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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Terza Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/20 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dente, CF e presso il suo studio elettivamente C.F._2 domiciliato in Salerno alla via G.V.Quaranta n. 5, giusta procura apposta su separato foglio;
ATTORE
CF , residente in [...] C.F._3
Aleardi n. 44, a comparire innanzi al Giudice Unico del Tribunale di Salerno;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni;
concorrenza sleale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.09.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Salerno Forziati Michele per ivi sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il socio si è reso gravemente Controparte_1 inadempiente rispetto agli obblighi del contratto sociale ed ha svolto attività di concorrenza sleale in danno e nella inconsapevolezza della società attrice a favore degli stessi clienti del portafoglio ed acquisendo il prodotto lattiero caseario da commercializzare dallo stesso fornitore della CP_2 società, Caseificio Sant'Anna; - sempre nel merito, accertare e dichiarare che il socio CP_1 si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi del contratto sociale, per non
[...] avere versato nelle casse della società i proventi relativi alla vendita di prodotti forniti dalla CP_2 ai propri clienti, come nel caso citato della società , di cui si allega pec;
- per l'effetto, ai Parte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 2287 cc, terzo comma, ritenuti fondati in fatto ed in diritto gli addebiti mossi, disporre l'immediata esclusione del socio dalla compagine sociale della Controparte_1
, ad ogni effetto e conseguenza di legge;
- disporre, altresì, o ogni altro provvedimento CP_3 connesso e conseguenziale all'invocata pronuncia;
- in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, in sentenza esecutiva come per legge, previa attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Esponeva l'attore che il convenuto è socio della ed è sottoscrittore del contratto sociale, CP_3 costitutivo della snc, con sede in via Ponte Mileo di OR OV (SA); che l'atto costitutivo e la legge, all'art. 2301 cc, prevedono che il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare, per conto proprio o altrui, una attività concorrente con quella della società, salvo che detta attività fosse preesistente al contratto sociale;
che, in violazione della norma citata, il socio raggiungeva accordi occulti con la società Caseificio S. Anna, unico fornitore della CP_1 CP_2 per commercializzare prodotti lattiero-caseari a clienti molte volte già della che tale CP_2 condotta, oltre a dare alla società il diritto al risarcimento del danno, costituisce grave violazione del contratto sociale, che abilita, in relazione alla gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 2286 cc, all'esclusione del socio, che si è reso inadempiente per fatti rilevanti;
che la società attrice, come da visura allegata, è una società in nome collettivo, composta da due soli soci;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 2287 cc, terzo comma, la domanda di esclusione di un socio deve essere delibata dall'autorità giudiziaria ordinaria;
che, nello specifico, la è composta dal socio CP_3
, anche legale rappresentante della società, e dal socio;
che il predetto Parte_1 Controparte_1 socio si è reso gravemente inadempiente rispetto alle sue obbligazioni di socio, in Controparte_1 particolare assumendo dei comportamenti in aperta violazione dei principi di buona fede e correttezza, nello specifico configurandosi una illecità attività di concorrenza sleale nei confronti della società, per come sopra riferita.
L'attore, in particolare, lamentava che il avesse intrattenuto rapporti a titolo personale con CP_1 il , fornitore pluriennale della società attrice, in costanza del Controparte_4 rapporto, acquisendo i medesimi prodotti lattiero caseari e proponendoli in vendita e commercializzandoli agli stessi clienti facenti parte del portafoglio clienti determinando CP_2 quindi uno sviamento e turbativa di clientela, nonché un consistente danno economico e contrazione di guadagni per la società attrice.
Tali circostanze emergerebbero in maniera inconfutabile dalla relazione investigativa privata commissionata dalla società attrice, versata in atti, e sarebbero comprovate dalla circostanza che, inoltrando una serie di richieste di pagamento a clienti finali morosi, uno di questi, la società Pt_2
tramite pec, dichiarava di avere corrisposto ogni debenza al socio , senza che
[...] Controparte_1 questi ne trasmettesse i proventi alla società attrice, con cio' determinandosi un ulteriore comportamento sleale ed inadempiente rispetto ai doveri sociali.
Esponeva l'attore che il socio ha interesse a vedere escluso il snc, oltre Parte_1 CP_5 che vedere ristorata la società dei danni subiti, come da separata domanda proposta dalla società.
Tutto ciò dedotto, l'attore articolava le conclusioni già sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva il convenuto, benché ritualmente citato in giudizio.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., articolata ed ammessa la prova per interpello ed orale dal precedente istruttorie, la causa perveniva, infine, all'udienza del 17.09.2025, per la precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
L'odierno attore agisce quale socio della RRlat snc di RR RE, ed ha comprovato la propria qualità di socio e di amministratore nonché la qualità di socio di a mezzo deposito Controparte_1 di visura della società.
Quale socio della s.n.c., ha in primo luogo evidenziato che l'atto costitutivo e la legge, Parte_1 all'art. 2301 cc, prevedono che il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare, per conto proprio o altrui, una attività concorrente con quella della società, salvo che detta attività fosse preesistente al contratto sociale;
narrava che, in violazione della norma citata, il socio CP_1 raggiungeva accordi occulti con la società Caseificio S. Anna, unico fornitore della per CP_2 commercializzare prodotti lattiero-caseari a clienti molte volte già della lamentava che tale CP_2 condotta, oltre a dare alla società il diritto al risarcimento del danno, costituiva grave violazione del contratto sociale, che abilita, in relazione alla gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 2286 cc, all'esclusione del socio, che si è reso inadempiente per fatti rilevanti.
L'art. 2301 c.c. dispone che il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il consenso si presume se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza,
In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'articolo 2286 c.c.
Mentre concordemente si ritiene che l'attività da considerarsi come termine di valutazione sia quella indicata nell'atto costitutivo e non quella di fatto esercitata dalla società, non è possibile riscontrare un'analoga uniformità di vedute in relazione al tipo di attività esercitata. Accanto a chi sostiene l'applicabilità della norma addirittura alle ipotesi in cui il socio si limiti ad esercitare un'attività dello stesso genere di quella esercitata dalla società, vi è anche chi ritiene che non possa vietarsi al socio l'esercizio di un'attività uguale a quella svolta dalla società tutte le volte che, per la diversità dei tempi e dei luoghi o per altri motivi di oggettiva rilevanza, difetti ogni possibilità di pregiudizio, anche potenziale.
È pacifico, in giurisprudenza, come la violazione del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2301 non possa essere desunta dal mero esercizio, da parte del socio, di un'attività dello stesso genere di quella prevista come oggetto sociale, occorrendo piuttosto la prova di una concreta situazione di concorrenza tra le due attività (T. Milano 1.2.1988).
Orbene, nel caso in esame l'attore ha affidato la prova della condotta riferita al socio alla prova per interpello ed alla prova per testi, ammessa dal precedente istruttore.
L'interpello non è stato raccolto, stante la mancata comparizione dell'interrogando, pur ritualmente citato a renderlo.
Il teste , escusso alla udienza del 16.10.2024, investigatore privato, sulla Testimone_1 memoria di parte attorea depositata in data 16.4.21, così rispondeva: “A.d.r. sul cap. 1 “Confermo le circostanze perché il committente mi aveva dato queste informazioni relative a questa cosa;
A.d.r. sul cap. 2 “Confermo la circostanza. Mi veniva riferito ed ho verificato che le cose stavano così”;
A.d.r. sul cap. 3 “Confermo. La mattina presto consegnavano un certo quantitativo di merce destinato alla tentata vendita e poi alla fine del giro avveniva un ulteriore incontro con gli emissari del caseificio e le scambio di danaro”. A.d.r. sul cap. 4 “Confermo. Aggiornavo il mio committente intersecando i dati di vendita”. A.d.r. sul cap. 5 “Confermo. E' proprio questa la circostanza accertata a seguito dell'investigazione svolta”; A.d.r. sul cap. 6 “Confermo. Non sono in grado di verificare la sottoscrizione delle fatture”.
Alla successiva udienza la parte attrice dichiarava di rinunciare al teste e chiedeva il Tes_2 rinvio della causa per precisazione delle conclusioni.
E' bene evidenziare che il teste ha riferito delle indagini private svolte e che l'attore ha prodotto in atti una relazione di agente investigativo privato.
Mette conto evidenziare che (cfr. Cassazione civile , sez. I , 14/02/2024 , n. 4038) la relazione investigativa redatta da un investigatore privato può essere utilizzata come prova atipica nel giudizio civile, ai sensi dell' art. 116 del codice di procedura civile . Tale prova atipica ha valore indiziario e può essere valutata dal giudice insieme ad altri elementi di prova acquisiti in modo regolare. Inoltre, il materiale fotografico incluso nelle relazioni investigative può essere utilizzato come prova ai fini decisionali, anche in presenza di un disconoscimento da parte della controparte.
Si tratta, dunque, di materiale valutabile come mero indizio, che, per assurgere ad elemento di prova, va corroborato da altri indizi, gravi precisi e concordanti.
Va evidenziato che la relazione investigativa, confermata dal teste, riferisce di movimenti del e di suoi spostamenti, e di incontri con addetti del Caseificio S. Anna, unico fornitore di CP_1
; la relazione, però, si spinge a sostenere che gli addetti consegnassero al merce CP_3 CP_1 al di fuori degli impegni con il che è del tutto indimostrato. CP_2
Anzi, proprio il fatto che il caseificio fosse unico fornitore della richiedeva la prova Pt_3 CP_2 del fatto che le consegne non afferissero ai rapporti con la società.
Vi è di più.
Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, la violazione del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2301 non può essere desunta dal mero esercizio, da parte del socio, di un'attività dello stesso genere di quella prevista come oggetto sociale, occorrendo piuttosto la prova di una concreta situazione di concorrenza tra le due attività (T. Milano 1.2.1988).
Situazione di concorrenza tra le due attività che non può dirsi effettivamente comprovata, perché tale prova avrebbe richiesto l'evidenza dell'ambito di operatività commerciale sul territorio della per inferirne l'interferenza scorretta del socio e l'effettiva concorrenza. CP_2
Sussistono dubbi sinanche sulla legittimazione del singolo socio alla promozione dell'azione, secondo l'insegnamento del Tribunale di Orvieto del 02/02/2001, secondo cui l'azione ex art. 2301
c.c. non può essere intentata dal socio nei confronti dell'altro, ma solo dalla società e ciò in ossequio e al tenore letterale della norma ed alla ratio della stessa, avuto riferimento all'autonomia patrimoniale delle società di persone, con la conseguenza che solo detta lesione viene ad essere giuridicamente rilevante, anche se il danno viene a ripercuotersi, in via indiretta, sulle aspettative e sulla condizione economica degli altri soci.
Nel caso in esame l'attore ha agito quale socio e non quale legale rapp.te della società.
La domanda, in definitiva, va rigettata.
Nulla va disposto in ordine alle spese, considerata la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Giuseppina Valiante, pronunciando definitivamente sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese
Salerno, 19.12.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante