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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Alghero, via Mazzini, n. Parte_1 C.F._1
90, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Manni (C.F.: ) il quale la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta, n. 7, presso e nello studio dell'avv. Anna Maria Marrosu (C.F.: , che la rappresenta e difende in forza di C.F._3
procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2051 c.c., risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: «In via istruttoria: a) si insiste nella richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore del convenuto sui seguenti capi: 1) Controparte_2
Vero che il giorno 17 agosto 2019, le mattonelle del marciapiede, nella via XX settembre in Alghero all'altezza del numero civico 17, formavano un dislivello;
2) Vero che tale dislivello era indistinguibile;
3) Vero che il marciapiede è stato riparato dal personale del nel Controparte_2
mese di ottobre 2021. b) Sempre in via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione della prova testimoniale come di seguito capitolata: 1) Vero che il giorno 17 agosto 2019 alle ore 11,00 circa,
pagina 1 di 7 mentre percorreva la Via XX Settembre in Alghero, all'altezza del civico 17 vedeva cadere sul marciapiede la NO che camminava in senso opposto;
2) Vero che provvedevo ad Parte_1
assistere la NO;
3) Vero che la NO imaneva seduta sul marciapiede come Parte_1 Pt_1
risulta dalla fotografia che mi viene esibita;
4) Vero che la NO era impossibilitata ad Pt_1
alzarsi; 5) Vero che sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118; 6) Vero che gli operatori del 118 trasportavano la NO l Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero. 7) Vero che il le Pt_1
mattonelle del marciapiede, nel punto dove era caduta la NO formavano un dislivello come Pt_1
risulta dalle fotografie che mi vengono esibite;
8) Vero che tale dislivello era indistinguibile;
9) Vero che il marciapiede è stato riparato dal personale del nel mese di ottobre 2021. Si Controparte_2
indica quale testimone il signor Sig. nato a [...] il [...] (CF Testimone_1
) ed ivi residente in [...], 257. c) Si insiste nella richiesta di nomina di C.F._4
CTU per l'accertamento e quantificazione dei danni fisici subiti dall'attrice a seguito dei fatti così come descritti nell'atto di citazione. Nel merito: a) reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e conclusione;
b) accertata e dichiarata lʼesclusiva responsabilità del in ordine Controparte_2
alla causazione del sinistro descritto in premessa, condannarlo, per l'effetto, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla NO Parte_1 per complessivi €.34.616,50 comprensivi del danno biologico e delle spese mediche sostenute ovvero nella diversa somma, minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. c) con vittoria di spese e compensi»; per parte convenuta: «Nell'interesse del , si confermano le conclusioni, come Controparte_2
formulate nella comparsa di costituzione e risposta che si ritrascrivono: 1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per
l'effetto assolvere il da ogni pretesa;
3) con vittoria di onorari, diritti e spese del Controparte_2
presente giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice, contenere il risarcimento dovuto alla NO ntro i limiti del danno effettivamente subito, costituiti, da un Pt_1 lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al , dall'altro, alla stregua delle Controparte_2
concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, che “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che deve ritenersi conforme al modello normativo pagina 2 di 7 richiamato (che prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione ed i provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_2
.
[...]
Ha rappresentato che in data 17.8.2019, intorno alle 11.00, si trovava in Alghero e stava percorrendo a piedi la via XX Settembre, quando giunta all'altezza del civico n. 17 era inciampata cadendo rovinosamente a terra a causa di un dislivello non visibile e quindi inevitabile, creato da alcune mattonelle del marciapiede che erano sconnesse.
Ha lamentato di aver subito a causa ed in conseguenza del sinistro delle lesioni personali (trauma contusivo alla spalla sinistra ed alla gamba sinistra) con postumi invalidanti permanenti, come da relazione medica allegata al ricorso.
Ha allegato di aver richiesto all' comunale di Alghero la rifusione dei danni patiti in Controparte_1 conseguenza del sinistro e che la compagnia assicurativa dell'ente comunale aveva respinto la richiesta risarcitoria poiché non aveva ravvisato profili di responsabilità a carico del . Controparte_2
Ha, quindi, dedotto che la responsabilità dell'evento era da ascriversi al , che in Controparte_2
quanto proprietario del marciapiede ne doveva curare adeguatamente la manutenzione e doveva segnalare il pericolo.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza delle domande ex adverso Controparte_2
formulate.
Ha dedotto, in particolare, che non poteva ravvisarsi in capo all'Ente alcun profilo di responsabilità in quanto il sinistro si era verificato esclusivamente per difetto di cautela da parte dell'attrice, la quale ben avrebbe potuto e dovuto rendersi conto del dislivello presente sul marciapiede (e conseguentemente avrebbe potuto e dovuto evitarlo, anche effettuando un percorso alternativo volto ad aggirare pagina 3 di 7 l'ostacolo), anche in considerazione del fatto che l'incidente si era verificato in pieno giorno ed in condizioni di visibilità ottimale.
In via di mero subordine ha rilevato che le circostanze concrete del fatto occorso potevano giustificare un concorso di responsabilità tra le parti.
Ha, infine, contestato la quantificazione del danno come operata dall'attrice ed ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale (mentre non sono state ammesse le prove per testi dedotte dall'attrice, poiché irrilevanti ai fini della decisione o documentali o valutative) e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del
13.2.2025 ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del né ex art. 2051 c.c. né ex art. Controparte_2
2043 c.c.
Come è noto, ai sensi della specifica disciplina di cui all'art. 2051 c.c. il custode del bene è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata manutenzione dello stesso. Sul proprietario, infatti, grava il dovere di vigilanza e manutenzione del bene, dalla cui violazione sorge la responsabilità per i danni riconducibili eziologicamente a tale inadempimento.
L'attore caduto sul marciapiede a causa di un dissesto potrà ottenere il risarcimento provando il fatto dannoso, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova: sarà il convenuto, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene che lo ha provocato.
Come precisato dalla Suprema Corte «l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale» (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2477/2018). Ancora, «il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso
pagina 4 di 7 come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno» (Cassazione civile, Sez. VI-3, Ordinanza n. 30775/2017).
Ha al riguardo precisato di recente la giurisprudenza che, se è vero che sussiste una responsabilità della
PA verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In proposito è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c. c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso
(Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 23919/2013).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato di cui alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. la
Cassazione ha precisato che «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482)» (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 17443/2019).
pagina 5 di 7 In sostanza, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Ciò premesso in diritto, parte attrice ha allegato che in data 17.8.2019, intorno alle ore 11.00, stava percorrendo in Alghero la via XX Settembre allorquando è inciampata, cadendo a terra a causa della pavimentazione sconnessa e, in particolare, per un dislivello creato da alcune mattonelle.
Deve innanzitutto confermarsi l'ordinanza riservata in data 23.5.2023con cui non sono state ammesse le prove testimoniali dedotte dall'attrice in quanto non dirette a provare che la caduta sia stata causata dal dislivello presente sulla strada.
I capi di prova dedotti difatti, per come formulati, (oltre ad essere fortemente valutativi) anche qualora ammessi come veri da parte dei testi non consentirebbero di ritenere provata la responsabilità del non essendo i testi indicati chiamati a deporre sulla circostanza che la caduta dell'attrice si sia CP_2
verificata proprio a causa del dislivello ma solo sulla presenza del dislivello e sulla caduta a terra dell'attrice.
Ritiene inoltre il Giudice adito che, sulla scorta delle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice, il sinistro per cui è causa si sia verificato per fatto e colpa esclusivi della sig.ra Pt_1
Si osserva, infatti, che dalle fotografie allegate agli atti che riproducono i luoghi di causa emerge che il dislivello presente sul marciapiede era percepibile ictu oculi, considerando anche che il sinistro si è verificato nell'ora diurna e in condizioni di piena visibilità, di tal che il dislivello per cui è causa non poteva non essere visto e percepito da un attento utente della strada.
Inoltre, l'attrice -nonostante lo spazio a disposizione- ha comunque scelto di percorrere la via proprio in prossimità del dislivello del marciapiede sul quale ha inciampato, così tenendo una condotta incauta e non rispettosa delle norme di comune prudenza che avrebbero, invece, suggerito di evitare di passare proprio sul tratto di marciapiede sconnesso, semplicemente spostandosi dal punto in cui era presente il dislivello per transitare nella sezione residua della strada, che era in perfette condizioni di funzionalità.
Pertanto, la condotta imprudente tenuta dall'attrice ha inciso causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il dislivello del marciapiede per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., non ravvisandosi in esso quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr., ex multis, Cass. civ., Sent. n. 1571/04).
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore minimo per tutte le fasi, considerata la non complessità delle questioni trattate e la semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda di parte attrice.
2. – Condanna l'attrice al pagamento in favore del , in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 765/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Alghero, via Mazzini, n. Parte_1 C.F._1
90, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Manni (C.F.: ) il quale la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE contro
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta, n. 7, presso e nello studio dell'avv. Anna Maria Marrosu (C.F.: , che la rappresenta e difende in forza di C.F._3
procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2051 c.c., risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: «In via istruttoria: a) si insiste nella richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore del convenuto sui seguenti capi: 1) Controparte_2
Vero che il giorno 17 agosto 2019, le mattonelle del marciapiede, nella via XX settembre in Alghero all'altezza del numero civico 17, formavano un dislivello;
2) Vero che tale dislivello era indistinguibile;
3) Vero che il marciapiede è stato riparato dal personale del nel Controparte_2
mese di ottobre 2021. b) Sempre in via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione della prova testimoniale come di seguito capitolata: 1) Vero che il giorno 17 agosto 2019 alle ore 11,00 circa,
pagina 1 di 7 mentre percorreva la Via XX Settembre in Alghero, all'altezza del civico 17 vedeva cadere sul marciapiede la NO che camminava in senso opposto;
2) Vero che provvedevo ad Parte_1
assistere la NO;
3) Vero che la NO imaneva seduta sul marciapiede come Parte_1 Pt_1
risulta dalla fotografia che mi viene esibita;
4) Vero che la NO era impossibilitata ad Pt_1
alzarsi; 5) Vero che sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118; 6) Vero che gli operatori del 118 trasportavano la NO l Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero. 7) Vero che il le Pt_1
mattonelle del marciapiede, nel punto dove era caduta la NO formavano un dislivello come Pt_1
risulta dalle fotografie che mi vengono esibite;
8) Vero che tale dislivello era indistinguibile;
9) Vero che il marciapiede è stato riparato dal personale del nel mese di ottobre 2021. Si Controparte_2
indica quale testimone il signor Sig. nato a [...] il [...] (CF Testimone_1
) ed ivi residente in [...], 257. c) Si insiste nella richiesta di nomina di C.F._4
CTU per l'accertamento e quantificazione dei danni fisici subiti dall'attrice a seguito dei fatti così come descritti nell'atto di citazione. Nel merito: a) reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
e conclusione;
b) accertata e dichiarata lʼesclusiva responsabilità del in ordine Controparte_2
alla causazione del sinistro descritto in premessa, condannarlo, per l'effetto, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla NO Parte_1 per complessivi €.34.616,50 comprensivi del danno biologico e delle spese mediche sostenute ovvero nella diversa somma, minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. c) con vittoria di spese e compensi»; per parte convenuta: «Nell'interesse del , si confermano le conclusioni, come Controparte_2
formulate nella comparsa di costituzione e risposta che si ritrascrivono: 1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per
l'effetto assolvere il da ogni pretesa;
3) con vittoria di onorari, diritti e spese del Controparte_2
presente giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice, contenere il risarcimento dovuto alla NO ntro i limiti del danno effettivamente subito, costituiti, da un Pt_1 lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al , dall'altro, alla stregua delle Controparte_2
concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, che “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che deve ritenersi conforme al modello normativo pagina 2 di 7 richiamato (che prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione ed i provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_2
.
[...]
Ha rappresentato che in data 17.8.2019, intorno alle 11.00, si trovava in Alghero e stava percorrendo a piedi la via XX Settembre, quando giunta all'altezza del civico n. 17 era inciampata cadendo rovinosamente a terra a causa di un dislivello non visibile e quindi inevitabile, creato da alcune mattonelle del marciapiede che erano sconnesse.
Ha lamentato di aver subito a causa ed in conseguenza del sinistro delle lesioni personali (trauma contusivo alla spalla sinistra ed alla gamba sinistra) con postumi invalidanti permanenti, come da relazione medica allegata al ricorso.
Ha allegato di aver richiesto all' comunale di Alghero la rifusione dei danni patiti in Controparte_1 conseguenza del sinistro e che la compagnia assicurativa dell'ente comunale aveva respinto la richiesta risarcitoria poiché non aveva ravvisato profili di responsabilità a carico del . Controparte_2
Ha, quindi, dedotto che la responsabilità dell'evento era da ascriversi al , che in Controparte_2
quanto proprietario del marciapiede ne doveva curare adeguatamente la manutenzione e doveva segnalare il pericolo.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza delle domande ex adverso Controparte_2
formulate.
Ha dedotto, in particolare, che non poteva ravvisarsi in capo all'Ente alcun profilo di responsabilità in quanto il sinistro si era verificato esclusivamente per difetto di cautela da parte dell'attrice, la quale ben avrebbe potuto e dovuto rendersi conto del dislivello presente sul marciapiede (e conseguentemente avrebbe potuto e dovuto evitarlo, anche effettuando un percorso alternativo volto ad aggirare pagina 3 di 7 l'ostacolo), anche in considerazione del fatto che l'incidente si era verificato in pieno giorno ed in condizioni di visibilità ottimale.
In via di mero subordine ha rilevato che le circostanze concrete del fatto occorso potevano giustificare un concorso di responsabilità tra le parti.
Ha, infine, contestato la quantificazione del danno come operata dall'attrice ed ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale (mentre non sono state ammesse le prove per testi dedotte dall'attrice, poiché irrilevanti ai fini della decisione o documentali o valutative) e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del
13.2.2025 ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del né ex art. 2051 c.c. né ex art. Controparte_2
2043 c.c.
Come è noto, ai sensi della specifica disciplina di cui all'art. 2051 c.c. il custode del bene è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata manutenzione dello stesso. Sul proprietario, infatti, grava il dovere di vigilanza e manutenzione del bene, dalla cui violazione sorge la responsabilità per i danni riconducibili eziologicamente a tale inadempimento.
L'attore caduto sul marciapiede a causa di un dissesto potrà ottenere il risarcimento provando il fatto dannoso, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova: sarà il convenuto, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene che lo ha provocato.
Come precisato dalla Suprema Corte «l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale» (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2477/2018). Ancora, «il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso
pagina 4 di 7 come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno» (Cassazione civile, Sez. VI-3, Ordinanza n. 30775/2017).
Ha al riguardo precisato di recente la giurisprudenza che, se è vero che sussiste una responsabilità della
PA verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In proposito è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c. c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso
(Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 23919/2013).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato di cui alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. la
Cassazione ha precisato che «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482)» (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 17443/2019).
pagina 5 di 7 In sostanza, quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Ciò premesso in diritto, parte attrice ha allegato che in data 17.8.2019, intorno alle ore 11.00, stava percorrendo in Alghero la via XX Settembre allorquando è inciampata, cadendo a terra a causa della pavimentazione sconnessa e, in particolare, per un dislivello creato da alcune mattonelle.
Deve innanzitutto confermarsi l'ordinanza riservata in data 23.5.2023con cui non sono state ammesse le prove testimoniali dedotte dall'attrice in quanto non dirette a provare che la caduta sia stata causata dal dislivello presente sulla strada.
I capi di prova dedotti difatti, per come formulati, (oltre ad essere fortemente valutativi) anche qualora ammessi come veri da parte dei testi non consentirebbero di ritenere provata la responsabilità del non essendo i testi indicati chiamati a deporre sulla circostanza che la caduta dell'attrice si sia CP_2
verificata proprio a causa del dislivello ma solo sulla presenza del dislivello e sulla caduta a terra dell'attrice.
Ritiene inoltre il Giudice adito che, sulla scorta delle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice, il sinistro per cui è causa si sia verificato per fatto e colpa esclusivi della sig.ra Pt_1
Si osserva, infatti, che dalle fotografie allegate agli atti che riproducono i luoghi di causa emerge che il dislivello presente sul marciapiede era percepibile ictu oculi, considerando anche che il sinistro si è verificato nell'ora diurna e in condizioni di piena visibilità, di tal che il dislivello per cui è causa non poteva non essere visto e percepito da un attento utente della strada.
Inoltre, l'attrice -nonostante lo spazio a disposizione- ha comunque scelto di percorrere la via proprio in prossimità del dislivello del marciapiede sul quale ha inciampato, così tenendo una condotta incauta e non rispettosa delle norme di comune prudenza che avrebbero, invece, suggerito di evitare di passare proprio sul tratto di marciapiede sconnesso, semplicemente spostandosi dal punto in cui era presente il dislivello per transitare nella sezione residua della strada, che era in perfette condizioni di funzionalità.
Pertanto, la condotta imprudente tenuta dall'attrice ha inciso causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il dislivello del marciapiede per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., non ravvisandosi in esso quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr., ex multis, Cass. civ., Sent. n. 1571/04).
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore minimo per tutte le fasi, considerata la non complessità delle questioni trattate e la semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda di parte attrice.
2. – Condanna l'attrice al pagamento in favore del , in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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