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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 190/2025, avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via Nofretti n. 39, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Maura Banti, presso lo studio della quale elegge domicilio in TI
ME in Piazza XXIV Maggio n. 7/8/9;
Ricorrente
E
, nata in [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...];
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 28.1.2025, remetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in TI ME il 10.3.2012 con Controparte_1
e che dalla loro unione non nascevano figli.
Il ricorrente deduceva come, nel corso degli anni, fosse venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita e, pertanto, domandava pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 29.5.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. Nulla alle spese, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
TI ME (PT) il 7.10.1966, e , nata in [...] Controparte_1
(Federazione Russa) il 23.7.1967, che hanno contratto matrimonio in
TI ME (PT) il 10.3.2012;
2) nulla alle spese;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI ME (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 7, P. I, Anno 2012).
2 Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 190/2025, avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla via Nofretti n. 39, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Maura Banti, presso lo studio della quale elegge domicilio in TI
ME in Piazza XXIV Maggio n. 7/8/9;
Ricorrente
E
, nata in [...] il [...] e Controparte_1
residente in [...];
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 28.1.2025, remetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in TI ME il 10.3.2012 con Controparte_1
e che dalla loro unione non nascevano figli.
Il ricorrente deduceva come, nel corso degli anni, fosse venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita e, pertanto, domandava pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la resistente rimaneva contumace.
All'udienza del 29.5.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3. Nulla alle spese, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
TI ME (PT) il 7.10.1966, e , nata in [...] Controparte_1
(Federazione Russa) il 23.7.1967, che hanno contratto matrimonio in
TI ME (PT) il 10.3.2012;
2) nulla alle spese;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI ME (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 7, P. I, Anno 2012).
2 Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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