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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/07/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n.
1184 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
(P. Iva Parte_1 P.IVA_1
E
(CF ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
17.12.1954, rappresentate e difese dagli avv.ti Fabrizio Bruni ed Alessandra Orazi entrambi del foro di Roma ed elettivamente domiciliate presso lo studio di questi giusta procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
E
p.iva n° CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Conti e Alessandro Lisini del foro di Firenze, presso i quali è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 5 marzo 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 1. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 615, comma 1 cpc avverso l'atto di precetto notificato loro il 12 luglio 2021 da il quale era fondato sulla Controparte_1 sentenza del Tribunale di Rieti n. 371/2021 che aveva condannato le odierne opponenti al pagamento in favore della precettante di € 137.950,52 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dall'introduzione del giudizio fino al saldo effettivo e oltre alle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione e Parte_1 Parte_2 hanno dedotto ed eccepito:
[...]
1) l'inesatta quantificazione delle somme oggetto del precetto, essendo stati calcolati gli interessi su un importo risultante dalla non corretta depurazione dell'IVA dal capitale lordo liquidato nella sentenza di condanna integrante il titolo esecutivo;
2) l'ingiustizia e l'erroneità della sentenza su cui si fondava il titolo esecutivo, che era stata impugnata da esse opponenti dinanzi la Corte di
Appello di Roma.
Hanno rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rieti adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione ed allegazione, in via preliminare: inaudita altera parte, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo i gravi motivi di cui agli art. 615, comma 1e 624 c.p.c.; ovvero qualora il Tribunale ritenesse di dover procedere instaurare il contraddittorio fra le parti, fissare l'udienza di trattazione della sospensiva e, al termine, della stessa, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, almeno sino alla decisione del giudizio di appello.
Nel merito, accertare e dichiarare, a fronte dei motivi innanzi esposti,
l'illegittimità del precetto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello stesso.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc come applicabile ratione temporis.
2. Tanto premesso, il primo motivo di opposizione, supra sintetizzato,
è infondato.
La sentenza del Tribunale di Rieti n. 371/2021 ha condannato le odierne opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a l'importo CP_1
2 di € 137.950,52, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dall'introduzione del giudizio sino all'effettivo saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in € 11.000,00 per compensi, € 786 per esborsi oltre spese generali e oneri di legge.
La suddetta cifra di € 137.950,52 è comprensiva dell'IVA al 22% e pertanto per calcolare gli interessi moratori ex D.lgs 231/02 sul capitale al netto dell'iva, occorre procedere allo scorporo dell'imposta.
Effettuata l'operazione matematica di scorporo, si perviene ad un capitale al netto dell'IVA di € 113.074,20, essendo l'IVA al 22% pari ad € 24.876,33
(infatti, € 113.074,20 + € 24.876,32= € 137.950,52).
Consegue da ciò che il calcolo degli interessi ex D.lgs. 231/02 dal 27.07.17
(data di inizio del giudizio) al 12.07.2021 (data di redazione del precetto) è stato correttamente effettuato sull'imponibile netto di € 113.074,20 e porta al risultato di € 35.836,78 indicato correttamente nel precetto.
I diversi calcoli effettuati da parte opponente, quindi, sono errati.
3. Anche il secondo motivo di opposizione al precetto, supra sintetizzato, è infondato.
Invero, parte opponente con tale motivo di opposizione ha introdotto nel presente giudizio i motivi di appello posti a fondamento della proposta impugnazione dinanzi la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 371/2021.
Ora, nell'opposizione al precetto fondato su un titolo esecutivo giudiziale ex art. 615, comma 1 c.p.c. la contestazione inerente l'esercizio della
(preannunciata) azione esecutiva deve sostanziarsi in una delle seguenti questioni:
a) negazione dell'esistenza originaria del titolo esecutivo;
b) successiva caducazione del titolo esecutivo;
c) negazione della perdurante esistenza del diritto di credito portato dal titolo esecutivo sulla base di fatti sopravvenuti al titolo;
d) contestazione della legittimità dell'esercizio dell'azione (sia soggettiva o oggettiva) nella direzione che si prefigura. Con il detto motivo di opposizione, invece, le opponenti lamentano l'erroneità della sentenza posta a base del precetto, che tuttavia attiene esclusivamente alla cognizione di merito demandato al giudice dell'appello, essendo precluso al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di compiere un accertamento su questioni il cui esame è riservato alle sedi di merito (cfr Corte di Cassazione,
Sez. III, ord. 02.08.2021 n. 22090 ("in sede di opposizione all'esecuzione
3 promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione". Si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza della
Suprema Corte, mai contraddetto: cfr, ex multis: Cass., Sez. 3, sentenza n.
1181 del 18/02/1980; Sez. 3, sentenza n. 3182 del 09/05/1983; Sez. 1, sentenza n. 766 del 28/01/1988; Sez. L, sentenza n. 5650 del 17/10/1988;
Sez. L, sentenza n. 6278 del 22/11/1988; Sez. L, sentenza n. 6605 del
05/12/1988; Sez. L, sentenza n. 3007 del 12/03/1992; Sez. 3, sentenza n.
2870 del 02/04/1997; sez. 3, sentenza n. 26089 del 30/11/2005; sez. 3, sentenza n. 8928 del 18/04/2006; Sez. 1, sentenza n. 22402 del
05/09/2008; Sez. 3, sentenza n. 9347 del 20/04/2009; Sez. 3, sentenza n.
12911 del 24/07/2012; Sez. 3, sentenza n. 17903 del 18/10/2012).
4. Dunque l'opposizione al precetto va in toto rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 sulla base dei valori lievemente superiori ai minimi (stante la elementarità della controversia) delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dei procedimenti di valore ricompreso tra € 52.000 e € 260.000,00 (stante l'importo oggetto del precetto opposto), seguono la soccombenza.
5. Infine, parte opponente deve essere condannata a corrispondere a parte opposta una somma equitativamente determinata (in particolare, in misura che si ritiene di quantificare congruamente identicamente alle spese di lite liquidate) ex art. 96, comma 3 cpc, stante la temerarietà dell'opposizione, come ben si evince dalla sopra esposta motivazione del rigetto. Opposizione che, quindi, ha concretato un abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta da
[...]
e da ex art. 615, comma 1 cpc Parte_1 Parte_2 avverso il precetto notificato ad esse opponenti da il Controparte_1
12.07.2021;
2) condanna e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro a rifondere le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.500,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
4 3) condanna e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro a corrispondere a la somma di € 7.500,00 ex Controparte_1 art. 96, comma 3 cpc.
Dato in Rieti il 22 luglio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n.
1184 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
(P. Iva Parte_1 P.IVA_1
E
(CF ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
17.12.1954, rappresentate e difese dagli avv.ti Fabrizio Bruni ed Alessandra Orazi entrambi del foro di Roma ed elettivamente domiciliate presso lo studio di questi giusta procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
E
p.iva n° CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Conti e Alessandro Lisini del foro di Firenze, presso i quali è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 5 marzo 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 1. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione ex art. 615, comma 1 cpc avverso l'atto di precetto notificato loro il 12 luglio 2021 da il quale era fondato sulla Controparte_1 sentenza del Tribunale di Rieti n. 371/2021 che aveva condannato le odierne opponenti al pagamento in favore della precettante di € 137.950,52 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dall'introduzione del giudizio fino al saldo effettivo e oltre alle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione e Parte_1 Parte_2 hanno dedotto ed eccepito:
[...]
1) l'inesatta quantificazione delle somme oggetto del precetto, essendo stati calcolati gli interessi su un importo risultante dalla non corretta depurazione dell'IVA dal capitale lordo liquidato nella sentenza di condanna integrante il titolo esecutivo;
2) l'ingiustizia e l'erroneità della sentenza su cui si fondava il titolo esecutivo, che era stata impugnata da esse opponenti dinanzi la Corte di
Appello di Roma.
Hanno rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rieti adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione ed allegazione, in via preliminare: inaudita altera parte, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo i gravi motivi di cui agli art. 615, comma 1e 624 c.p.c.; ovvero qualora il Tribunale ritenesse di dover procedere instaurare il contraddittorio fra le parti, fissare l'udienza di trattazione della sospensiva e, al termine, della stessa, sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, almeno sino alla decisione del giudizio di appello.
Nel merito, accertare e dichiarare, a fronte dei motivi innanzi esposti,
l'illegittimità del precetto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dello stesso.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc come applicabile ratione temporis.
2. Tanto premesso, il primo motivo di opposizione, supra sintetizzato,
è infondato.
La sentenza del Tribunale di Rieti n. 371/2021 ha condannato le odierne opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a l'importo CP_1
2 di € 137.950,52, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dall'introduzione del giudizio sino all'effettivo saldo, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in € 11.000,00 per compensi, € 786 per esborsi oltre spese generali e oneri di legge.
La suddetta cifra di € 137.950,52 è comprensiva dell'IVA al 22% e pertanto per calcolare gli interessi moratori ex D.lgs 231/02 sul capitale al netto dell'iva, occorre procedere allo scorporo dell'imposta.
Effettuata l'operazione matematica di scorporo, si perviene ad un capitale al netto dell'IVA di € 113.074,20, essendo l'IVA al 22% pari ad € 24.876,33
(infatti, € 113.074,20 + € 24.876,32= € 137.950,52).
Consegue da ciò che il calcolo degli interessi ex D.lgs. 231/02 dal 27.07.17
(data di inizio del giudizio) al 12.07.2021 (data di redazione del precetto) è stato correttamente effettuato sull'imponibile netto di € 113.074,20 e porta al risultato di € 35.836,78 indicato correttamente nel precetto.
I diversi calcoli effettuati da parte opponente, quindi, sono errati.
3. Anche il secondo motivo di opposizione al precetto, supra sintetizzato, è infondato.
Invero, parte opponente con tale motivo di opposizione ha introdotto nel presente giudizio i motivi di appello posti a fondamento della proposta impugnazione dinanzi la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 371/2021.
Ora, nell'opposizione al precetto fondato su un titolo esecutivo giudiziale ex art. 615, comma 1 c.p.c. la contestazione inerente l'esercizio della
(preannunciata) azione esecutiva deve sostanziarsi in una delle seguenti questioni:
a) negazione dell'esistenza originaria del titolo esecutivo;
b) successiva caducazione del titolo esecutivo;
c) negazione della perdurante esistenza del diritto di credito portato dal titolo esecutivo sulla base di fatti sopravvenuti al titolo;
d) contestazione della legittimità dell'esercizio dell'azione (sia soggettiva o oggettiva) nella direzione che si prefigura. Con il detto motivo di opposizione, invece, le opponenti lamentano l'erroneità della sentenza posta a base del precetto, che tuttavia attiene esclusivamente alla cognizione di merito demandato al giudice dell'appello, essendo precluso al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di compiere un accertamento su questioni il cui esame è riservato alle sedi di merito (cfr Corte di Cassazione,
Sez. III, ord. 02.08.2021 n. 22090 ("in sede di opposizione all'esecuzione
3 promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione". Si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza della
Suprema Corte, mai contraddetto: cfr, ex multis: Cass., Sez. 3, sentenza n.
1181 del 18/02/1980; Sez. 3, sentenza n. 3182 del 09/05/1983; Sez. 1, sentenza n. 766 del 28/01/1988; Sez. L, sentenza n. 5650 del 17/10/1988;
Sez. L, sentenza n. 6278 del 22/11/1988; Sez. L, sentenza n. 6605 del
05/12/1988; Sez. L, sentenza n. 3007 del 12/03/1992; Sez. 3, sentenza n.
2870 del 02/04/1997; sez. 3, sentenza n. 26089 del 30/11/2005; sez. 3, sentenza n. 8928 del 18/04/2006; Sez. 1, sentenza n. 22402 del
05/09/2008; Sez. 3, sentenza n. 9347 del 20/04/2009; Sez. 3, sentenza n.
12911 del 24/07/2012; Sez. 3, sentenza n. 17903 del 18/10/2012).
4. Dunque l'opposizione al precetto va in toto rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 sulla base dei valori lievemente superiori ai minimi (stante la elementarità della controversia) delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dei procedimenti di valore ricompreso tra € 52.000 e € 260.000,00 (stante l'importo oggetto del precetto opposto), seguono la soccombenza.
5. Infine, parte opponente deve essere condannata a corrispondere a parte opposta una somma equitativamente determinata (in particolare, in misura che si ritiene di quantificare congruamente identicamente alle spese di lite liquidate) ex art. 96, comma 3 cpc, stante la temerarietà dell'opposizione, come ben si evince dalla sopra esposta motivazione del rigetto. Opposizione che, quindi, ha concretato un abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta da
[...]
e da ex art. 615, comma 1 cpc Parte_1 Parte_2 avverso il precetto notificato ad esse opponenti da il Controparte_1
12.07.2021;
2) condanna e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro a rifondere le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.500,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
4 3) condanna e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro a corrispondere a la somma di € 7.500,00 ex Controparte_1 art. 96, comma 3 cpc.
Dato in Rieti il 22 luglio 2025
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