, il periodo di vacanza estivo da trascorrere con le figlie, tenendo presente che ciascun genitore le terrà con sé un minimo di 15 giorni consecutivi durante l'intero periodo di chiusura estiva della scuola;
per i compleanni delle figlie e/o le cerimonie religiose come la comunione o la cresima, i genitori possano presenziare congiuntamente previo accordo tra loro e ove le figlie lo desiderino;
6) disposto a carico del sig. quale contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie, la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale Ordinario di Bologna, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); 7) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e dichiarato che nessun assegno divorzile è da Controparte_1 corrispondersi in suo favore, dichiarando l'immediata cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno disposto con la sentenza di separazione;
8) condannata la sig.ra alla restituzione dei CP_1 beni di proprietà del sig. lasciati presso la casa coniugali, elencati nel ricorso introduttivo;
9) Pt_1 disposto che le somme spettanti alla figlia in ragione della sua condizione di handicap e di Per_1 invalidità continuino ad essere accreditate su un conto corrente intestato solo alla minore e sul quale entrambi i genitori avranno delega a operare, anche disgiuntamente, con obbligo di reciproco rendiconto trimestrale;
tali somme, aventi destinazione specifica per legge, saranno impiegate esclusivamente per le esigenze della figlia;
chiede altresì che sia condannata la sig.ra a Per_1 CP_1 ripristinare sul conto corrente di le somme percepite sul proprio conto personale fino al 2019. Per_1
Con decreto 5.3.23 il Presidente Delegato fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi per l'udienza del 13-6-2023.
Si costituiva in giudizio la signora la quale nulla opponeva in ordine alla cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso di lei, all'assegnazione a lei della casa familiare, alla gestione e all'uso della pensione della figlia disabile ed al calendario visite già previsti con sentenza di separazione n. 1595 del 21 Per_1 giugno 2022.
La convenuta deduceva, invece, l'inammissibilità della domanda concernente l'accertamento dell'obbligo di vendita della casa coniugale per il tempo in cui non sarà più necessaria per le figlie e di quella di restituzione dei beni mobili di proprietà del ricorrente.
Per tutto il resto, contestava nel merito le domande del ricorrente e nello specifico domandava di: 1) accertare e dichiarare che la convenuta in corso di matrimonio ha rinunciato alle possibilità di carriera e di incremento della propria patrimonialità in favore della famiglia, consentendo al coniuge Pt_1 di consolidare una elevata capacità economica tramite la propria attività libero professionale e
[...] per l'effetto condannare a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di pari importo Parte_1 rispetto a quello separativo, di euro € 1505,38/mese rivalutati dal 1 giugno 2022) oltre successiva rivalutazione ISTAT o altra diversa e anche maggiore somma dovesse risultare all'esito della istruttoria;
2) accertare e dichiarare la modifica in melius della situazione patrimoniale dell'obbligato rispetto a quanto accertato in sede di separazione e quella in pejus della sig.ra Parte_1 CP_1 per tutti i motivi dedotti in atti, e per l'effetto condannare il ricorrente a corrispondere alla
[...]
pagina 2 di 12 convenuta a titolo di mantenimento per le tre figlie di cui due minori – e – e una Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – - , la somma di € 700,00/mese per Per_3 ciascuna figlia rivalutabili ISTAT o altra diversa somma anche maggiore, disponendo la decorrenza dell'obbligo dalla data del presente atto;
3) porre a carico del padre l'obbligo di rifondere alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche sostenute per le figlie non a carico del SSN e/o che presentino il requisito della necessità e/o dell'urgenza; le spese dentistiche saranno a totale carico del padre;
le spese sostenute per e relative esclusivamente alla sua disabilità dovranno essere sostenute utilizzando Per_1 la pensione di invalidità versata su un conto corrente intestato a . Ogni altra spesa medica Per_1 specialistica o che non presenti requisiti di urgenza o necessità dovrà essere previamente concordata tra i genitori. In difetto di accordo il genitore che sosterrà la relativa spesa non avrà diritto ad alcun rimborso. Con riferimento alle spese scolastiche le tasse di iscrizione, i libri scolastici e la prima dotazione di materiale cartolibrario, le gite scolastiche e il fondo cassa scolastico come richiesto dall'Istituto, nonché eventuali lezioni di recupero e/o ripetizione si rendessero necessarie, e campi estivi e/o campi 38solari o altre forme di sostegno equivalente che si rendessero necessarie durante il periodo di chiusura delle scuole, verranno divise al 50% tra i genitori;
spese universitarie di Per_3 comprese;
le spese per i corsi di Danza e per la Palestra di , abbigliamento compreso, il corso Per_3 di nuoto per e per , la scuola di ballo per , il corso e le lezioni di pianoforte e di Per_1 Per_2 Per_1 danza per saranno divise al 50% tra i genitori. Nel caso i corsi sportivi e/o ricreativi prevedano Per_2 l'uso di nel caso i corsi sportivi e/o ricreativi prevedano l'uso di abbigliamento e/o di materiali particolari, anche la relativa spesa dovrà essere divisa al 50% tra i genitori. Ogni altra spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori secondo l'elenco e le modalità adottate dal Tribunale di Bologna con protocollo del 9 agosto 2017 disponendo la continuità dell'obbligo già decorrente;
4) disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di reciprocamente dare l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e, per le figlie, dei passaporti o altri documenti equipollenti, validi ai fini dell'espatrio anche verso i paesi extra UE.
All'udienza del 13-6-2023 le parti comparivano personalmente ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato così disponeva: conferma quanto previsto in sede di separazione nella recente sentenza pronunciata dal Tribunale e non impugnata da alcuna delle parti, considerato che la situazione, anche sotto il profilo reddituale e patrimoniale dei coniugi, non pare ad oggi sostanzialmente variata.
Alla successiva udienza del 19-10-2023 il G.I. assegnava alle parti i termini richiesti ex art. 183, 6 comma, c.p.c., invitandole a soffermarsi nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. sulle seguenti circostanze: condizione lavorativa (tipologia di lavoro, sede e orario); situazione abitativa
(immobile adibito ad abitazione, luogo di residenza, esborsi sostenuti per mutuo o canone locatizio); situazione economico patrimoniale dei coniugi (redditi netti, patrimonio, con particolare riguardo a beni immobili e mobili registrati), risparmi, investimenti, valori mobiliari, partecipazioni societarie); all'esito, rinviava all'udienza dell'08.02.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con la prima memoria integrativa ex art. 183 comma 6 c.p.c. le parti prendevano espressa posizione sulle questioni indicate dal G.I. e, segnatamente, ad integrazione delle conclusioni rassegnate in sede di costituzione, la convenuta domandava: 8) In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta dalla difesa di controparte in punto ad assegno divorzile in favore della resistente disporre contestualmente in via Controparte_1 compensativa, l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. per le tre figlie, in Parte_1 una somma non inferiore ad € 1000,00/mese per ciascuna figlia, oltre rivalutazione ISTAT o altra diversa somma anche maggiore che sia ritenuta perequativa della perdita del maggior reddito da parte della madre.
pagina 3 di 12 All'udienza in data 08.02.2023 ammetteva la prova per testi richiesta dall'attore nella memoria integrativa ex ar. 183. comma 6 n. 1 c.p.c., limitatamente ai capitoli 7 e 8 con i testi indicati, esclusi gli altri capitoli in quanto relativi a circostanze generiche (cap. 1, 2,3,5) e irrilevanti (cap. 4, 6), esclusi altresì i capitoli di cui alla memoria istruttoria del 18.12.2023, in quanto relativi a circostanze non contestate (cap. 9, 14), generiche (cap. 10, 16), irrilevanti (cap. 11, 12, 13, 15). Ammetteva inoltre la prova per testi richiesta dalla convenuta nella memoria istruttoria del 14.12.2023, limitatamente ai capitoli 1, 9, 10, 11, 13, 22, 25, 26, con i testi indicati, esclusi gli altri capitoli in quanto relativi a circostanze valutative (cap. 2, 3, 24), generiche (cap. 4, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 27, 35), irrilevanti (cap. 5, 8, 14, 15, 16, 17, 23), superflue (cap. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) unitamente all'ammissione di prova contraria richiesta sul capitolato di controparte;
All'udienza del 28.03.2024, previa assunzione delle prove ammesse, il Giudice fissava udienza al 03.10.2024 di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
*****
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, passata in giudicato, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si osserva quanto segue.
Si conferma, quanto alle istanze istruttorie su cui parte convenuta ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, il rigetto così come motivato dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 8-2-303, soggiungendosi che anche il richiesto accertamento a mezzo ctu sull'effettiva capacità economica dell'attore, così come quello sul valore degli immobili della convenuta, risultano quanto al primo, superfluo e quanto al secondo esplorativo.
Occorre altresì premettere che relativamente alle questioni concernenti l'affidamento delle figlie minori, il collocamento in via prevalente delle stesse presso la madre e l'assegnazione a lei della casa familiare, l'intestato Tribunale con sentenza separazione n. 1595 del 2022 aveva così statuito:
“(..) 2- dispone l'affido condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...], Per_3 Per_1 nata a [...] il [...] (affetta da Handicap in condizione di gravità) e , nata a [...]_2 il 28.03.2009, a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte;
3– costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in OL OS, Via Serena 15, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme alle figlie minori;
6 – dispone che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé le figlie: a fine settimana alternati, dal venerdì (o sabato a seconda dell'orario scolastico) dopo la scuola alla domenica sera, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
nonché per due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola e con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore collocatario, e per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola e con pernottamento, nella settimana che precede il
pagina 4 di 12 weekend di competenza del genitore non collocatario;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in caso di disaccordo, negli anni pari decide il padre, e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze pasquali,
i figli trascorreranno tre giorni col padre e tre giorni con la madre, alternando fra i genitori di anno in anno Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive, i giorni di permanenza presso il genitore collocatario inizieranno dalla mattina, invece che dalla fine della scuola;
ciascun genitore terrà con sé i figli per n. 15 giorni di vacanza anche non consecutivi da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
”
Orbene, non ravvisandosi alcun contrasto tra le parti in ordine alle richiamate statuizioni, le stesse devono trovare integrale conferma, con la precisazione che le prescrizioni in punto di affidamento condiviso si riferiscono solo alla figlia in quanto unica figlia minorenne. Per_2
Tuttavia, alla luce delle condizioni di salute della figlia maggiorenne affetta da handicap grave, Per_1 occorre inoltre precisare che secondo i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza, ai maggiorenni portatori di handicap grave sono estensibili le disposizioni dettate in punto di mantenimento, di assegnazione della casa familiare, di ascolto e visita ma non anche la disciplina in materia di affido esclusivo o condiviso dei figli minori.
A tal proposito, la Corte di legittimità ha infatti recentemente ribadito che l'art. 337 septies, secondo comma, c.c. non “ha inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni. (…) La categoria di portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe per produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e volere”. (Ordinanza n.
2670/2023)
Ciò in considerazione del fatto che, con la maggiore età, viene meno la presunzione legale di incapacità
(come pure la responsabilità dei genitori) e la mancanza di capacità di agire del figlio maggiorenne portatore di handicap non è automatica ma deve semmai essere accertata eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. (Cass. Civ.
Sez. I 24/07/ 2012 n.12977; Tribunale di Potenza 12.01.2016 in Foro it. 2016, 4, I, 1458; Tribunale
Varese, Sez, I sentenza 21 aprile 2011; Trib. Torino 28 aprile 2014; Corte appello Catania, 29/01/2015;
Tribunale Treviso sez. I, 01/04/2016-ud. 01/04/2016; Tribunale di Lucca 04.04.2018 in banca dati De
Jure). Sulla scorta di tali premesse, vanno pertanto confermate anche per la figlia e non solo per la Per_1 minore le prescrizioni della sentenza di separazione relativamente al calendario di visita del Per_2 genitore non collocatario e all'assegnazione della casa familiare oltre che, seppur nei termini di cui al prosieguo, in punto di mantenimento.
Sussiste invece contrasto tra le parti in ordine alla debenza da parte del ricorrente dell'assegno divorzile ex art. 5 comma 6 L. 898 del 1970, avendo la signora dedotto di aver rinunciato alle possibilità CP_1 di carriera e di incremento della propria patrimonialità in favore della famiglia, così consentendo al coniuge di consolidare una elevata capacità economica tramite la propria attività libero Parte_1 professionale.
Intendendo il Tribunale aderire ai principi sul punto enucleati dalle SS.UU. con sentenza n. 18287 del
2018, è compito del Giudice procedere innanzitutto al raffronto tra le condizioni economico- patrimoniali dei coniugi accertando preliminarmente se sussiste uno squilibrio a favore dell'uno o dell'altro, e, soltanto in caso di risposta affermativa al quesito, valutare se esso “deriva dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondato sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o
pagina 5 di 12 prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge” . In tal caso, è la parte richiedente l'assegno che deve dare la prova, da un lato, dei sacrifici compiuti in corso di matrimonio in favore della famiglia e del proprio contributo alla formazione del patrimonio comune e di ciascun coniuge;
dall'altro, del nesso di causalità sussistente tra tali sacrifici e lo squilibrio intercorrente tra le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi.
Sulla scorta di tali premesse, occorre innanzitutto procedere ad un'ordinata ricostruzione delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, muovendo dal quadro dei rapporti emergente dalla sentenza di separazione:
“Vivono nella casa familiare acquistata nel 2005 in comproprietà per 1⁄2 ciascuno, gravata da mutuo, pure contratto al 50%, con rata mensile di euro 1.119. Lei è dipendente bancaria part time, con un reddito da stipendio di euro 33.261 per l'anno di imposta 2016, euro 34.115 per l'anno di imposta 2017 ed euro 36.813 per l'anno di imposta 2018 (imponibile); il che corrisponde a un netto mensile medio di euro 2.300.
Lui è dentista libero professionista;
ha lavorato fino al 2017 per lo studio di cui era titolare un altro professionista, nel 2018 ha aperto uno studio proprio;
ha un reddito imponibile annuo di euro 103.979 per l'anno di imposta 2016, euro 97.196 per l'anno di imposta 2017 ed euro 63.298 per l'anno di imposta 2018; corrispondente a un netto medio mensile di euro 4.700; ha allegato e documentato costi per la locazione dell'appartamento ove ha sede lo studio, nonché per lo stipendio del dipendente che ha assunto, nonché un finanziamento di 60.000 euro da restituire in 60 rate mensili, per costi sostenuti per l'avviamento della nuova attività; tali spese si ritengono, tuttavia, salvo allegazione e prova contraria, già considerate nella dichiarazione dei redditi “Mod. Unico Persone Fisiche”. Entrambe le parti sono gravate dal pagamento del 50% della rata del mutuo, che corrisponde ad euro
560 mensili […]
La ricorrente è proprietaria, oltre al 50% della casa familiare, anche di altri immobili, nella misura di un terzo, insieme alle sue due sorelle, e segnatamente, dopo il decesso della madre, già vedova, mancata nell'ottobre 2019, di un terzo di un appartamento di circa 60 metri quadri sito a Bologna in Via Normandia, dove la madre risiedeva;
di un immobile in Sant'Angelo in Vado, utilizzato normalmente per le vacanze estive della famiglia;
di altri due immobili in due località vicine a quest'ultima, tuttavia inidonei a produrre reddito
Rispetto al quadro patrimoniale e reddituale così delineato, si rileva quanto segue.
La signora è tuttora dipendente di e ricopre la posizione di quadro di I livello con orario CP_1 Pt_2 part-time orizzontale, per l'anno di imposta 2019 emerge un reddito imponibile di € 36.169,00, per l'anno 2020 di € 53.342,00, per l'anno 2021 di € 51.259,00 e per l'anno di imposta 2022 di € 53.906,00; nell'imponibile è compreso anche l'importo versatole dal marito a titolo di assegno di mantenimento, che con ordinanza presidenziale del 23-1-2020 era stato stabilito in euro 1.400 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat, statuizione confermata con la sentenza di separazione.
Dai CUD depositati dalla convenuta emerge un reddito da lavoro dipendente imponibile di € 34.453,00 per l'anno 2020 e di € 37.806,00 per l'anno 2021 nonché di € 34.463,47 per l'anno 2022 così registrandosi un reddito medio mensile netto di circa euro 2.300. La è tuttora gravata del pagamento di € 650/700 mensili a titolo di mutuo per il pagamento della CP_1 casa familiare in OL OS alla via Serena 15, corrispondendo tale somma alla quota del 50% della rata mensile.
Si riscontra che nel 2024 ha estinto il finanziamento di € 256 mensili per l'acquisto dell'auto Fiat 500 che era in essere all'epoca della separazione.
pagina 6 di 12 Dalla documentazione versata in atti, non si registrano invece mutamenti relativamente agli immobili di cui è titolare (per la quota di un terzo, insieme alle sorelle), con la sola differenza della messa a reddito dell'immobile di via Normandia 108 in Bologna da cui percepisce un reddito mensile di € 233,33. Relativamente agli altri immobili, dei quali pure è proprietaria di un terzo mentre gli altri due terzi sono delle due sorelle, nella comparsa di costituzione ella afferma trattarsi di: un immobile sito in Borgo Pace PU composto da due ambienti non collegati tra loro senza alcuna utenza (luce acqua gas), senza servizi igienici, non abitabili;
un immobile sito a Sant'Angelo in Vado PU alla via Ranuzzi 2 costituita da porzione cielo terra utilizzata da 4 famiglie per le vacanze estive per un complessivo di 13 persone. Il suddetto immobile è da sempre stato utilizzato per le vacanze estive dalle figlie della ricorrente nella misura di un mese consecutivo durante il quale anche i genitori vi hanno soggiornato nei week end liberi dal lavoro e in almeno una settimana insieme alle figlie, con continuità fin dal 1993 e fino alla crisi coniugale;
un colonico in località Acquaviva Sant'Angelo in Vado PU con terreno, senza riscaldamento e senza acqua potabile. Per essere abitabile, dovrebbero essere sostenute spese di consolidamento della struttura vista la presenza di crepe che potrebbero pregiudicare la stabilità dell'edificio.
L'attore non offre alcun elemento concreto a confutazione delle allegazioni della convenuta salvo delle fotografie che ritraggono peraltro in maniera parziale l'esterno dei suddetti immobili;
nemmeno allega i valori OMI della zona, né specifica quale sarebbe a suo dire il valore degli immobili, né produce documentazione relativa a eventuali movimenti di denaro che farebbero supporre che gli stessi siano messi a reddito in maniera non dichiarata. Trattandosi dei medesimi immobili di cui la convenuta era proprietaria in sede di separazione, non si ritiene che ulteriori approfondimenti al riguardo siano dovuti, stante la genericità delle allegazioni attoree e rilevato che non si tratta di proprietà sopravvenute.
L'attore svolge tuttora la professione di dentista libero professionista;
è proprietario nella misura del 50% della casa coniugale nonché di un altro immobile sempre nella misura del 50%; dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2020 ha prodotto un reddito imponibile di € 116.735,00 corrispondenti a un medio netto mensile di euro 5.997, circa, già al netto dell'assegno di mantenimento di euro 1.400 mensili corrisposto alla moglie;
non ha depositato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, con ciò assumendo una condotta processuale poco collaborativa;
per l'anno di imposta 2022 ha dichiarato un imponibile di € 140.779 cui va sommato il reddito da locazione tassato con cedolare secca e l'importo dell'assegno separativo versato alla moglie;
tutto ciò considerato, egli risulta poter contate su entrate nette mensili pari a circa euro 7.600.
Egli risiede nell'immobile di sua proprietà sito a OL OS (BO) in via Cellini n. 6, per il quale paga un rateo mensile del mutuo pari ad euro 1.373,00; ha acquistato l'immobile e contratto il mutuo nel gennaio 2022. Per l'abitazione di via Serena, in comproprietà tra i coniugi al 50% e assegnata alla sig.ra il sig. paga il suo 50% del rateo mensile del mutuo, pari a circa euro 700,00 (tasso CP_1 Pt_1 variabile).
Dalla ricostruzione economico-patrimoniale sopra descritta, è evidente che pur a fronte di un lieve miglioramento nelle condizioni economico patrimoniali della signora rispetto alla pronuncia di CP_1 separazione (in quanto ha cessato di pagare il finanziamento per l'auto e ha iniziato a percepire pro quota il canone di locazione per l'appartamento di Via Normandia), è tuttora riscontrabile un netto divario tra le due situazioni patrimoniali dei coniugi, ulteriormente acuito da un notevole incremento dei redditi del ricorrente. Si sottolinea che l'aumento degli oneri abitativi del medesimo, che prima pagava un canone di locazione per l'appartamento in cui si era trasferito, inferiore alla rata di mutuo che ha poi contratto per acquistare l'immobile ove attualmente risiede, pare frutto di una libera scelta dell'attore, non essendo dimostrato che l'alloggio precedente non gli consentisse di ospitare le figlie.
pagina 7 di 12 Per verificare se sussista l'invocata funzione compensativa dell'assegno divorzile, richiesto dalla moglie, occorre pertanto indagare sulle cause di un tale squilibrio e, segnatamente, accertare se lo stesso possa ricondursi sul piano causale ai sacrifici e rinunce compiuti dalla signora nel corso CP_1 del matrimonio.
In proposito, valga infatti quanto ribadito dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 14.12.2020
“Il rilevante squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi non è condizione sufficiente al riconoscimento dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite del 2018 hanno infatti sottolineato che, in presenza di un divario rilevante nella situazione economica delle parti, si deve innanzitutto comprendere quale sia stata la causa del divario stesso. Solo qualora lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali sia stato causato dai sacrifici effettuati dal richiedente, può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile. Occorre quindi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra disparità reddituale-patrimoniale e sacrificio del coniuge richiedente l'assegno. Pertanto, solo qualora lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali sia stato causato dai sacrifici effettuati dal richiedente, può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile;
occorre quindi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra disparità reddituale-patrimoniale e sacrificio del coniuge richiedente l'assegno”.
Dall' istruttoria orale emerge che la signora dopo la nascita della terza figlia, (all'incirca CP_1 dopo 20 anni di lavoro) ha domandato una riduzione di orario passando da un impiego full-time ad un part-time orizzontale per poter meglio seguire gli impegni delle tre figlie. E' emerso altresì che la aveva frequentemente fruito di ferie, permessi e congedi per occuparsi CP_1 delle tre figlie e che nella conduzione della vita familiare era più presente rispetto al marito, nonostante che ella fosse altresì coadiuvata da una collaboratrice domestica, nonché dalla propria sorella e dai familiari dell'attore. Il costante incremento dei redditi da lavoro del marito e la sua carriera professionale sempre in ascesa, emergono anche dalle vicende separative;
infatti egli prima collaborava con un altro professionista, poi ne ha rilevato lo studio, divenendone il titolare esclusivo, e registrando redditi in costante aumento;
si legge nell'ordinanza presidenziale di separazione: Lui è dentista libero professionista;
ha lavorato fino al 2017 per lo studio di cui era titolare un altro professionista, nel 2018 ha aperto uno studio proprio;
ha un reddito imponibile annuo di euro 103.979 per l'anno di imposta 2016, euro 97.196 per l'anno di imposta 2017 ed euro 63.298 per l'anno di imposta 2018; corrispondente a un netto medio mensile di euro 4.700 e poi nella sentenza di separazione: dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, nell'anno di imposta 2018 ha avuto un reddito netto annuo di euro 61.349,00 circa;
per l'anno 2019 non è presente agli atti dichiarazione dei redditi;
per l'anno 2020 di euro 71.974 circa corrispondenti a un medio netto mensile di euro 5.997, circa già al netto dell'assegno di mantenimento di euro 1.400 mensili corrisposto alla moglie;
pertanto, rispetto all'anno di imposta 2018, il suo netto mensile è passato da euro 5.112 ad euro 5.997, cui va aggiunta la somma mensile di euro 1.400 (il contributo al mantenimento della moglie), quindi circa euro
7.397. Peraltro anche l'attuale calendario di visita riflette il prevalente impegno materno nel seguire le figlie, dato che il padre le tiene con sé solo un giorno infrasettimanale dalle 19,30 alle 22 (23 nel periodo estivo).
Va altresì sottolineato che la scelta di lavorare part time deve ritenersi nella sostanza condivisa dal marito in quanto assunta in costanza di convivenza;
né risulta che egli si sia concretamente offerto di sostituire anche solo parzialmente la moglie nel ruolo trainante endofamiliare che si ritiene che ella abbia assunto, nonostante i plurimi aiuti, dal momento che nessuna delle persone che collaboravano nell'accudimento delle figlie (si sottolinea che le figlie sono tre di cui una affetta da handicap in condizione di gravità) risulta essersi sostituita alla madre nell'indispensabile ruolo di organizzazione e coordinamento degli impegni familiari.
La scelta del part time ha comportato e continua a comportare senza dubbio in questi anni quantomeno una perdita economica in termini di stipendio che la stessa quantifica all'incirca nel 20% dello pagina 8 di 12 stipendio attuale e a tale parametro va tendenzialmente parametrato l'assegno divorzile di cui la stessa, alla luce delle suesposte considerazioni, risulta avere diritto (si veda Cass., ordinanza n. 28483/2022). Esso va pertanto quantificato in euro 300 mensili.
Sul contributo al mantenimento ordinario delle figlie, in ragione delle rispettive situazioni economiche delle parti, tenendo conto che le figlie hanno quasi tre anni in più rispetto all'età che avevano all'epoca della separazione pertanto le loro esigenze devono presumersi aumentate, tenuto altresì conto che, come all'epoca della separazione, trascorrono la maggior parte del tempo con la madre, va aumentato il contributo al loro mantenimento – che considerando la rivalutazione sarebbe pari ad oggi a oltre euro
550 ciascuna -, e considerato inoltre che la riduzione della somma da versare alla madre a titolo di mantenimento separativo era molto superiore (1.400 euro) a quella stabilita a titolo di assegno divorzile, realizzandosi così un notevole risparmio di spesa per l'attore, fino ad euro 800 mensili per ciascuna.
Quanto a tutte le altre domande proposte, va confermata, in quanto frutto di accordo fra le parti recepito in sentenza e avente ad oggetto, peraltro, una questione che non costituisce contenuto essenziale delle pronuncia e che pertanto può essere modificata solo in base a un nuovo accordo delle medesime parti, la statuizione relativa alle modalità di accredito e di impiego della pensione di invalidità della figlia
, maggiorenne, ma affetta da handicap in condizione di gravità; si osserva che l'effetto di tale Per_1 condizione risulta essere una maggior tutela per il patrimonio della ragazza.
Non può essere accolta, in quanto anch'essa richiederebbe un accordo ad hoc fra le parti, la richiesta di modifica, da parte della convenuta, della regolamentazione delle spese straordinarie, nel senso di disporre che quelle dentistiche siano poste a carico esclusivo del padre.
Per quanto concerne infine le domande avanzate dall'attore aventi ad oggetto: 1) l'accertamento dell'obbligo di vendita della casa familiare per il tempo in cui tutte le figlie saranno diventate maggiorenni;
2) la restituzione dei beni mobili di proprietà del ricorrente 3) di condanna della sig.ra a ripristinare sul conto corrente esclusivo di le somme percepite sul proprio conto CP_1 Per_1 personale fino al 2019, esse devono dichiararsi inammissibili per le seguenti ragioni.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34,
35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno (la domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari è ora tuttavia ammessa in forza di esplicita previsione normativa contenuta nel Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 c.d. Correttivo Riforma Cartabia 2024), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017).
Questo Tribunale condivide il principio accolto anche dalla giurisprudenza di merito secondo il quale la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un' istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse – che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale) - alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. rebus sic stantibus), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti pagina 9 di 12 disciplinati dagli artt. 710 c.p.c. e 9 comma 1 L. n. 898 del 1970. (cfr.sentenza n. 957 del 2-9-2022 del
Tribunale di Potenza su in questo senso anche Tribunale di Rieti n. 376/2022 e Email_1
Cass. 3316/2017).
Parimenti inammissibile per mancanza di un interesse diretto concreto ed attuale è la domanda promossa dalla in ordine all'accertamento dell'obbligo per entrambi i coniugi, di CP_1 reciprocamente dare l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e per le figlie dei passaporti o altri documenti equipollenti, validi ai fini dell'espatrio anche verso i paesi extra UE.
In mancanza di richiesta concorde sul punto, ciascuna parte potrà rivolgersi al Giudice qualora in futuro sorgano contrasti sul punto. Le spese seguono il criterio della prevalente soccombenza e sono poste quindi a carico dell'attore.
Vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 e con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità nei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bologna in data 24.7.1999, tra
, nato/a il 29/05/1969 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e nato/a il 04/02/1970 a BOLOGNA (BO) Controparte_1
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna n. 439 parte 2 serie A ufficio 1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2 – dato atto che anche la figlia (affetta da Handicap in condizione di gravità), nata a Persona_4
Bologna il 03/09/2006, così come già la figlia nata a [...] il [...], è diventata Persona_5 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, dispone l'affidamento della figlia minorenne nata Bologna il 28.03.2009 a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la Per_2
figlia minorenne saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minorenne;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia minorenne presso di sé;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o delle figlie per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, dando atto che ivi sono collocate in via prevalente anche le due figlie maggiorenni;
pagina 10 di 12 5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in OL OS, Via Serena 15, e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme alla figlia minore e alle due figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, una delle quali affetta da handicap in condizione di gravità;
6 – dispone che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé la figlia minorenne e la figlia affetta da handicap in condizione di gravità: un pomeriggio alla settimana dalle 19.30 fino alle ore 22.00
durante i periodi di frequenza scolastica e fino alle 23.00 negli altri periodi, con onere di riaccompagnarle presso la casa materna, oltre ad un intero week end alternato con la madre, dal venerdì dalle 19.30 fino alla domenica sera alle ore 22 o alle 23 nel periodo di vacanza;
un periodo di 7 giorni durante le vacanze di
Natale alternando con la madre il giorno di Natale e quello di Capodanno, e per 6 gg consecutivi con ciascun genitore a Pasqua ad anni alterni;
nell'anno in cui il genitore non avrà le figlie per Pasqua, le terrà con sé in coincidenza dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio ove ce ne siano;
entro il 30 aprile di ogni anno i coniugi comunicheranno l'uno all'altra concordandolo, il periodo di vacanza estivo da trascorrere con le figlie, tenendo presente che ciascun genitore le terrà con sé un minimo di 15 giorni consecutivi durante l'intero periodo di chiusura estiva della scuola;
per i compleanni delle figlie e/o le cerimonie religiose come la comunione o la cresima, i genitori possano presenziare congiuntamente previo accordo tra loro e ove le figlie lo desiderino;
7 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, dal passaggio in giudicato della statuizione sul vincolo contenuta nella presente sentenza, dispone che, cessato l'obbligo in capo al marito di contribuire al mantenimento della moglie, egli sia tenuto a versarle a titolo di assegno divorzile la somma di euro 300 su conto corrente intestato alla gli verrà tempestivamente comunicato;
tale CP_1 somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
8 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, dalla pubblicazione della presente sentenza dispone l'aumento del contributo mensile al mantenimento delle figlie fino a euro
800 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, che pone a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per pagina 11 di 12 l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9 – conferma che le somme spettanti alla figlia in ragione della sua condizione di handicap e di Per_1
invalidità siano accreditate su un conto corrente intestato solo alla figlia medesima e sul quale entrambi i genitori avranno delega a operare, anche disgiuntamente, con obbligo di reciproco rendiconto trimestrale;
tali somme, aventi destinazione specifica per legge, saranno impiegate esclusivamente per le esigenze della figlia;
Per_1
10 – dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte dalle parti;
11 – condanna il convenuto a rifondere alla attrice le spese legali che liquida in euro 7.616 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7-1-2025.
Il Giudice rel.
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283/2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCHI RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 9 TORINOpresso il difensore avv. RONCHI RITA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENFENATI Controparte_1 C.F._2
BRUNA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 4 40138 BOLOGNApresso il difensore avv.
BENFENATI BRUNA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: come da ricorso introduttivo.
CONVENUTA: come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. insistendo in tutte le istanze istruttorie già formulate ma non ammesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.02.2023 , coniugato con in regime di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni domandava che fosse: 1) pronunciata ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bologna tra il Sig. Pt_1
e la Sig.ra in data 24 luglio 1999 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Bologna;
2) disposto l'affidamento condiviso delle figlie, e Per_1
; 3) disposto il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre;
dando atto che Per_2 anche la figlia maggiorenne risiede presso la madre;
4) assegnata l'abitazione coniugale sita Per_3 a OL OS in via Serena n. 15, alla sig.ra nell'interesse e per le esigenze delle figlie, fino a CP_1 quando questo interesse perdurerà; disponendo già in questa sede l'obbligo di vendita della casa pagina 1 di 12 coniugale quando non sarà più necessaria per la tutela delle figlie;
5) stabilito il diritto del padre di tenere le figlie con sé: un pomeriggio alla settimana dalle 19.30 fino alle ore 22.00 durante i periodi di frequenza scolastica e fino alle 23.00 negli altri periodi, con onere di riaccompagnarle presso la casa coniugale, oltre ad un intero week end alternato con la madre, dal venerdì dalle 19.30 fino alla domenica sera alle ore 22 o alle 23 nel periodo di vacanza;
un periodo di 7 giorni durante le vacanze di
Natale alternando con la madre il giorno di Natale e quello di Capodanno, e per 6 gg consecutivi con ciascun genitore a Pasqua ad anni alterni;
nell'anno in cui il genitore non avrà le figlie per Pasqua, le terrà con sé in coincidenza dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio ove ce ne siano;
entro il 30 aprile di ogni anno i coniugi comunicheranno l'uno all'altra concordandolo, il periodo di vacanza estivo da trascorrere con le figlie, tenendo presente che ciascun genitore le terrà con sé un minimo di 15 giorni consecutivi durante l'intero periodo di chiusura estiva della scuola;
per i compleanni delle figlie e/o le cerimonie religiose come la comunione o la cresima, i genitori possano presenziare congiuntamente previo accordo tra loro e ove le figlie lo desiderino;
6) disposto a carico del sig. quale contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie, la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale Ordinario di Bologna, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); 7) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e dichiarato che nessun assegno divorzile è da Controparte_1 corrispondersi in suo favore, dichiarando l'immediata cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno disposto con la sentenza di separazione;
8) condannata la sig.ra alla restituzione dei CP_1 beni di proprietà del sig. lasciati presso la casa coniugali, elencati nel ricorso introduttivo;
9) Pt_1 disposto che le somme spettanti alla figlia in ragione della sua condizione di handicap e di Per_1 invalidità continuino ad essere accreditate su un conto corrente intestato solo alla minore e sul quale entrambi i genitori avranno delega a operare, anche disgiuntamente, con obbligo di reciproco rendiconto trimestrale;
tali somme, aventi destinazione specifica per legge, saranno impiegate esclusivamente per le esigenze della figlia;
chiede altresì che sia condannata la sig.ra a Per_1 CP_1 ripristinare sul conto corrente di le somme percepite sul proprio conto personale fino al 2019. Per_1
Con decreto 5.3.23 il Presidente Delegato fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi per l'udienza del 13-6-2023.
Si costituiva in giudizio la signora la quale nulla opponeva in ordine alla cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso di lei, all'assegnazione a lei della casa familiare, alla gestione e all'uso della pensione della figlia disabile ed al calendario visite già previsti con sentenza di separazione n. 1595 del 21 Per_1 giugno 2022.
La convenuta deduceva, invece, l'inammissibilità della domanda concernente l'accertamento dell'obbligo di vendita della casa coniugale per il tempo in cui non sarà più necessaria per le figlie e di quella di restituzione dei beni mobili di proprietà del ricorrente.
Per tutto il resto, contestava nel merito le domande del ricorrente e nello specifico domandava di: 1) accertare e dichiarare che la convenuta in corso di matrimonio ha rinunciato alle possibilità di carriera e di incremento della propria patrimonialità in favore della famiglia, consentendo al coniuge Pt_1 di consolidare una elevata capacità economica tramite la propria attività libero professionale e
[...] per l'effetto condannare a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di pari importo Parte_1 rispetto a quello separativo, di euro € 1505,38/mese rivalutati dal 1 giugno 2022) oltre successiva rivalutazione ISTAT o altra diversa e anche maggiore somma dovesse risultare all'esito della istruttoria;
2) accertare e dichiarare la modifica in melius della situazione patrimoniale dell'obbligato rispetto a quanto accertato in sede di separazione e quella in pejus della sig.ra Parte_1 CP_1 per tutti i motivi dedotti in atti, e per l'effetto condannare il ricorrente a corrispondere alla
[...]
pagina 2 di 12 convenuta a titolo di mantenimento per le tre figlie di cui due minori – e – e una Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – - , la somma di € 700,00/mese per Per_3 ciascuna figlia rivalutabili ISTAT o altra diversa somma anche maggiore, disponendo la decorrenza dell'obbligo dalla data del presente atto;
3) porre a carico del padre l'obbligo di rifondere alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche sostenute per le figlie non a carico del SSN e/o che presentino il requisito della necessità e/o dell'urgenza; le spese dentistiche saranno a totale carico del padre;
le spese sostenute per e relative esclusivamente alla sua disabilità dovranno essere sostenute utilizzando Per_1 la pensione di invalidità versata su un conto corrente intestato a . Ogni altra spesa medica Per_1 specialistica o che non presenti requisiti di urgenza o necessità dovrà essere previamente concordata tra i genitori. In difetto di accordo il genitore che sosterrà la relativa spesa non avrà diritto ad alcun rimborso. Con riferimento alle spese scolastiche le tasse di iscrizione, i libri scolastici e la prima dotazione di materiale cartolibrario, le gite scolastiche e il fondo cassa scolastico come richiesto dall'Istituto, nonché eventuali lezioni di recupero e/o ripetizione si rendessero necessarie, e campi estivi e/o campi 38solari o altre forme di sostegno equivalente che si rendessero necessarie durante il periodo di chiusura delle scuole, verranno divise al 50% tra i genitori;
spese universitarie di Per_3 comprese;
le spese per i corsi di Danza e per la Palestra di , abbigliamento compreso, il corso Per_3 di nuoto per e per , la scuola di ballo per , il corso e le lezioni di pianoforte e di Per_1 Per_2 Per_1 danza per saranno divise al 50% tra i genitori. Nel caso i corsi sportivi e/o ricreativi prevedano Per_2 l'uso di nel caso i corsi sportivi e/o ricreativi prevedano l'uso di abbigliamento e/o di materiali particolari, anche la relativa spesa dovrà essere divisa al 50% tra i genitori. Ogni altra spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori secondo l'elenco e le modalità adottate dal Tribunale di Bologna con protocollo del 9 agosto 2017 disponendo la continuità dell'obbligo già decorrente;
4) disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di reciprocamente dare l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e, per le figlie, dei passaporti o altri documenti equipollenti, validi ai fini dell'espatrio anche verso i paesi extra UE.
All'udienza del 13-6-2023 le parti comparivano personalmente ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato così disponeva: conferma quanto previsto in sede di separazione nella recente sentenza pronunciata dal Tribunale e non impugnata da alcuna delle parti, considerato che la situazione, anche sotto il profilo reddituale e patrimoniale dei coniugi, non pare ad oggi sostanzialmente variata.
Alla successiva udienza del 19-10-2023 il G.I. assegnava alle parti i termini richiesti ex art. 183, 6 comma, c.p.c., invitandole a soffermarsi nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. sulle seguenti circostanze: condizione lavorativa (tipologia di lavoro, sede e orario); situazione abitativa
(immobile adibito ad abitazione, luogo di residenza, esborsi sostenuti per mutuo o canone locatizio); situazione economico patrimoniale dei coniugi (redditi netti, patrimonio, con particolare riguardo a beni immobili e mobili registrati), risparmi, investimenti, valori mobiliari, partecipazioni societarie); all'esito, rinviava all'udienza dell'08.02.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con la prima memoria integrativa ex art. 183 comma 6 c.p.c. le parti prendevano espressa posizione sulle questioni indicate dal G.I. e, segnatamente, ad integrazione delle conclusioni rassegnate in sede di costituzione, la convenuta domandava: 8) In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta dalla difesa di controparte in punto ad assegno divorzile in favore della resistente disporre contestualmente in via Controparte_1 compensativa, l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. per le tre figlie, in Parte_1 una somma non inferiore ad € 1000,00/mese per ciascuna figlia, oltre rivalutazione ISTAT o altra diversa somma anche maggiore che sia ritenuta perequativa della perdita del maggior reddito da parte della madre.
pagina 3 di 12 All'udienza in data 08.02.2023 ammetteva la prova per testi richiesta dall'attore nella memoria integrativa ex ar. 183. comma 6 n. 1 c.p.c., limitatamente ai capitoli 7 e 8 con i testi indicati, esclusi gli altri capitoli in quanto relativi a circostanze generiche (cap. 1, 2,3,5) e irrilevanti (cap. 4, 6), esclusi altresì i capitoli di cui alla memoria istruttoria del 18.12.2023, in quanto relativi a circostanze non contestate (cap. 9, 14), generiche (cap. 10, 16), irrilevanti (cap. 11, 12, 13, 15). Ammetteva inoltre la prova per testi richiesta dalla convenuta nella memoria istruttoria del 14.12.2023, limitatamente ai capitoli 1, 9, 10, 11, 13, 22, 25, 26, con i testi indicati, esclusi gli altri capitoli in quanto relativi a circostanze valutative (cap. 2, 3, 24), generiche (cap. 4, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 27, 35), irrilevanti (cap. 5, 8, 14, 15, 16, 17, 23), superflue (cap. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) unitamente all'ammissione di prova contraria richiesta sul capitolato di controparte;
All'udienza del 28.03.2024, previa assunzione delle prove ammesse, il Giudice fissava udienza al 03.10.2024 di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
*****
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, passata in giudicato, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si osserva quanto segue.
Si conferma, quanto alle istanze istruttorie su cui parte convenuta ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, il rigetto così come motivato dal Giudice Istruttore con l'ordinanza 8-2-303, soggiungendosi che anche il richiesto accertamento a mezzo ctu sull'effettiva capacità economica dell'attore, così come quello sul valore degli immobili della convenuta, risultano quanto al primo, superfluo e quanto al secondo esplorativo.
Occorre altresì premettere che relativamente alle questioni concernenti l'affidamento delle figlie minori, il collocamento in via prevalente delle stesse presso la madre e l'assegnazione a lei della casa familiare, l'intestato Tribunale con sentenza separazione n. 1595 del 2022 aveva così statuito:
“(..) 2- dispone l'affido condiviso delle figlie minori , nata a [...] il [...], Per_3 Per_1 nata a [...] il [...] (affetta da Handicap in condizione di gravità) e , nata a [...]_2 il 28.03.2009, a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte;
3– costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in OL OS, Via Serena 15, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme alle figlie minori;
6 – dispone che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé le figlie: a fine settimana alternati, dal venerdì (o sabato a seconda dell'orario scolastico) dopo la scuola alla domenica sera, quando le riaccompagnerà a casa della madre;
nonché per due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola e con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nella settimana che precede il weekend di competenza del genitore collocatario, e per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola e con pernottamento, nella settimana che precede il
pagina 4 di 12 weekend di competenza del genitore non collocatario;
durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno fra i genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in caso di disaccordo, negli anni pari decide il padre, e viceversa negli anni dispari;
durante le vacanze pasquali,
i figli trascorreranno tre giorni col padre e tre giorni con la madre, alternando fra i genitori di anno in anno Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive, i giorni di permanenza presso il genitore collocatario inizieranno dalla mattina, invece che dalla fine della scuola;
ciascun genitore terrà con sé i figli per n. 15 giorni di vacanza anche non consecutivi da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
”
Orbene, non ravvisandosi alcun contrasto tra le parti in ordine alle richiamate statuizioni, le stesse devono trovare integrale conferma, con la precisazione che le prescrizioni in punto di affidamento condiviso si riferiscono solo alla figlia in quanto unica figlia minorenne. Per_2
Tuttavia, alla luce delle condizioni di salute della figlia maggiorenne affetta da handicap grave, Per_1 occorre inoltre precisare che secondo i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza, ai maggiorenni portatori di handicap grave sono estensibili le disposizioni dettate in punto di mantenimento, di assegnazione della casa familiare, di ascolto e visita ma non anche la disciplina in materia di affido esclusivo o condiviso dei figli minori.
A tal proposito, la Corte di legittimità ha infatti recentemente ribadito che l'art. 337 septies, secondo comma, c.c. non “ha inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni. (…) La categoria di portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe per produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e volere”. (Ordinanza n.
2670/2023)
Ciò in considerazione del fatto che, con la maggiore età, viene meno la presunzione legale di incapacità
(come pure la responsabilità dei genitori) e la mancanza di capacità di agire del figlio maggiorenne portatore di handicap non è automatica ma deve semmai essere accertata eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. (Cass. Civ.
Sez. I 24/07/ 2012 n.12977; Tribunale di Potenza 12.01.2016 in Foro it. 2016, 4, I, 1458; Tribunale
Varese, Sez, I sentenza 21 aprile 2011; Trib. Torino 28 aprile 2014; Corte appello Catania, 29/01/2015;
Tribunale Treviso sez. I, 01/04/2016-ud. 01/04/2016; Tribunale di Lucca 04.04.2018 in banca dati De
Jure). Sulla scorta di tali premesse, vanno pertanto confermate anche per la figlia e non solo per la Per_1 minore le prescrizioni della sentenza di separazione relativamente al calendario di visita del Per_2 genitore non collocatario e all'assegnazione della casa familiare oltre che, seppur nei termini di cui al prosieguo, in punto di mantenimento.
Sussiste invece contrasto tra le parti in ordine alla debenza da parte del ricorrente dell'assegno divorzile ex art. 5 comma 6 L. 898 del 1970, avendo la signora dedotto di aver rinunciato alle possibilità CP_1 di carriera e di incremento della propria patrimonialità in favore della famiglia, così consentendo al coniuge di consolidare una elevata capacità economica tramite la propria attività libero Parte_1 professionale.
Intendendo il Tribunale aderire ai principi sul punto enucleati dalle SS.UU. con sentenza n. 18287 del
2018, è compito del Giudice procedere innanzitutto al raffronto tra le condizioni economico- patrimoniali dei coniugi accertando preliminarmente se sussiste uno squilibrio a favore dell'uno o dell'altro, e, soltanto in caso di risposta affermativa al quesito, valutare se esso “deriva dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondato sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o
pagina 5 di 12 prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge” . In tal caso, è la parte richiedente l'assegno che deve dare la prova, da un lato, dei sacrifici compiuti in corso di matrimonio in favore della famiglia e del proprio contributo alla formazione del patrimonio comune e di ciascun coniuge;
dall'altro, del nesso di causalità sussistente tra tali sacrifici e lo squilibrio intercorrente tra le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi.
Sulla scorta di tali premesse, occorre innanzitutto procedere ad un'ordinata ricostruzione delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, muovendo dal quadro dei rapporti emergente dalla sentenza di separazione:
“Vivono nella casa familiare acquistata nel 2005 in comproprietà per 1⁄2 ciascuno, gravata da mutuo, pure contratto al 50%, con rata mensile di euro 1.119. Lei è dipendente bancaria part time, con un reddito da stipendio di euro 33.261 per l'anno di imposta 2016, euro 34.115 per l'anno di imposta 2017 ed euro 36.813 per l'anno di imposta 2018 (imponibile); il che corrisponde a un netto mensile medio di euro 2.300.
Lui è dentista libero professionista;
ha lavorato fino al 2017 per lo studio di cui era titolare un altro professionista, nel 2018 ha aperto uno studio proprio;
ha un reddito imponibile annuo di euro 103.979 per l'anno di imposta 2016, euro 97.196 per l'anno di imposta 2017 ed euro 63.298 per l'anno di imposta 2018; corrispondente a un netto medio mensile di euro 4.700; ha allegato e documentato costi per la locazione dell'appartamento ove ha sede lo studio, nonché per lo stipendio del dipendente che ha assunto, nonché un finanziamento di 60.000 euro da restituire in 60 rate mensili, per costi sostenuti per l'avviamento della nuova attività; tali spese si ritengono, tuttavia, salvo allegazione e prova contraria, già considerate nella dichiarazione dei redditi “Mod. Unico Persone Fisiche”. Entrambe le parti sono gravate dal pagamento del 50% della rata del mutuo, che corrisponde ad euro
560 mensili […]
La ricorrente è proprietaria, oltre al 50% della casa familiare, anche di altri immobili, nella misura di un terzo, insieme alle sue due sorelle, e segnatamente, dopo il decesso della madre, già vedova, mancata nell'ottobre 2019, di un terzo di un appartamento di circa 60 metri quadri sito a Bologna in Via Normandia, dove la madre risiedeva;
di un immobile in Sant'Angelo in Vado, utilizzato normalmente per le vacanze estive della famiglia;
di altri due immobili in due località vicine a quest'ultima, tuttavia inidonei a produrre reddito
Rispetto al quadro patrimoniale e reddituale così delineato, si rileva quanto segue.
La signora è tuttora dipendente di e ricopre la posizione di quadro di I livello con orario CP_1 Pt_2 part-time orizzontale, per l'anno di imposta 2019 emerge un reddito imponibile di € 36.169,00, per l'anno 2020 di € 53.342,00, per l'anno 2021 di € 51.259,00 e per l'anno di imposta 2022 di € 53.906,00; nell'imponibile è compreso anche l'importo versatole dal marito a titolo di assegno di mantenimento, che con ordinanza presidenziale del 23-1-2020 era stato stabilito in euro 1.400 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat, statuizione confermata con la sentenza di separazione.
Dai CUD depositati dalla convenuta emerge un reddito da lavoro dipendente imponibile di € 34.453,00 per l'anno 2020 e di € 37.806,00 per l'anno 2021 nonché di € 34.463,47 per l'anno 2022 così registrandosi un reddito medio mensile netto di circa euro 2.300. La è tuttora gravata del pagamento di € 650/700 mensili a titolo di mutuo per il pagamento della CP_1 casa familiare in OL OS alla via Serena 15, corrispondendo tale somma alla quota del 50% della rata mensile.
Si riscontra che nel 2024 ha estinto il finanziamento di € 256 mensili per l'acquisto dell'auto Fiat 500 che era in essere all'epoca della separazione.
pagina 6 di 12 Dalla documentazione versata in atti, non si registrano invece mutamenti relativamente agli immobili di cui è titolare (per la quota di un terzo, insieme alle sorelle), con la sola differenza della messa a reddito dell'immobile di via Normandia 108 in Bologna da cui percepisce un reddito mensile di € 233,33. Relativamente agli altri immobili, dei quali pure è proprietaria di un terzo mentre gli altri due terzi sono delle due sorelle, nella comparsa di costituzione ella afferma trattarsi di: un immobile sito in Borgo Pace PU composto da due ambienti non collegati tra loro senza alcuna utenza (luce acqua gas), senza servizi igienici, non abitabili;
un immobile sito a Sant'Angelo in Vado PU alla via Ranuzzi 2 costituita da porzione cielo terra utilizzata da 4 famiglie per le vacanze estive per un complessivo di 13 persone. Il suddetto immobile è da sempre stato utilizzato per le vacanze estive dalle figlie della ricorrente nella misura di un mese consecutivo durante il quale anche i genitori vi hanno soggiornato nei week end liberi dal lavoro e in almeno una settimana insieme alle figlie, con continuità fin dal 1993 e fino alla crisi coniugale;
un colonico in località Acquaviva Sant'Angelo in Vado PU con terreno, senza riscaldamento e senza acqua potabile. Per essere abitabile, dovrebbero essere sostenute spese di consolidamento della struttura vista la presenza di crepe che potrebbero pregiudicare la stabilità dell'edificio.
L'attore non offre alcun elemento concreto a confutazione delle allegazioni della convenuta salvo delle fotografie che ritraggono peraltro in maniera parziale l'esterno dei suddetti immobili;
nemmeno allega i valori OMI della zona, né specifica quale sarebbe a suo dire il valore degli immobili, né produce documentazione relativa a eventuali movimenti di denaro che farebbero supporre che gli stessi siano messi a reddito in maniera non dichiarata. Trattandosi dei medesimi immobili di cui la convenuta era proprietaria in sede di separazione, non si ritiene che ulteriori approfondimenti al riguardo siano dovuti, stante la genericità delle allegazioni attoree e rilevato che non si tratta di proprietà sopravvenute.
L'attore svolge tuttora la professione di dentista libero professionista;
è proprietario nella misura del 50% della casa coniugale nonché di un altro immobile sempre nella misura del 50%; dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2020 ha prodotto un reddito imponibile di € 116.735,00 corrispondenti a un medio netto mensile di euro 5.997, circa, già al netto dell'assegno di mantenimento di euro 1.400 mensili corrisposto alla moglie;
non ha depositato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, con ciò assumendo una condotta processuale poco collaborativa;
per l'anno di imposta 2022 ha dichiarato un imponibile di € 140.779 cui va sommato il reddito da locazione tassato con cedolare secca e l'importo dell'assegno separativo versato alla moglie;
tutto ciò considerato, egli risulta poter contate su entrate nette mensili pari a circa euro 7.600.
Egli risiede nell'immobile di sua proprietà sito a OL OS (BO) in via Cellini n. 6, per il quale paga un rateo mensile del mutuo pari ad euro 1.373,00; ha acquistato l'immobile e contratto il mutuo nel gennaio 2022. Per l'abitazione di via Serena, in comproprietà tra i coniugi al 50% e assegnata alla sig.ra il sig. paga il suo 50% del rateo mensile del mutuo, pari a circa euro 700,00 (tasso CP_1 Pt_1 variabile).
Dalla ricostruzione economico-patrimoniale sopra descritta, è evidente che pur a fronte di un lieve miglioramento nelle condizioni economico patrimoniali della signora rispetto alla pronuncia di CP_1 separazione (in quanto ha cessato di pagare il finanziamento per l'auto e ha iniziato a percepire pro quota il canone di locazione per l'appartamento di Via Normandia), è tuttora riscontrabile un netto divario tra le due situazioni patrimoniali dei coniugi, ulteriormente acuito da un notevole incremento dei redditi del ricorrente. Si sottolinea che l'aumento degli oneri abitativi del medesimo, che prima pagava un canone di locazione per l'appartamento in cui si era trasferito, inferiore alla rata di mutuo che ha poi contratto per acquistare l'immobile ove attualmente risiede, pare frutto di una libera scelta dell'attore, non essendo dimostrato che l'alloggio precedente non gli consentisse di ospitare le figlie.
pagina 7 di 12 Per verificare se sussista l'invocata funzione compensativa dell'assegno divorzile, richiesto dalla moglie, occorre pertanto indagare sulle cause di un tale squilibrio e, segnatamente, accertare se lo stesso possa ricondursi sul piano causale ai sacrifici e rinunce compiuti dalla signora nel corso CP_1 del matrimonio.
In proposito, valga infatti quanto ribadito dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 14.12.2020
“Il rilevante squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi non è condizione sufficiente al riconoscimento dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite del 2018 hanno infatti sottolineato che, in presenza di un divario rilevante nella situazione economica delle parti, si deve innanzitutto comprendere quale sia stata la causa del divario stesso. Solo qualora lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali sia stato causato dai sacrifici effettuati dal richiedente, può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile. Occorre quindi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra disparità reddituale-patrimoniale e sacrificio del coniuge richiedente l'assegno. Pertanto, solo qualora lo squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali sia stato causato dai sacrifici effettuati dal richiedente, può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile;
occorre quindi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra disparità reddituale-patrimoniale e sacrificio del coniuge richiedente l'assegno”.
Dall' istruttoria orale emerge che la signora dopo la nascita della terza figlia, (all'incirca CP_1 dopo 20 anni di lavoro) ha domandato una riduzione di orario passando da un impiego full-time ad un part-time orizzontale per poter meglio seguire gli impegni delle tre figlie. E' emerso altresì che la aveva frequentemente fruito di ferie, permessi e congedi per occuparsi CP_1 delle tre figlie e che nella conduzione della vita familiare era più presente rispetto al marito, nonostante che ella fosse altresì coadiuvata da una collaboratrice domestica, nonché dalla propria sorella e dai familiari dell'attore. Il costante incremento dei redditi da lavoro del marito e la sua carriera professionale sempre in ascesa, emergono anche dalle vicende separative;
infatti egli prima collaborava con un altro professionista, poi ne ha rilevato lo studio, divenendone il titolare esclusivo, e registrando redditi in costante aumento;
si legge nell'ordinanza presidenziale di separazione: Lui è dentista libero professionista;
ha lavorato fino al 2017 per lo studio di cui era titolare un altro professionista, nel 2018 ha aperto uno studio proprio;
ha un reddito imponibile annuo di euro 103.979 per l'anno di imposta 2016, euro 97.196 per l'anno di imposta 2017 ed euro 63.298 per l'anno di imposta 2018; corrispondente a un netto medio mensile di euro 4.700 e poi nella sentenza di separazione: dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, nell'anno di imposta 2018 ha avuto un reddito netto annuo di euro 61.349,00 circa;
per l'anno 2019 non è presente agli atti dichiarazione dei redditi;
per l'anno 2020 di euro 71.974 circa corrispondenti a un medio netto mensile di euro 5.997, circa già al netto dell'assegno di mantenimento di euro 1.400 mensili corrisposto alla moglie;
pertanto, rispetto all'anno di imposta 2018, il suo netto mensile è passato da euro 5.112 ad euro 5.997, cui va aggiunta la somma mensile di euro 1.400 (il contributo al mantenimento della moglie), quindi circa euro
7.397. Peraltro anche l'attuale calendario di visita riflette il prevalente impegno materno nel seguire le figlie, dato che il padre le tiene con sé solo un giorno infrasettimanale dalle 19,30 alle 22 (23 nel periodo estivo).
Va altresì sottolineato che la scelta di lavorare part time deve ritenersi nella sostanza condivisa dal marito in quanto assunta in costanza di convivenza;
né risulta che egli si sia concretamente offerto di sostituire anche solo parzialmente la moglie nel ruolo trainante endofamiliare che si ritiene che ella abbia assunto, nonostante i plurimi aiuti, dal momento che nessuna delle persone che collaboravano nell'accudimento delle figlie (si sottolinea che le figlie sono tre di cui una affetta da handicap in condizione di gravità) risulta essersi sostituita alla madre nell'indispensabile ruolo di organizzazione e coordinamento degli impegni familiari.
La scelta del part time ha comportato e continua a comportare senza dubbio in questi anni quantomeno una perdita economica in termini di stipendio che la stessa quantifica all'incirca nel 20% dello pagina 8 di 12 stipendio attuale e a tale parametro va tendenzialmente parametrato l'assegno divorzile di cui la stessa, alla luce delle suesposte considerazioni, risulta avere diritto (si veda Cass., ordinanza n. 28483/2022). Esso va pertanto quantificato in euro 300 mensili.
Sul contributo al mantenimento ordinario delle figlie, in ragione delle rispettive situazioni economiche delle parti, tenendo conto che le figlie hanno quasi tre anni in più rispetto all'età che avevano all'epoca della separazione pertanto le loro esigenze devono presumersi aumentate, tenuto altresì conto che, come all'epoca della separazione, trascorrono la maggior parte del tempo con la madre, va aumentato il contributo al loro mantenimento – che considerando la rivalutazione sarebbe pari ad oggi a oltre euro
550 ciascuna -, e considerato inoltre che la riduzione della somma da versare alla madre a titolo di mantenimento separativo era molto superiore (1.400 euro) a quella stabilita a titolo di assegno divorzile, realizzandosi così un notevole risparmio di spesa per l'attore, fino ad euro 800 mensili per ciascuna.
Quanto a tutte le altre domande proposte, va confermata, in quanto frutto di accordo fra le parti recepito in sentenza e avente ad oggetto, peraltro, una questione che non costituisce contenuto essenziale delle pronuncia e che pertanto può essere modificata solo in base a un nuovo accordo delle medesime parti, la statuizione relativa alle modalità di accredito e di impiego della pensione di invalidità della figlia
, maggiorenne, ma affetta da handicap in condizione di gravità; si osserva che l'effetto di tale Per_1 condizione risulta essere una maggior tutela per il patrimonio della ragazza.
Non può essere accolta, in quanto anch'essa richiederebbe un accordo ad hoc fra le parti, la richiesta di modifica, da parte della convenuta, della regolamentazione delle spese straordinarie, nel senso di disporre che quelle dentistiche siano poste a carico esclusivo del padre.
Per quanto concerne infine le domande avanzate dall'attore aventi ad oggetto: 1) l'accertamento dell'obbligo di vendita della casa familiare per il tempo in cui tutte le figlie saranno diventate maggiorenni;
2) la restituzione dei beni mobili di proprietà del ricorrente 3) di condanna della sig.ra a ripristinare sul conto corrente esclusivo di le somme percepite sul proprio conto CP_1 Per_1 personale fino al 2019, esse devono dichiararsi inammissibili per le seguenti ragioni.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34,
35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno (la domanda di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari è ora tuttavia ammessa in forza di esplicita previsione normativa contenuta nel Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 c.d. Correttivo Riforma Cartabia 2024), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017).
Questo Tribunale condivide il principio accolto anche dalla giurisprudenza di merito secondo il quale la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un' istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse – che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale) - alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. rebus sic stantibus), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti pagina 9 di 12 disciplinati dagli artt. 710 c.p.c. e 9 comma 1 L. n. 898 del 1970. (cfr.sentenza n. 957 del 2-9-2022 del
Tribunale di Potenza su in questo senso anche Tribunale di Rieti n. 376/2022 e Email_1
Cass. 3316/2017).
Parimenti inammissibile per mancanza di un interesse diretto concreto ed attuale è la domanda promossa dalla in ordine all'accertamento dell'obbligo per entrambi i coniugi, di CP_1 reciprocamente dare l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e per le figlie dei passaporti o altri documenti equipollenti, validi ai fini dell'espatrio anche verso i paesi extra UE.
In mancanza di richiesta concorde sul punto, ciascuna parte potrà rivolgersi al Giudice qualora in futuro sorgano contrasti sul punto. Le spese seguono il criterio della prevalente soccombenza e sono poste quindi a carico dell'attore.
Vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 e con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità nei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bologna in data 24.7.1999, tra
, nato/a il 29/05/1969 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e nato/a il 04/02/1970 a BOLOGNA (BO) Controparte_1
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna n. 439 parte 2 serie A ufficio 1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2 – dato atto che anche la figlia (affetta da Handicap in condizione di gravità), nata a Persona_4
Bologna il 03/09/2006, così come già la figlia nata a [...] il [...], è diventata Persona_5 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, dispone l'affidamento della figlia minorenne nata Bologna il 28.03.2009 a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per la Per_2
figlia minorenne saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minorenne;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha la figlia minorenne presso di sé;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o delle figlie per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, dando atto che ivi sono collocate in via prevalente anche le due figlie maggiorenni;
pagina 10 di 12 5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in OL OS, Via Serena 15, e i beni mobili in essa contenuti, affinché vi abiti assieme alla figlia minore e alle due figlie maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, una delle quali affetta da handicap in condizione di gravità;
6 – dispone che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé la figlia minorenne e la figlia affetta da handicap in condizione di gravità: un pomeriggio alla settimana dalle 19.30 fino alle ore 22.00
durante i periodi di frequenza scolastica e fino alle 23.00 negli altri periodi, con onere di riaccompagnarle presso la casa materna, oltre ad un intero week end alternato con la madre, dal venerdì dalle 19.30 fino alla domenica sera alle ore 22 o alle 23 nel periodo di vacanza;
un periodo di 7 giorni durante le vacanze di
Natale alternando con la madre il giorno di Natale e quello di Capodanno, e per 6 gg consecutivi con ciascun genitore a Pasqua ad anni alterni;
nell'anno in cui il genitore non avrà le figlie per Pasqua, le terrà con sé in coincidenza dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio ove ce ne siano;
entro il 30 aprile di ogni anno i coniugi comunicheranno l'uno all'altra concordandolo, il periodo di vacanza estivo da trascorrere con le figlie, tenendo presente che ciascun genitore le terrà con sé un minimo di 15 giorni consecutivi durante l'intero periodo di chiusura estiva della scuola;
per i compleanni delle figlie e/o le cerimonie religiose come la comunione o la cresima, i genitori possano presenziare congiuntamente previo accordo tra loro e ove le figlie lo desiderino;
7 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, dal passaggio in giudicato della statuizione sul vincolo contenuta nella presente sentenza, dispone che, cessato l'obbligo in capo al marito di contribuire al mantenimento della moglie, egli sia tenuto a versarle a titolo di assegno divorzile la somma di euro 300 su conto corrente intestato alla gli verrà tempestivamente comunicato;
tale CP_1 somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
8 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, dalla pubblicazione della presente sentenza dispone l'aumento del contributo mensile al mantenimento delle figlie fino a euro
800 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, che pone a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per pagina 11 di 12 l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9 – conferma che le somme spettanti alla figlia in ragione della sua condizione di handicap e di Per_1
invalidità siano accreditate su un conto corrente intestato solo alla figlia medesima e sul quale entrambi i genitori avranno delega a operare, anche disgiuntamente, con obbligo di reciproco rendiconto trimestrale;
tali somme, aventi destinazione specifica per legge, saranno impiegate esclusivamente per le esigenze della figlia;
Per_1
10 – dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte dalle parti;
11 – condanna il convenuto a rifondere alla attrice le spese legali che liquida in euro 7.616 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7-1-2025.
Il Giudice rel.
Dott. Francesca Neri
Il Presidente
Dott. Stefano Giusberti
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