Sentenza 28 ottobre 2021
Massime • 4
Ai fini dell'integrazione dei reati di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 600-ter cod. pen. non rileva il consenso del minore alla circolazione, comunque sempre vietata, del materiale prodotto, provenendo da soggetto che presuntivamente non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da consentirgli una valutazione consapevole circa le ricadute negative della mercificazione del proprio corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche, anche in considerazione di una eventuale circolazione ritardata nel tempo rispetto al momento della loro realizzazione.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.
In tema di reato di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., è lecita unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo.
In tema di pornografia minorile, la messa in circolazione del materiale abusivamente prodotto, ove contestuale alla produzione o, comunque, sin dall'inizio voluta da chi lo abbia realizzato, integra il reato di cui all'art.600-ter, comma primo, cod. pen., mentre, se frutto di successiva determinazione, rientra nell'ambito applicativo dell'art.600-ter, commi terzo e quarto, cod. pen.
Commentari • 13
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/10/2021, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento