Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2587 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2587 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PENNINO LUCIA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/02/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 26.4.04 CP_1
(atto n. 29 , P. II, S.A , uff 19 anno 2004 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 5.10.16, era intervenuta separazione in forza di
13898/16 RG . Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati (31.7.04) E (27.7.05) . Per_1 Per_2
1
- la previsione di un contributo al mantenimento solo del figlio pari a 250,00 € mensili Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie, con revoca degli obblighi contributivi al mantenimento di maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo: CP_1
- la conferma degli obblighi contributivi concordati in separazione in favore di entrambi i figli per complessivi 600 € (300 € per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- disporre il pagamento diretto da parte del datore di lavoro Civin srl;
- vittoria di spese con attribuzione.
Le parti comparivano in data 4.6.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc e in quella sede dichiarava Parte_1
sono guardia giurata;
vivo con i miei genitori in Abitazione di proprietà dei miei genitori. non ho altri obblighi contributivi;
ho come unica entrata lo stipendio che ammonta a circa 1200,00€ mensili oltre le trattenute che ho in busta Per_ paga;
percezione integrale dell'assegno unico direttamente da parte di e . Per_1
lavora in nero alla GL servizi , la stessa società dove anche lavora in nero, E' un caf;
Nego di non avere CP_1 Per_1 corrisposto il mantenimento ai nostri figli se non avessi corrisposto non capisco perché doveva aspettare così tanti CP_1 anni per attivare le procedure esecutive. L'ho sempre corrisposto generalmente in contanti facendole firmare appositamente le ricevute;
so che lei mi ha denunciato anche contestando che le firme apposte non sono le sue, ma ribadisco che io ho sempre contribuito al mantenimento e che lei solitamente veniva sotto casa mia a prendere gli importi, scendeva mio padre e lei firmava appositamente la ricevuta predisposta in doppia copia
Riferisco che è dipendente in nero della di Via Costantino zona Fuorigrotta, in quanto io che faccio Per_1 Parte_3 il servizio in moto spesso mi sono trovato a passare nei pressi e ho visto intenta al lavoro. Questa circostanza mi Per_1 è stata riferita anche da conoscenti che magari si sono complimentati per la bravura di sul lavoro. Per_1
ha conseguito il titolo di scuola alberghiera e io, per coerenza con gli studi che aveva fatto, più volte le ho chiesto Per_1 se era interessata a lavorare presso alcuni ristoranti di Monte di Procida ma lei mi ha sempre detto di non essere interessata in quanto preferiva lavorare con la madre al caf. Per_ Io vedo regolarmente , ogni fine settimana lo incontro e gli do anche la settimana.
Con non ho rapporti da circa 5-6 mesi, dopo un litigio che abbiamo avuto per questioni economiche nel corso Per_1 del quale mi ha ingiuriato con espressioni volgari mancandomi di rispetto.
dichiarava CP_1
non lavoro , in passato una decina di anni fa lavoravo per un call center;
vivo con i miei figli in Abitazione locata con canone locativo di 780,00 € aumentato recentemente, in precedenza era di € 550 ; non ho altri obblighi contributivi: percepisco mensilmente l'invalidità e l'accompagnamento per l'importo di € 1200, percepisco anche il reddito di inclusione di € 750 ; percezione dell'assegno unico direttamente da parte dei ragazzi per un importo complessivo di € 90 ciascuno;
è guardia giurata . non ha rapporti con i nostri figli . Pt_1 Pt_1 Ho la Sindrome di Cushing ACTH dipendente complicata da multipli crolli vertebrali da D5 a L5 e Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104
Confermo la denuncia nei confronti di marito in data 12.3.24 per mancato pagamento e per firme apocrife su ricevute che io non ho mai sottoscritto Mio marito ha riferito che sarebbe dipendente della di Via Costantino Per_1 Parte_3 zona Fuorigrotta, che era gestita da mia madre attualmente deceduta. Preciso che questo caf è ancora attivo ma in esso vi lavorano altri soggetti, né io nè abbiamo alcun rapporto di lavoro anche non regolare con detto caf. Per_1
si è diplomata all'alberghiero nel mese di luglio 2023 non sa ancora che cosa vuole fare anche perché è stato Per_1 molto segnata dal fatto che negli ultimi due anni mi ha seguito per i miei problemi sanitari.
Il Giudice relatore all'esito esperiva il tentativo di conciliazione e con successiva ordinanza inoltre:
• non rileva la necessità di adottare provvedimenti provvisori;
• confermava la disciplina vigente.
2 • Rigettava le istanze istruttorie, giusta ordinanza che il Collegio condivide e deve ritenersi in questa sede integralmente riportata,
• riteneva pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
• fissava l'udienza del 23.1.25 per la rimessione della causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 473 bis 28.
All'udienza del 23.1.25 tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio si rileva che è incontestata la non indipendenza economica di e le parti contrastano esclusivamente in ordine alla indipendenza economica di Per_2
indipendenza affermata dall'attore e contestata dalla convenuta che sul punto precisava che Per_1
ha terminato la scuola secondaria nella sessione 2022/2023, come da diploma allegato e non Per_1 ha, ad oggi, alcun impiego, come emerge dal C2 storico e dall'estratto contributivo allegati. Ha richiesto il sostegno di formazione e lavoro all'INPS, proprio al fine di frequentare un corso di aggiornamento in estetica e introdursi nel mondo del lavoro (all. n. 6).
Tanto premesso si evidenzia che in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità si osserva che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183 e 11 settembre 2024 n. 24391) alla luce del principio di autoresponsabilità, col raggiungimento della maggiore età, l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di seguire ancora un percorso di studi/formativo o, più in generale avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad
3 esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che :
• è una giovane 20 enne che pertanto ha conseguito la maggiore età da appena 2 anni;
Per_1
• è trascorso un tempo brevissimo dalla conclusione degli studi superiori (estate 2023);
• è provata l'assenza di attività lavorativa (vedi estratto contributivo negativo) e la richiesta di frequentare percorso di formazione in estetica (all. n. 6).
• L'attore chiede non riconoscersi obblighi contributivi in favore di sulla scorta di Per_1
quanto dallo stesso solo asserito, e non provato, in ordine allo svolgimento di attività lavorativa non dichiarata presso il caf ove, secondo la sua prospettazione, lavorerebbe anche la madre.
• L'attore non ha fornito, però, prova alcuna dell'asserita attività lavorativa, quand'anche in nero, della figlia ne' della sua autosufficienza economica, mentre la convenuta ha assolto l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto di al mantenimento Per_1
provando, non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche che la figlia sta curando ancora il suo percorso formativo che le potrà garantire l'inserimento lavorativo.
Vanno pertanto confermati gli obblighi contributivi al mantenimento di entrambi i figli da parte del padre nell'an e anche del quantum (conformemente alla richiesta della convenuta) giacchè non risulta provato che vi sia stato decremento reddituale/patrimoniale del genitore obbligato comparando le sue condizioni economiche al momento della domanda rispetto a quelle sussistenti al momento della separazione.
Sulla scorta di queste considerazioni si ritiene di rigettare la richiesta attorea alla luce della mancata prova del peggioramento delle proprie condizioni.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i figli, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori.
In ordine alla domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro si osserva infine che l'art. 473 bis.37 c.p.c. non prevede più la necessità di richiedere al Tribunale un provvedimento nei confronti del terzo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della
4 domanda di riduzione del mantenimento di e di revoca della contribuzione al mantenimento di Per_2
e l'inammissibilità della domanda di parte convenuta in ordine al pagamento diretto ) Per_1 ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della maggiore soccombenza come indicato in dispositivo compensandole per 1/3 e condannando l'attore al pagamento di 2/3 delle spese della convenuta calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e in Napoli il 26.4.04 (atto n. 29 , P. II, S.A , uff 19
[...] CP_1 anno 2004 )
• determina in euro 600,00 a carico dell'attore il contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamnete indipendenti e (300,00€ per ciascun figlio) Per_1 Per_2
disponendo che l'assegno venga versato a entro il giorno 10 di ciascun mese, CP_1
oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
• compensa le spese per 1/3 e condanna l'attore al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro €. 2538,00, oltre spese ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 31.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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