TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 220
TAR
Ordinanza cautelare 9 settembre 2020
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata specifica indicazione delle norme violate

    Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza faccia rinvio agli atti del procedimento, inclusa la comunicazione di avvio, dai quali risultano le violazioni contestate, consentendo al destinatario di difendersi.

  • Rigettato
    Violazione di legge per illegittima indicazione di norma inapplicabile ratione temporis

    Il Collegio ha evidenziato che nell'atto gravato è citato anche il precedente Regolamento del 2007, in vigore al momento dell'accertamento dell'abuso. Inoltre, l'abuso edilizio ha natura di illecito permanente e si applica l'art. 21 octies comma 2 L. 241/90, non potendo il provvedimento essere diverso.

  • Rigettato
    Violazione di legge per disapplicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 27 Cost.

    Il Collegio ha ritenuto che il richiamo alla sentenza del Tribunale di Rimini di prescrizione sia stato operato dall’Amministrazione solo ad abundiantiam, essendo sufficienti a giustificare il provvedimento demolitorio gli altri argomenti addotti nel provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Violazione di legge per inosservanza ed errata applicazione dell'art. 33 D.P.R. n. 380/2001, oltre che dell'art. 14 L.R. n. 23/2004, stante la natura pertinenziale delle opere contestate

    Il Collegio ha escluso la natura pertinenziale delle opere, descritte nella relazione di accertamento, in quanto di dimensioni e funzione autonoma rispetto alla parte legittimamente esistente, modificando anche la sagoma esterna dell'edificio.

  • Rigettato
    Violazione di legge per inosservanza dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 L.R. n. 23/2004, in relazione all’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e all’art. 17 L.R. n. 23/2004, stante l’omessa verifica dell’eventuale sanabilità delle opere contestate

    Il Collegio ha ritenuto che il diniego definitivo dell'istanza di sanatoria giustifichi l'ordinanza di demolizione. La motivazione relativa all'omessa verifica della sanabilità è assorbita dal diniego definitivo.

  • Rigettato
    Violazione di legge per inosservanza dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 L.R. n. 23/2004, stante l’omesso avvertimento circa la possibile applicazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione

    Il Collegio ha chiarito che l'ordinanza di demolizione è la forma ordinaria di repressione dell'abuso. La conversione in sanzione pecuniaria è un'eccezione per casi di difficoltà tecnica, che richiede l'avvio di un subprocedimento ex art. 33 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, non attivato in questo caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 220
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 220
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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