Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 17.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7172/2023 R.G.L. promossa D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Parte_1
Soprano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli alla via Posillipo n. 9
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del dirigente dell Parte_2 [...]
, giusta Parte_3 Parte_4
delega del ai sensi di legge, rappresentato e difeso Pt_5
dall'Avv. Umberto Canetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90
- resistente -
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.11.2023, il ricorrente in epigrafe, legale interno del , conveniva in giudizio la Parte_2
p.a. datrice, chiedendo dichiararsi il grave inadempimento in merito all'erogazione dei compensi ex art 27 ccnl, con la conseguente condanna del al pagamento Parte_2
della somma di euro 96.401,48 a titolo di compensi professionali per gli incarichi di patrocinio in giudizio dell'ente indicati in ricorso.
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Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'importo di euro
96.401,48 a titolo di compensi professionali per le cause patrocinate per conto del conclusesi con Parte_2
esito favorevole per l'ente ma con compensazione di spese .
Tanto invocando l' art. 27 CCNL EE.LL 14.09.2000 a tenore del quale “gli enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole dell'ente, secondo i principi di cui al R.D. 1578/1933 e disciplinano, altresì, la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del
C.C.N.L. del 31.03.1999 (…)”
Tuttavia, il successivo d.l. 90/2014, conv. in legge n. 114 del
2014, per quanto qui di interesse, all'9 co.6 e 7 ha statuito, circa le modalità di determinazione di liquidazione dei compensi professionali a favore degli avvocati dello Stato e degli Enti
Pubblici, “6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
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7. I compensi professionali di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”.
Nella specie, il Regolamento dell'Avvocatura Civica del Pt_2
convenuto, come modificato dalla delibera di G.C. n. 127 del
2015, ed in conformità al predetto art. 9 comma 6 della legge
114/2014 cit, all'art 9, ha previsto che “….
3. nel caso in cui il provvedimento favorevole all'ente statuisca, espressamente o implicitamente, la compensazione delle spese di lite il pagamento delle competenze professionali sarà a carico dell'amministrazione comunale nei limiti dello stanziamento previsto dall'Amm.ne per l'anno 2013; il limite dello stanziamento si applica alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore del dl 90/2014 ovvero il 25.06.2014 ai sensi della legge n. 144/2014. La determinazione delle competenze professionali di cui al presente capo è disciplinata dal successivo art.10.
4. L'importo dei compensi corrisposti a favore dell'Avvocato interno ai sensi del presente Regolamento, sia in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese sia in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese ex art 3 del presente regolamento, non potrà superare annualmente la misura massima del trattamento annuo economico complessivo goduto dall'Avvocato medesimo così come sancito dal dl n.
90/2014 conv. In L. n. 114/2014 e succ. mod. ed int….”
Da quanto sopra emerge che l'art.9, d.l. 90/2014, conv. in legge n. 114 del 2014 cit. demanda alla disciplina regolamentare la
3 definizione della misura e delle modalità di corresponsione degli emolumenti di cui si tratta.
Non risulta fissata sul punto una riserva di contrattazione collettiva, avendo il Legislatore fatto espressamente salva l'ipotesi che la disciplina della materia in esame sia recata con previsioni di natura regolamentare.
Ha pertanto errato il ricorrente ad invocare la fonte della contrattazione collettiva a fondamento della sua pretesa essendo la materia disciplinata con regolamento Comunale .
Anche l'art. 10 del detto regolamento, pure invocato dal ricorrente, a tenore del quale “in relazione alle sentenze ed ai procedimenti nei quali sia stata statuita la compensazione delle spese, la determinazione delle competenze a favore dell'avvocato costituito nel giudizio è effettuata secondo i parametri di cui alla normativa professionale in vigore al termine dell'incarico professionale ovvero ai sensi del D.M. 140/2012 e del D.M
55/2014 e succ. mod e int….” va interpretato alla luce dell'art 9 del regolamento che prevede un tetto di spesa pari allo stanziamento del 2013.
Peraltro, secondo la giurisprudenza amministrativa, non emerge alcuna preclusione a che i regolamenti degli enti fissino un
“tetto” complessivo all'importo cumulato dei compensi erogabili agli avvocati dipendenti a titolo di spese legali. Il fatto che il comma 6 dell'art 9. cit richiami un limite specifico riferito agli importi per compensazione delle spese non comporta che l'ente non possa- nell'ambito della sua autonomia regolamentare – fissare un ulteriore e diverso tetto, ancorando l'importo complessivo erogabile a un limite complessivo (aggiuntivo
4 rispetto a quello di cui al comma 7 ) (cfr. TAR Calabria n. 272 del 2018 e Consiglio di Stato n. 4970 del 2017), tuttavia non può non rilevarsi che trattasi di una “riserva di amministrazione” sottratta, con evidenza, alla competenza di questo giudice.
Né può ritenersi come affermato dal ricorrente la illegittimità costituzionale dell'art 9 comma 6 cit. per violazione degli artt. 3,
97 e 36 della Costituzione.
Ed invero, le limitazioni alla parte variabile della retribuzione qui contestate trovano la loro ratio nelle esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, maturate in un contesto di necessità ed urgenza quale quello indotto dalla grave crisi finanziaria nel cui ambito è intervenuta la novella in contestazione .
Assume rilievo anche il settore sul quale le norme hanno inciso, quello del lavoro nella pubblica amministrazione, che integra una delle più significative voci di spesa pubblica (cfr. anche Corte
Cost. 236 del 2017)
Deve dunque escludersi che il legislatore abbia posto in essere una scelta arbitraria o irragionevole.
Né si rinviene la violazione dell'art. 36 Cost ove si consideri che
“il giudizio sulla sufficienza e sulla proporzionalità della retribuzione non può prescindere da una valutazione complessiva delle diverse voci che la compongono e non può essere svolto per singoli istituti.
Il rimettente ha invece focalizzato l'attenzione esclusivamente sul contenuto delle riduzioni apportate dalla norma censurata , trascurando, nel quadro retributivo complessivo relativo alla categoria di riferimento, di valutare l'incidenza da ascrivere alla
5 componente offerta dallo stipendio tabellare, rimasta insensibile alla novella;
né ancora è stato dato il giusto peso al ruolo che deve ascriversi alla componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il riscosso ancora riconosciuti….” (così
Corte Cost. n. 236 del 2017)
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate impone tuttavia la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 2.4.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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