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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/04/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3393/2020 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Alessandra Castiglione, per delega dell'avv. Davide La
Rosa, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e in particolare alle note conclusionali, con vittoria di spese e compensi.
E' comparso, per Fire s.p.a., l'avv. Maria Lentini, per delega dell'avv. Alessandro Barbaro, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e in particolare alle note conclusionali, con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3393/2020 R.G.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide La Parte_1 C.F._1
Rosa; opponente contro
(C.F.: e p. Iva: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo
Adamo; TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
opposta
e con l'intervento di
(p. iva ) e per essa quale procuratrice speciale Fire S.p.A. Parte_2 P.IVA_2
(C.F. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi. terza intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 01 settembre 2020, , ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 838/2020 emesso in data 17 giugno 20202, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto al medesimo, nella qualità di fideiussore delle obbligazioni assunte da , il pagamento della complessiva Controparte_2 somma di € 50.839,56, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
a titolo di saldo debitore derivante da due rapporti Controparte_1
bancari nello specifico: contratto di apertura di credito in conto corrente n. 1737096 del 11/12/2017
e contratto di finanziamento chirografario n. 67.330.1737096 del 19/01/2015.
A fondamento dell'opposizione svolta, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancata notifica del decreto ingiuntivo opposto al debitore principale, nonché dedotto l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, oltre che l'applicazione di interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 ottobre 2020 si è costituita la la quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione avversaria e ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 febbraio 2021 è intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito, dichiarando di far proprie le domande Parte_2
avanzate dalla banca cedente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
L'opposizione svolta da deve essere rigettata. Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione svolta dall'opponente in merito alla mancata notifica del decreto ingiuntivo al debitore principale, in quanto il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore nella fase d'introduzione del giudizio è solamente facoltativo, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944 c.c., comma 1, nei confronti dei due debitori solidali (Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n. 20313; v. anche Cassazione civile sez. VI,
17/11/2017, n. 27357; Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, n. 14829; Cassazione civile sez. un.,
05/02/2008, n. 2655; Cassazione civile sez. III, 29/11/2005, n. 26042; v. Corte appello Messina sez.
I, 22/02/2023, n. 149, per la quale “il rapporto di accessorietà esistente tra l'obbligazione dei fideiussore e quella del debitore principale, aventi carattere solidale, non ne esclude la reciproca autonomia. Essendo il creditore legittimato ex art. 1944 comma 1 c.c. ad agire per l'intero nei confronti di ciascun coobbligato, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei debitori (Cass. 31653/2019). Pertanto, anche ammesso che non abbia azionato la propria pretesa creditoria in sede monitoria Controparte_3
nei confronti della debitrice principale, nessuna conseguenza ne deriverebbe in favore dei fideiussori, tenuti per l'intero, in quanto coobbligati”).
Tanto premesso, deve osservarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Per quanto concerne il rapporto di conto corrente, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo la medesima allegato il contratto di finanziamento n.
67.330.1737096 sottoscritto in data 19/01/2015, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della società opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto in sede monitoria ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente. La società opposta ha, altresì, prodotto in atti il contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data
11/12/2017, con la conseguenza che anche il debito relativo a tale rapporto negoziale deve ritenersi provato, non apparendo fondate le eccezioni di invalidità contrattuale avanzate dall'opponente.
Va, infatti, rigettata, l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Relativamente al rapporto di finanziamento, l'eccezione appare generica, considerato che l'opponente non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione trimestrale sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Anche l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca al rapporto di conto corrente deve essere rigettata, prevedendo il contratto sottoscritto dalla correntista la medesima periodicità di capitalizzazione annuale degli interessi attivi e degli interessi passivi (art. 12 del contratto).
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione”).
Va, infine, dato atto che con le note depositate in data 27 giugno 2024 ha Parte_1
contestato la “legittimazione” della cessionaria intervenuta in giudizio e che la medesima non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Tale orientamento appare, d'altronde, corroborato dal più recente intervento della Corte di
Cassazione, la qual ha avuto modo di evidenziare che “ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione”, con la precisazione che “l'ipotesi - è opportuno ribadirlo - viene ad integrarsi in presenza di una specifica e tempestiva contestazione del ceduto, in quanto il silenzio di quest'ultimo in ordine alla deduzione della cessione verrà ad integrare invece una situazione di non contestazione del fatto storico -costituito, appunto, dalla cessione - come tale valorizzabile dal giudice ex art. 115 c.p.c. ai fini dell'affermazione dell'esistenza di adeguata prova della cessione medesima” (Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n. 391).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuali delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato con le memorie di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c. che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società intervenuta, costituitasi nell'odierno procedimento già con comparsa depositata in data 26 febbraio 2021, la quale ha depositato in atti la Gazzetta Ufficiale n. 146 del 15 dicembre 2020, relativa alla cessione del credito da parte dell'opposta.
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di in ordine alla CP_4
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Controparte_5 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727), con la conseguenza che può ritenersi provata l'intervenuta cessione del credito nei confronti di Parte_2
considerato, altresì, il comportamento processuale della società opposta, la quale, a seguito dell'intervento di non ha più svolto attività processuale, né contestato Parte_2
l'avvenuta cessione del credito in favore di quest'ultima (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/01/2025,
n. 391, per la quale “in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (…). Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come - ad esempio – l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”; v. anche Cassazione civile sez. III,
24/12/2024, n. 34384; Cassazione civile sez. I, 23/12/2024, n. 34195).
Va, infine, rigettata l'eccezione svolta dall'opponente con le note conclusionali depositate in data
14 aprile 2025 in ordine all'inopponibilità al medesimo dell'intervenuta cessione del credito per aver sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, considerato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo è irrilevante perché ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente (…) conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione” (Cassazione civile sez. III, 19/06/2024, n. 16962, la quale ha evidenziato che “la sentenza ha fatto buongoverno di tali norme e si è conformata al consolidato indirizzo di questa
Corte, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito”; v. nella giurisprudenza di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
merito Tribunale Pisa, 22/04/2025, n. 436; Corte Appello Campobasso, 28/03/2025, n. 100; Corte
Appello Bologna, 22/03/2025, n. 534; Tribunale Napoli, 14/03/2025, n. 2604; Corte Appello
Fiorenze, 10/03/2025, n. 440; Tribunale Ancona, 03/03/2025, 388; Tribunale Torino, 05/11/2024, n.
5543).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve essere rigettata l'opposizione proposta da Parte_1
e confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
[...]
Le spese di lite, per come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti di parte Parte_1 opposta e della terza intervenuta, considerata l'infondatezza dell'eccezione svolta in ordine all'ammissibilità dell'intervento in giudizio di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3393/2020 R.G., promossa da contro Parte_1 Controparte_1
e con l'intervento di così provvede:
[...] Parte_2
1. rigetta l'opposizione promossa da , e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 838/2020 emesso dal Tribunale di Messina in data 17 giugno 2020;
2. condanna al pagamento, delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre accessori di legge;
3. condanna al pagamento, delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Parte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 24 aprile 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3393/2020 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Alessandra Castiglione, per delega dell'avv. Davide La
Rosa, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e in particolare alle note conclusionali, con vittoria di spese e compensi.
E' comparso, per Fire s.p.a., l'avv. Maria Lentini, per delega dell'avv. Alessandro Barbaro, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e in particolare alle note conclusionali, con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3393/2020 R.G.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Davide La Parte_1 C.F._1
Rosa; opponente contro
(C.F.: e p. Iva: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo
Adamo; TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
opposta
e con l'intervento di
(p. iva ) e per essa quale procuratrice speciale Fire S.p.A. Parte_2 P.IVA_2
(C.F. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi. terza intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 01 settembre 2020, , ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 838/2020 emesso in data 17 giugno 20202, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto al medesimo, nella qualità di fideiussore delle obbligazioni assunte da , il pagamento della complessiva Controparte_2 somma di € 50.839,56, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
a titolo di saldo debitore derivante da due rapporti Controparte_1
bancari nello specifico: contratto di apertura di credito in conto corrente n. 1737096 del 11/12/2017
e contratto di finanziamento chirografario n. 67.330.1737096 del 19/01/2015.
A fondamento dell'opposizione svolta, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancata notifica del decreto ingiuntivo opposto al debitore principale, nonché dedotto l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, oltre che l'applicazione di interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 ottobre 2020 si è costituita la la quale ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione avversaria e ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 febbraio 2021 è intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito, dichiarando di far proprie le domande Parte_2
avanzate dalla banca cedente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
L'opposizione svolta da deve essere rigettata. Parte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione svolta dall'opponente in merito alla mancata notifica del decreto ingiuntivo al debitore principale, in quanto il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore nella fase d'introduzione del giudizio è solamente facoltativo, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944 c.c., comma 1, nei confronti dei due debitori solidali (Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n. 20313; v. anche Cassazione civile sez. VI,
17/11/2017, n. 27357; Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, n. 14829; Cassazione civile sez. un.,
05/02/2008, n. 2655; Cassazione civile sez. III, 29/11/2005, n. 26042; v. Corte appello Messina sez.
I, 22/02/2023, n. 149, per la quale “il rapporto di accessorietà esistente tra l'obbligazione dei fideiussore e quella del debitore principale, aventi carattere solidale, non ne esclude la reciproca autonomia. Essendo il creditore legittimato ex art. 1944 comma 1 c.c. ad agire per l'intero nei confronti di ciascun coobbligato, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei debitori (Cass. 31653/2019). Pertanto, anche ammesso che non abbia azionato la propria pretesa creditoria in sede monitoria Controparte_3
nei confronti della debitrice principale, nessuna conseguenza ne deriverebbe in favore dei fideiussori, tenuti per l'intero, in quanto coobbligati”).
Tanto premesso, deve osservarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Per quanto concerne il rapporto di conto corrente, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo la medesima allegato il contratto di finanziamento n.
67.330.1737096 sottoscritto in data 19/01/2015, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della società opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto in sede monitoria ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente. La società opposta ha, altresì, prodotto in atti il contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data
11/12/2017, con la conseguenza che anche il debito relativo a tale rapporto negoziale deve ritenersi provato, non apparendo fondate le eccezioni di invalidità contrattuale avanzate dall'opponente.
Va, infatti, rigettata, l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Relativamente al rapporto di finanziamento, l'eccezione appare generica, considerato che l'opponente non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione trimestrale sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Anche l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi applicati dalla banca al rapporto di conto corrente deve essere rigettata, prevedendo il contratto sottoscritto dalla correntista la medesima periodicità di capitalizzazione annuale degli interessi attivi e degli interessi passivi (art. 12 del contratto).
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Le contestazioni avanzate dall'opponente appaiono, invero, generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione”).
Va, infine, dato atto che con le note depositate in data 27 giugno 2024 ha Parte_1
contestato la “legittimazione” della cessionaria intervenuta in giudizio e che la medesima non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Tale orientamento appare, d'altronde, corroborato dal più recente intervento della Corte di
Cassazione, la qual ha avuto modo di evidenziare che “ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione”, con la precisazione che “l'ipotesi - è opportuno ribadirlo - viene ad integrarsi in presenza di una specifica e tempestiva contestazione del ceduto, in quanto il silenzio di quest'ultimo in ordine alla deduzione della cessione verrà ad integrare invece una situazione di non contestazione del fatto storico -costituito, appunto, dalla cessione - come tale valorizzabile dal giudice ex art. 115 c.p.c. ai fini dell'affermazione dell'esistenza di adeguata prova della cessione medesima” (Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n. 391).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuali delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato con le memorie di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c. che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società intervenuta, costituitasi nell'odierno procedimento già con comparsa depositata in data 26 febbraio 2021, la quale ha depositato in atti la Gazzetta Ufficiale n. 146 del 15 dicembre 2020, relativa alla cessione del credito da parte dell'opposta.
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di in ordine alla CP_4
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Controparte_5 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727), con la conseguenza che può ritenersi provata l'intervenuta cessione del credito nei confronti di Parte_2
considerato, altresì, il comportamento processuale della società opposta, la quale, a seguito dell'intervento di non ha più svolto attività processuale, né contestato Parte_2
l'avvenuta cessione del credito in favore di quest'ultima (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/01/2025,
n. 391, per la quale “in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (…). Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come - ad esempio – l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”; v. anche Cassazione civile sez. III,
24/12/2024, n. 34384; Cassazione civile sez. I, 23/12/2024, n. 34195).
Va, infine, rigettata l'eccezione svolta dall'opponente con le note conclusionali depositate in data
14 aprile 2025 in ordine all'inopponibilità al medesimo dell'intervenuta cessione del credito per aver sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, considerato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo è irrilevante perché ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente (…) conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione” (Cassazione civile sez. III, 19/06/2024, n. 16962, la quale ha evidenziato che “la sentenza ha fatto buongoverno di tali norme e si è conformata al consolidato indirizzo di questa
Corte, inaugurato con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito”; v. nella giurisprudenza di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
merito Tribunale Pisa, 22/04/2025, n. 436; Corte Appello Campobasso, 28/03/2025, n. 100; Corte
Appello Bologna, 22/03/2025, n. 534; Tribunale Napoli, 14/03/2025, n. 2604; Corte Appello
Fiorenze, 10/03/2025, n. 440; Tribunale Ancona, 03/03/2025, 388; Tribunale Torino, 05/11/2024, n.
5543).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve essere rigettata l'opposizione proposta da Parte_1
e confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
[...]
Le spese di lite, per come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti di parte Parte_1 opposta e della terza intervenuta, considerata l'infondatezza dell'eccezione svolta in ordine all'ammissibilità dell'intervento in giudizio di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3393/2020 R.G., promossa da contro Parte_1 Controparte_1
e con l'intervento di così provvede:
[...] Parte_2
1. rigetta l'opposizione promossa da , e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1
definitivamente esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 838/2020 emesso dal Tribunale di Messina in data 17 giugno 2020;
2. condanna al pagamento, delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre accessori di legge;
3. condanna al pagamento, delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Parte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 24 aprile 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli