Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/04/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 8939/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Rocco Parte_1 Longo;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata in data 22.08.2022 avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI 000128288 e OI 000112688, è solo per quanto di ragione fondata per le motivazioni di seguito esposte. Orbene, va osservato che con le ordinanze–ingiunzione innanzi menzionate l' ha ingiunto all'odierno CP_1 opponente, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, il pagamento della somma complessiva di
€ 37.513,20 (successivamente rideterminata in autotutela in complessivi € 5.558,00) a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative, rispettivamente, agli anni 2010 e 2011, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto- legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. In relazione alla sanzione oggetto delle ordinanze- ingiunzione opposte va osservato che l'attuale testo dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 463/1983 conv. con mod. dalla l. 638/1983 prevede testualmente che: <L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [e cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti n.d.r.], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
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2 con decreto divenuti irrevocabili (si veda l'art. 8, comma 1, d.lgs. 8/2016). In ragione di tanto, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) la prescrizione delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute contributive riferita ad annualità precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 decorre, quanto meno, dall'entrata in vigore del precitato d.lgs. 8/2016 e cioè quanto meno dal 6.02.2016. Ciò posto, il pagamento delle sanzioni oggetto di causa è stato intimato con missive recapitate in data 8.06.2017 e 19.06.2017 (si veda la documentazione depositata dall' CP_1 le pertinenti relate di notifica anche in relazione agli estremi “No. RG.” ivi indicati). Peraltro, bisogna tenere in considerazione anche il termine di sospensione del decorso della prescrizione ex art. 28 legge 689/1981 come stabilito dalla normativa emergenziale Covid 19 e quindi della sospensione del termine dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (in ragione del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e quindi per complessivi 129 giorni. A fronte di tanto va anche poi osservata l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 11 del d.l. 183/20220 per sostenere la nuova sospensione del termine prescrizionale fino al 30.06.2021, in quanto tale disposizione riguarda la sola prescrizione dei contributi (al comma 9) e non quella delle sanzioni amministrative. Ciò posto, la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per la sanzioni oggetto di causa è stata interrotta utilmente con la notifica delle ordinanze oggetto di causa pacificamente avvenuta in data 2.08.2022. In ragione di tanto la contestazione di prescrizione ora in esame è infondata. Parimenti infondata è la contestazione relativa alla mancata prova dell'an del credito oggetto di causa. Sul punto va osservato, difatti, che il mancato versamento delle ritenute oggetto di causa deve ritenersi sussistente sia sulla base dalle imputazioni formulate a suo tempo, per gli stessi fatti, in sede penale sia sulla base del documentato inoltro all' , da parte del ricorrente, delle CP_1 denunce contributive e della contestuale mancata prova del relativo saldo. Con riferimento al quantum delle ordinanze-ingiunzione oggetto di causa deve essere osservato che l' nel corso CP_1 del giudizio (in considerazione del nuovo sistema sanzionatorio come introdotto in seno all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983 dalla novella di cui all'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha rideterminato le sanzioni oggetto di causa in complessivi Euro 5.558,00.
3 In ragione di tanto, non avendo l'opponente sollevato specifiche contestazioni in ordine al quantum come rideterminato alla prima udienza successiva e risultando quest'ultimo conforme a diritto, in applicazione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. 150/2011 (secondo cui “il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta”), le ordinanze-ingiunzione opposte devono essere annullate con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di Euro 5.558,00 oltre accessori di legge. La rideterminazione dell'importo delle sanzioni in importo di gran lunga inferiore a quello originario giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto:
- annulla le ordinanze-ingiunzione impugnate;
- condanna l'opponente alla corresponsione dell'importo complessivo di Euro 5.558,00 oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite.
Bari, 24/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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