TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 1700/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1700/2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio GALLO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San Marcellino (CE) alla Via L. Da Vinci n. 6 attrice-opponente e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Melchiorre NAPOLITANO (C.F. ) elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del difensore in Casoria (Na) alla Via Piave n. 57 terzo interventore contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Adriano BELLACOSA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._5 presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Matteotti n. 30 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 07.03.2024, la , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., elevava opposizione avverso l'atto di precetto con il quale le era stato intimato il rilascio degli immobili siti in Maiori (Sa), alla Via Santa Tecla n. 24 (riportati nel catasto dei fabbricati del Comune di Maiori al fol. n. 7, particella 650, sub 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49,51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62 e 6), da parte di , in forza Controparte_2 della sentenza n. 1393/2023 resa dalla Corte di Appello di Salerno, che aveva disposto la risoluzione del contratto di locazione concluso in data 01.10.2002. Eccepiva l'opponente, innanzitutto, la nullità del precetto per non essere stato preceduto, ex art. 479 cpc, dalla notifica del titolo esecutivo, giacché la sentenza veniva notificata solo presso i procuratori costituiti onde far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione. Proseguiva, deducendo che non aveva diritto di agire coattivamente per il rilascio Controparte_2 degli appartamenti così come indicati nell'atto di precetto, siccome diversi per consistenza e natura sia da quelli oggetto di locazione e sia da quelli indicati nella pronuncia della Corte di Appello di Salerno. Riferiva, su tale ultimo profilo, che dall'allegato “A” contrattuale si evinceva che delle trentadue unità all'epoca esistenti dieci fossero di proprietà di CP
, dieci di , dieci di le restanti erano CP_2 Controparte_2 Parte_2 due locali terranei, di cui uno di proprietà esclusiva di e l'altro in Controparte_1 comproprietà dei germani e . Soggiungeva che, per effetto CP_2 Controparte_1 dell'esecuzione di sostanziosi interventi edilizi, detti appartamenti erano stati frazionati in cinquantacinque miniappartamenti, ciò comportando lo sconfinamento di alcune unità di proprietà di un germano in quelle dell'altro e così via, generando una promiscuità ed uno stato pressoché indiviso degli immobili, per cui era evidente che l'intimante stesse agendo per il rilascio anche di beni appartenenti al comproprietario. Sosteneva, pertanto, che il titolo azionato avesse individuato i cespiti da consegnare nello stato di fatto esistente nel 2002, ovvero all'epoca della locazione, sicché in forza del medesimo parte intimante minacciasse di agire coattivamente su immobili diversi da quelli per cui vi era stata risoluzione contrattuale. Concludeva, pertanto: “previa sospensione dell' esecuzione e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti conclusioni: A)In via preliminare, sospendere ex art. 624 c.p.c. anche in sede di fissazione dell'udienza e con decreto reso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda l'opposizione e/o sospendere l'esecuzione eventualmente nelle more già intrapresa;
B)Accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per inidoneità del titolo esecutivo ex art. 474, n. 2 e 3, c.p.c.; C)Nel merito accogliere integralmente la presente opposizione e, per l'effetto, D)Dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e l'inesistenza del diritto della parte intimante a procedere all'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile indicato in premessa;
E)Condannare la società opposta, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze professionali, anche ex art. 96 cpc, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”. Il giudice adito, con decreto dell'8.03.24, ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, non essendo stato rappresentato da parte opponente alcun pregiudizio imminente ed irreparabile che non consentisse, medio tempore, l'instaurarsi del contraddittorio processuale, fissava la data della prima udienza di comparizione al giorno 11.9.2024, onerando l'istante della notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte entro e non oltre la data del 25.3.2024. A sostegno delle ragioni dell'opponente, interveniva in giudizio , Controparte_1 deducendo di aver interesse in causa anche a tutela del proprio diritto di comproprietà. Rappresentava come l'atto di precetto fosse nullo, in quanto avente ad oggetto immobili diversi rispetto a quelli indicati nella sentenza della Corte di Appello succitata, identificando i cespiti da riconsegnare sulla scorta delle particelle catastali non più attendibili, a cagione del mutato stato dei luoghi. Talché instava, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per l'accoglimento della opposizione dispiegata dalla con condanna alle spese di causa della controparte, Parte_1 anche ex art. 96 cpc. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , con memoria del Controparte_2
23.04.2024, evidenziando, preliminarmente, come fosse destituita di fondamento l'eccezione di controparte relativa alla mancata notifica del titolo, eseguita unitamente ai procuratori di parte opponente in data 30.01.2024, giusta ricevuta pec versata in atti. Evidenziava come la questione della proprietà dei beni da rilasciarsi fosse stata già stata risolta dalla Corte di Appello e che, nella presente sede, al più si sarebbe potuto discutere delle modalità della esecuzione, ma non della idoneità della sentenza de qua a valere come titolo. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e della domanda di sospensione della esecuzione, nonché per condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con ordinanza del 24.04.2024, il giudice istruttore precedente titolare del fascicolo, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato, ritenendo che non appariva «esservi corrispondenza fra le unità immobiliari indicate nell'“allegato A” del contratto stipulato fra le parti in data 1.10.2002 – cui la Corte d'Appello di Salerno, nei capi condannatori a) e b) della medesima sentenza, rimandava per l'indicazione dei beni immobili di cui si disponeva il rilascio – e le unità immobiliari, invece, catastalmente identificate nell'atto di precetto odiernamente opposto – in particolare non rinvenendosi, nell'indicato allegato, alcuna indicazione dei sub compresi nei nn. 36 e 63». Tale ordinanza veniva tempestivamente reclamata da , ottenendone la revoca Controparte_2 ed il ripristino dell'efficacia esecutiva della sentenza, con ordinanza resa dal Collegio, nel reclamo recante RG 3472/2024. La causa proseguiva con istruzione documentale e, con comparsa del 17.03.2025, parte opposta notiziava il giudicante che in data 13 dicembre 2024 gli immobili fossero stati rilasciati;
in ragione di ciò, all'udienza del 12.02.2025 tutte le parti instavano per declaratoria di cessazione del contendere, ma quanto alle spese veniva richiesta la compensazione di esse da parte opponente e dal terzo e vittoria di esse da parte dell'opposta. La causa perveniva, quindi, all'udienza del 16.04.2025, celebrata ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale il giudizio veniva assegnato a sentenza. Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese, nonché delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale osserva quanto segue. Giova rilevare, in via preliminare, che a fronte dell'intervenuto rilascio dell'immobile, le parti hanno chiaramente dedotto di non aver più alcun interesse a coltivare il presente giudizio, laddove hanno entrambe richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ebbene, la Suprema Corte, in un caso analogo a quello di specie, ha stabilito che, “In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012). La Cassazione ha chiarito, anche, che la possibilità prevista dal legislatore che l'esecuzione non sia sospesa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e quindi prosegua, renda inevitabile la possibilità che essa venga portata a termine, e ciò non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, da un lato, perché permane l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti l'eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito) e, dall'altro, perché
“la cessazione della materia del contendere può determinarsi esclusivamente laddove sia venuto meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta a base dell'opposizione, e cioè - per l'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - laddove le parti non abbiano più interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ma è evidente che ciò, nell'esecuzione per rilascio, può accadere eventualmente in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche eventualmente in seguito ad un accordo transattivo con il creditore procedente), ma non certo nel caso in cui venga portata a termine l'esecuzione forzata (e lo stesso è a dirsi laddove il rilascio sia avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva dello sfratto, senza alcuna rinunzia al diritto di occupare o comunque di detenere l'immobile da parte dell'esecutato)” (cfr. Cass. n. 20924/17). A voler trarre le fila del discorso, nel caso di specie emerge, innanzitutto, che vi sia accordo delle parti sol in ordine alla cessazione della materia del contendere, ma non in ordine alla sopportazione delle spese di causa;
emerge, altresì, con certezza come il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente da parte della (come si rileva dallo Pt_1 stesso verbale di rilascio del 13.12.2024, che riferisce– cfr. pag. 2 memoria del 12.03.25 - come « la conduttrice era costretta a rilasciare gli appartamenti» e, quindi, rinunciare alle proprie pretese in ordine agli immobili), né per accordo tra creditore procedente e debitrice esecutata. In altri termini, detto rilascio è stato cagionato dal progredire della procedura esecutiva in ragione della mancata sospensione. A tanto discende che non sia un fatto sopravvenuto che fa cessare la materia del contendere, atteso che i beni sono stati consegnati solo a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, circostanza che esclude che la condotta di parte attrice possa essere letta come una spontanea adesione al diritto azionato in via esecutiva e, dunque, come una ipotesi di cessazione dell'interesse al contendere. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione, quindi, deve essere valutata nel merito. A tal fine, si evidenzia che i motivi offerti in opposizione possano essere esaminati congiuntamente, tanto in ragione dell'intima connessione che li involge, afferendo essi principalmente al titolo per cui è stata minacciata (e di poi conclusa) l'esecuzione. Si rileva, anzitutto, come l'attrice abbia lamentato che il titolo azionato – id est sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1393/2023 – sia inidoneo ed insufficiente, contemplando beni identificati catastalmente in maniera difforme rispetto all'odierna connotazione, così come il precetto sia affetto da nullità/inefficacia in rapporto ai riferimenti catastali dei beni oggetto della istanza di rilascio. Le deduzioni di parte non colgono nel segno. L'odierna opponente non eccepisce circostanze sopravvenute alla emissione del titolo, ma censura proprio lo stesso nella sua formulazione letterale, deducendo vizi non proponibili nell'odierna sede. Per tanto milita la costante giurisprudenza, a mente della quale “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state ( …), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass. 26089/05; Cass. 10504/04); In altri termini, le contestazioni mosse dall'opponente non attengono, principalmente, al precetto, ma al titolo ed al suo contenuto, con la conseguenza che la eccepita indeterminatezza della condanna al rilascio, non possa scrutinarsi nel giudizio di opposizione atteso che “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso" (Cass. n. 1935 del 1994, nonché Cass. n. 2742 del 1999). Tanto vale anche in ordine alla lamentata assenza (nel titolo) dell'indicazione degli estremi catastali aggiornati degli immobili a rilasciarsi. Peraltro, i beni risultano chiaramente indicati nella pronuncia, tanto da non ingenerare alcuna incertezza in ordine alla loro identificazione e ubicazione, anche se successivamente abbiano ricevuto diversi dati catastali. Gli stessi risultano, poi, compiutamente indicati (nella loro attuale connotazione catastale) nell'atto di precetto, nel pieno rispetto dell'art. 605 cpc che richiede la descrizione sommaria e la ubicazione, obbligo, quindi, assolto nel caso concreto. Si osserva, sul punto, che in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità,
“Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5782 del 3 novembre 1982); tuttavia, “ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2579 del 26 aprile 1982). Da dette pronunzie si evince che, ai fini della descrizione della res, il precetto per consegna ed il titolo esecutivo siano reciprocamente fungibili, con la conseguenza che, qualora nel precetto siano indicati l'ubicazione e la descrizione catastale, l'onere della corretta identificazione debba intendersi assolto a fortiori anche laddove il titolo si faccia espresso riferimento al bene nella sua iniziale indicazione catastale. Ed infatti, emerge dal carteggio in atti che a pervenivano, in virtù di Controparte_2 contratto di compravendita per notar in data 28.07.1989, gli immobili censiti Per_1 al foglio 7, part. 650, sub n.ri 2,8,14,20,26; successivamente, in virtù di atto di donazione per notar in data 02.12.1989, la medesima acquisiva i subalterni nn. 11, 12, 22, Per_2
23 e 24. Di poi, a seguito di frazionamento, i prefati sub venivano sostituiti dai subalterni numeri 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62 e 63. Ciò posto, il controllo incrociato tra la certificazione notarile versata in atti, redatta dal notaio Dott. in data 06.05.2024 (che certifica l'intera piena proprietà Persona_3 di in ordine ad alcune delle particelle costituenti l'edificio locato e per Controparte_2 cui vi è causa) e le risultanze catastali, restituisce – come già rilevato dal Collegio del reclamo - la piena proprietà in capo all'opposta delle seguenti particelle: 36 e 37 (ex sub 2) di cui al piano terra;
39 e 40 (ex sub 8), 42 e 43 (ex sub 11), 45 e 46 (ex sub 12) tutte di cui al piano primo dell'edificio locato), 48 e 49 (ex sub 14 - di cui al piano secondo), 51 e 52 (ex sub 20), 53 e 54 (ex sub 22), 56 e 57 (ex sub 23) 59 e 60 (ex sub24) tutte facenti parte del piano terzo dell'edificio locato, nonché 62 e 63 (ex sub 26) di cui al piano quarto. Ne discende che abbia agito (ed ottenuto), dunque, per il rilascio dei Controparte_2 suindicati “ex sub” di cui all'allegato A del contratto locatizio per i quali è stata pronunziata risoluzione, tanto avuto riguardo alla identificazione catastale dei beni di cui all'opposto precetto. In ordine alla dedotta impossibilità riscontrata dall'Ufficiale Giudiziario nel riconsegnare parte dei beni (così come riferite dal terzo interventore, che confermerebbero, secondo le prospettazione di cui alla comparsa conclusionale, che “la consistenza attuale degli immobili è notevolmente diversa da quella di cui ai cespiti indicati nell'allegato a) al contratto di locazione del 2002”), si osserva che il verbale di rilascio riporta come esso abbia avuto ad oggetto «l'intera consistenza immobiliare di cui al titolo esecutivo, come individuata nell'ordinanza del G.E. in data 28/10/24» (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di del 17.03.2025) e che Controparte_2 solo per il sub 54 (rispetto al quale è comunque avvenuta l'immissione nel possesso) si è precisato che “la signora non può accedere indipendentemente”, essendo questo Controparte_2 comunicante con la stanza n. 406, giacché ivi insiste una porta di accesso al sub 84 di proprietà di (che, peraltro, ha, a sua volta, agito contro la per Parte_2 Pt_1 il rilascio di detto sub sulla base del medesimo titolo, azione parimenti opposta dalla prefata società con azione rubricata all'R.G. N.1699/2024). La doglianza, dunque, non coglie nel segno. Del pari, non può trovare accoglimento la eccezione di mancata notifica del titolo, in quanto immediatamente sconfessata dal carteggio in atti e segnatamente dalla ricevuta di notifica pec (2).eml allegata alla costituzione dell'opposta. Conclusivamente ed alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va reietta. In ultimo, mette conto osservare come l'intervento del terzo, , sia stato Controparte_1 di tipo litisconsortile od adesivo autonomo, avendo costui inteso far valere nei confronti di una soltanto delle parti già in causa (rectius nei confronti dell'opposta) un diritto dipendente dal titolo dedotto dall'opponente nel processo medesimo. Il terzo, difatti, ha proposto una domanda che si è affiancata a quella già proposta dall'opponente, che bene avrebbe potuto essere proposta cumulativamente sin dal principio, dando luogo ad un litisconsorzio facoltativo successivo, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Posto che, in forza di tale tipologia di intervento, si viene ad attribuire al terzo la qualità di parte, unitamente a tutti i poteri e tutte le conseguenze connesse a tale posizione, al rigetto dell'opposizione spiegata dalla consegue anche il rigetto della Parte_1 domanda proposta da ad adiuvadum. Controparte_1
Venendo a regolamentare le spese di giudizio, si osserva che le stesse debbano seguire la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, tenendo conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione, dunque, dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 – ad esclusione della sola fase istruttoria – lquidata con valori medi- in cui refluiscono le spese del reclamo, giusta rinvio della liquidazione di esse nella presente sede (studio € 460,00, introduttiva € 389,00, istruttoria € 1680,00 e decisionale € 851,00). Con riguardo al quantum liquidato, si precisa che, ai sensi dell'art. 5 DM 55/14, comma 2 seconda parte, nonché successivo comma 3 prima parte, si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, per cui la sottoscritta, in applicazione del formante giurisprudenziale, ritiene di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente, , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., ed il terzo , in solido ed in parti uguali tra loro, al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 3380,00 per onorari, oltre Iva., C.p.a. come per legge, con distrazione all'Avv. Pancrazio Bellacosa, dichiaratosi antistatario in comparsa conclusionale. Così deciso in Salerno, il 18.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1700/2024, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio GALLO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San Marcellino (CE) alla Via L. Da Vinci n. 6 attrice-opponente e
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Melchiorre NAPOLITANO (C.F. ) elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio del difensore in Casoria (Na) alla Via Piave n. 57 terzo interventore contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Adriano BELLACOSA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._5 presso lo studio del difensore in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Matteotti n. 30 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 07.03.2024, la , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., elevava opposizione avverso l'atto di precetto con il quale le era stato intimato il rilascio degli immobili siti in Maiori (Sa), alla Via Santa Tecla n. 24 (riportati nel catasto dei fabbricati del Comune di Maiori al fol. n. 7, particella 650, sub 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49,51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62 e 6), da parte di , in forza Controparte_2 della sentenza n. 1393/2023 resa dalla Corte di Appello di Salerno, che aveva disposto la risoluzione del contratto di locazione concluso in data 01.10.2002. Eccepiva l'opponente, innanzitutto, la nullità del precetto per non essere stato preceduto, ex art. 479 cpc, dalla notifica del titolo esecutivo, giacché la sentenza veniva notificata solo presso i procuratori costituiti onde far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione. Proseguiva, deducendo che non aveva diritto di agire coattivamente per il rilascio Controparte_2 degli appartamenti così come indicati nell'atto di precetto, siccome diversi per consistenza e natura sia da quelli oggetto di locazione e sia da quelli indicati nella pronuncia della Corte di Appello di Salerno. Riferiva, su tale ultimo profilo, che dall'allegato “A” contrattuale si evinceva che delle trentadue unità all'epoca esistenti dieci fossero di proprietà di CP
, dieci di , dieci di le restanti erano CP_2 Controparte_2 Parte_2 due locali terranei, di cui uno di proprietà esclusiva di e l'altro in Controparte_1 comproprietà dei germani e . Soggiungeva che, per effetto CP_2 Controparte_1 dell'esecuzione di sostanziosi interventi edilizi, detti appartamenti erano stati frazionati in cinquantacinque miniappartamenti, ciò comportando lo sconfinamento di alcune unità di proprietà di un germano in quelle dell'altro e così via, generando una promiscuità ed uno stato pressoché indiviso degli immobili, per cui era evidente che l'intimante stesse agendo per il rilascio anche di beni appartenenti al comproprietario. Sosteneva, pertanto, che il titolo azionato avesse individuato i cespiti da consegnare nello stato di fatto esistente nel 2002, ovvero all'epoca della locazione, sicché in forza del medesimo parte intimante minacciasse di agire coattivamente su immobili diversi da quelli per cui vi era stata risoluzione contrattuale. Concludeva, pertanto: “previa sospensione dell' esecuzione e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti conclusioni: A)In via preliminare, sospendere ex art. 624 c.p.c. anche in sede di fissazione dell'udienza e con decreto reso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda l'opposizione e/o sospendere l'esecuzione eventualmente nelle more già intrapresa;
B)Accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per inidoneità del titolo esecutivo ex art. 474, n. 2 e 3, c.p.c.; C)Nel merito accogliere integralmente la presente opposizione e, per l'effetto, D)Dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e l'inesistenza del diritto della parte intimante a procedere all'esecuzione forzata per rilascio dell'immobile indicato in premessa;
E)Condannare la società opposta, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze professionali, anche ex art. 96 cpc, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”. Il giudice adito, con decreto dell'8.03.24, ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, non essendo stato rappresentato da parte opponente alcun pregiudizio imminente ed irreparabile che non consentisse, medio tempore, l'instaurarsi del contraddittorio processuale, fissava la data della prima udienza di comparizione al giorno 11.9.2024, onerando l'istante della notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla controparte entro e non oltre la data del 25.3.2024. A sostegno delle ragioni dell'opponente, interveniva in giudizio , Controparte_1 deducendo di aver interesse in causa anche a tutela del proprio diritto di comproprietà. Rappresentava come l'atto di precetto fosse nullo, in quanto avente ad oggetto immobili diversi rispetto a quelli indicati nella sentenza della Corte di Appello succitata, identificando i cespiti da riconsegnare sulla scorta delle particelle catastali non più attendibili, a cagione del mutato stato dei luoghi. Talché instava, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, per l'accoglimento della opposizione dispiegata dalla con condanna alle spese di causa della controparte, Parte_1 anche ex art. 96 cpc. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , con memoria del Controparte_2
23.04.2024, evidenziando, preliminarmente, come fosse destituita di fondamento l'eccezione di controparte relativa alla mancata notifica del titolo, eseguita unitamente ai procuratori di parte opponente in data 30.01.2024, giusta ricevuta pec versata in atti. Evidenziava come la questione della proprietà dei beni da rilasciarsi fosse stata già stata risolta dalla Corte di Appello e che, nella presente sede, al più si sarebbe potuto discutere delle modalità della esecuzione, ma non della idoneità della sentenza de qua a valere come titolo. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e della domanda di sospensione della esecuzione, nonché per condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con ordinanza del 24.04.2024, il giudice istruttore precedente titolare del fascicolo, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato, ritenendo che non appariva «esservi corrispondenza fra le unità immobiliari indicate nell'“allegato A” del contratto stipulato fra le parti in data 1.10.2002 – cui la Corte d'Appello di Salerno, nei capi condannatori a) e b) della medesima sentenza, rimandava per l'indicazione dei beni immobili di cui si disponeva il rilascio – e le unità immobiliari, invece, catastalmente identificate nell'atto di precetto odiernamente opposto – in particolare non rinvenendosi, nell'indicato allegato, alcuna indicazione dei sub compresi nei nn. 36 e 63». Tale ordinanza veniva tempestivamente reclamata da , ottenendone la revoca Controparte_2 ed il ripristino dell'efficacia esecutiva della sentenza, con ordinanza resa dal Collegio, nel reclamo recante RG 3472/2024. La causa proseguiva con istruzione documentale e, con comparsa del 17.03.2025, parte opposta notiziava il giudicante che in data 13 dicembre 2024 gli immobili fossero stati rilasciati;
in ragione di ciò, all'udienza del 12.02.2025 tutte le parti instavano per declaratoria di cessazione del contendere, ma quanto alle spese veniva richiesta la compensazione di esse da parte opponente e dal terzo e vittoria di esse da parte dell'opposta. La causa perveniva, quindi, all'udienza del 16.04.2025, celebrata ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale il giudizio veniva assegnato a sentenza. Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese, nonché delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale osserva quanto segue. Giova rilevare, in via preliminare, che a fronte dell'intervenuto rilascio dell'immobile, le parti hanno chiaramente dedotto di non aver più alcun interesse a coltivare il presente giudizio, laddove hanno entrambe richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ebbene, la Suprema Corte, in un caso analogo a quello di specie, ha stabilito che, “In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012). La Cassazione ha chiarito, anche, che la possibilità prevista dal legislatore che l'esecuzione non sia sospesa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e quindi prosegua, renda inevitabile la possibilità che essa venga portata a termine, e ciò non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, da un lato, perché permane l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti l'eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito) e, dall'altro, perché
“la cessazione della materia del contendere può determinarsi esclusivamente laddove sia venuto meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta a base dell'opposizione, e cioè - per l'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - laddove le parti non abbiano più interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ma è evidente che ciò, nell'esecuzione per rilascio, può accadere eventualmente in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche eventualmente in seguito ad un accordo transattivo con il creditore procedente), ma non certo nel caso in cui venga portata a termine l'esecuzione forzata (e lo stesso è a dirsi laddove il rilascio sia avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva dello sfratto, senza alcuna rinunzia al diritto di occupare o comunque di detenere l'immobile da parte dell'esecutato)” (cfr. Cass. n. 20924/17). A voler trarre le fila del discorso, nel caso di specie emerge, innanzitutto, che vi sia accordo delle parti sol in ordine alla cessazione della materia del contendere, ma non in ordine alla sopportazione delle spese di causa;
emerge, altresì, con certezza come il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente da parte della (come si rileva dallo Pt_1 stesso verbale di rilascio del 13.12.2024, che riferisce– cfr. pag. 2 memoria del 12.03.25 - come « la conduttrice era costretta a rilasciare gli appartamenti» e, quindi, rinunciare alle proprie pretese in ordine agli immobili), né per accordo tra creditore procedente e debitrice esecutata. In altri termini, detto rilascio è stato cagionato dal progredire della procedura esecutiva in ragione della mancata sospensione. A tanto discende che non sia un fatto sopravvenuto che fa cessare la materia del contendere, atteso che i beni sono stati consegnati solo a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, circostanza che esclude che la condotta di parte attrice possa essere letta come una spontanea adesione al diritto azionato in via esecutiva e, dunque, come una ipotesi di cessazione dell'interesse al contendere. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'opposizione, quindi, deve essere valutata nel merito. A tal fine, si evidenzia che i motivi offerti in opposizione possano essere esaminati congiuntamente, tanto in ragione dell'intima connessione che li involge, afferendo essi principalmente al titolo per cui è stata minacciata (e di poi conclusa) l'esecuzione. Si rileva, anzitutto, come l'attrice abbia lamentato che il titolo azionato – id est sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1393/2023 – sia inidoneo ed insufficiente, contemplando beni identificati catastalmente in maniera difforme rispetto all'odierna connotazione, così come il precetto sia affetto da nullità/inefficacia in rapporto ai riferimenti catastali dei beni oggetto della istanza di rilascio. Le deduzioni di parte non colgono nel segno. L'odierna opponente non eccepisce circostanze sopravvenute alla emissione del titolo, ma censura proprio lo stesso nella sua formulazione letterale, deducendo vizi non proponibili nell'odierna sede. Per tanto milita la costante giurisprudenza, a mente della quale “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state ( …), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass. 26089/05; Cass. 10504/04); In altri termini, le contestazioni mosse dall'opponente non attengono, principalmente, al precetto, ma al titolo ed al suo contenuto, con la conseguenza che la eccepita indeterminatezza della condanna al rilascio, non possa scrutinarsi nel giudizio di opposizione atteso che “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso" (Cass. n. 1935 del 1994, nonché Cass. n. 2742 del 1999). Tanto vale anche in ordine alla lamentata assenza (nel titolo) dell'indicazione degli estremi catastali aggiornati degli immobili a rilasciarsi. Peraltro, i beni risultano chiaramente indicati nella pronuncia, tanto da non ingenerare alcuna incertezza in ordine alla loro identificazione e ubicazione, anche se successivamente abbiano ricevuto diversi dati catastali. Gli stessi risultano, poi, compiutamente indicati (nella loro attuale connotazione catastale) nell'atto di precetto, nel pieno rispetto dell'art. 605 cpc che richiede la descrizione sommaria e la ubicazione, obbligo, quindi, assolto nel caso concreto. Si osserva, sul punto, che in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità,
“Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5782 del 3 novembre 1982); tuttavia, “ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2579 del 26 aprile 1982). Da dette pronunzie si evince che, ai fini della descrizione della res, il precetto per consegna ed il titolo esecutivo siano reciprocamente fungibili, con la conseguenza che, qualora nel precetto siano indicati l'ubicazione e la descrizione catastale, l'onere della corretta identificazione debba intendersi assolto a fortiori anche laddove il titolo si faccia espresso riferimento al bene nella sua iniziale indicazione catastale. Ed infatti, emerge dal carteggio in atti che a pervenivano, in virtù di Controparte_2 contratto di compravendita per notar in data 28.07.1989, gli immobili censiti Per_1 al foglio 7, part. 650, sub n.ri 2,8,14,20,26; successivamente, in virtù di atto di donazione per notar in data 02.12.1989, la medesima acquisiva i subalterni nn. 11, 12, 22, Per_2
23 e 24. Di poi, a seguito di frazionamento, i prefati sub venivano sostituiti dai subalterni numeri 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62 e 63. Ciò posto, il controllo incrociato tra la certificazione notarile versata in atti, redatta dal notaio Dott. in data 06.05.2024 (che certifica l'intera piena proprietà Persona_3 di in ordine ad alcune delle particelle costituenti l'edificio locato e per Controparte_2 cui vi è causa) e le risultanze catastali, restituisce – come già rilevato dal Collegio del reclamo - la piena proprietà in capo all'opposta delle seguenti particelle: 36 e 37 (ex sub 2) di cui al piano terra;
39 e 40 (ex sub 8), 42 e 43 (ex sub 11), 45 e 46 (ex sub 12) tutte di cui al piano primo dell'edificio locato), 48 e 49 (ex sub 14 - di cui al piano secondo), 51 e 52 (ex sub 20), 53 e 54 (ex sub 22), 56 e 57 (ex sub 23) 59 e 60 (ex sub24) tutte facenti parte del piano terzo dell'edificio locato, nonché 62 e 63 (ex sub 26) di cui al piano quarto. Ne discende che abbia agito (ed ottenuto), dunque, per il rilascio dei Controparte_2 suindicati “ex sub” di cui all'allegato A del contratto locatizio per i quali è stata pronunziata risoluzione, tanto avuto riguardo alla identificazione catastale dei beni di cui all'opposto precetto. In ordine alla dedotta impossibilità riscontrata dall'Ufficiale Giudiziario nel riconsegnare parte dei beni (così come riferite dal terzo interventore, che confermerebbero, secondo le prospettazione di cui alla comparsa conclusionale, che “la consistenza attuale degli immobili è notevolmente diversa da quella di cui ai cespiti indicati nell'allegato a) al contratto di locazione del 2002”), si osserva che il verbale di rilascio riporta come esso abbia avuto ad oggetto «l'intera consistenza immobiliare di cui al titolo esecutivo, come individuata nell'ordinanza del G.E. in data 28/10/24» (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di del 17.03.2025) e che Controparte_2 solo per il sub 54 (rispetto al quale è comunque avvenuta l'immissione nel possesso) si è precisato che “la signora non può accedere indipendentemente”, essendo questo Controparte_2 comunicante con la stanza n. 406, giacché ivi insiste una porta di accesso al sub 84 di proprietà di (che, peraltro, ha, a sua volta, agito contro la per Parte_2 Pt_1 il rilascio di detto sub sulla base del medesimo titolo, azione parimenti opposta dalla prefata società con azione rubricata all'R.G. N.1699/2024). La doglianza, dunque, non coglie nel segno. Del pari, non può trovare accoglimento la eccezione di mancata notifica del titolo, in quanto immediatamente sconfessata dal carteggio in atti e segnatamente dalla ricevuta di notifica pec (2).eml allegata alla costituzione dell'opposta. Conclusivamente ed alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va reietta. In ultimo, mette conto osservare come l'intervento del terzo, , sia stato Controparte_1 di tipo litisconsortile od adesivo autonomo, avendo costui inteso far valere nei confronti di una soltanto delle parti già in causa (rectius nei confronti dell'opposta) un diritto dipendente dal titolo dedotto dall'opponente nel processo medesimo. Il terzo, difatti, ha proposto una domanda che si è affiancata a quella già proposta dall'opponente, che bene avrebbe potuto essere proposta cumulativamente sin dal principio, dando luogo ad un litisconsorzio facoltativo successivo, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Posto che, in forza di tale tipologia di intervento, si viene ad attribuire al terzo la qualità di parte, unitamente a tutti i poteri e tutte le conseguenze connesse a tale posizione, al rigetto dell'opposizione spiegata dalla consegue anche il rigetto della Parte_1 domanda proposta da ad adiuvadum. Controparte_1
Venendo a regolamentare le spese di giudizio, si osserva che le stesse debbano seguire la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, tenendo conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione, dunque, dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 – ad esclusione della sola fase istruttoria – lquidata con valori medi- in cui refluiscono le spese del reclamo, giusta rinvio della liquidazione di esse nella presente sede (studio € 460,00, introduttiva € 389,00, istruttoria € 1680,00 e decisionale € 851,00). Con riguardo al quantum liquidato, si precisa che, ai sensi dell'art. 5 DM 55/14, comma 2 seconda parte, nonché successivo comma 3 prima parte, si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, per cui la sottoscritta, in applicazione del formante giurisprudenziale, ritiene di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente, , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., ed il terzo , in solido ed in parti uguali tra loro, al Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 3380,00 per onorari, oltre Iva., C.p.a. come per legge, con distrazione all'Avv. Pancrazio Bellacosa, dichiaratosi antistatario in comparsa conclusionale. Così deciso in Salerno, il 18.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO