Articolo 7 della Legge 29 luglio 1975, n. 405
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 settembre 1975
Art. 7.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emaneranno le norme legislative di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 11 settembre 1975
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