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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/10/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 787/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BOVE CHRISTIAN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPOZUCCO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in CONTRADA CODERUTO 32, 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore avv. BOVE CHRISTIAN ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 SILVI ALESSANDRO elettivamente domiciliata in VIA BRENNERO 139 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice, che non ha precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del
25.6.2025, in atto di citazione ha chiesto che il Tribunale, accertato che il sinistro da lei subito in data
6.11.2020, è avvenuto per esclusiva responsabilità di , ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, CP_1 in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condanni la convenuta al risarcimento di tutti i danni da lei subiti, quantificati in € 39.691,00 o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di Giustizia o, in subordine, in via equitativa, importo maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro al pagamento effettivo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori.
La convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione, nella quale aveva chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice e, in subordine l'accertamento dell'apporto prevalente o in subordine paritario del comportamento dell'attrice nella causazione del sinistro, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento spettante alla medesima.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore. pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22.2.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio , assumendo che in data 6.11.2020 alle ore 10.30/11.00 circa, CP_1 mentre si recava all'interno dell'area di vendita del Centro Commerciale “Arca” di Spoltore, dopo aver lasciato la vettura nel parcheggio di pertinenza del centro commerciale (zona OVS), aveva perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, a causa di un'anomalia presente nella pavimentazione, rappresentata da alcune betonelle sconnesse.
Assumeva che l'anomalia sopra descritta, di difficoltosa visualizzazione, era collocata a ridosso della strada asfaltata, su un passaggio obbligato per recarsi al supermercato, a pochi passi dall'autovettura da lei parcheggiata.
Alla caduta avevano assistito più persone, ivi compresa una guardia giurata, che le aveva prestato i primi soccorsi, fasciandole la mano sanguinante. Dichiarava di aver rifiutato l'intervento del soccorso medico, perché spaventata dall'idea di andare in ospedale, considerata la pandemia in atto ed anche perché non si era resa conto, nell'immediatezza del sinistro, della gravità delle lesioni riportate.
Si era quindi rivolta, per le cure, al dott. che l'aveva visitata più volte come da Persona_1 certificazioni allegate.
Si era sottoposta a terapia farmacologica antalgica, ad un iniziale ciclo di fisiokinesiterapia (FKT) focalizzato sul rachide lombo-sacrale, effettuando le necessarie indagini radiologiche.
Le indagini RM avevano rilevato la presenza di una “frattura somatica dei metameri vertebrali sia D11 con deformità a cuneo ad apice anteriore ed integrità del muro posteriore che L2, sede di vite peduncolare”;
A seguito di valutazione specialistica ortopedica (dott. le era stata prescritta Persona_2 terapia fisica, comprendente magnetoterapia tipo CEMP e ionoforesi medicata dal rachide D-L, al termine della quale il dott. aveva accertato l'avvenuta guarigione, con postumi stabilizzati. Per_1
Ritenendo sussistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della convenuta, custode del parcheggio nel quale è avvenuto l'infortunio, concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito del sinistro sopra descritto.
2. Si è costituita in data 30.5.2023 , proprietaria dei luoghi del denunciato sinistro, CP_1 contestando le avverse pretese.
Evidenziava che l'evento si era verificato in pieno giorno ed in condizioni di perfetta visibilità e che, dalle fotografie prodotte dall'attrice, si vede chiaramente che non vi sono ostacoli che possano aver impedito una perfetta percezione dell'anomalia, considerato che la visuale è libera in ogni direzione.
pagina 2 di 6 In una situazione come quella sopra descritta, la condotta della danneggiata aveva certamente avuto un'efficienza causale esclusiva nella causazione dell'evento lesivo, che non si sarebbe verificato se fossero state adottate tutte le cautele che il contesto richiedeva.
Contestava inoltre nel quantum la domanda formulata, assumendo che i certificati medici allegati non provassero l'esistenza di postumi permanenti, invalidanti.
4. Assegnati alle parti i termini di legge, è stata ammessa ed assunta, alle udienze del 10.4.2024 e del
15.5.2024, la prova per testi capitolata dall'attrice.
Ritenuto opportuno pronunciare sentenza sull'an della controversia, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, per accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attrice all'esito del sinistro, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.6.2025, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge previsti dall'art. 190 cpc.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare, in diritto ed in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia, che:
• il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità (da ultimo il principio è stato ribadito da Cass. pen. 03/05/2024, n. 17543) pone a carico di coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area ne siano i concreti utilizzatori, l'obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui;
• pertanto, l'utilizzatore-custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità, (Sez.
3 civ., n.15384 del 06/07/2006; Sez. 4 pen., n.51452 del 12/09/2023), risponde dei danni subiti da terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva (Sez.3, n. 16029, del 07/07/2010);
• per integrare la responsabilità è sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
pagina 3 di 6 • La convenuta, custode del parcheggio nel quale si è verificato l'infortunio, è quindi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alle caratteristiche della res, indipendentemente dalla sua estensione, salvo la prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/05/2024, n. 12988);
• ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass.
08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente nella produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani).
Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso
(e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
24/05/2024, n. 14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Costituzione.
Quanto più la situazione potenzialmente pericolosa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio.
b.1 L'attrice ha dedotto di essere inciampata a causa di un dislivello, presente tra gli elementi che componevano la pavimentazione del parcheggio ed in particolare su alcune betonelle danneggiate, collocate a pochi passi dal luogo in cui aveva parcheggiato l'autovettura. pagina 4 di 6 In relazione alle dichiarazioni dei testi, nessun valore possono avere, ai fini della ricostruzione delle modalità del sinistro, quelle rese dalla teste figlia dell'attrice Testimone_1 Parte_1 che, non presente al momento dell'infortunio, si è limitata a riferire circostanze apprese dalla madre nel corso dell'esame testimoniale reso all'udienza del 10.4.2025.
L'altra teste, sentita all'udienza del 15.5.2024, ha dichiarato di aver assistito alla caduta Tes_2 dell'attrice, avvenuta nel parcheggio del Centro Commerciale Arca, nel punto raffigurato nella fotografia n. 11 a lei mostrata.
b.2 Dall'esame delle fotografie allegate dall'attrice (cfr doc. 11, 12, 13 e 14) scattate successivamente al sinistro dal figlio dell'attrice, (cfr dichiarazioni rese dalla teste Controparte_2 Testimone_1 emerge che nel parcheggio, realizzato con pavimentazione drenante di colore grigio, è presente un punto dove mancano due elementi della pavimentazione, sostituiti in maniera precaria con tre elementi sempre in calcestruzzo ma di colore bianco e non grigio, in modo tale da colmare in parte il dislivello
(cfr doc. 11).
b.3 Accertato che, dall'esame dalle fotografie allegate dall'attrice, emerge che la pavimentazione dell'area che circonda il centro commerciale, è realizzata con l'impiego di elementi in calcestruzzo drenante, alcuni aperti, posizionati in aree non destinate a parcheggio delle vetture ed altri chiusi con cemento di colore rosa (cfr foto 12) presenti nelle aree destinate a parcheggio, si può affermare che l'attrice, percorrendo alle ore 10.30/11.00 circa del 6.11.2020 l'area interessata dalla segnalata anomalia (cfr doc. 11) era perfettamente in grado di notare, anche per la differenza cromatica, i tre elementi in calcestruzzo di colore bianco, che chiudevano gli spazi dove mancavano gli elementi drenanti di colore grigio e quindi evitare di passare in quel punto, potendo procedere tranquillamente sull'area asfaltata adiacente.
Accertato che l'attrice, alla luce delle circostanze sopra rappresentate: perfette condizioni di visibilità ed assenza di ostacoli e di ingombri idonei a celare le caratteristiche della pavimentazione dell'area da lei percorsa, avrebbe potuto, adottando la normale diligenza richiesta ad un pedone, evitare di passare sull'area interessata dalla segnalata anomalia, evitando così la caduta, la domanda formulata dall'attrice va rigettata in quanto l'infortunio è da addebitare, in via esclusiva, alla condotta della danneggiata, rilevando la res come mera occasione dell'evento lesivo.
C. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri minimi considerati il valore dichiarato della controversia e la linearità delle questioni controverse.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 787/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda formulata da er le causali di cui in motivazione. Parte_1
ON
l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 787/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BOVE CHRISTIAN e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPOZUCCO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in CONTRADA CODERUTO 32, 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore avv. BOVE CHRISTIAN ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 SILVI ALESSANDRO elettivamente domiciliata in VIA BRENNERO 139 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice, che non ha precisato le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del
25.6.2025, in atto di citazione ha chiesto che il Tribunale, accertato che il sinistro da lei subito in data
6.11.2020, è avvenuto per esclusiva responsabilità di , ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, CP_1 in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condanni la convenuta al risarcimento di tutti i danni da lei subiti, quantificati in € 39.691,00 o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di Giustizia o, in subordine, in via equitativa, importo maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro al pagamento effettivo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori.
La convenuta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione, nella quale aveva chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice e, in subordine l'accertamento dell'apporto prevalente o in subordine paritario del comportamento dell'attrice nella causazione del sinistro, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento spettante alla medesima.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore. pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22.2.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio , assumendo che in data 6.11.2020 alle ore 10.30/11.00 circa, CP_1 mentre si recava all'interno dell'area di vendita del Centro Commerciale “Arca” di Spoltore, dopo aver lasciato la vettura nel parcheggio di pertinenza del centro commerciale (zona OVS), aveva perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, a causa di un'anomalia presente nella pavimentazione, rappresentata da alcune betonelle sconnesse.
Assumeva che l'anomalia sopra descritta, di difficoltosa visualizzazione, era collocata a ridosso della strada asfaltata, su un passaggio obbligato per recarsi al supermercato, a pochi passi dall'autovettura da lei parcheggiata.
Alla caduta avevano assistito più persone, ivi compresa una guardia giurata, che le aveva prestato i primi soccorsi, fasciandole la mano sanguinante. Dichiarava di aver rifiutato l'intervento del soccorso medico, perché spaventata dall'idea di andare in ospedale, considerata la pandemia in atto ed anche perché non si era resa conto, nell'immediatezza del sinistro, della gravità delle lesioni riportate.
Si era quindi rivolta, per le cure, al dott. che l'aveva visitata più volte come da Persona_1 certificazioni allegate.
Si era sottoposta a terapia farmacologica antalgica, ad un iniziale ciclo di fisiokinesiterapia (FKT) focalizzato sul rachide lombo-sacrale, effettuando le necessarie indagini radiologiche.
Le indagini RM avevano rilevato la presenza di una “frattura somatica dei metameri vertebrali sia D11 con deformità a cuneo ad apice anteriore ed integrità del muro posteriore che L2, sede di vite peduncolare”;
A seguito di valutazione specialistica ortopedica (dott. le era stata prescritta Persona_2 terapia fisica, comprendente magnetoterapia tipo CEMP e ionoforesi medicata dal rachide D-L, al termine della quale il dott. aveva accertato l'avvenuta guarigione, con postumi stabilizzati. Per_1
Ritenendo sussistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della convenuta, custode del parcheggio nel quale è avvenuto l'infortunio, concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito del sinistro sopra descritto.
2. Si è costituita in data 30.5.2023 , proprietaria dei luoghi del denunciato sinistro, CP_1 contestando le avverse pretese.
Evidenziava che l'evento si era verificato in pieno giorno ed in condizioni di perfetta visibilità e che, dalle fotografie prodotte dall'attrice, si vede chiaramente che non vi sono ostacoli che possano aver impedito una perfetta percezione dell'anomalia, considerato che la visuale è libera in ogni direzione.
pagina 2 di 6 In una situazione come quella sopra descritta, la condotta della danneggiata aveva certamente avuto un'efficienza causale esclusiva nella causazione dell'evento lesivo, che non si sarebbe verificato se fossero state adottate tutte le cautele che il contesto richiedeva.
Contestava inoltre nel quantum la domanda formulata, assumendo che i certificati medici allegati non provassero l'esistenza di postumi permanenti, invalidanti.
4. Assegnati alle parti i termini di legge, è stata ammessa ed assunta, alle udienze del 10.4.2024 e del
15.5.2024, la prova per testi capitolata dall'attrice.
Ritenuto opportuno pronunciare sentenza sull'an della controversia, riservando all'esito di valutare la necessità di disporre CTU medico legale, per accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attrice all'esito del sinistro, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.6.2025, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge previsti dall'art. 190 cpc.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare, in diritto ed in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia, che:
• il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità (da ultimo il principio è stato ribadito da Cass. pen. 03/05/2024, n. 17543) pone a carico di coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area ne siano i concreti utilizzatori, l'obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui;
• pertanto, l'utilizzatore-custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità, (Sez.
3 civ., n.15384 del 06/07/2006; Sez. 4 pen., n.51452 del 12/09/2023), risponde dei danni subiti da terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva (Sez.3, n. 16029, del 07/07/2010);
• per integrare la responsabilità è sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
pagina 3 di 6 • La convenuta, custode del parcheggio nel quale si è verificato l'infortunio, è quindi responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alle caratteristiche della res, indipendentemente dalla sua estensione, salvo la prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/05/2024, n. 12988);
• ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass.
08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente nella produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani).
Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso
(e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
24/05/2024, n. 14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Costituzione.
Quanto più la situazione potenzialmente pericolosa è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio.
b.1 L'attrice ha dedotto di essere inciampata a causa di un dislivello, presente tra gli elementi che componevano la pavimentazione del parcheggio ed in particolare su alcune betonelle danneggiate, collocate a pochi passi dal luogo in cui aveva parcheggiato l'autovettura. pagina 4 di 6 In relazione alle dichiarazioni dei testi, nessun valore possono avere, ai fini della ricostruzione delle modalità del sinistro, quelle rese dalla teste figlia dell'attrice Testimone_1 Parte_1 che, non presente al momento dell'infortunio, si è limitata a riferire circostanze apprese dalla madre nel corso dell'esame testimoniale reso all'udienza del 10.4.2025.
L'altra teste, sentita all'udienza del 15.5.2024, ha dichiarato di aver assistito alla caduta Tes_2 dell'attrice, avvenuta nel parcheggio del Centro Commerciale Arca, nel punto raffigurato nella fotografia n. 11 a lei mostrata.
b.2 Dall'esame delle fotografie allegate dall'attrice (cfr doc. 11, 12, 13 e 14) scattate successivamente al sinistro dal figlio dell'attrice, (cfr dichiarazioni rese dalla teste Controparte_2 Testimone_1 emerge che nel parcheggio, realizzato con pavimentazione drenante di colore grigio, è presente un punto dove mancano due elementi della pavimentazione, sostituiti in maniera precaria con tre elementi sempre in calcestruzzo ma di colore bianco e non grigio, in modo tale da colmare in parte il dislivello
(cfr doc. 11).
b.3 Accertato che, dall'esame dalle fotografie allegate dall'attrice, emerge che la pavimentazione dell'area che circonda il centro commerciale, è realizzata con l'impiego di elementi in calcestruzzo drenante, alcuni aperti, posizionati in aree non destinate a parcheggio delle vetture ed altri chiusi con cemento di colore rosa (cfr foto 12) presenti nelle aree destinate a parcheggio, si può affermare che l'attrice, percorrendo alle ore 10.30/11.00 circa del 6.11.2020 l'area interessata dalla segnalata anomalia (cfr doc. 11) era perfettamente in grado di notare, anche per la differenza cromatica, i tre elementi in calcestruzzo di colore bianco, che chiudevano gli spazi dove mancavano gli elementi drenanti di colore grigio e quindi evitare di passare in quel punto, potendo procedere tranquillamente sull'area asfaltata adiacente.
Accertato che l'attrice, alla luce delle circostanze sopra rappresentate: perfette condizioni di visibilità ed assenza di ostacoli e di ingombri idonei a celare le caratteristiche della pavimentazione dell'area da lei percorsa, avrebbe potuto, adottando la normale diligenza richiesta ad un pedone, evitare di passare sull'area interessata dalla segnalata anomalia, evitando così la caduta, la domanda formulata dall'attrice va rigettata in quanto l'infortunio è da addebitare, in via esclusiva, alla condotta della danneggiata, rilevando la res come mera occasione dell'evento lesivo.
C. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri minimi considerati il valore dichiarato della controversia e la linearità delle questioni controverse.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 787/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda formulata da er le causali di cui in motivazione. Parte_1
ON
l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6