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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 959/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 959/2020, introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2024,
promossa da
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Maurizio Luigi Tripepi;
opponente
contro
(PIVA: , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore gli Amministratori Delegati rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Margherita Maria Ligato;
opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 111/2020.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'8 luglio 2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, notificato il 12/03/2020, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
111/2020, con il quale la era stata condannata al pagamento della Parte_1 somma di € 155.723,50, oltre interessi e competenze del procedimento monitorio, la società ingiunta conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
In particolare, l'opponente deduceva:
- l'inesistenza di un accordo scritto tra le parti per il trasporto di mezzi da Reggio
Calabria a Messina, con applicazione di tariffe concordate dalle due società;
- la genericità della documentazione prodotta che non consentiva di stabilire il numero di viaggi effettuati e dei mezzi trasportati, le date, gli orari e le targhe degli automezzi imbarcati.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta concludendo per il rigetto dell'opposizione, precisando che l'ammontare dovuto dalla era pari Parte_1 ad € 150.592,50, poiché dalla somma ingiunta andava detratto l'importo di € 5.131,00, in conseguenza dell'avvenuto incasso della somma portata dall'assegno tratto su n. 7221268038-10 del 07.02.2019. CP_3
Con ordinanza depositata in data 22 Febbraio 2021 il precedente giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per la somma di €
150.592,50, rilevando che la parte opponente si era “limitata ad avanzare generici motivi di opposizione che appaiono sconfessati dalla corposa documentazione prodotta da parte opposta che ha provato l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti ed, inoltre, [n.d.r. viste] le trattative intavolate per far fronte al debito accumulato”.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. Segnatamente, con l'ordinanza depositata il 4.04.2022 il giudice istruttore ordinava alla parte opposta di produrre in giudizio “tutti i biglietti riguardanti il trasporto di
pagina 2 di 7 autoveicoli di proprietà della sulle navi della Parte_1 Controparte_1
dal mese di febbraio 2016 sino al mese di luglio 2018, per come riportati nelle
[...] singole fatture poste a supporto del monitorio” .
All'udienza dell'8 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni.
2. Sulla domanda di pagamento.
L'opposizione spiegata dall'ingiunto è solo parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
E' utile premettere che allorquando viene proposta opposizione da parte dell'ingiunto, deducendo il difetto delle condizioni speciali di ammissibilità della tutela monitoria, la domanda giudiziale oggetto della cognizione del giudice dell'opposizione, è individuata automaticamente in quanto è stato richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l'opposizione determina l'insorgenza del potere/dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo e nel relativo giudizio l'opposto è attore in senso sostanziale e l'opponente è convenuto in senso sostanziale (ex multis, Cass. n. 28/2010).
Con l'atto di opposizione la società ha genericamente contestato Parte_1
l'idoneità della documentazione prodotta (che “non consente di evincere, altresì, le date, gli orari ed il luogo preciso in cui è avvenuto l'imbarco e/o le targhe degli automezzi che sono stati fatti salire a bordo, lasciando così al libero arbitrio di parte opposta le tariffe
da applicare e riportare nelle singole fatture che, fin da ora e con la presente opposizione, si contestano integralmente” da pag. 2 dell'atto di citazione) a dimostrare la pretesa creditoria azionata, ammettendo, comunque, di avere effettuato “un versamento tardivo in data 10/04/2019 dell'importo di € 5.665,62, a copertura del titolo in possesso della Società opposta, delle penali e degli interessi legali”.
L'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti non può dirsi specificatamente contestata dall'opponente che si è limitata a dedurre la mancanza di una regolamentazione del servizio, effettuato dalla controparte, di trasporto dei propri automezzi.
pagina 3 di 7 Per la validità del contratto di trasporto non è, tuttavia, necessaria la forma scritta.
Ulteriori elementi di riscontro dell'esistenza del rapporto commerciale (che si ripete non è specificatamente contestata) si rinvengono, tra l'altro, nelle mail spedite dalla società opponente in data 10 maggio 2019 e 2 agosto 2019 (v. allegato 39 della comparsa di costituzione e risposta della società ; con la prima comunicazione Controparte_1 la “in attesa di definire i conteggi ed il conseguente piano di Parte_1 rientro”, si impegnava a versare la somma di € 10.000,00; con la seconda informava la dell'idea “di proporre un piano di rientro in 60 mesi”. Controparte_1
Nel corso del giudizio di opposizione la società istante ha prodotto Controparte_1
i biglietti relativi al trasporto effettuato, negli anni 2016, 2017 e 2018, degli autoveicoli della Parte_1
A fronte di tale produzione documentale la società opponente all'udienza del
19.06.2023 (nonché in comparsa conclusionale) ha rilevato che “l'importo di alcune fatture emesse non trova corrispondenza con i biglietti riportati nel pannello di gestione
e, in particolare 1) fattura trasporti febbraio 2016 pari ad € 5.484,00; 2) biglietti emessi per € 1.142,50; 3) fattura trasporti marzo 2016 pari ad € 5.994,50 non risultano biglietti emessi;
4) fattura trasporti aprile 2016 oari ad € 5.484,00, biglietti emessi per €
5.027,00; 5) fattura trasporti luglio 2016 pari ad € 7.735,00, biglietti emessi per €
7.507,50; 6) fattura trsporti dicembre 2016 pari ad € 5.687,50, biglietti emessi per €
3.412,50; 7) fattura trasporti maggio 2017 pari ad € 5.682,50, biglietti emessi per €
5.455,00; 8) fattura trasporti aprile 2018 pari ad € 3.270,00, biglietti emessi per €
1.564,50; 9) fattura trasporti maggio 2018 pri ad € 5.429,50, biglietti messi per €
5.207,50”, rappresentando che vi è “una differenza tra gli importi delle suddette fatture e
i biglietti emessi per un totale di € 15.450,00”.
I biglietti prodotti, indubbiamente, valgono a dimostrare l'entità dei servizi prestati e del corrispettivo dovuto che è indicato in ciascun titolo di viaggio.
Dagli importi fatturati vanno detratte le somme che non trovano corrispondenza nei biglietti emessi per il trasporto degli automezzi commerciali.
pagina 4 di 7 Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 135.142,50 (al netto dell'importo corrisposto di €
5.131,00 e tenuto conto dei corrispettivi indicati nei biglietti emessi).
3. Sugli interessi di mora.
Priva di pregio è, infine, la contestazione del debitore relativa al pagamento degli interessi moratori che – si sostiene in citazione - “non avrebbero dovuto essere conteggiati nel decreto ingiuntivo in quanto la legge prevede che, tale tipologia di interessi, debbano essere applicati soltanto nel caso in cui siano inseriti in un contratto stipulato tra due società”.
L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, pure a prescindere da una specifica richiesta del creditore.
Ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio. A norma dell'art. 3 d.lgs. n. 231 del 2002, infatti, «il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile». Prevede poi l'art. 4, comma 1, che «gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento», disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato.
Sul tema, pacifico è anche l'orientamento della Corte di Cassazione: “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni
commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba pagina 5 di 7 specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass.,
Sez. 3 , Sentenza n. 14911 del 31/05/2019; cfr. anche
Sez. 3 , Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020).
Sono dovuti, pertanto, gli interessi di mora a dar data dalle singole scadenze indicate in fattura o, comunque, secondo i termini di cui all'art. 4 del d.lgs. d.lgs. 2002, n. 231.
4. Sulle spese di lite.
Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio occorre rammentare che “la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche
nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto,
anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo …” (Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020).
In applicazione del principio richiamato, le spese di lite - liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dell'importo del credito accertato -, seguono il criterio della sostanziale soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte opponente.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della società Parte_1
ex art. 96 c.p.c. atteso che il decreto ingiuntivo è stato revocato ed il debitore viene
[...]
condannato al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella, dapprima, ingiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 111/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria;
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di € 135.142,50, oltre interessi al tasso previsto dal Controparte_1
pagina 6 di 7 d.lgs. n. 231/2002 e far data dalla scadenza del termine per il pagamento (ex art. 4 del medesimo d.lgs. n. 231/2002);
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore della società opposta, che si liquidano in complessivi € 10.406,50, di cui € 10.000,00 per compensi ed
€ 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi,
c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 3 gennaio 2025 Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 959/2020, introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2024,
promossa da
(P.IVA: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Maurizio Luigi Tripepi;
opponente
contro
(PIVA: , in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_2
rappresentanti pro tempore gli Amministratori Delegati rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Margherita Maria Ligato;
opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 111/2020.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'8 luglio 2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, notificato il 12/03/2020, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
111/2020, con il quale la era stata condannata al pagamento della Parte_1 somma di € 155.723,50, oltre interessi e competenze del procedimento monitorio, la società ingiunta conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
In particolare, l'opponente deduceva:
- l'inesistenza di un accordo scritto tra le parti per il trasporto di mezzi da Reggio
Calabria a Messina, con applicazione di tariffe concordate dalle due società;
- la genericità della documentazione prodotta che non consentiva di stabilire il numero di viaggi effettuati e dei mezzi trasportati, le date, gli orari e le targhe degli automezzi imbarcati.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta concludendo per il rigetto dell'opposizione, precisando che l'ammontare dovuto dalla era pari Parte_1 ad € 150.592,50, poiché dalla somma ingiunta andava detratto l'importo di € 5.131,00, in conseguenza dell'avvenuto incasso della somma portata dall'assegno tratto su n. 7221268038-10 del 07.02.2019. CP_3
Con ordinanza depositata in data 22 Febbraio 2021 il precedente giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per la somma di €
150.592,50, rilevando che la parte opponente si era “limitata ad avanzare generici motivi di opposizione che appaiono sconfessati dalla corposa documentazione prodotta da parte opposta che ha provato l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti ed, inoltre, [n.d.r. viste] le trattative intavolate per far fronte al debito accumulato”.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. Segnatamente, con l'ordinanza depositata il 4.04.2022 il giudice istruttore ordinava alla parte opposta di produrre in giudizio “tutti i biglietti riguardanti il trasporto di
pagina 2 di 7 autoveicoli di proprietà della sulle navi della Parte_1 Controparte_1
dal mese di febbraio 2016 sino al mese di luglio 2018, per come riportati nelle
[...] singole fatture poste a supporto del monitorio” .
All'udienza dell'8 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni.
2. Sulla domanda di pagamento.
L'opposizione spiegata dall'ingiunto è solo parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
E' utile premettere che allorquando viene proposta opposizione da parte dell'ingiunto, deducendo il difetto delle condizioni speciali di ammissibilità della tutela monitoria, la domanda giudiziale oggetto della cognizione del giudice dell'opposizione, è individuata automaticamente in quanto è stato richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che l'opposizione determina l'insorgenza del potere/dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo e nel relativo giudizio l'opposto è attore in senso sostanziale e l'opponente è convenuto in senso sostanziale (ex multis, Cass. n. 28/2010).
Con l'atto di opposizione la società ha genericamente contestato Parte_1
l'idoneità della documentazione prodotta (che “non consente di evincere, altresì, le date, gli orari ed il luogo preciso in cui è avvenuto l'imbarco e/o le targhe degli automezzi che sono stati fatti salire a bordo, lasciando così al libero arbitrio di parte opposta le tariffe
da applicare e riportare nelle singole fatture che, fin da ora e con la presente opposizione, si contestano integralmente” da pag. 2 dell'atto di citazione) a dimostrare la pretesa creditoria azionata, ammettendo, comunque, di avere effettuato “un versamento tardivo in data 10/04/2019 dell'importo di € 5.665,62, a copertura del titolo in possesso della Società opposta, delle penali e degli interessi legali”.
L'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti non può dirsi specificatamente contestata dall'opponente che si è limitata a dedurre la mancanza di una regolamentazione del servizio, effettuato dalla controparte, di trasporto dei propri automezzi.
pagina 3 di 7 Per la validità del contratto di trasporto non è, tuttavia, necessaria la forma scritta.
Ulteriori elementi di riscontro dell'esistenza del rapporto commerciale (che si ripete non è specificatamente contestata) si rinvengono, tra l'altro, nelle mail spedite dalla società opponente in data 10 maggio 2019 e 2 agosto 2019 (v. allegato 39 della comparsa di costituzione e risposta della società ; con la prima comunicazione Controparte_1 la “in attesa di definire i conteggi ed il conseguente piano di Parte_1 rientro”, si impegnava a versare la somma di € 10.000,00; con la seconda informava la dell'idea “di proporre un piano di rientro in 60 mesi”. Controparte_1
Nel corso del giudizio di opposizione la società istante ha prodotto Controparte_1
i biglietti relativi al trasporto effettuato, negli anni 2016, 2017 e 2018, degli autoveicoli della Parte_1
A fronte di tale produzione documentale la società opponente all'udienza del
19.06.2023 (nonché in comparsa conclusionale) ha rilevato che “l'importo di alcune fatture emesse non trova corrispondenza con i biglietti riportati nel pannello di gestione
e, in particolare 1) fattura trasporti febbraio 2016 pari ad € 5.484,00; 2) biglietti emessi per € 1.142,50; 3) fattura trasporti marzo 2016 pari ad € 5.994,50 non risultano biglietti emessi;
4) fattura trasporti aprile 2016 oari ad € 5.484,00, biglietti emessi per €
5.027,00; 5) fattura trasporti luglio 2016 pari ad € 7.735,00, biglietti emessi per €
7.507,50; 6) fattura trsporti dicembre 2016 pari ad € 5.687,50, biglietti emessi per €
3.412,50; 7) fattura trasporti maggio 2017 pari ad € 5.682,50, biglietti emessi per €
5.455,00; 8) fattura trasporti aprile 2018 pari ad € 3.270,00, biglietti emessi per €
1.564,50; 9) fattura trasporti maggio 2018 pri ad € 5.429,50, biglietti messi per €
5.207,50”, rappresentando che vi è “una differenza tra gli importi delle suddette fatture e
i biglietti emessi per un totale di € 15.450,00”.
I biglietti prodotti, indubbiamente, valgono a dimostrare l'entità dei servizi prestati e del corrispettivo dovuto che è indicato in ciascun titolo di viaggio.
Dagli importi fatturati vanno detratte le somme che non trovano corrispondenza nei biglietti emessi per il trasporto degli automezzi commerciali.
pagina 4 di 7 Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della minor somma di € 135.142,50 (al netto dell'importo corrisposto di €
5.131,00 e tenuto conto dei corrispettivi indicati nei biglietti emessi).
3. Sugli interessi di mora.
Priva di pregio è, infine, la contestazione del debitore relativa al pagamento degli interessi moratori che – si sostiene in citazione - “non avrebbero dovuto essere conteggiati nel decreto ingiuntivo in quanto la legge prevede che, tale tipologia di interessi, debbano essere applicati soltanto nel caso in cui siano inseriti in un contratto stipulato tra due società”.
L'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, pure a prescindere da una specifica richiesta del creditore.
Ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio. A norma dell'art. 3 d.lgs. n. 231 del 2002, infatti, «il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile». Prevede poi l'art. 4, comma 1, che «gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento», disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato.
Sul tema, pacifico è anche l'orientamento della Corte di Cassazione: “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni
commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba pagina 5 di 7 specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass.,
Sez. 3 , Sentenza n. 14911 del 31/05/2019; cfr. anche
Sez. 3 , Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020).
Sono dovuti, pertanto, gli interessi di mora a dar data dalle singole scadenze indicate in fattura o, comunque, secondo i termini di cui all'art. 4 del d.lgs. d.lgs. 2002, n. 231.
4. Sulle spese di lite.
Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio occorre rammentare che “la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche
nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto,
anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo …” (Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020).
In applicazione del principio richiamato, le spese di lite - liquidate, come in dispositivo, tenendo conto dell'importo del credito accertato -, seguono il criterio della sostanziale soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte opponente.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della società Parte_1
ex art. 96 c.p.c. atteso che il decreto ingiuntivo è stato revocato ed il debitore viene
[...]
condannato al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella, dapprima, ingiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 111/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria;
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di € 135.142,50, oltre interessi al tasso previsto dal Controparte_1
pagina 6 di 7 d.lgs. n. 231/2002 e far data dalla scadenza del termine per il pagamento (ex art. 4 del medesimo d.lgs. n. 231/2002);
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore della società opposta, che si liquidano in complessivi € 10.406,50, di cui € 10.000,00 per compensi ed
€ 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi,
c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 3 gennaio 2025 Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
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