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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario di C.A., dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 228/2019 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/11/2023 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Gela Via s. Nicola,35, presso lo
[...]
studio dell'avv. Lucio Greco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
, appartenente al in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore PI , P.IVA_1
elettivamente dom.ta in San Cataldo, Via Trento, 11 presso lo studio dell'avv. Salvatore Emma e rappresentato e difeso dall'avv. Gualtiero
1 Cataldo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
, nato a [...] il Controparte_3
20/05/1966 CF . CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante: “… nel merito discute la causa, precisa le conclusioni ed insiste nell'accoglimento dell'atto di appello riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e nei verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, contestando quanto dedotto ed eccepito dalle convenute compagnie, con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 cpc. ...”
Per parte appellata: “... per l'appellata Controparte_1
precisa e conclude riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello qui da intendersi riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. ….”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23/12/2014, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Gela la CP_4
, e , per
[...] Controparte_1 Controparte_3
2 sentirli condannare in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 18.500,00 da rivalutare e maggiorare degli interessi legali oltre al maggior danno dal giorno del fatto al soddisfo.
Deduceva l'attore di avere consegnato al per la stipula di CP_3
contratti assicurativi € 3.500,00 ed a scopo di investimento la somma di € 15.000,00, ritenendo in buona fede di contrarre con un promotore delle Generali Vita spa, come tale legittimato a stipulare polizze, titoli ed incassare premi. Viceversa, il non aveva provveduto ad CP_3
Part investire il denaro del Di nei titoli convenuti.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione, la
, chiedendo il rigetto delle domande a. Controparte_4
Interveniva volontariamente in giudizio Controparte_1
chiedendo autorizzarsi la chiamata in giudizio di Controparte_3
, differendo in tal modo la prima udienza onde consentire
[...]
detta chiamata. Nel merito disporsi la estromissione di CP_4
; dare atto che a fronte del pagamento da parte dell'attore
[...]
della somma di € 3.509,56, erano state emesse due regolari polizze: la polizza vita 6268152 e la polizza vita 251288589 in relazione alle quali nulla poteva essere richiesto alla compagnia. Chiedeva altresì rigettarsi le domande in quanto infondate con vitoria di spese e compensi. In subordine nel caso di fondatezza dei fatti addebitati al
[...]
ritenere e dichiarare unico responsabile lo stesso rigettando CP_3
ogni richiesta di accertamento e dichiarazione di responsabilità anche in via solidale di , ponendo le spese di lite a carico Controparte_1
del CP_3
Veniva autorizzata la chiamata in giudizio di il quale CP_3
sebbene ritualmente citato ha preferito non costituirsi.
Con sentenza n. 125/2019, pubblicata in data 14/03/2019, il Tribunale
3 di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 1794/2014 RG, - dichiarava inammissibile la domanda di nei confronti di Parte_1
; - rigettava la domanda di Controparte_4 Parte_1
per infondatezza;
compensava parzialmente le spese di lite e condannava al pagamento in favore di Parte_1 CP_4
della somma di €1.615,00, oltre spese generali iva e cpa
[...]
come per legge;
ed in favore di della somma di € Controparte_1
3.220,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge. Dichiarava la contumacia di con irripetibilità delle Controparte_3
spese di lite.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione del 26/06/2019,
[...]
proponeva appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: Parte_1
“…in riforma della impugnata sentenza n. 125/2019 del Tribunale di
Gela emessa il 12/03/2019 e depositata il 14/03/2019, accogliere la domanda proposta da con l'atto di citazione notificato Parte_1
il 29.12.2014. Le spese dei due gradi seguano la soccombenza e con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario......”.
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, chiedendo nelle conclusioni dell'atto:
“…dichiarare inammissibile l'appello; nel merito rigettare l'appello proposto dall'attore soccombente perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di appello. In subordine nell'ipotesi di riforma della impugnata sentenza con accertamento della fondatezza dei fatti addebitati al
[...]
e posti a premessa della pretesa attorea ritenere e CP_3
dichiarare che unico soggetto nei confronti del quale può essere
4 azionata e riconosciuta la pretesa attorea è il sig. Controparte_3
rigettando ogni richiesta di accertamento e dichiarazione di responsabilità anche in via solidale nei confronti di Controparte_1
e ponendo le spese competenze ed onorari del presente procedimento a carico del;
in estremo subordine in ipotesi di Controparte_3
riforma dell'impugnata sentenza e di condanna di Controparte_1
ritenere e dichiarare che comunque la deve essere Controparte_1
integralmente mallevata dal sig. che deve Controparte_3
inoltre essere condannato al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente procedimento. ….”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di Controparte_3
, il quale, sebbene ritualmente chiamato in giudizio, non si
[...]
è costituito.
§§§§§§
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
per avere erroneamente il primo giudice ritenuto non provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della rappresentanza apparente e in particolare del requisito del legittimo affidamento del terzo contraente, in forza del quale si sarebbe dovuta ritenere responsabile la Compagnia convenuta per l'illecito commesso dal proprio agente ai danni del ex art 2049 cc, stante l' illiceità della Parte_1
condotta posta in essere dall'agente e il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività svolta e l'illecito commesso. Secondo
l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'avere ritenuto colposo e non tutelabile l'affidamento riposto dal nella qualità del Pt_1 [...]
per il solo fatto di avere consegnato a questo ultimo assegni CP_3
senza la indicazione del beneficiario.
5 La censura è infondata.
Osserva la Corte che l'attività istruttoria espletata in primo grado con l'assunzione dei testi e (entrambi fratelli Testimone_1 Tes_2
dell'attore), prova che l'attore ha effettivamente sottoscritto delle polizze presso la casa del fratello a Gallarate con la CP_5
il quale ebbe a qualificarsi quale agente Controparte_3 CP_1
ottenendo dal la consegna della somma di € 3.500,00 in Parte_1
contanti e di € 15.000,00 con assegno bancario senza indicazione del beneficiario sulla base delle indicazioni dello stesso CP_3
assegno risultato poi incassato non già dalla ma dalla CP_1
“Locauto”, concessionaria auto con cui il non aveva alcun Pt_1
rapporto contrattuale (vedesi verbale udienza del 05/10/2016 per la escussione del teste e del 19/07/2017 la escussione Testimone_1
del teste (teste : “...si è vero io ero Testimone_3 Testimone_1
presente, all'epoca dei fatti io lavoravo a Busto Arsizio e quando il
[...]
veniva a trovare mio fratello a casa anch'io venivo chiamato e CP_3
quindi in quella occasione io ero presente ho visto che mio fratello ha consegnato al un assegno non so la cifra, ma mio fratello CP_3
mi ha riferito che era un assegno di 15.000,00 ...dato per polizza a vita…”. Teste “...si confermo la circostanza;
ciò Testimone_3
posso dire in quanto la consegna della somma avvenne a Gallarate a casa di mio fratello . Se non ricordo male la consegna CP_5
dell'assegno avvenne nel mese di giugno 2005...La somma consegnata in contanti avvenne nel 2004 e se non ricordo male la somma fu di €
3.500,00….).
Provate, in base a testimonianze e prove scritte, la effettiva stipula di polizze per un importo di € 3.500,00 e la dazione di un assegno di €
15.000,00, consegnato dal al in bianco, questa Corte Pt_1 CP_3
6 ritiene che la condotta del Di Dio non possa considerarsi “non colposa”, poiché le modalità con le quali il ha effettuato il Pt_1
proprio investimento risultano essere in palese contrasto con l'onere della ordinaria diligenza che grava su ogni contraente.
Si ricorda che la giurisprudenza ritiene il venir meno del nesso causale
(e quindi la esclusione della responsabilità della compagnia assicuratrice per attività illecita del proprio agente), laddove il danneggiato abbia posto in essere una condotta talmente malaccorta ed imprudente da potersi considerare di per sé sola idonea a determinare l'evento, trovando applicazione la regola generale dell'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato
(su cui v., tra le altre, in tema di responsabilità per danno da cose in custodia, Cass. ord. nn. 2478, 2480 e 2482 del 2018).
La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente (Cass 28634/2020; Cass 22956/2015; Cass. 1786/2022;
Cass 9626/2023).
Nel caso di specie, la dazione da parte del di un Parte_1
assegno senza indicazione del soggetto prenditore di notevole importo
(€ 15.000,00), avrebbe comunque rappresentato, anche nel caso in cui il succitato assegno fosse stato intestato al una grave CP_3
condotta colposa, rilevante ai sensi del disposto di cui all'art 1227 cc.
La condotta del è stata pertanto imprudente e di fatto Pt_1
acquiescente alla violazione delle regole gravanti sul promotore, nel momento in cui egli ha rilasciato un assegno senza indicazione del
7 beneficiario e non si è fatto consegnare una quietanza sottoscritta dal in cui si desse atto della consegna a quest'ultimo del CP_3
suddetto assegno non intestato e che tale consegna era avvenuta per la stipula del contratto assicurativo con CP_1
A ciò si aggiunga che dagli atti di causa, non vi è alcun valido elemento da cui desumere che il non fosse in grado di rendersi Pt_1
conto della grave imprudenza delle azioni poste in essere dallo stesso
(consegna assegno senza intestazione del prenditore su indicazione del medesimo) ed omissioni (mancata richiesta di rilascio di CP_3
quietanza dal . Circostanze queste che porterebbero CP_3
qualsiasi soggetto a chiedersi il motivo di ciò, consapevole della pericolosità di un tale comportamento.
Ne consegue, coerentemente con la soluzione adottata da questa Corte in fattispecie analoghe, che di tale perdita di danaro non può rispondere la , ai sensi dell'art 2049 cc, dovendosi Controparte_1
ritenere invece quale unico responsabile di tale illecita condotta semmai il solo il quale sarebbe stato tenuto a restituire le CP_3
somme incassate, oltre interessi dalla data della consegna al soddisfo, se non fosse che nessuna richiesta di condanna ha effettuato il Pt_1
in giudizio nei confronti del concentrandosi solo ed CP_3
esclusivamente nei confronti della Controparte_4
La sentenza di primo grado, dunque, resta confermata.
Sussistono, di contro, gravi e giustificati motivi, in considerazione del fatto oggettivo che il fosse un effettivo promotore dei CP_3
prodotti assicurativi (tanto che la polizza per € CP_1
3.500,00 venne regolarmente stipulata) e l'altrettanto oggettiva sussistenza dell'illecito e del danno riportato dal per Pt_1
compensare le spese.
8
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nella dichiarata contumacia di
, conferma la sentenza n. 125/2019, Controparte_3
emessa dal Tribunale di Gela e pubblicata in data 14/03/2019, nel procedimento n.1794/2014 R.G., appellata da . Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite di questo grado nei rapporti tra l'appellante e la compagnia appellata.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario di C.A. Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario di C.A., dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 228/2019 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/11/2023 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Gela Via s. Nicola,35, presso lo
[...]
studio dell'avv. Lucio Greco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
CONTRO
, appartenente al in Controparte_1 Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro tempore PI , P.IVA_1
elettivamente dom.ta in San Cataldo, Via Trento, 11 presso lo studio dell'avv. Salvatore Emma e rappresentato e difeso dall'avv. Gualtiero
1 Cataldo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
, nato a [...] il Controparte_3
20/05/1966 CF . CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante: “… nel merito discute la causa, precisa le conclusioni ed insiste nell'accoglimento dell'atto di appello riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e nei verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, contestando quanto dedotto ed eccepito dalle convenute compagnie, con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 cpc. ...”
Per parte appellata: “... per l'appellata Controparte_1
precisa e conclude riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in appello qui da intendersi riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. ….”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23/12/2014, Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Gela la CP_4
, e , per
[...] Controparte_1 Controparte_3
2 sentirli condannare in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 18.500,00 da rivalutare e maggiorare degli interessi legali oltre al maggior danno dal giorno del fatto al soddisfo.
Deduceva l'attore di avere consegnato al per la stipula di CP_3
contratti assicurativi € 3.500,00 ed a scopo di investimento la somma di € 15.000,00, ritenendo in buona fede di contrarre con un promotore delle Generali Vita spa, come tale legittimato a stipulare polizze, titoli ed incassare premi. Viceversa, il non aveva provveduto ad CP_3
Part investire il denaro del Di nei titoli convenuti.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione, la
, chiedendo il rigetto delle domande a. Controparte_4
Interveniva volontariamente in giudizio Controparte_1
chiedendo autorizzarsi la chiamata in giudizio di Controparte_3
, differendo in tal modo la prima udienza onde consentire
[...]
detta chiamata. Nel merito disporsi la estromissione di CP_4
; dare atto che a fronte del pagamento da parte dell'attore
[...]
della somma di € 3.509,56, erano state emesse due regolari polizze: la polizza vita 6268152 e la polizza vita 251288589 in relazione alle quali nulla poteva essere richiesto alla compagnia. Chiedeva altresì rigettarsi le domande in quanto infondate con vitoria di spese e compensi. In subordine nel caso di fondatezza dei fatti addebitati al
[...]
ritenere e dichiarare unico responsabile lo stesso rigettando CP_3
ogni richiesta di accertamento e dichiarazione di responsabilità anche in via solidale di , ponendo le spese di lite a carico Controparte_1
del CP_3
Veniva autorizzata la chiamata in giudizio di il quale CP_3
sebbene ritualmente citato ha preferito non costituirsi.
Con sentenza n. 125/2019, pubblicata in data 14/03/2019, il Tribunale
3 di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 1794/2014 RG, - dichiarava inammissibile la domanda di nei confronti di Parte_1
; - rigettava la domanda di Controparte_4 Parte_1
per infondatezza;
compensava parzialmente le spese di lite e condannava al pagamento in favore di Parte_1 CP_4
della somma di €1.615,00, oltre spese generali iva e cpa
[...]
come per legge;
ed in favore di della somma di € Controparte_1
3.220,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge. Dichiarava la contumacia di con irripetibilità delle Controparte_3
spese di lite.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione del 26/06/2019,
[...]
proponeva appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: Parte_1
“…in riforma della impugnata sentenza n. 125/2019 del Tribunale di
Gela emessa il 12/03/2019 e depositata il 14/03/2019, accogliere la domanda proposta da con l'atto di citazione notificato Parte_1
il 29.12.2014. Le spese dei due gradi seguano la soccombenza e con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario......”.
Si costituiva in giudizio la , con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, chiedendo nelle conclusioni dell'atto:
“…dichiarare inammissibile l'appello; nel merito rigettare l'appello proposto dall'attore soccombente perché infondato in Parte_1
fatto ed in diritto confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di appello. In subordine nell'ipotesi di riforma della impugnata sentenza con accertamento della fondatezza dei fatti addebitati al
[...]
e posti a premessa della pretesa attorea ritenere e CP_3
dichiarare che unico soggetto nei confronti del quale può essere
4 azionata e riconosciuta la pretesa attorea è il sig. Controparte_3
rigettando ogni richiesta di accertamento e dichiarazione di responsabilità anche in via solidale nei confronti di Controparte_1
e ponendo le spese competenze ed onorari del presente procedimento a carico del;
in estremo subordine in ipotesi di Controparte_3
riforma dell'impugnata sentenza e di condanna di Controparte_1
ritenere e dichiarare che comunque la deve essere Controparte_1
integralmente mallevata dal sig. che deve Controparte_3
inoltre essere condannato al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente procedimento. ….”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di Controparte_3
, il quale, sebbene ritualmente chiamato in giudizio, non si
[...]
è costituito.
§§§§§§
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
per avere erroneamente il primo giudice ritenuto non provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della rappresentanza apparente e in particolare del requisito del legittimo affidamento del terzo contraente, in forza del quale si sarebbe dovuta ritenere responsabile la Compagnia convenuta per l'illecito commesso dal proprio agente ai danni del ex art 2049 cc, stante l' illiceità della Parte_1
condotta posta in essere dall'agente e il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività svolta e l'illecito commesso. Secondo
l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'avere ritenuto colposo e non tutelabile l'affidamento riposto dal nella qualità del Pt_1 [...]
per il solo fatto di avere consegnato a questo ultimo assegni CP_3
senza la indicazione del beneficiario.
5 La censura è infondata.
Osserva la Corte che l'attività istruttoria espletata in primo grado con l'assunzione dei testi e (entrambi fratelli Testimone_1 Tes_2
dell'attore), prova che l'attore ha effettivamente sottoscritto delle polizze presso la casa del fratello a Gallarate con la CP_5
il quale ebbe a qualificarsi quale agente Controparte_3 CP_1
ottenendo dal la consegna della somma di € 3.500,00 in Parte_1
contanti e di € 15.000,00 con assegno bancario senza indicazione del beneficiario sulla base delle indicazioni dello stesso CP_3
assegno risultato poi incassato non già dalla ma dalla CP_1
“Locauto”, concessionaria auto con cui il non aveva alcun Pt_1
rapporto contrattuale (vedesi verbale udienza del 05/10/2016 per la escussione del teste e del 19/07/2017 la escussione Testimone_1
del teste (teste : “...si è vero io ero Testimone_3 Testimone_1
presente, all'epoca dei fatti io lavoravo a Busto Arsizio e quando il
[...]
veniva a trovare mio fratello a casa anch'io venivo chiamato e CP_3
quindi in quella occasione io ero presente ho visto che mio fratello ha consegnato al un assegno non so la cifra, ma mio fratello CP_3
mi ha riferito che era un assegno di 15.000,00 ...dato per polizza a vita…”. Teste “...si confermo la circostanza;
ciò Testimone_3
posso dire in quanto la consegna della somma avvenne a Gallarate a casa di mio fratello . Se non ricordo male la consegna CP_5
dell'assegno avvenne nel mese di giugno 2005...La somma consegnata in contanti avvenne nel 2004 e se non ricordo male la somma fu di €
3.500,00….).
Provate, in base a testimonianze e prove scritte, la effettiva stipula di polizze per un importo di € 3.500,00 e la dazione di un assegno di €
15.000,00, consegnato dal al in bianco, questa Corte Pt_1 CP_3
6 ritiene che la condotta del Di Dio non possa considerarsi “non colposa”, poiché le modalità con le quali il ha effettuato il Pt_1
proprio investimento risultano essere in palese contrasto con l'onere della ordinaria diligenza che grava su ogni contraente.
Si ricorda che la giurisprudenza ritiene il venir meno del nesso causale
(e quindi la esclusione della responsabilità della compagnia assicuratrice per attività illecita del proprio agente), laddove il danneggiato abbia posto in essere una condotta talmente malaccorta ed imprudente da potersi considerare di per sé sola idonea a determinare l'evento, trovando applicazione la regola generale dell'art. 1227 cod. civ. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato
(su cui v., tra le altre, in tema di responsabilità per danno da cose in custodia, Cass. ord. nn. 2478, 2480 e 2482 del 2018).
La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente (Cass 28634/2020; Cass 22956/2015; Cass. 1786/2022;
Cass 9626/2023).
Nel caso di specie, la dazione da parte del di un Parte_1
assegno senza indicazione del soggetto prenditore di notevole importo
(€ 15.000,00), avrebbe comunque rappresentato, anche nel caso in cui il succitato assegno fosse stato intestato al una grave CP_3
condotta colposa, rilevante ai sensi del disposto di cui all'art 1227 cc.
La condotta del è stata pertanto imprudente e di fatto Pt_1
acquiescente alla violazione delle regole gravanti sul promotore, nel momento in cui egli ha rilasciato un assegno senza indicazione del
7 beneficiario e non si è fatto consegnare una quietanza sottoscritta dal in cui si desse atto della consegna a quest'ultimo del CP_3
suddetto assegno non intestato e che tale consegna era avvenuta per la stipula del contratto assicurativo con CP_1
A ciò si aggiunga che dagli atti di causa, non vi è alcun valido elemento da cui desumere che il non fosse in grado di rendersi Pt_1
conto della grave imprudenza delle azioni poste in essere dallo stesso
(consegna assegno senza intestazione del prenditore su indicazione del medesimo) ed omissioni (mancata richiesta di rilascio di CP_3
quietanza dal . Circostanze queste che porterebbero CP_3
qualsiasi soggetto a chiedersi il motivo di ciò, consapevole della pericolosità di un tale comportamento.
Ne consegue, coerentemente con la soluzione adottata da questa Corte in fattispecie analoghe, che di tale perdita di danaro non può rispondere la , ai sensi dell'art 2049 cc, dovendosi Controparte_1
ritenere invece quale unico responsabile di tale illecita condotta semmai il solo il quale sarebbe stato tenuto a restituire le CP_3
somme incassate, oltre interessi dalla data della consegna al soddisfo, se non fosse che nessuna richiesta di condanna ha effettuato il Pt_1
in giudizio nei confronti del concentrandosi solo ed CP_3
esclusivamente nei confronti della Controparte_4
La sentenza di primo grado, dunque, resta confermata.
Sussistono, di contro, gravi e giustificati motivi, in considerazione del fatto oggettivo che il fosse un effettivo promotore dei CP_3
prodotti assicurativi (tanto che la polizza per € CP_1
3.500,00 venne regolarmente stipulata) e l'altrettanto oggettiva sussistenza dell'illecito e del danno riportato dal per Pt_1
compensare le spese.
8
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nella dichiarata contumacia di
, conferma la sentenza n. 125/2019, Controparte_3
emessa dal Tribunale di Gela e pubblicata in data 14/03/2019, nel procedimento n.1794/2014 R.G., appellata da . Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite di questo grado nei rapporti tra l'appellante e la compagnia appellata.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario di C.A. Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
9