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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N° 10575 - 2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Tabarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nrg. 10575 dell'anno 2023, avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente
TRA
, C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_4 C.F._4 alle liti in atti, dall'Avv. Ferdinando Iazzetta (C.F. ), presso il cui C.F._5 studio in Casoria (NA), alla via Filippo Turati n.11, elettivamente domiciliano;
- Ricorrenti-
E
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._6 Parte_5
, , C.F. , , C.F._7 Parte_6 C.F._8 Parte_7
C.F. , , C.F. C.F._9 Parte_8 C.F._10
, C.F. , , C.F. Parte_9 C.F._11 Parte_10
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. C.F._12
Maria Rosaria Pontoriere (C.F. ), presso il cui studio legale sito C.F._13 inCasoria (NA) alla via Tenente Formicola n. 4, elettivamente domicilia;
- Resistenti –
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino al 19 febbraio 2025, le parti depositavano note scritte di udienza nelle quali concludevano come in atti.
pag. 1 FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2023, , Parte_11 Parte_2
e premesso di essere eredi ab intestato del de cuius , Pt_3 Pt_4 Persona_1 celibe e senza figli, deceduto in data 7 maggio 2021, in quanto succeduti in rappresentazione alla loro madre, germana del predetto de cuius, , Persona_2 deceduta in data in data 23 ottobre 2012; che eredi legittimi del de cuius erano, inoltre, i convenuti , , , nonchè gli eredi della Parte_5 Controparte_1 Parte_6 sorella premorta , , , Persona_3 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che nell'asse ereditario era ricompreso, tra l'altro un
[...] CP_5 appartamento sito in Casoria, via Giorgio Amendola, n. 13, identificato al NCEU al foglio 3, part. 176, sub. 5, cat. a/4, classe 3; che in relazione al suddetto bene, in data 26/02/2019,
a rogito del notar dott. , il de cuius aveva disposto la donazione della nuda Persona_4 proprietà in favore dei propri germani, riservandosene l'usufrutto; che il suddetto rogito riportava testualmente “dona, in conto anticipata successione, a titolo di legittima e per
l'eventuale supero in conto di disponibile, con dispensa da imputazione e collazione, alle sorelle: , , e Parte_5 Persona_3 Controparte_1 Parte_6
...”; che, con successivo atto di compravendita del 29 novembre 2022, l'immobile
[...] era stato acquistato da in comunione dei beni; che la donazione Controparte_1 suddetta era nulla per illecità della causa, in quanto dissimulante un patto successorio, così come nullo doveva ritenersi il successivo atto di compravendita del 29 novembre
2022, tanto premesso convenivano in giudizio , ed , Parte_5 CP_1 Pt_6 nonché , , e chiedendo: “ -accertare che l'atto a CP_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10 rogito del notar dott. , del 26/02/2019, (Rep. 29888, Racc. 7937) è stato Persona_4 redatto e sottoscritto in divieto dei patti successori e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto medesimo e di quello concluso successivamente, ossia atto di compravendita del 29/11/2022, a rogito del notar , sede Afragola (NA) Repertorio n. Persona_5
16231; 2. conseguentemente, dichiarare che i sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , , a far data dal decesso del sig.
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
, avvenuto il 07/05/2021, sono proprietari ciascuno nella propria quota
[...] dell'immobile sito in Casoria, alla via Giorgio Amendola, n. 13, identificato al NCEU al foglio
3, part. 176, sub. 5, cat. a/4, classe 3, consistenza vani 3,5, rendita catastale € 155,45; - per
l'effetto, condannare i sigg.ri (C.F. ); Parte_5 C.F._7 Pt_5
pag. 2 (C.F. ; (C.F. ); CP_1 C.F._6 Parte_6 C.F._8 CP_3
(C.F. ; (C.F. ;
[...] C.F._14 Controparte_4 C.F._12 CP_5
(C.F. ) al pagamento della quota spettante relativa ai canoni di
[...] C.F._9 locazione del suddetto immobile, percepiti indebitamente a far data dal 07/05/2021, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- In subordine e nella denegata ipotesi in cui il
Giudice non ravvisasse il vizio di nullità: accertare che il contratto è affetto da errore di diritto, e pertanto, disporre l'annullamento del medesimo;
- per l'effetto, posto che
l'immobile è stato successivamente compravenduto, condannare i sig.ri Parte_5
(C.F. ); (C.F. ; C.F._7 Controparte_1 C.F._6 Parte_6
(C.F. ); (C.F. ); C.F._8 Controparte_2 C.F._11 CP_3
(C.F. ; (C.F. ;
[...] C.F._14 Controparte_4 C.F._12 CP_5
(C.F. ) al pagamento del prezzo della quota di proprietà
[...] C.F._9 spettante ai sig.ri , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), ( ),
[...] C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_15
(C.F. )”. Il tutto con vittoria di spese e competenze Parte_4 C.F._4 di giudizio, con attribuzione.
- Con comparsa depositata in data 29 gennaio 2024 si costituivano in giudizio i convenuti in epigrafe, i quali, opponendosi alla domanda formulata, evidenziavano che l'intero asse ereditario del de cuius era rappresentato dalle sole giacenze di denaro depositate presso l'Istituto di credito e presso le per la somma complessiva di € CP_6 CP_7
77.839,90, già ripartita tra gli eredi legittimi e che, contrariamente a quanto riferito dagli istanti, l'immobile in Casoria alla Via Amendola 13 de quo, era stato già oggetto di donazione da parte del de cuius, così come la totalità dei beni immobili a lui intestate, donazioni da ritenersi valide e produttive di effetti.
-Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'applicazione dell'art 1148 c.c. in ordine alla restituzione dei frutti;
Il tutto con vittoria di spese di lite e condanna degli istanti ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
- All'udienza di comparizione tenutasi in data 26 novembre 2024 il procuratore degli attori chiedeva rinvio per la decisione della causa.
-Fissato il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 19 febbraio 2025, in sostituzione dell'udienza ex art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., le parti, nelle rispettive note scritte,
pag. 3 precisavano le conclusioni e la causa, con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2025, veniva riservata in decisione.
##############################################################
- La domanda è infondata e va respinta.
-In via preliminare va rilevato l'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia successoria e di rivendicazione degli eredi (cfr. verbale di mediazione del 21 giugno 2023, allegato alla produzione di parte attrice).
- Nel merito, quanto alla dedotta natura di patto successorio dell'atto di donazione del 25 febbraio 2019, a rogito del notar dott. , (Rep. 29888, Racc. 7937), la Persona_4 domanda va respinta per le ragioni che seguono.
-E' noto come, al fine di tutelare i prossimi congiunti di un defunto, l'ordinamento vigente disciplina l'istituto della successione necessaria, sì da regolare la ripartizione del patrimonio ereditario secondo quote predeterminate che devono ex lege essere attribuite a vantaggio di determinate categorie di successori, c.d. legittimari (artt. 536 ss. c.c.), cui andrà riservata una quota intangibile.
-Pertanto, sebbene nel rispetto del principio dell'autonomia privata, ciascuno ha la facoltà di disporre del proprio patrimonio, per testamento o per donazione, ai sensi dell'art. 542
c.c., nel rispetto delle suddette quote di riserva o di legittima, con la conseguenza che eventuali disposizioni testamentarie o donazioni che risultino lesive delle predette quote debbano essere adeguatamente ridotte per consentire di reintegrare la quota cui il legittimario ha inderogabilmente diritto.
-In tale contesto si inserisce la previsione della disposizione normativa di cui all'art. 458
c.c. che sancisce il divieto dei patti successori, ovvero di accordi negoziali volti a limitare la libertà del de cuius di disporre le proprie sostanze.
-Secondo il prevalente orientamento di legittimità “configurano un patto successorio, sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione od estinzione di diritti relativi ad una successione ancora aperta, tali da far sorgere un vinculum iuris di cui
pag. 4 la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Sussiste, pertanto, patto successorio- come tale nullo ai sensi dell'art. 459 cc. - allorquando, dall'accordo negoziale tra le due o più parti, risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto od in parte alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello ius penitendi (cfr. Cass. Sez. II Civile n. 27624/2017).
-Nel caso di specie deve rilevarsi che non si rinvengono nell'atto di donazione de quo limitazioni alla libertà del de cuius di disporre diversamente per testamento della propria eredità dovendo lo stesso essere inquadrato quale donazione in conto di legittima, con dispensa da collazione ed imputazione, con cui il de cuius, in vita, non ha inteso, di fatto, alterare il trattamento successorio spettante alla totalità dei propri eredi, non legittimari.
-La sussistenza di tale volontà in capo a è confermata dalla Persona_1 documentazione versata in atti, allegata anche alla produzione di parte convenuta, da cui si evince che lo stesso, ancora in vita, ha inteso disporre integralmente del proprio patrimonio immobiliare, ponendo in essere, oltre all'atto oggetto del presente contenzioso, la donazione in favore della totalità degli eredi dell'immobile in Casoria (NA) alla Via L'Aquila (già n. 3 (atto per notar in data Persona_6 Persona_7
11.05.2010 rep. 432; raccolta 272, con cui veniva trasferita la proprietà a titolo di liberalità e come anticipo di successione), nonchè l'atto di liberalità afferente all'immobile sito in Afragola alla via Pietro Toselli n.22- già via Cesinola, donato ad , C.F. CP_8
, in virtù di atto per notaio del 15/01/2019, C.F._16 Persona_8
Numero di repertorio 2046/1494.
-Ciò posto, la previsione pattizia contenuta nella donazione oggetto di censura, ovvero l'operatività della stessa in conto anticipata successione, a titolo di legittima con dispensa da imputazione e collazione, non è altro che una manifestazione di volontà del de cuius di attribuire il bene alle donatarie, mettendole a riparo da eventuali azioni successorie
(sebbene vada evidenziato che, nel caso de quo, non sussistono eredi legittimari).
-Pertanto, stante la tipicità dell'espressa dispensa dalla collazione, ex articolo 737 c.c., ovvero anche dall'imputazione e, ai sensi dell'articolo 564 c.c., comma 4, va rilevato che la donazione de qua, lungi da poter essere censurata da nullità per asserita violazione dell'art. 458 c.c., sarebbe passibile di azione riduzione, ovviamente in presenza dei relativi pag. 5 presupposti. (cfr. Cass. Sez. 2, 30/05/2017 n. 13660, Cass. Sez. 2, 16/07/1969, n. 2633;
Cass. Sez. 2, 27/07/1961, n. 1845).
- Difatti le donazioni, al pari delle disposizioni testamentarie, devono ritenersi quali espressioni dell'autonomia contrattuale del de cuius, tutelate dalla legge fino a che non intacchino il valore della quota intangibile spettante a ciascun legittimario, tra l'altro ipotesi non sussistente nel caso di specie (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3661/1975; Cass. civ.
n. 16535/2020; Cass. civ. n.1357/17; Cass. civ. n. 22325/17).
- In conclusioni sulla base delle considerazioni espresse la domanda degli attori va respinta in quanto infondata e dichiarata assorbita la richiesta di declaratoria di nullità del successivo atto di compravendita del 29 novembre 2022.
-Parimenti e per le medesime ragioni, deve ritenersi infondata la domanda subordinata, di declaratoria di nullità della donazione per asserita illecità delle motivazioni, nonché di annullamento dell'atto stesso per “errore di diritto”, in mancanza di deduzioni di elementi diversi da quelli sopraesaminati e dei presupposti normativi previsti dagli art. 787 e 788
c.c.
-Il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento della richiesta formulata dagli attori di condanna dei convenuti al pagamento, ciascuno per la quota loro spettante, dei canoni percepiti a fronte della locazione dell'immobile de quo, a far data dal
7/05/2021, nonchè del pretium corrispondente alla quota di proprietà del cespite stesso.
-Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, formulata dai convenuti, si ritiene che non sussistano i presupposti per il relativo accoglimento, atteso che l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva di mala fede o colpa grave da parte dell'istante, tale da giustificarne l'irrorazione, non è stata sufficientemente provata.
-A tal riguardo va, infatti, precisato che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta pag. 6 alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/07/2023, n. 19948).
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato nel 2022, per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva concretamente svolta, avuto riguardo al valore economico della controversia (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), sulla base dei valori minimi.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda, principale e subordinata formulate dagli attori
2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che si liquidano complessivamente in € 4.217,00 per compensi, oltre al15% spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pontoriere Maria
Rosaria dichiaratasi antistataria.
Aversa, 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Tabarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nrg. 10575 dell'anno 2023, avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” e vertente
TRA
, C.F. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
, C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_4 C.F._4 alle liti in atti, dall'Avv. Ferdinando Iazzetta (C.F. ), presso il cui C.F._5 studio in Casoria (NA), alla via Filippo Turati n.11, elettivamente domiciliano;
- Ricorrenti-
E
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._6 Parte_5
, , C.F. , , C.F._7 Parte_6 C.F._8 Parte_7
C.F. , , C.F. C.F._9 Parte_8 C.F._10
, C.F. , , C.F. Parte_9 C.F._11 Parte_10
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. C.F._12
Maria Rosaria Pontoriere (C.F. ), presso il cui studio legale sito C.F._13 inCasoria (NA) alla via Tenente Formicola n. 4, elettivamente domicilia;
- Resistenti –
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino al 19 febbraio 2025, le parti depositavano note scritte di udienza nelle quali concludevano come in atti.
pag. 1 FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2023, , Parte_11 Parte_2
e premesso di essere eredi ab intestato del de cuius , Pt_3 Pt_4 Persona_1 celibe e senza figli, deceduto in data 7 maggio 2021, in quanto succeduti in rappresentazione alla loro madre, germana del predetto de cuius, , Persona_2 deceduta in data in data 23 ottobre 2012; che eredi legittimi del de cuius erano, inoltre, i convenuti , , , nonchè gli eredi della Parte_5 Controparte_1 Parte_6 sorella premorta , , , Persona_3 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che nell'asse ereditario era ricompreso, tra l'altro un
[...] CP_5 appartamento sito in Casoria, via Giorgio Amendola, n. 13, identificato al NCEU al foglio 3, part. 176, sub. 5, cat. a/4, classe 3; che in relazione al suddetto bene, in data 26/02/2019,
a rogito del notar dott. , il de cuius aveva disposto la donazione della nuda Persona_4 proprietà in favore dei propri germani, riservandosene l'usufrutto; che il suddetto rogito riportava testualmente “dona, in conto anticipata successione, a titolo di legittima e per
l'eventuale supero in conto di disponibile, con dispensa da imputazione e collazione, alle sorelle: , , e Parte_5 Persona_3 Controparte_1 Parte_6
...”; che, con successivo atto di compravendita del 29 novembre 2022, l'immobile
[...] era stato acquistato da in comunione dei beni; che la donazione Controparte_1 suddetta era nulla per illecità della causa, in quanto dissimulante un patto successorio, così come nullo doveva ritenersi il successivo atto di compravendita del 29 novembre
2022, tanto premesso convenivano in giudizio , ed , Parte_5 CP_1 Pt_6 nonché , , e chiedendo: “ -accertare che l'atto a CP_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10 rogito del notar dott. , del 26/02/2019, (Rep. 29888, Racc. 7937) è stato Persona_4 redatto e sottoscritto in divieto dei patti successori e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto medesimo e di quello concluso successivamente, ossia atto di compravendita del 29/11/2022, a rogito del notar , sede Afragola (NA) Repertorio n. Persona_5
16231; 2. conseguentemente, dichiarare che i sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , , a far data dal decesso del sig.
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
, avvenuto il 07/05/2021, sono proprietari ciascuno nella propria quota
[...] dell'immobile sito in Casoria, alla via Giorgio Amendola, n. 13, identificato al NCEU al foglio
3, part. 176, sub. 5, cat. a/4, classe 3, consistenza vani 3,5, rendita catastale € 155,45; - per
l'effetto, condannare i sigg.ri (C.F. ); Parte_5 C.F._7 Pt_5
pag. 2 (C.F. ; (C.F. ); CP_1 C.F._6 Parte_6 C.F._8 CP_3
(C.F. ; (C.F. ;
[...] C.F._14 Controparte_4 C.F._12 CP_5
(C.F. ) al pagamento della quota spettante relativa ai canoni di
[...] C.F._9 locazione del suddetto immobile, percepiti indebitamente a far data dal 07/05/2021, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- In subordine e nella denegata ipotesi in cui il
Giudice non ravvisasse il vizio di nullità: accertare che il contratto è affetto da errore di diritto, e pertanto, disporre l'annullamento del medesimo;
- per l'effetto, posto che
l'immobile è stato successivamente compravenduto, condannare i sig.ri Parte_5
(C.F. ); (C.F. ; C.F._7 Controparte_1 C.F._6 Parte_6
(C.F. ); (C.F. ); C.F._8 Controparte_2 C.F._11 CP_3
(C.F. ; (C.F. ;
[...] C.F._14 Controparte_4 C.F._12 CP_5
(C.F. ) al pagamento del prezzo della quota di proprietà
[...] C.F._9 spettante ai sig.ri , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), ( ),
[...] C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_15
(C.F. )”. Il tutto con vittoria di spese e competenze Parte_4 C.F._4 di giudizio, con attribuzione.
- Con comparsa depositata in data 29 gennaio 2024 si costituivano in giudizio i convenuti in epigrafe, i quali, opponendosi alla domanda formulata, evidenziavano che l'intero asse ereditario del de cuius era rappresentato dalle sole giacenze di denaro depositate presso l'Istituto di credito e presso le per la somma complessiva di € CP_6 CP_7
77.839,90, già ripartita tra gli eredi legittimi e che, contrariamente a quanto riferito dagli istanti, l'immobile in Casoria alla Via Amendola 13 de quo, era stato già oggetto di donazione da parte del de cuius, così come la totalità dei beni immobili a lui intestate, donazioni da ritenersi valide e produttive di effetti.
-Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, l'applicazione dell'art 1148 c.c. in ordine alla restituzione dei frutti;
Il tutto con vittoria di spese di lite e condanna degli istanti ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c.
- All'udienza di comparizione tenutasi in data 26 novembre 2024 il procuratore degli attori chiedeva rinvio per la decisione della causa.
-Fissato il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 19 febbraio 2025, in sostituzione dell'udienza ex art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., le parti, nelle rispettive note scritte,
pag. 3 precisavano le conclusioni e la causa, con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2025, veniva riservata in decisione.
##############################################################
- La domanda è infondata e va respinta.
-In via preliminare va rilevato l'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia successoria e di rivendicazione degli eredi (cfr. verbale di mediazione del 21 giugno 2023, allegato alla produzione di parte attrice).
- Nel merito, quanto alla dedotta natura di patto successorio dell'atto di donazione del 25 febbraio 2019, a rogito del notar dott. , (Rep. 29888, Racc. 7937), la Persona_4 domanda va respinta per le ragioni che seguono.
-E' noto come, al fine di tutelare i prossimi congiunti di un defunto, l'ordinamento vigente disciplina l'istituto della successione necessaria, sì da regolare la ripartizione del patrimonio ereditario secondo quote predeterminate che devono ex lege essere attribuite a vantaggio di determinate categorie di successori, c.d. legittimari (artt. 536 ss. c.c.), cui andrà riservata una quota intangibile.
-Pertanto, sebbene nel rispetto del principio dell'autonomia privata, ciascuno ha la facoltà di disporre del proprio patrimonio, per testamento o per donazione, ai sensi dell'art. 542
c.c., nel rispetto delle suddette quote di riserva o di legittima, con la conseguenza che eventuali disposizioni testamentarie o donazioni che risultino lesive delle predette quote debbano essere adeguatamente ridotte per consentire di reintegrare la quota cui il legittimario ha inderogabilmente diritto.
-In tale contesto si inserisce la previsione della disposizione normativa di cui all'art. 458
c.c. che sancisce il divieto dei patti successori, ovvero di accordi negoziali volti a limitare la libertà del de cuius di disporre le proprie sostanze.
-Secondo il prevalente orientamento di legittimità “configurano un patto successorio, sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione od estinzione di diritti relativi ad una successione ancora aperta, tali da far sorgere un vinculum iuris di cui
pag. 4 la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Sussiste, pertanto, patto successorio- come tale nullo ai sensi dell'art. 459 cc. - allorquando, dall'accordo negoziale tra le due o più parti, risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto od in parte alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello ius penitendi (cfr. Cass. Sez. II Civile n. 27624/2017).
-Nel caso di specie deve rilevarsi che non si rinvengono nell'atto di donazione de quo limitazioni alla libertà del de cuius di disporre diversamente per testamento della propria eredità dovendo lo stesso essere inquadrato quale donazione in conto di legittima, con dispensa da collazione ed imputazione, con cui il de cuius, in vita, non ha inteso, di fatto, alterare il trattamento successorio spettante alla totalità dei propri eredi, non legittimari.
-La sussistenza di tale volontà in capo a è confermata dalla Persona_1 documentazione versata in atti, allegata anche alla produzione di parte convenuta, da cui si evince che lo stesso, ancora in vita, ha inteso disporre integralmente del proprio patrimonio immobiliare, ponendo in essere, oltre all'atto oggetto del presente contenzioso, la donazione in favore della totalità degli eredi dell'immobile in Casoria (NA) alla Via L'Aquila (già n. 3 (atto per notar in data Persona_6 Persona_7
11.05.2010 rep. 432; raccolta 272, con cui veniva trasferita la proprietà a titolo di liberalità e come anticipo di successione), nonchè l'atto di liberalità afferente all'immobile sito in Afragola alla via Pietro Toselli n.22- già via Cesinola, donato ad , C.F. CP_8
, in virtù di atto per notaio del 15/01/2019, C.F._16 Persona_8
Numero di repertorio 2046/1494.
-Ciò posto, la previsione pattizia contenuta nella donazione oggetto di censura, ovvero l'operatività della stessa in conto anticipata successione, a titolo di legittima con dispensa da imputazione e collazione, non è altro che una manifestazione di volontà del de cuius di attribuire il bene alle donatarie, mettendole a riparo da eventuali azioni successorie
(sebbene vada evidenziato che, nel caso de quo, non sussistono eredi legittimari).
-Pertanto, stante la tipicità dell'espressa dispensa dalla collazione, ex articolo 737 c.c., ovvero anche dall'imputazione e, ai sensi dell'articolo 564 c.c., comma 4, va rilevato che la donazione de qua, lungi da poter essere censurata da nullità per asserita violazione dell'art. 458 c.c., sarebbe passibile di azione riduzione, ovviamente in presenza dei relativi pag. 5 presupposti. (cfr. Cass. Sez. 2, 30/05/2017 n. 13660, Cass. Sez. 2, 16/07/1969, n. 2633;
Cass. Sez. 2, 27/07/1961, n. 1845).
- Difatti le donazioni, al pari delle disposizioni testamentarie, devono ritenersi quali espressioni dell'autonomia contrattuale del de cuius, tutelate dalla legge fino a che non intacchino il valore della quota intangibile spettante a ciascun legittimario, tra l'altro ipotesi non sussistente nel caso di specie (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3661/1975; Cass. civ.
n. 16535/2020; Cass. civ. n.1357/17; Cass. civ. n. 22325/17).
- In conclusioni sulla base delle considerazioni espresse la domanda degli attori va respinta in quanto infondata e dichiarata assorbita la richiesta di declaratoria di nullità del successivo atto di compravendita del 29 novembre 2022.
-Parimenti e per le medesime ragioni, deve ritenersi infondata la domanda subordinata, di declaratoria di nullità della donazione per asserita illecità delle motivazioni, nonché di annullamento dell'atto stesso per “errore di diritto”, in mancanza di deduzioni di elementi diversi da quelli sopraesaminati e dei presupposti normativi previsti dagli art. 787 e 788
c.c.
-Il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento della richiesta formulata dagli attori di condanna dei convenuti al pagamento, ciascuno per la quota loro spettante, dei canoni percepiti a fronte della locazione dell'immobile de quo, a far data dal
7/05/2021, nonchè del pretium corrispondente alla quota di proprietà del cespite stesso.
-Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, formulata dai convenuti, si ritiene che non sussistano i presupposti per il relativo accoglimento, atteso che l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva di mala fede o colpa grave da parte dell'istante, tale da giustificarne l'irrorazione, non è stata sufficientemente provata.
-A tal riguardo va, infatti, precisato che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta pag. 6 alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/07/2023, n. 19948).
- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato nel 2022, per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva concretamente svolta, avuto riguardo al valore economico della controversia (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), sulla base dei valori minimi.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda, principale e subordinata formulate dagli attori
2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che si liquidano complessivamente in € 4.217,00 per compensi, oltre al15% spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pontoriere Maria
Rosaria dichiaratasi antistataria.
Aversa, 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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