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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1 UMBERTO, 188 09074 ORISTANO ITALIA Costituita personalmente in quanto avvocato
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Controparte_1 P.IVA_1 VIA ARENULA, 70 00186 ROMA ITALIA Difeso dalla dott.ssa (c.f. Controparte_2
) C.F._2
– Controparte –
Ruolo: n. 640/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 5 novembre 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
NO RA: liquidare in favore del difensore Avv. della parte am- Parte_1 messa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già
— 1 — depositata istanza di liquidazione, in via subordinata il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 147/2022, per tutti i motivi esposti in narrativa, comprensivo di tutte le fasi processuali tenendo conto della riunione dei procedimenti e con l'ulteriore liquida- zione anche delle spese e competenze relative al presente giudizio.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: rigetto del ricorso e condanna alle spese di lite.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
L'avv. ha prestato attività difensiva a spese dello Stato Parte_1 in due procedimenti penali, 98 e 1835 del 2020 r.g.n.r., poi confluiti in un unico dibattimento, 331/2021 r.g. dib., per conto di CP_3
costituitasi parte civile.
[...] A seguito di istanza di liquidazione per l'importo di 3.165,50 €, il giudice del dibattimento ha liquidato in suo favore la minor somma di 1.400 €. L'avv. ha quindi presentato ricorso in opposizione, chie- Pt_1 dendo la liquidazione nell'importo originariamente richiesto, valoriz- zando l'importanza e la complessità dell'attività svolta. Costituitosi in giudizio, il si è opposto al ricorso. CP_1
* * *
Il ricorso è inammissibile per giudicato. A mente dell'art. 82 t.u.s.g., l'onorario spettante al difensore è liquidato «in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla po- sizione processuale della persona difesa». La formula impiegata, pur nella sua cripticità, è oggetto di un'in- terpretazione costante nel corso degli anni, che pone il dovere, in capo al giudice che emana il decreto di pagamento, di non discostarsi dalle determinazioni già assunte nella causa di merito in sede di condanna alle spese (Cass. pen. nn. 46537/2011, 20044/2015 e 20552/2019). La logica di questo orientamento è evidente. Poiché lo Stato ha diritto di rivalersi contro il soccombente per le somme anticipate (art. 133 t.u.s.g.), deve necessariamente esserci piena corrispondenza tra
— 2 — condanna alle spese contenuta in sentenza e liquidazione del compenso nel decreto di pagamento, pena il sovvertimento del giudicato a detri- mento dello Stato stesso, che, non potendo impugnare la sentenza resa tra le parti, anticiperebbe somme sin dall'origine irrecuperabili. Questo giudice, quindi, è vincolato dal giudicato sceso sulla sen- tenza n. 338/2022 di questo Tribunale, in ordine all'entità del rimborso delle spese disposto in favore dello Stato.
* * *
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 3.165,50 €, di complessità minima in ogni sua fase, senza attività difensiva nelle fasi di trattazione e decisione. Essendo stata la questione oggetto di una decisione in rito, si ri- tiene di applicare l'ulteriore riduzione del 40% prevista dall'art. 4 comma 9 periodo 2 del d.m. n. 55/2014. Non sono dovuti accessori di legge, in quanto il si è CP_1 difeso mediante proprio funzionario.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta il ricorso
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che Parte_1 si liquidano in 213 € per compensi, senza accessori di legge
Si comunichi.
5 novembre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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