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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/10/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1269/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269/2020 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
- rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1
MI MA e SI MA, domiciliato come in atti
- Ricorrente -
E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (C.F. - rappresentato e difeso, congiuntamente P.IVA_1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, domiciliato come in atti
- Resistente - OGGETTO: riliquidazione pensione. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.04.2020, parte ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto: di essere titolare di pensione di vecchiaia categoria VO n. 13033145, a decorrere dal 01.12.2012; che il suddetto trattamento previdenziale è stato interamente determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto degli artt. 3, co. 8 L. 297/82 e 3 D. Lgs. 503/92, i cui fondamentali fattori di calcolo sono costituiti: dalla contribuzione maturata prima e dopo il 31.12.1992, dalla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 5/10 anni, dall'aliquota di rendimento;
che la pensione attualmente in godimento risulta essere quella liquidata con TE 08 di riliquidazione del 20.11.2012, per euro 931,71 mensili, decorrenza 01.12.2012; che, al momento del pensionamento (20.07.2004), ha maturato un'anzianità contributiva complessiva di 1620 settimane (di cui n.
1.311 sino al 31.12.1992 e n. 309 dal 01.01.1993 al 20.07.2004); di aver versato un numero di contributi superiore rispetto a quello necessario e sufficiente - unitamente al requisito anagrafico - per accedere al trattamento di vecchiaia (pari a 1040 settimane); che la maggiore contribuzione versata a partire dal 01.01.1997 (allorquando aveva già raggiunto 1456
1 settimane contributive), per quanto come non utile in termini assicurativi, ha provocato un notevole depauperamento della prestazione di vecchiaia riconosciuta in suo favore;
che la maggiore contribuzione - accreditata dal 01.10.1997 al 20.07.2004 (per un totale di n. 163 settimane) - è idonea a determinare un incremento mensile della prestazione previdenziale di euro 198,92 alla decorrenza del 01.12.2012, salvo miglior conteggio;
di aver presentato apposita domanda amministrativa in data 12.10.2018 nonché - a seguito di rigetto del 15.10.2018 - ricorso al Comitato Provinciale;
che, esaurita inutilmente la fase amministrativa, ha diritto e interesse a procedere giudizialmente, al fine di ottenere la ricostituzione della propria pensione, così come richiesta, con riconoscimento delle differenze di rateo maturate nel triennio precedente l'azione giudiziale ovvero, in estremo subordine dalla domanda amministrativa del 12.10.2018. Tanto premesso ha concluso chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione della pensione di cui è titolare, da operare mediante neutralizzazione dell'ultima contribuzione meno remunerativa accreditata dal 01.10.1997 al pensionamento, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Cost. con sentenza n. 264/1994, n. 388/1995 e successive sentenze analoghe;
di condannare, conseguentemente, l' a procedere alla suddetta ricostituzione, nonché a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo mensili maturate e a maturarsi dal triennio precedente la domanda giudiziale ovvero – in estremo subordine – dalla domanda stessa, per una differenza mensile di euro 198,92 alla data del 01.12.2012, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre perequazione come per legge ed interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 24.10.2018; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. L' si è costituito il 14.02.2021 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via CP_1 preliminare, la decadenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/70, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 98/ 2011, n. 98, conv. in L. 111/ 2011, e comunque la prescrizione quinquennale dei singoli ratei;
nel merito ha dedotto l'infondatezza delle altrui allegazioni. L' ha, quindi, chiesto: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azione CP_1 giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. 639/70; dichiarare la prescrizione del diritto e dei ratei;
nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. In data odierna la stessa viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 25.09.2025, depositate solo dal ricorrente. CP_ Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall' Quest'ultima, invero, ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/70, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 98/ 2011, n. 98, conv. in L. 111/ 2011, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto agire in giudizio quanto meno entro i tre anni dall'entrata in vigore della norma di riforma (del D.L. 98/ 2011) avvenuta il 06.07.2011. Ora, nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 01.12.2012. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande
2 di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011), anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass. 28416/20). In linea con tale nuovo orientamento della Corte di cassazione, la decadenza in esame si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 06.07.11, circostanza, tuttavia, ininfluente nella fattispecie al vaglio trattandosi di liquidazione con decorrenza successiva. Tuttavia, ciò che non appare condivisibile del nuovo orientamento sopra riportato, è la natura unitaria della decadenza in questione. Va, infatti, considerato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi a oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce
“riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata, da ultimo, avallata dalla pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17.6.2021. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (conforme sentenza della Cassazione n.123/2022 che ha fissato il seguente principio:
“In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”). Dunque, avendo parte ricorrente ab initio limitato la propria domanda di condanna alle differenze di rateo mensili maturate e a maturarsi dal triennio precedente la domanda giudiziale ovvero – in estremo subordine – dalla domanda stessa (ossia dal 10.04.2020) l'eccezione CP_ sollevata dall' dev'essere rigettata. Ne deriva, ulteriormente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. 629/70. Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Si rammenta, al riguardo, che il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto alla ricostituzione della pensione di cui è titolare mediante neutralizzazione dell'ultima contribuzione meno remunerativa accreditata dal 01.10.1997 al pensionamento, ossia al 20.07.2004, in
3 applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Cost. con sentenze nn. 264/1994 e 388/1995 e successive sentenze analoghe. A tal riguardo, deve innanzitutto rilevarsi la genericità delle allegazioni del ricorrente, il quale nulla ha dedotto, se non tardivamente nelle note scritte del 30.09.2022, del 17.05.2023 e, da ultimo, del 24.09.2025, circa il momento in cui si sarebbe verificata la riduzione della retribuzione pensionabile, le cause della stessa e l'ammontare della riduzione. Del pari nessuna allegazione è stata operata in ricorso in riferimento alla data esatta in cui il ricorrente avrebbe raggiunto i requisiti contributivi e anagrafici per ottenere la pensione. Nè gli oneri di allegazione e deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav., 28/11/2018, n. 1657). A ciò vi è da aggiungere anche la contraddittorietà delle allegazioni atteso che il ricorrente prima (vedi ricorso introduttivo pag. 4) allega di aver raggiunto 1456 settimane contributive solo a partire dal 01.01.1997 per poi dedurre (vedi pag. 2 delle note scritte del 30.09.2022) di aver maturato in altra data, ossia alla data del 06.12.1995, le citate 1456 settimane. Peraltro, solo nelle note scritte del 30.09.2022 e del 17.05.2023 il ricorrente per la prima volta fa riferimento al messaggio 883 /2022, peraltro nemmeno prodotto, ed effettua CP_1 un mutamento della domanda chiedendo, per la prima volta, la sterilizzazione delle 163 settimane di contribuzione meno favorevole collocate nell'ambito dell'ultimo quinquennio contributivo, ossia fino al 20.07.1999, mentre in ricorso la domanda era stata riferita alla neutralizzazione dell'ultima contribuzione meno remunerativa accreditata dal 01.10.1997 al 20.07.2004 in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Cost già menzionata. Ciò posto, come evidenziato, con l'atto introduttivo il ricorrente ha chiesto la neutralizzazione della contribuzione accreditata dal 01.10.1997 al 20.07.2004 (per un totale di n. 163 settimane) a suo dire ulteriore rispetto al requisito contributivo minimo obbligatorio richiesto per l'accesso al trattamento stesso. Giova brevemente richiamare il quadro normativo rilevante nella presente fattispecie. In particolare, l'art. 3 co. 8 L. n. 297/82 disponeva che “per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”. Il sistema delineato da tale normativa comportava, dunque, che per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione fosse (esclusivamente) quella riguardante il quinquennio antecedente il trattamento di quiescenza (pari a 260 settimane). Il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per il lavoratore. Come noto, la predetta norma è stata oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale – tra cui anche le sentenze nn. 264/1994 e 388/1995, espressamene richiamate nelle conclusioni dallo stesso ricorrente - che l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima e hanno portato all'affermazione del c.d. principio di “neutralizzazione”, secondo il quale la
4 contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico (cfr. C. Cost. n. 264/94 che ha dichiarato illegittima tale norma “nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo”) Tuttavia, il quadro normativo delineato dall'art.
3 - cui è riferita la pronuncia della Corte Costituzionale citata è radicalmente mutato in forza della l. n. 421/92 cui hanno dato attuazione il d.lgs. n. 503/92 e il d.lgs. n. 373/93. In particolare, il d.lgs. n. 503/92 ha previsto che, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, “la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 14, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione”; per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile, di cui alla l. n. 297/82, art. 3, commi 8 e 14, “è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti”. Con disposizione transitoria, il d.lgs. n. 503/92, art. 13, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503/92. I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993, dunque, sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n. 373/93, art. 1). Così ricostruito il quadro normativo, deve rilevarsi che il ricorrente è titolare di pensione liquidita con decorrenza dal 01.12.2012 e che già alla data del 31.12.1992 aveva più di 15 anni di anzianità contributiva (vedi prospetto di liquidazione dallo stesso allegato), per cui si tratta di pensione liquidata dopo il 01.01.1993 è sottoposta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 503/92, ma ciononostante egli invoca il rimedio della c.d. neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta,
5 elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento all'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287/82, art.
3. Ebbene, deve darsi atto che sulla questione oggetto di giudizio si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 28025/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa;
ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro”.”. La Suprema Corte ha dunque affermato che le sentenze della Corte costituzionale in tema di neutralizzazione (pure citate in ricorso) hanno vagliato la conformità ai canoni costituzionali della legislazione pensionistica (l. n. 287/82) volta a valorizzare il maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa, ma non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata. Si legge, in particolare, che “Quanto argomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass. 3 novembre 2016, n. 22315) secondo cui "la sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost, n. 264 del 1994) ... si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e .. .sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo"; conseguentemente, deve escludersi il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
considerato che
"nel nuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che ... rientra nell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata ... non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali" (così Cass. n. 22315 del 2016 cit.); più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass. n. 11649 del 2018 cit.) ha espressamente reputato non condivisibile la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2017 che, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che: "L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori"; va dunque ribadito, con Cass. n. 11649 del 2018, da ultimo richiamata, che l'opzione
6 chiaramente espressa dalla Corte Costituzionale induce ad escludere profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni sopra citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa;
va riaffermato (con Corte Cost. n. 82 del 2017 citata) che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale…” Sulla scorta dell'orientamento espresso nella decisione sopra riportata, che si condivide, la domanda attorea deve essere rigettata. Si ritiene, infatti, che i principi espressi nelle citate decisioni della Suprema Corte determinino la inapplicabilità, nella specie, del rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato a un sistema di calcolo del trattamento pensionistico (quello di cui all'art. 3 l. n. 297/82), i cui effetti (eventualmente) pregiudizievoli sono corretti - per le pensioni liquidate dopo il 1993 - dal sistema di calcolo introdotto dal d.lgs. n. 502/92. Essa, infatti, come sopra si è dato atto, si fonda sull'erroneo presupposto che il trattamento pensionistico sia stato interamente liquidato secondo il sistema della L. 297 del 1982 e con essa, inoltre, si pretende di ottenere, nella fattispecie, al fine di giungere al calcolo di un rateo pensionistico di importo superiore a quello liquidato, la neutralizzazione della contribuzione accreditata dal 01.10.1997 al 20.07.2004 in relazione all'intero trattamento pensionistico. Del resto, per completezza motivazionale – ferma la tardività delle deduzioni di cui alle note scritte di cui si è sopra già detto - il periodo contributivo che il ricorrente chiede di neutralizzare va dal 01.10.1997 al 20.07.2004. Si tratta, a ben vedere, di un periodo di neutralizzazione del tutto antecedente all'ultimo quinquennio contributivo. Con la sentenza della Cassazione n. 26442/21 è stato chiarito che, ai fini dell'applicabilità della sentenza n. 264/94, la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, conseguentemente se la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente la sentenza in questione non è applicabile. In altre parole, cioè, la neutralizzazione della contribuzione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando dunque non neutralizzabile il montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo - come nella specie - a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione. Analogamente con la sentenza n. 28025/18 citata la Corte di cassazione ha chiarito come il meccanismo della neutralizzazione, di natura eccezionale, non possa essere esteso oltre il quinquennio soprattutto in fattispecie in cui la previsione dell'ultimo quinquennio è calmierata, come nel caso di specie. Applicando questi principi al caso di specie ritenuto che il ricorrente era titolare di pensione dal 2012, con computo sia della quota A che della quota B (cfr. calcolo CP_ pensione depositato da , ne consegue che, in ogni caso, la richiesta di neutralizzazione non è accoglibile atteso che trattasi di pensione liquidata post 1992 a favore di soggetto che lamenta un peggioramento retributivo intervenuto non nell'ultimo quinquennio ma in un arco temporale più ampio (dal 1997) come allegato dallo stesso ricorrente, la riduzione della retribuzione, e conseguentemente il versamento di contribuzione a lui “sfavorevole”, ha avuto inizio già prima dell'ultimo quinquennio precedente al pensionamento, con conseguente non neutralizzabilità del
7 montante contributivo minore che si riferisca ad un periodo finale del rapporto contributivo previdenziale iniziato in periodi precedenti all'ultimo quinquennio di contribuzione. In virtù delle considerazioni finora svolte il ricorso va rigettato. La evidente complessità della materia e la pluralità delle pronunce della Corte di cassazione volte a fornire un quadro ricostruttivo della fattispecie della neutralizzazione alla luce del mutato contesto legislativo giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 07.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1269/2020 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
- rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C.F._1
MI MA e SI MA, domiciliato come in atti
- Ricorrente -
E
- in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (C.F. - rappresentato e difeso, congiuntamente P.IVA_1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, domiciliato come in atti
- Resistente - OGGETTO: riliquidazione pensione. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 10.04.2020, parte ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto: di essere titolare di pensione di vecchiaia categoria VO n. 13033145, a decorrere dal 01.12.2012; che il suddetto trattamento previdenziale è stato interamente determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto degli artt. 3, co. 8 L. 297/82 e 3 D. Lgs. 503/92, i cui fondamentali fattori di calcolo sono costituiti: dalla contribuzione maturata prima e dopo il 31.12.1992, dalla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 5/10 anni, dall'aliquota di rendimento;
che la pensione attualmente in godimento risulta essere quella liquidata con TE 08 di riliquidazione del 20.11.2012, per euro 931,71 mensili, decorrenza 01.12.2012; che, al momento del pensionamento (20.07.2004), ha maturato un'anzianità contributiva complessiva di 1620 settimane (di cui n.
1.311 sino al 31.12.1992 e n. 309 dal 01.01.1993 al 20.07.2004); di aver versato un numero di contributi superiore rispetto a quello necessario e sufficiente - unitamente al requisito anagrafico - per accedere al trattamento di vecchiaia (pari a 1040 settimane); che la maggiore contribuzione versata a partire dal 01.01.1997 (allorquando aveva già raggiunto 1456
1 settimane contributive), per quanto come non utile in termini assicurativi, ha provocato un notevole depauperamento della prestazione di vecchiaia riconosciuta in suo favore;
che la maggiore contribuzione - accreditata dal 01.10.1997 al 20.07.2004 (per un totale di n. 163 settimane) - è idonea a determinare un incremento mensile della prestazione previdenziale di euro 198,92 alla decorrenza del 01.12.2012, salvo miglior conteggio;
di aver presentato apposita domanda amministrativa in data 12.10.2018 nonché - a seguito di rigetto del 15.10.2018 - ricorso al Comitato Provinciale;
che, esaurita inutilmente la fase amministrativa, ha diritto e interesse a procedere giudizialmente, al fine di ottenere la ricostituzione della propria pensione, così come richiesta, con riconoscimento delle differenze di rateo maturate nel triennio precedente l'azione giudiziale ovvero, in estremo subordine dalla domanda amministrativa del 12.10.2018. Tanto premesso ha concluso chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto alla ricostituzione della pensione di cui è titolare, da operare mediante neutralizzazione dell'ultima contribuzione meno remunerativa accreditata dal 01.10.1997 al pensionamento, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Cost. con sentenza n. 264/1994, n. 388/1995 e successive sentenze analoghe;
di condannare, conseguentemente, l' a procedere alla suddetta ricostituzione, nonché a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo mensili maturate e a maturarsi dal triennio precedente la domanda giudiziale ovvero – in estremo subordine – dalla domanda stessa, per una differenza mensile di euro 198,92 alla data del 01.12.2012, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre perequazione come per legge ed interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 24.10.2018; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. L' si è costituito il 14.02.2021 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in via CP_1 preliminare, la decadenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/70, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 98/ 2011, n. 98, conv. in L. 111/ 2011, e comunque la prescrizione quinquennale dei singoli ratei;
nel merito ha dedotto l'infondatezza delle altrui allegazioni. L' ha, quindi, chiesto: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azione CP_1 giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. 639/70; dichiarare la prescrizione del diritto e dei ratei;
nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa già matura per la decisione innanzi ad altri magistrati, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. In data odierna la stessa viene decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 25.09.2025, depositate solo dal ricorrente. CP_ Innanzitutto, vanno disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall' Quest'ultima, invero, ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/70, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 98/ 2011, n. 98, conv. in L. 111/ 2011, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto agire in giudizio quanto meno entro i tre anni dall'entrata in vigore della norma di riforma (del D.L. 98/ 2011) avvenuta il 06.07.2011. Ora, nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 01.12.2012. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande
2 di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011), anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass. 28416/20). In linea con tale nuovo orientamento della Corte di cassazione, la decadenza in esame si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 06.07.11, circostanza, tuttavia, ininfluente nella fattispecie al vaglio trattandosi di liquidazione con decorrenza successiva. Tuttavia, ciò che non appare condivisibile del nuovo orientamento sopra riportato, è la natura unitaria della decadenza in questione. Va, infatti, considerato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi a oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce
“riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata, da ultimo, avallata dalla pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17.6.2021. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (conforme sentenza della Cassazione n.123/2022 che ha fissato il seguente principio:
“In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”). Dunque, avendo parte ricorrente ab initio limitato la propria domanda di condanna alle differenze di rateo mensili maturate e a maturarsi dal triennio precedente la domanda giudiziale ovvero – in estremo subordine – dalla domanda stessa (ossia dal 10.04.2020) l'eccezione CP_ sollevata dall' dev'essere rigettata. Ne deriva, ulteriormente, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 47 bis d.P.R. 629/70. Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Si rammenta, al riguardo, che il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto alla ricostituzione della pensione di cui è titolare mediante neutralizzazione dell'ultima contribuzione meno remunerativa accreditata dal 01.10.1997 al pensionamento, ossia al 20.07.2004, in
3 applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Cost. con sentenze nn. 264/1994 e 388/1995 e successive sentenze analoghe. A tal riguardo, deve innanzitutto rilevarsi la genericità delle allegazioni del ricorrente, il quale nulla ha dedotto, se non tardivamente nelle note scritte del 30.09.2022, del 17.05.2023 e, da ultimo, del 24.09.2025, circa il momento in cui si sarebbe verificata la riduzione della retribuzione pensionabile, le cause della stessa e l'ammontare della riduzione. Del pari nessuna allegazione è stata operata in ricorso in riferimento alla data esatta in cui il ricorrente avrebbe raggiunto i requisiti contributivi e anagrafici per ottenere la pensione. Nè gli oneri di allegazione e deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, possono essere integrati attraverso produzioni documentali, ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, sez. lav., 28/11/2018, n. 1657). A ciò vi è da aggiungere anche la contraddittorietà delle allegazioni atteso che il ricorrente prima (vedi ricorso introduttivo pag. 4) allega di aver raggiunto 1456 settimane contributive solo a partire dal 01.01.1997 per poi dedurre (vedi pag. 2 delle note scritte del 30.09.2022) di aver maturato in altra data, ossia alla data del 06.12.1995, le citate 1456 settimane. Peraltro, solo nelle note scritte del 30.09.2022 e del 17.05.2023 il ricorrente per la prima volta fa riferimento al messaggio 883 /2022, peraltro nemmeno prodotto, ed effettua CP_1 un mutamento della domanda chiedendo, per la prima volta, la sterilizzazione delle 163 settimane di contribuzione meno favorevole collocate nell'ambito dell'ultimo quinquennio contributivo, ossia fino al 20.07.1999, mentre in ricorso la domanda era stata riferita alla neutralizzazione dell'ultima contribuzione meno remunerativa accreditata dal 01.10.1997 al 20.07.2004 in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Cost già menzionata. Ciò posto, come evidenziato, con l'atto introduttivo il ricorrente ha chiesto la neutralizzazione della contribuzione accreditata dal 01.10.1997 al 20.07.2004 (per un totale di n. 163 settimane) a suo dire ulteriore rispetto al requisito contributivo minimo obbligatorio richiesto per l'accesso al trattamento stesso. Giova brevemente richiamare il quadro normativo rilevante nella presente fattispecie. In particolare, l'art. 3 co. 8 L. n. 297/82 disponeva che “per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”. Il sistema delineato da tale normativa comportava, dunque, che per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione fosse (esclusivamente) quella riguardante il quinquennio antecedente il trattamento di quiescenza (pari a 260 settimane). Il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per il lavoratore. Come noto, la predetta norma è stata oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale – tra cui anche le sentenze nn. 264/1994 e 388/1995, espressamene richiamate nelle conclusioni dallo stesso ricorrente - che l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima e hanno portato all'affermazione del c.d. principio di “neutralizzazione”, secondo il quale la
4 contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico (cfr. C. Cost. n. 264/94 che ha dichiarato illegittima tale norma “nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio, durante l'ultimo quinquennio di contribuzione, di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima e calcolando invece la precedente contribuzione obbligatoria ed il connesso più ristretto arco temporale lavorativo”) Tuttavia, il quadro normativo delineato dall'art.
3 - cui è riferita la pronuncia della Corte Costituzionale citata è radicalmente mutato in forza della l. n. 421/92 cui hanno dato attuazione il d.lgs. n. 503/92 e il d.lgs. n. 373/93. In particolare, il d.lgs. n. 503/92 ha previsto che, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, “la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 14, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione”; per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile, di cui alla l. n. 297/82, art. 3, commi 8 e 14, “è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti”. Con disposizione transitoria, il d.lgs. n. 503/92, art. 13, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503/92. I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993, dunque, sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n. 373/93, art. 1). Così ricostruito il quadro normativo, deve rilevarsi che il ricorrente è titolare di pensione liquidita con decorrenza dal 01.12.2012 e che già alla data del 31.12.1992 aveva più di 15 anni di anzianità contributiva (vedi prospetto di liquidazione dallo stesso allegato), per cui si tratta di pensione liquidata dopo il 01.01.1993 è sottoposta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 503/92, ma ciononostante egli invoca il rimedio della c.d. neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta,
5 elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento all'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287/82, art.
3. Ebbene, deve darsi atto che sulla questione oggetto di giudizio si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 28025/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa;
ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro”.”. La Suprema Corte ha dunque affermato che le sentenze della Corte costituzionale in tema di neutralizzazione (pure citate in ricorso) hanno vagliato la conformità ai canoni costituzionali della legislazione pensionistica (l. n. 287/82) volta a valorizzare il maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa, ma non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata. Si legge, in particolare, che “Quanto argomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass. 3 novembre 2016, n. 22315) secondo cui "la sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost, n. 264 del 1994) ... si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e .. .sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo"; conseguentemente, deve escludersi il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
considerato che
"nel nuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che ... rientra nell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata ... non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali" (così Cass. n. 22315 del 2016 cit.); più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass. n. 11649 del 2018 cit.) ha espressamente reputato non condivisibile la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2017 che, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che: "L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori"; va dunque ribadito, con Cass. n. 11649 del 2018, da ultimo richiamata, che l'opzione
6 chiaramente espressa dalla Corte Costituzionale induce ad escludere profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni sopra citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa;
va riaffermato (con Corte Cost. n. 82 del 2017 citata) che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale…” Sulla scorta dell'orientamento espresso nella decisione sopra riportata, che si condivide, la domanda attorea deve essere rigettata. Si ritiene, infatti, che i principi espressi nelle citate decisioni della Suprema Corte determinino la inapplicabilità, nella specie, del rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato a un sistema di calcolo del trattamento pensionistico (quello di cui all'art. 3 l. n. 297/82), i cui effetti (eventualmente) pregiudizievoli sono corretti - per le pensioni liquidate dopo il 1993 - dal sistema di calcolo introdotto dal d.lgs. n. 502/92. Essa, infatti, come sopra si è dato atto, si fonda sull'erroneo presupposto che il trattamento pensionistico sia stato interamente liquidato secondo il sistema della L. 297 del 1982 e con essa, inoltre, si pretende di ottenere, nella fattispecie, al fine di giungere al calcolo di un rateo pensionistico di importo superiore a quello liquidato, la neutralizzazione della contribuzione accreditata dal 01.10.1997 al 20.07.2004 in relazione all'intero trattamento pensionistico. Del resto, per completezza motivazionale – ferma la tardività delle deduzioni di cui alle note scritte di cui si è sopra già detto - il periodo contributivo che il ricorrente chiede di neutralizzare va dal 01.10.1997 al 20.07.2004. Si tratta, a ben vedere, di un periodo di neutralizzazione del tutto antecedente all'ultimo quinquennio contributivo. Con la sentenza della Cassazione n. 26442/21 è stato chiarito che, ai fini dell'applicabilità della sentenza n. 264/94, la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, conseguentemente se la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente la sentenza in questione non è applicabile. In altre parole, cioè, la neutralizzazione della contribuzione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando dunque non neutralizzabile il montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo - come nella specie - a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione. Analogamente con la sentenza n. 28025/18 citata la Corte di cassazione ha chiarito come il meccanismo della neutralizzazione, di natura eccezionale, non possa essere esteso oltre il quinquennio soprattutto in fattispecie in cui la previsione dell'ultimo quinquennio è calmierata, come nel caso di specie. Applicando questi principi al caso di specie ritenuto che il ricorrente era titolare di pensione dal 2012, con computo sia della quota A che della quota B (cfr. calcolo CP_ pensione depositato da , ne consegue che, in ogni caso, la richiesta di neutralizzazione non è accoglibile atteso che trattasi di pensione liquidata post 1992 a favore di soggetto che lamenta un peggioramento retributivo intervenuto non nell'ultimo quinquennio ma in un arco temporale più ampio (dal 1997) come allegato dallo stesso ricorrente, la riduzione della retribuzione, e conseguentemente il versamento di contribuzione a lui “sfavorevole”, ha avuto inizio già prima dell'ultimo quinquennio precedente al pensionamento, con conseguente non neutralizzabilità del
7 montante contributivo minore che si riferisca ad un periodo finale del rapporto contributivo previdenziale iniziato in periodi precedenti all'ultimo quinquennio di contribuzione. In virtù delle considerazioni finora svolte il ricorso va rigettato. La evidente complessità della materia e la pluralità delle pronunce della Corte di cassazione volte a fornire un quadro ricostruttivo della fattispecie della neutralizzazione alla luce del mutato contesto legislativo giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 07.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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