Ordinanza cautelare 9 settembre 2020
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cattolica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza ingiunzione di demolizione con cui il Comune di Cattolica ha ordinato la demolizione di opere abusive recante data -OMISSIS-, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Cattolica (RN) in via -OMISSIS--.
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa ES ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- -OMISSIS- ha agito in giudizio, dopo la trasposizione del ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato inizialmente proposto, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata il -OMISSIS-, con la quale il Comune di Cattolica ha ordinato la demolizione delle seguenti opere abusive: “ ampliamento sul terrazzo esistente dell’alloggio a piano 1°, con creazione di vano lavanderia e vano cucina, estensione del bagno, realizzazione di guardaroba contiguo alla camera da letto, di superficie pari a mq. 5,50 mq. 14,50 mq. 8,00 e mq. 8,20 rispettivamente ed altezza interna pari a m. 2,10 circa per il vano lavanderia e m. 2,56 circa per gli altri ambienti ”, realizzate sull’immobile ad uso abitativo, sito in Cattolica (RN) in via -OMISSIS--, per asserita violazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2016, del Regolamento Edilizio Urbanistico Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 19.12.2016, del D.P.R. 380/01 e dell’art. 14 L.R. 23/04.
L’ordine di demolizione si fonda sulla seguente premessa: “ Richiamato il procedimento repressivo riguardante l’immobile in Via -OMISSIS- (unità immobiliare a piano primo a destinazione residenziale), identificato catastalmente al Catasto Fabbricati al -OMISSIS-, già aperto con la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, emessa in data -OMISSIS-, regolarmente notificata, finalizzata alla contestazione dell’esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire, consistenti in ampliamento sul terrazzo esistente dell’alloggio a piano 1°, con creazione di vano lavanderia e vano cucina, estensione del bagno, realizzazione di guardaroba contiguo alla camera da letto, di superficie pari a mq. 5,50, mq. 14,50, mq. 8,00 e mq. 8,20 rispettivamente ed altezza interna pari a m. 2,10 circa per il vano lavanderia e m. 2,56 circa per gli altri ambienti; richiamate inoltre l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del -OMISSIS-, regolarmente notificata; la proposizione di ricorso al TAR Emilia Romagna a noi depositata in data -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento emesso, senza la richiesta della misura cautelativa della sospensione e senza che sia stata richiesta fissazione d’udienza per la trattazione nel merito; preso atto: della presentazione di istanza di permesso di costruire in sanatoria in data -OMISSIS- per la regolarizzazione delle opere abusive; che agli esiti dell’istruttoria dell’istanza in sanatoria è stata emessa comunicazione dirigenziale dei motivi ostativi all’accoglimento, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, in data -OMISSIS-, regolarmente notificata; […]. Preso altresì atto che per il procedimento repressivo conseguente alle violazioni commesse è stata emessa sentenza di prescrizione dal Tribunale di Rimini in data -OMISSIS- e che tale provvedimento non costituisce assoluzione nel merito ma, sola, l’improcedibilità dell’azione penale per intervenuta prescrizione del reato. […]. Considerato che il solo decorrere del tempo non può legittimare l’affidamento, non incolpevole, del privato circa il mantenimento della situazione abusiva, affidamento da considerare di per sé recessivo di fronte all’interesse pubblico alla ricostruzione della cornice di rispetto della disciplina urbanistica violata ”.
La normativa violata dal ricorrente sarebbe la seguente: gli strumenti urbanistici del Comune di Cattolica, il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del consiglio comunale n. 65 del 19.12.2007 all’epoca vigente, il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera del consiglio comunale n. 85 del 19.12.2016, il DPR 06.06.2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, l’art. 14 della L.R. n. 23/2014 e l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000.
Avverso l’ordinanza di demolizione il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione.
“ Primo motivo: violazione di legge, attesa la mancata specifica indicazione delle norme asseritamente violate ”.
In primo luogo, il provvedimento non individuerebbe nello specifico le disposizioni asseritamente violate, contenendo solo generici richiami alle norme ricomprese nei Regolamenti Urbanistici Edilizi n. 65/2007 e n. 85/2016 e al DPR n. 380/2001, così ledendo il diritto di difesa dell’interessato.
“ Secondo motivo: violazione di legge, per la illegittima indicazione – tra le norme asseritamente violate – di una disposizione regolamentare inapplicabile ratione temporis ”.
Nel provvedimento demolitorio il Comune ha richiamato anche il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera consiliare n. 85 del 19.12.2016, ma la condotta contestata risalirebbe ad epoca antecedente, con conseguente inapplicabilità di tale disciplina e conseguente illegittimità, ad avviso del ricorrente, del provvedimento sotto tale profilo.
“ Terzo motivo: violazione di legge, per avere il Comune di Cattolica disapplicato i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 27 Cost. ”.
Inoltre, nel provvedimento impugnato il Comune avrebbe erroneamente valutato la conclusione del procedimento penale per gli stessi fatti mediante dichiarazione di prescrizione.
“ Quarto motivo: violazione di legge per inosservanza ed errata applicazione dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001, oltre che dell’art. 14 L.R. n. 23/2004, stante la natura pertinenziale delle opere contestate ”.
Le opere contestate nell’ordinanza ingiunzione costituirebbero in ogni caso un intervento di natura pertinenziale sottoposto a denuncia di inizio attività, trattandosi di piccoli vani ottenuti sull’ampio terrazzo esistente, di impatto trascurabile sull’edifico e senza destinazione autonoma rispetto all’unità abitativa a cui accedono, con conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria anziché di quella demolitoria.
“ Quinto motivo: violazione di legge - per inosservanza dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 L.R. n. 23/2004, in relazione all’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e all’art. 17 L.R. n. 23/2004, stante l’omessa verifica dell’eventuale sanabilità delle opere contestate ”.
Il provvedimento impugnato sarebbe poi viziato per inosservanza dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 L.R. n. 23/2004, in relazione all’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e all’art. 17 L.R. n. 23/2004, essendosi il Comune limitato ad ingiungere la demolizione, senza previamente accertare la possibilità di rilasciare un titolo abilitativo in sanatoria, o avvertire l’interessato di tale opzione.
“ Sesto motivo: violazione di legge - per inosservanza dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 L.R. n. 23/2004, stante l’omesso avvertimento circa la possibile applicazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione ”.
Infine, l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima per inosservanza dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 L.R. n. 23/2004, non avendo il Comune attivato il sub-procedimento per valutare se la demolizione delle opere contestate potesse eseguirsi senza pregiudizio delle parti residue dell’immobile realizzate legittimamente, avvisando il ricorrente della connessa facoltà di ottenere la conversione della sanzione demolitoria a quella pecuniaria.
Sulla base di tali doglianze il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il Comune di Cattolica si è costituto meglio precisando i fatti che hanno portato all’odierno giudizio, ed evidenziando in particolare che il ricorrente aveva acquistato l’immobile oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata con atto di compravendita del -OMISSIS-, avente ad oggetto una porzione di fabbricato urbano, di tipo appartamento ad uso civile abitazione, contraddistinto al Catasto Fabbricati -OMISSIS-, piano primo, legittimato dal permesso di costruire -OMISSIS-, con la consistenza assentita dal certificato di conformità edilizia -OMISSIS-.
A seguito del sopralluogo effettuato in data -OMISSIS- da personale comunale, su tale immobile è stata accertata l'esecuzione di lavori senza titolo edilizio, come esposto nella relazione di sopralluogo -OMISSIS-, sicché tenuto conto della consistenza dell'abuso il Comune, oltre a darne comunicazione al ricorrente assegnandogli termine per difendersi, ha redatto notizia di reato alla Procura della Repubblica.
Nel termine assegnato il ricorrente ha depositato una nota che ad avviso dell’Ente implicitamente confermava l'esistenza dell'abuso rilevato, sicché il Comune ha emesso l'ordinanza di demolizione -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, impugnata dal ricorrente con ricorso al TAR Emilia Romagna, poi dichiarato perento, con conseguente definitività degli atti ivi impugnati.
In data -OMISSIS-, il ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per le stesse opere abusive oggetto del provvedimento sanzionatorio, ma con nota -OMISSIS- il Comune ha redatto comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, notificata al ricorrente in data -OMISSIS- senza alcun riscontro e/o osservazione da parte dell’interessato.
In data -OMISSIS- il Tribunale penale di Rimini ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato per gli stessi abusi, rilevando ex art. 129 co. 2 c.p.p. che dagli atti non risultava né che il fatto criminoso per il quale si procedeva non sussistesse, né che il -OMISSIS- non l'avesse commesso.
Con nota -OMISSIS- il Comune ha emesso il diniego dell'istanza di sanatoria a suo tempo presentata dal ricorrente, notificata a quest’ultimo il -OMISSIS-, senza alcuna opposizione del destinatario.
Da ultimo, con l’ordinanza prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- impugnata in questa sede, il Comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Precisati i fatti come appena esposto il Comune ha innanzitutto eccepito la “carenza di interesse e complessiva inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria di parte ricorrente”, atteso che il ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente proposto dal ricorrente era diretto a censurare esclusivamente la validità dell’ordinanza ingiunzione del Comune di Cattolica di demolizione di opere abusive prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS-, mentre in questo giudizio, a seguito della trasposizione del ricorso straordinario, il ricorrente ha inammissibilmente aggiunto altresì "ogni altro atto ad essi (rectius, ad essa) presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto"; pertanto, dovendosi ad avviso dell’Ente limitare anche l’odierno gravame alla sola impugnazione dell’ordinanza demolitoria prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, atteso che l'ordinanza di demolizione e ripristino -OMISSIS- si è comunque consolidata per effetto della dichiarazione di perenzione del giudizio nel quale era stata impugnata.
Nel merito il Comune ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza -OMISSIS- la domanda cautelare contenuta in ricorso è stata respinta.
All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto nel merito, assorbita ogni eccezione preliminare.
Invero, quanto al primo motivo di impugnazione, non corrisponde al vero che il provvedimento impugnato non contenga l’indicazione delle norme violate dal ricorrente, facendo l’ordinanza impugnata rinvio agli atti del procedimento, compresa la comunicazione di avvio del procedimento, dai quali risultano le violazioni di legge contestate, così consentendo al destinatario di difendersi.
Peraltro, prima dell’ordinanza di demolizione impugnata in questo giudizio (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-), emessa a seguito del definitivo rigetto dell’istanza di sanatoria presentata in data -OMISSIS- dal ricorrente, il Comune in relazione alle medesime opere e alle stesse violazioni, aveva emesso l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, atto richiamato anche nel provvedimento impugnato.
Con riferimento, invece, al secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla ritenuta inapplicabilità del Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera consiliare n. 85 del 19.12.2016, va evidenziato che nell'atto gravato è citato anche il precedente Regolamento Urbanistico Edilizio (Del. C.C. n. 65 del 19.12.2007), in vigore al momento dell'accertamento dell'abuso, sicché il mero richiamo anche del successivo Regolamento n. 85 del 19.12.2016 non inficia la legittimità del provvedimento, avendo peraltro l’abuso edilizio natura di illecito permanente ed applicandosi in ogni caso nel caso in esame l’art. 21 octies comma 2 L. 241/90, non potendo comunque il provvedimento essere diverso.
In ordine al terzo motivo di impugnazione, relativo alla valorizzazione della sentenza del Tribunale di Rimini di dichiarazione della prescrizione sui reati edilizi per gli stessi abusi, va rilevato che il richiamo a tale pronuncia è stato operato dall’Amministrazione solo ad abundiantiam , essendo sufficienti a giustificare il provvedimento demolitorio gli altri argomenti addotti nel provvedimento impugnato.
Circa il quarto motivo di impugnazione, basato sull’asserita natura pertinenziale delle opere realizzate, l’infondatezza della censura emerge dalla relazione di accertamento degli abusi e relativi allegati, dove le opere abusive risultano puntualmente descritte, dandosi atto che l'immobile interessato, inizialmente di circa 61 mq, è stato ampliato mediante chiusura di parte del terrazzo esterno, così modificando anche la sagoma esterna dell'edificio, al fine di realizzare nuovi locali da destinare a cucina, bagno, lavanderia e guardaroba, per 36 mq circa e 90 mc circa, sicché va sicuramente esclusa la natura pertinenziale delle opere, essendo le stesse non di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, bensì aventi per dimensioni e funzione una propria autonomia rispetto alla parte di edificio legittimamente esistente (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 6627/2024, n. 7486/2025)
Con riferimento, infine, al sesto motivo di impugnazione e alla contestazione del mancato avviso circa la possibile applicazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione a fronte della possibile compromissione delle parti legittime dello stabile, va evidenziato che stante l’abuso accertato il Comune aveva l’onere di emettere l’ordinanza di demolizione, a maggior ragione dopo il definitivo diniego di sanatoria, trattandosi della forma ordinaria di repressione dell’abuso, essendo l’eventuale conversione della sanzione pecuniaria invocata dal ricorrente una mera eccezione per i casi in cui emergano difficoltà tecniche in sede di esecuzione della demolizione (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 1063/2018, n. 5180/2017) e quindi si ritenga di dare avvio al relativo subprocedimento ex art. 33 comma 2 D.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, conclusivamente, attesa l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Cattolica, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES ET | UG Di TO |
IL SEGRETARIO