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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4/2023 R.G.A.L. vertente tra
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22, presso la sede rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Donatella Castiglione Pt_1
- ricorrente
e
, elettivamente domiciliata in Acri, Via Roma n. 50, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Laura Cassavia che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: ricorso per a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
La parte ricorrente ha proposto ricorso per a.t.p.o. nei confronti dell' per il Pt_1
riconoscimento di percentuale di invalidità del 100% e per l'indennità di accompagnamento.
1 Il procedimento è stato definito, in assenza di contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con decreto di omologa del 25.11.2023, con cui è stato riconosciuto il requisito sanitario oggetto di giudizio.
In data 17.7.2024 l' ha formulato istanza di rimessione in termini per contestazioni ex Pt_1
art. 445 bis, comma 4, c.p.c., assumendo fondamentalmente che la documentazione medica allegata da parte ricorrente era falsa, come già rilevato dal Giudice del Lavoro in altro procedimento per a.t.p.o. per altra prestazione, nel quale era stata depositata la medesima documentazione.
All'udienza dell'11.10.2024 è stata sollevata questione di ammissibilità dell'istanza sul rilievo per cui il decreto di omologa non è impugnabile né modificabile.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La rimessione in termini chiesta dall' determinerebbe, inevitabilmente, la revoca del Pt_1
decreto di omologa, in senso contrario all'art. 445 bis c.p.c., secondo cui il decreto non è
modificabile.
Su tale premessa, l'unica qualificazione dell'istanza che ne determinerebbe, in via astratta,
l'ammissibilità è quella dell'estensione delle ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c. anche al decreto di omologa sul rilievo, posto in evidenza, per cui il decreto di omologa è per definizione immodificabile e non può essere impugnato (cfr. Trib. Napoli Sez. Lav.
4261/2017: “… Le peculiari caratteristiche di definitività ed intangibilità
del decreto di omologa depongono, ad avviso del giudicante, per l'ammissibilità in astratto
della domanda di revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c.. E difatti è ben vero che il
2 rimedio della revocazione è espressamente circoscritto dal legislatore alle sentenze
d'appello o pronunciate in unico grado, e mai applicabile alle sentenze di primo grado
appellabili; ciò in quanto, evidentemente, l'appello, mezzo di impugnazione a motivi
illimitati, già assorbe i motivi di cui all'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.. Di conseguenza, se da un
lato potrebbe apparire evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio
avverso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso
di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda;
dall'altro, avuto riguardo alle caratteristiche di pronuncia non impugnabile che chiude in
via definitiva ed tendenzialmente intangibile la fase inerente l'accertamento del requisito
sanitario, le stesse appaiono compatibili con la ratio della revocazione ordinaria. Solo
facendo ricorso all'istituto in questione, è possibile garantire piena attuazione al diritto di
difesa e al principio costituzionale del giusto processo, consentendo al periziando, a fronte
della emersione di circostanze nuove o non valutate che, ove valutate in precedenza,
avrebbero comportato una decisione diversa da quella già presa, di ottenere una nuova
pronuncia dal giudice …”.
Considerate le contestazioni dell' possono prospettarsi le ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) Pt_1
dell'art. 395 c.p.c., rappresentandosi fondamentalmente il dolo della parte ricorrente in danno dell' consistito nella fraudolenta utilizzazione di documenti falsi. Pt_1
Tuttavia, in tali casi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di falsità deve precedere il giudizio di revocazione (cfr. Cass. Sez. Lav. 5068/1995), con principio da coordinare con l'indicazione del n. 2 dell'art. 395 c.p.c., che prevede la revocazione in caso di prove riconosciute (dalla parte a favore della quale la prova è stata utilizzata) o dichiarate false con sentenza civile o penale.
Non ricorrendo tali ipotesi nel caso in esame, deve dirsi che anche per l'aspetto indicato l'istanza dell' non è ammissibile. Pt_1
3 In ordine alla forma che deve assumere il presente provvedimento, dando seguito anche al precedente del Tribunale di Napoli indicato, la peculiare qualificazione data all'azione dell' determina l'adozione di una sentenza, prevista comunque dall'art. 445 bis c.p.c. Pt_1
per i casi di contestazione delle conclusioni del c.t.u., anche al fine di garantire la piena possibilità di impugnazione delle parti.
Le spese di lite si compensano, attese la novità e peculiarità delle questioni affrontate.
Infine, per quanto vi sia stata già la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
con provvedimento del Giudice del Lavoro del 26.6.2024 nel procedimento n. 4542/2023
R.G.A.L., appare opportuno comunque disporre la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla falsità affermata dall' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
compensa le spese di lite;
dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per le valutazioni di competenza in ordine alla falsità documentale affermata dall' Pt_1
Si comunichi
Cosenza, 11.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4/2023 R.G.A.L. vertente tra
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22, presso la sede rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Donatella Castiglione Pt_1
- ricorrente
e
, elettivamente domiciliata in Acri, Via Roma n. 50, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Laura Cassavia che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: ricorso per a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
La parte ricorrente ha proposto ricorso per a.t.p.o. nei confronti dell' per il Pt_1
riconoscimento di percentuale di invalidità del 100% e per l'indennità di accompagnamento.
1 Il procedimento è stato definito, in assenza di contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con decreto di omologa del 25.11.2023, con cui è stato riconosciuto il requisito sanitario oggetto di giudizio.
In data 17.7.2024 l' ha formulato istanza di rimessione in termini per contestazioni ex Pt_1
art. 445 bis, comma 4, c.p.c., assumendo fondamentalmente che la documentazione medica allegata da parte ricorrente era falsa, come già rilevato dal Giudice del Lavoro in altro procedimento per a.t.p.o. per altra prestazione, nel quale era stata depositata la medesima documentazione.
All'udienza dell'11.10.2024 è stata sollevata questione di ammissibilità dell'istanza sul rilievo per cui il decreto di omologa non è impugnabile né modificabile.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La rimessione in termini chiesta dall' determinerebbe, inevitabilmente, la revoca del Pt_1
decreto di omologa, in senso contrario all'art. 445 bis c.p.c., secondo cui il decreto non è
modificabile.
Su tale premessa, l'unica qualificazione dell'istanza che ne determinerebbe, in via astratta,
l'ammissibilità è quella dell'estensione delle ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c. anche al decreto di omologa sul rilievo, posto in evidenza, per cui il decreto di omologa è per definizione immodificabile e non può essere impugnato (cfr. Trib. Napoli Sez. Lav.
4261/2017: “… Le peculiari caratteristiche di definitività ed intangibilità
del decreto di omologa depongono, ad avviso del giudicante, per l'ammissibilità in astratto
della domanda di revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c.. E difatti è ben vero che il
2 rimedio della revocazione è espressamente circoscritto dal legislatore alle sentenze
d'appello o pronunciate in unico grado, e mai applicabile alle sentenze di primo grado
appellabili; ciò in quanto, evidentemente, l'appello, mezzo di impugnazione a motivi
illimitati, già assorbe i motivi di cui all'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.. Di conseguenza, se da un
lato potrebbe apparire evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio
avverso l'omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso
di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda;
dall'altro, avuto riguardo alle caratteristiche di pronuncia non impugnabile che chiude in
via definitiva ed tendenzialmente intangibile la fase inerente l'accertamento del requisito
sanitario, le stesse appaiono compatibili con la ratio della revocazione ordinaria. Solo
facendo ricorso all'istituto in questione, è possibile garantire piena attuazione al diritto di
difesa e al principio costituzionale del giusto processo, consentendo al periziando, a fronte
della emersione di circostanze nuove o non valutate che, ove valutate in precedenza,
avrebbero comportato una decisione diversa da quella già presa, di ottenere una nuova
pronuncia dal giudice …”.
Considerate le contestazioni dell' possono prospettarsi le ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) Pt_1
dell'art. 395 c.p.c., rappresentandosi fondamentalmente il dolo della parte ricorrente in danno dell' consistito nella fraudolenta utilizzazione di documenti falsi. Pt_1
Tuttavia, in tali casi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di falsità deve precedere il giudizio di revocazione (cfr. Cass. Sez. Lav. 5068/1995), con principio da coordinare con l'indicazione del n. 2 dell'art. 395 c.p.c., che prevede la revocazione in caso di prove riconosciute (dalla parte a favore della quale la prova è stata utilizzata) o dichiarate false con sentenza civile o penale.
Non ricorrendo tali ipotesi nel caso in esame, deve dirsi che anche per l'aspetto indicato l'istanza dell' non è ammissibile. Pt_1
3 In ordine alla forma che deve assumere il presente provvedimento, dando seguito anche al precedente del Tribunale di Napoli indicato, la peculiare qualificazione data all'azione dell' determina l'adozione di una sentenza, prevista comunque dall'art. 445 bis c.p.c. Pt_1
per i casi di contestazione delle conclusioni del c.t.u., anche al fine di garantire la piena possibilità di impugnazione delle parti.
Le spese di lite si compensano, attese la novità e peculiarità delle questioni affrontate.
Infine, per quanto vi sia stata già la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
con provvedimento del Giudice del Lavoro del 26.6.2024 nel procedimento n. 4542/2023
R.G.A.L., appare opportuno comunque disporre la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla falsità affermata dall' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile;
compensa le spese di lite;
dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza per le valutazioni di competenza in ordine alla falsità documentale affermata dall' Pt_1
Si comunichi
Cosenza, 11.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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