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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5966/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5966 dell'anno
2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni ex art. 2051 c.c.;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tucci ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Lucera presso il suo studio;
ATTORE
E in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Leonardo Altomare ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto;
in persona del suo legale rappresentante P.T., rappresentata e difesa dagli avv. ti Michele Parte_2
EL e CO De OS
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.09.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attore ha promosso la presente controversia nei confronti del e Parte_1 Controparte_1 della per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità, con consequenziale condanna al Parte_2 risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il 22.11.2015 alle ore 17:30 circa pagina 1 di 4 allorquando, percorrendo a piedi viale Ferrovia verso Pz. in Lucera, nei pressi dell'incrocio CP_2 con via Podgora, veniva assalito da un branco di cani randagi, alcuni di grossa taglia, che gli saltavano addosso facendolo cadere rovinosamente a terra, provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato tanto la propria legittimazione passiva CP_1 quanto il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.
Anche la si costituiva in giudizio eccependo a sua volta la carenza di legittimazione Parte_2 passiva e nel merito la fondatezza della domanda.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti ed all'esito delle stesse, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relazione del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.09.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla la Parte_2 stessa è manifestamente infondata avuto riguardo del quadro normativo che disciplina la “subiecta materia”.
Infatti, la Legge n.° 281/1991 che disciplina la prevenzione del randagismo ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Puglia con la Legge Parte regionale n.° 12/1995 artt.
8-9 affida espressamente alla il recupero dei cani randagi e l'accoglienza nei canili sanitari o nei rifugi, rendendo così configurabile una responsabilità ex art. 2043 Parte c.c. della stessa (Così Cass. n.°8137 del 03.04.2009; da ultimo Cass. n.°15244 del 31.05.2024;
Cass. ordinanza n.° 10 del 02.01.2024).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in specie ricorrano in concreto tutti gli elementi Parte necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità della convenuta.
Sul punto le testimonianze escusse hanno confermato l'assunto attoreo: i testi e Testimone_1
hanno confermato tanto le circostanze di tempo e di luogo in cui si è Testimone_2 verificato il sinistro, quanto la dinamica dello stesso, causato dall'improvvisa aggressione dell'attore ad opera di un branco di cani randagi di grossa taglia, nonché la presenza dello stesso branco di randagi nella zona già da tempo.
Parte attrice, inoltre, ha fornito ampia prova documentale della circostanza che la presenza, numerosa e molesta, di cani randagi in zona fosse stata ampiamente segnalata dalla stampa locale, che ne ha reiteratamente evidenziato l'estrema pericolosità.
pagina 2 di 4 Per contro l' si è limitata a generiche contestazioni senza fornire la prova contraria in Parte_2 ordine alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore.
Passando alla quantificazione del danno, ritenuto compatibile sotto il profilo del nesso causale con la dinamica descritta in citazione, la stima ed il criterio operati dalla Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, in base alla relazione della CTU, dott. , ammonta, sulla scorta dei Persona_1 criteri stabiliti dal D.M. 18.07.2025, pubblicato in G.U. serie Generale n. 176 del 31.07.2025, complessivamente ad € 7.346,82= (€ 5.924,91= danno biologico permanente;
€ 1.334,28= danno da invalidità temporanea;
€ 87,63= spese mediche congrue).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale perché, anche se astrattamente dovuto, necessita di prova specifica e rigorosa delle sofferenze patite, certificati psicologici testimonianze che documentino i concreti pregiudizi morali sopportati, prova che nel presente giudizio
è del tutto assente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del e legale rappresentante P.T. e della in persona del legale CP_3 Parte_2 rappresentante P.T., accoglie, per le motivazioni esposte in premessa, la domanda proposta da parte attrice solo nei confronti della e, conseguentemente, condanna l' in persona Parte_2 Parte_2 del legale rappresentante P.T., al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi € 7.346,82=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto dichiara l'estromissione dal CP_1 giudizio del con spese e compensi di lite interamente compensate tra le parti;
Controparte_1
3) Determina, in base al valore accertato della controversia e considerata la sua semplicità, ai minimi tariffari le spese e i compensi dell'attore che liquida in complessivi € 2.804,00= e, Parte_1 conseguentemente, condanna la convenuta alla rifusione degli oneri processuali in favore Parte_2 dell'avv. Giovanni Tucci, anticipatario, al pagamento della somma di € 2.804,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.A.P. come per legge, oltre all'integrale rimborso delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 12.12. 2025.
Il Giudice Monocratico pagina 3 di 4 dott. Maurizio Manzionna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Maurizio
Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5966 dell'anno
2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni ex art. 2051 c.c.;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Tucci ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Lucera presso il suo studio;
ATTORE
E in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Leonardo Altomare ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto;
in persona del suo legale rappresentante P.T., rappresentata e difesa dagli avv. ti Michele Parte_2
EL e CO De OS
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.09.2025, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate a verbale, che ivi devono ritenersi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' attore ha promosso la presente controversia nei confronti del e Parte_1 Controparte_1 della per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità, con consequenziale condanna al Parte_2 risarcimento dei danni sopportati a causa del sinistro verificatosi il 22.11.2015 alle ore 17:30 circa pagina 1 di 4 allorquando, percorrendo a piedi viale Ferrovia verso Pz. in Lucera, nei pressi dell'incrocio CP_2 con via Podgora, veniva assalito da un branco di cani randagi, alcuni di grossa taglia, che gli saltavano addosso facendolo cadere rovinosamente a terra, provocandosi le lesioni ed i danni per cui è causa.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha contestato tanto la propria legittimazione passiva CP_1 quanto il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.
Anche la si costituiva in giudizio eccependo a sua volta la carenza di legittimazione Parte_2 passiva e nel merito la fondatezza della domanda.
Articolate dalle parti le richieste istruttorie nelle rispettive memorie, il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti ed all'esito delle stesse, disponeva CTU medico legale.
Espletate le prove orali e depositata la relazione del CTU, la causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.09.2025, nella quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla la Parte_2 stessa è manifestamente infondata avuto riguardo del quadro normativo che disciplina la “subiecta materia”.
Infatti, la Legge n.° 281/1991 che disciplina la prevenzione del randagismo ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Puglia con la Legge Parte regionale n.° 12/1995 artt.
8-9 affida espressamente alla il recupero dei cani randagi e l'accoglienza nei canili sanitari o nei rifugi, rendendo così configurabile una responsabilità ex art. 2043 Parte c.c. della stessa (Così Cass. n.°8137 del 03.04.2009; da ultimo Cass. n.°15244 del 31.05.2024;
Cass. ordinanza n.° 10 del 02.01.2024).
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in specie ricorrano in concreto tutti gli elementi Parte necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità della convenuta.
Sul punto le testimonianze escusse hanno confermato l'assunto attoreo: i testi e Testimone_1
hanno confermato tanto le circostanze di tempo e di luogo in cui si è Testimone_2 verificato il sinistro, quanto la dinamica dello stesso, causato dall'improvvisa aggressione dell'attore ad opera di un branco di cani randagi di grossa taglia, nonché la presenza dello stesso branco di randagi nella zona già da tempo.
Parte attrice, inoltre, ha fornito ampia prova documentale della circostanza che la presenza, numerosa e molesta, di cani randagi in zona fosse stata ampiamente segnalata dalla stampa locale, che ne ha reiteratamente evidenziato l'estrema pericolosità.
pagina 2 di 4 Per contro l' si è limitata a generiche contestazioni senza fornire la prova contraria in Parte_2 ordine alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore.
Passando alla quantificazione del danno, ritenuto compatibile sotto il profilo del nesso causale con la dinamica descritta in citazione, la stima ed il criterio operati dalla Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Conseguentemente, in base alla relazione della CTU, dott. , ammonta, sulla scorta dei Persona_1 criteri stabiliti dal D.M. 18.07.2025, pubblicato in G.U. serie Generale n. 176 del 31.07.2025, complessivamente ad € 7.346,82= (€ 5.924,91= danno biologico permanente;
€ 1.334,28= danno da invalidità temporanea;
€ 87,63= spese mediche congrue).
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale perché, anche se astrattamente dovuto, necessita di prova specifica e rigorosa delle sofferenze patite, certificati psicologici testimonianze che documentino i concreti pregiudizi morali sopportati, prova che nel presente giudizio
è del tutto assente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del e legale rappresentante P.T. e della in persona del legale CP_3 Parte_2 rappresentante P.T., accoglie, per le motivazioni esposte in premessa, la domanda proposta da parte attrice solo nei confronti della e, conseguentemente, condanna l' in persona Parte_2 Parte_2 del legale rappresentante P.T., al risarcimento del danno che si quantifica in complessivi € 7.346,82=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto dichiara l'estromissione dal CP_1 giudizio del con spese e compensi di lite interamente compensate tra le parti;
Controparte_1
3) Determina, in base al valore accertato della controversia e considerata la sua semplicità, ai minimi tariffari le spese e i compensi dell'attore che liquida in complessivi € 2.804,00= e, Parte_1 conseguentemente, condanna la convenuta alla rifusione degli oneri processuali in favore Parte_2 dell'avv. Giovanni Tucci, anticipatario, al pagamento della somma di € 2.804,00= ( di cui € 264,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.A.P. come per legge, oltre all'integrale rimborso delle spese della espletata e già liquidata CTU.
Così deciso in Foggia, il 12.12. 2025.
Il Giudice Monocratico pagina 3 di 4 dott. Maurizio Manzionna
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