Articolo 59 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 58Articolo 60
Versione
2 maggio 1963
Art. 59.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1951-52 (articolo 55)................. L. 338.592.960,60
Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 57)......................... L. 65.957.127 -

Somme riscosse e non versate(colonna
del riepilogo dell'entrata)........... L. 127.013.171 -
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Residui attivi al 30 giugno 1952.. L. 531.563.258,60
Entrata in vigore il 2 maggio 1963