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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.- all'udienza del 26 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1760 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ranieri ed elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
Appellante
E
CP_1
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1135/2021 del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro.
Conclusioni: come da atto introduttivo del giudizio di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di avere lavorato dal 07/04/2010 Parte_1
al 02/04/2015 per la società di Frosinone;
di avere sempre svolto il ruolo di capo reparto CP_1
livello II ma di essere stato inquadrato nel V livello dei suoi stessi sottoposti e colleghi cui impartiva disposizioni ed ordini, di avere svolto lavoro straordinario, non retribuito, e di essere stato sottoposto a condotte vessatorie e mobbizzanti sul luogo di lavoro, descritte in ricorso, ha agito in giudizio nei confronti della società e della CP_1 Controparte_2 chiedendo di “Accertare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte delle società resistenti e condannare, pertanto, le convenute al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, che si quantificano in € 180.000,00 o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa;
2)
Accertare che il ricorrente ha sempre svolto mansioni superiori, nonché che il ricorrente ha sempre effettuato straordinari e pertanto condannare, le convenute, al pagamento della somma di €.
69.474,91 o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali fino al giorno del soddisfo”, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Il Tribunale, nella resistenza della società avendo il ricorrente rinunciato nel corso del CP_1
giudizio alla domanda nei confronti della società ha Controparte_2 respinto il ricorso argomentando che: i) l'istruttoria testimoniale non aveva provato l'asserita condotta mobbizzante;
ii) dall'istruttoria svolta era emerso che il era addetto al back office e che si Pt_1
occupava di bollettazioni, spedizioni, addebito spedizioni clienti, gestione ritiri e degli eventuali disservizi, ma non era stata però provata l'attività di coordinamento asseritamente svolta tra le figure aziendali né che il ricorrente si era occupato di predisporre turni di lavoro e mansionari, né della formazione dei neo assunti;
iii) anche la domanda concernente l'orario straordinario asseritamente svolto non poteva essere accolta, risultando il ricorso carente di specifiche allegazioni sul punto, non avendo il ricorrente indicato l'orario di lavoro osservato né allegato di essere stato tenuto, per specifica disposizione aziendale, ad osservare un orario maggiore rispetto a quello contrattuale.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della gravata Parte_1
sentenza per: 1) erronea valutazione di prove decisive in merito allo svolgimento di mansioni superiori;
2) errata valutazione di prove decisive in merito allo straordinario;
3) erronea e/o carente motivazione sulla condotta mobbizzante, provata dall'istruttoria svolta.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
La società appellata nonostante la regolare notifica, non si è costituita rimanendo CP_1
contumace in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
L'appello non è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito esposte. Passando all'esame dei motivi di gravame, di non facile lettura perché non rispondenti alla razionale esposizione contenuta nella gravata sentenza, per una più chiara lettura e razionale esposizione si ritiene di seguire l'impostazione del Tribunale, andando ad analizzare le corrispondenti censure.
Il primo giudice, nell'esaminare quanto asserito in ricorso riguardo la condotta mobbizzante, ha rilevato che il ricorrente aveva individuato la condotta in questione in una molteplicità di episodi e comportamenti posti in essere dalla parte datoriale nei suoi confronti, e in particolare: essere stato posto a seguito dell'operazione per un tumore nelle immediate vicinanze delle stampanti, e quindi esposto alle polveri da queste emanate;
- essere stato rimosso dal gruppo lavoro wahtsapp durante il periodo di assenza dal lavoro;
- essere stato adibito, dopo il rientro in servizio, a nuove mansioni inerenti alla Qualità, mai espletate prima e di fatto di essere stato posto nell'impossibilità di svolgere le suddette nuove mansioni;
- essere stato più volte insultato dal sig. il quale gli aveva Per_1 addirittura imposto il taglio dei capelli e della barba per il decoro dell'ufficio; - essere stata la moglie,
, vittima di apprezzamenti sessuali da parte del sig. il quale l'aveva anche Persona_2 Per_1
invitata a cercarsi un nuovo marito;
- aver subito un cambio del proprio computer, e di aver conseguentemente perso tutti i documenti e dati su di esso salvati;
- essere stata pubblicata, sul monitor aziendale, una foto offensiva chiaramente riferita al ricorrente e alla sua malattia;
- essere stato bloccato al cancello del piazzale dal custode il quale gli aveva impedito di entrare nella sede per andare a prendere sua moglie;
- infine, di essere stata la moglie, assunta alle dipendenze della società convenuta con contratto a termine, l'unica dipendente cui non era stato rinnovato il contratto.
Il Tribunale, all'esito dell'istrutoria testimoniale espletata, ha ritenuto non provati gli atteggiamenti descritti nel ricorso e, per quelli effettivamente verificatisi, ha ritenuto non provata la matrice mobbizante dedotta dal ricorrente.
In particolare, ed in sintesi, quanto alla rimozione dal gruppo lavoro wathsapp durante l'assenza per malattia i testimoni e avevano riferito che i membri del gruppo assenti per malattia Tes_1 Tes_2
venivano momentaneamente rimossi, proprio con l'intento di non disturbarli con le continue comunicazioni lavorative, come si evinceva anche dalla deposizione della moglie del che Pt_1
aveva dichiarato che il marito era stato rimosso dal gruppo solo durante la malattia per esservi riammesso una volta rientrato in servizio;
in merito alla sostituzione del pc del ricorrente era emerso dall'istruttoria che tutti i pc venivano periodicamente aggiornati o sostituiti, ove necessario;
il mancato rinnovo alla sola moglie del ricorrente del contratto a tempo determinato non era stato confermato dall'istruttoria risultando che anche la moglie di altro dipendente ed un'altra persona ancora non avevano avuto il rinnovo del contratto, e non per motivi vessatori ma per motivazioni puramente organizzative della società convenuta;
riguardo gli apprezzamenti sessuali rivolti alla moglie del ricorrente da parte del l'unica testimone che lo aveva ha riferito era la moglie, Per_1 mentre nessun altro testimone aveva riferito di presunti apprezzamenti a sfondo sessuale nei confronti della moglie del quanto alla postazione del ricorrente nelle vicinanze delle stampanti tutti i Pt_1
testimoni avevano confermato che nelle vicinanze della postazione era posta una finestra ed una porta;
relativamente al blocco del ricorrente al cancello da parte del custode, il fatto non poteva essere addebitato alla società non essendo il custode un dipendente di quest'ultima; riguardo la pubblicazione sul monitor posto nei locali aziendali di foto e immagini riconducibili al ricorrente nessuno dei testimoni aveva confermato la circostanza, essendo stato confermato solo l'episodio del dicembre 2013 del taglio di barba e capelli a tutela dell'immagine dell'azienda, unico episodio non sufficiente ad integrare la fattispecie del mobbing.
Anche per la domanda di accertamento delle mansioni superiori il giudice di prime cure ha argomentato che dalla prova testimoniale era emerso che il era un operatore storico Pt_1 dell'azienda e, in quanto tale, molto esperto, ma questo di per sé non era un elemento idoneo a ritenere che egli svolgesse il ruolo di responsabile di Frosinone, non essendo provato che disponesse di autonomia decisionale, elemento caratterizzante il livello rivendicato, e non essendo neppure idonea allo scopo la documentazione depositata, trattandosi di relazioni prive di data e sottoscrizione e desumendosi dalle e-mail allegate che il non agiva in completa autonomia decisionale ma Pt_1
informava sempre il , responsabile operativo di Frosinone, che dava al le indicazioni CP_3 Pt_1 da seguire nelle trattative con i clienti;
non risultava provata neppure l'attività di coordinamento asseritamente svolta tra le varie figure aziendali né che il ricorrente si fosse occupato della formazione dei neo assunti. Infine, in merito alla rivendicazione economica per il lavoro straordinario, il ricorso era carente di specifiche allegazioni e la domanda non poteva essere accolta.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la gravata sentenza per erronea ricostruzione dei fatti in merito alle mansioni superiori, lamentando l'errata valutazione delle testimonianze ed il mancato richiamo, da parte del Tribunale, della testimonianza di di Tes_3 cui non sarebbe stato riportato “neanche un rigo”.
Osserva il Collegio in merito alla testimonianza resa dal all'udienza del 25 ottobre 2021, che Tes_3 quest'ultimo aveva riferito di avere avuto rapporti lavorativi con il “prima del 2009/2010” Pt_1
avendo la SIAP MANMADE, per cui era il responsabile servizi clienti, cessato l'attività da almeno undici anni. Il teste, quindi, non aveva potuto dire nulla in merito al periodo per il quale il ricorrente aveva rivendicato il riconoscimento di mansioni superiori, non specificato in ricorso e che, dalla documentazione allegata ( doc. 42 e ss fascicolo di primo grado parte ricorrente), si evince essere relativo alle annualità 2013-2015. Una testimonianza, dunque, del tutto irrilevante ai fini di causa. Prima di esaminare le deposizioni degli ulteriori testi da cui, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero provate le mansioni superiori, appare opportuno riportare le declaratorie contrattuali, quella formalmente assegnata al ricorrente, e quella da quest'ultimo rivendicata.
Il V livello del CCNL Trasporto e spedizioni assegnato al Funari prevede “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”; al II livello, reclamato dall'odierno appellante, appartengono “ i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa”.
Dalle deposizioni dei testi e , riportate per esteso nella sentenza Tes_4 Tes_5 Tes_6
impugnata, emerge senza dubbio che il era la figura con più esperienza, era addetto al back Pt_1
office, era la persona cui si rivolgevano altri dipendenti per avere informazioni, colui dal quale i corrieri ricevevano disposizioni per le consegne ma, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nessuno dei testi indicati ha riferito di una autonomia decisionale in capo all'odierno appellato, che anzi sembra potersi escludere proprio in base alle dichiarazioni del teste che ha riferito Tes_5
“quando arrivava un cliente nuovo sul territorio e mi faceva per esempio richieste particolari, io avevo necessità di chiedere informazioni al il quale poi si attivava per verificare se era Pt_1 possibile attivare la modifica organizzativa richiesta con i colleghi”, e di certo esclusa dal teste che ha precisato “il si occupava della gestione dei ritiri e dello smistamento Testimone_7 Pt_1
della posta elettronica. Non era il responsabile operativo, in quanto ero io in realtà il responsabile operativo di Frosinone…il ricorrente non predisponeva i turni di lavoro, me ne occupavo io e comunque i turni di lavoro erano fissi, quindi una volta fissati restavano tali. Non si occupava neppure della istruzione dei neoassunti né dava disposizioni di lavoro ad altro personale. Il Pt_1
non si occupava della formazione degli altri dipendenti. Tutte queste attività appartengono al mio ruolo e me ne sono sempre occupato io”.
In assenza di prova di una autonomia operativa e decisionale caratterizzante il II livello, non essendo a tal fine idonea neppure la documentazione depositata in primo grado (doc. 42, 43, 44,45, 46, 50 e
52 ricorso), perché in parte priva di data e sottoscrizione e in parte relativa alla sola annualità 2013, il Tribunale ha correttamente respinto la relativa domanda.
Sostiene parte appellante, infine, che il ruolo del come responsabile operativo della filiale di Pt_1
CP_ Frosinone “era un fatto cristallizzato nell'indagine ispettiva dell' , non esaminata dal Tribunale. Il rilievo non è condivisibile.
Il documento cui si riferisce l'appellante (allegato 40 fascicolo primo grado ricorrente) non è di certo un verbale di accertamento ma una semplice missiva dell'ispettorato del lavoro di Frosinone indirizzata al c/o lo studio del suo avvocato, senza alcuna esplicitazione degli accertamenti Pt_1
svolti per suffragare le mansioni superiori, e alla quale non può riconoscersi alcuna efficacia probatoria.
Il primo motivo di appello non è quindi fondato.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante afferma l'errata valutazione di prove decisive in merito allo straordinario, per essere emerso dalle dichiarazioni testimoniali che il ricorrente svolgeva un orario di lavoro di otto ore giornaliere mentre il contratto ne prevedeva sei.
Le censure devono essere disattese.
Risultano infatti pienamente meritevoli di conferma le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure alla luce della genericità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso, inidonee a sostenere le rivendicazioni retributive avanzate dal lavoratore. Si richiamano sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua della effettiva sussistenza di crediti retributivi per lavoro straordinario, deve necessariamente essere fornita prova in termini sufficientemente certi e realistici, anche eventualmente avvalendosi di presunzioni semplici da parte del lavoratore che agisca in giudizio. In particolare il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (in ordine a tali principi cfr., ad es., Cass. n. 12434 del 25/05/2006. Nello stesso senso Cass. n. 4076 del 20/02/2018). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre evidenziato a tale proposito come sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario gravi un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Nel caso in esame a fondamento della sua rivendicazione per le ore di straordinario asseritamente prestato il ricorrente ha dedotto genericamente di avere “sempre svolto ore di lavoro non retribuite e straordinari mai riconosciuti come si evince dalle mail e dai documenti inviati ben oltre l'orario di lavoro contrattualizzato (all. 60).” Difetto di una specifica allegazione e, quanto alla prova, osserva la Corte che in primo grado la società aveva depositato i cartellini di presenza aziendale CP_1
(all. 7°-7f), con l'orario di lavoro osservato- 8,30/12,18 e 16,30/20,30- per cinque giorni alla settimana, a seguito della trasformazione in full time, risultando regolarmente retribuito in busta paga il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario (all. 8 (a-d), buste paga non contestate. Infondato è, dunque, anche il secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo di impugnazione censura la gravata sentenza per avere escluso Parte_1
la condotta mobbizzante, concentrandosi in realtà unicamente su quella relativa alla postazione lavorativa del ricorrente vicino alle stampanti, non avendo considerato alcune testimonianze fondamentali, quali quelle dei testi , e , ritenendo attendibili i testi Tes_6 Tes_4 Per_2 CP_3
ed , che si erano invece contraddetti più volte. Tes_7
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( Cass. n.
16467/2017). In tema di valutazione dell'attendibilità del teste, la Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che il giudice, nel verificare la veridicità della deposizione, deve discrezionalmente valutarla alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( Cass.
21239/2019).
Analizzando le deposizioni testimoniali alla luce dei principi indicati il Collegio rileva, condividendo pienamente le conclusioni del giudice di prime cure, che l'istruttoria espletata in primo grado non ha confortato quanto dedotto dal ricorrente con riferimento alla condotta vessatoria asseritamente protratta nei suoi confronti.
Il Tribunale, nel valutare la prova orale, ha ritenuto che le dichiarazioni di tutti i testi, anche di quelli ritenuti “decisivi” dall'appellante, vale a dire , e , erano state concordi nel Tes_6 Tes_4 Per_2 riferire che la postazione del ricorrente era all'interno di un ambiente unico, condiviso con altre quattro operatori (la stessa moglie del aveva la sua postazione nella stessa stanza), e che vi era Pt_1
una finestra, descritta dal solo teste come piccola e da lui vista sempre chiusa, postazione Tes_6
lavorativa in un grande locale unico dove le stampanti erano vicino ad una finestra e dove vi erano altre finestre, come riferito dal teste . Tes_1 Con riguardo a tutti gli altri atteggiamenti reiterati e persecutori, descritti in ricorso e ritenuti non provati dal Giudice di primo grado, l'appellante si limita genericamente ad affermare che il mobbing era stato non soltanto provato ma addirittura documentato mentre il Tribunale non avrebbe menzionato i documenti, il mancato pagamento del TFR, le buste paga più basse, le visite fiscali ricevute durante la malattia e le foto.
Per come formulata la censura è inammissibile perché, in violazione dell'art. 434 c.p.c., non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione, non essendo certo sufficiente un generico rinvio a documenti, neppure elencati, ovvero a non meglio precisate circostanze per inficiare la condivisibile sintesi e valutazione operata dal Tribunale.
In conclusione l'appello va integralmente respinto, rimanendo assorbita ogni altra questione e deduzione.
Le spese del grado rimangono irripetibili attesa la mancata costituzione della parte appellata.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma 26 settembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa