Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8999/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8999/2021
, C.F. , rappresentata e difesa, giusto mandato in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, dall'avv. Claudia Costa;
ATTRICE
E
in persona del p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti Controparte_1 CP_2
conferita con atto per Notaio dott. in calce alla comparsa di costituzione, Persona_1
dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Maria Teresa Mastrangelo;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 29.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 08 aprile 2021, assumeva che il giorno Parte_1
19 febbraio 2019, intorno alle ore 10.10, mentre percorreva come pedone Piazza Gian Battista
Vico in giunta all'altezza del civico n. 48, era caduta al suolo a causa di una sconnessione CP_1
del basolato, non segnalata né visibile perché coperta da acqua e fogliame, riportando lesioni personali.
Pertanto, ritenendo che il sinistro fosse ascrivibile all'insufficiente manutenzione del manto stradale, l'attrice conveniva in giudizio il affinché quest'ultimo fosse Controparte_1
condannato al ristoro di tutti i danni da lei subiti in conseguenza del descritto incidente.
ravvisabile una sua responsabilità né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ai sensi dell'art. 2043 c.c. e che, in ogni caso, l'attrice non avesse fornito prova adeguata dei fatti costitutivi della responsabilità, così come richiesti dalle norme citate, concludeva per il rigetto della domanda ovvero, in via gradata, per il riconoscimento del concorso colposo ex art. 1227 cc.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento della prova orale.
All'udienza del 29 ottobre 2024 questo giudice riservava la causa in decisione con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente deve darsi atto della regolare costituzione del convenuto, CP_1
avvenuta mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 ottobre 2024 e, quindi, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
La costituzione deve ritenersi tempestiva, posto che, ai sensi dell'art 293 c.p.c., la parte rimasta contumace può costituirsi in qualunque momento sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, salve le preclusioni processuali per i termini ormai spirati. Concedere al contumace la possibilità di costituirsi una volta chiusa tale udienza, infatti, integrerebbe una violazione delle garanzie processuali delle parti costituite, le quali, nel momento in cui la fase istruttoria è conclusa, acquistano il diritto ad una immediata decisione (cfr. ex multis Cassazione civile , sez.
III , 11/12/2012 , n. 22618).
2. Ciò posto, nel merito la domanda è infondata.
2.1. Ritiene il Tribunale che la fattispecie, così come prospettata dall'istante, vada correttamente ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
E' noto, infatti, che i più recenti arresti della S.C. in tema di beni demaniali (per es.: le strade) e di responsabilità del custode, mettono in evidenza come tale responsabilità per i danni provocati dalla cosa in custodia trovi applicazione anche in relazione ai suddetti beni, in quanto l'obbligo di custodire il bene, sussistente a carico del ai sensi dell'art. 2051, non può CP_1
ritenersi escluso in ragione della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il bene stesso è sottoposto, trattandosi di mere figure sintomatiche di un'impossibilità della custodia da parte della p.a. smentita dalla circostanza che, ove una strada sia poi collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, se ne deve presumere un effettivo potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria.
Peraltro, la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.
In proposito si osserva che, affinché possa configurarsi la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, è in concreto sufficiente che sussista il nesso causale tra il bene e il danno arrecato, laddove tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. Civ., sez. VI , 20/02/2019, n. 4963;
Cass. Civ., sez. III , 05/03/2019 , n. 6326).
Più precisamente, perchè possa operare la presunzione di responsabilità di cui alla norma citata
è pur sempre necessario che, a monte, l'attore abbia provato la sussistenza del rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno. E ciò, mediante l'allegazione di un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico;
elemento della cui puntuale prova è evidentemente sempre onerato lo stesso istante (Cass. 6677/2011).
In altri termini, il danneggiato non può limitarsi a dedurre l'esistenza di un'anomalia nella res e ad allegare la sussistenza del nesso causale tra questa e l'evento dannoso ma è tenuto, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, a dare prova positiva dell'esistenza del dedotto elemento di anomalia.
2.2. Facendo applicazione dei principi sopra illustrati nel caso in esame, ritiene il Tribunale che non sia stata dimostrata la sussistenza della dedotta anomalia e del nesso causale tra questa e l'evento dannoso.
In particolare, ritiene questo giudice, che la valutazione complessiva del quadro probatorio, così come risultante all'esito dell'attività istruttoria svolta, anche alla luce della prospettazione della domanda da parte dell'istante, induca legittimamente a dubitare dell'attendibilità della tesi attorea in ordine alle circostanze di fatto in cui si sarebbe verificato il sinistro.
Valgano le considerazioni che seguono.
Occorre preliminarmente rilevare che l'istante ha genericamente dichiarato di essere caduta a causa di una sconnessione del manto stradale, non segnalata né visibile perché coperta da acqua e fogliame.
Null'altro ha precisato in ordine alla specifica dinamica dell'incidente.
Alla evidente genericità della prospettazione dell'attrice è seguita, poi, sul piano istruttorio, la carenza di prova dei fatti costitutivi della domanda.
In primo luogo, è opportuno evidenziare che nessuno dei testimoni è stato in grado di fornire una deposizione dettagliata in ordine alle modalità in cui il sinistro si sarebbe verificato.
In particolare, il teste ha dichiarato “Io e mio fratello stavamo camminando Testimone_1
andando alle Poste, abitiamo in zona. Davanti a noi c'erano due persone, due donne. Una di loro
è cascata a terra in avanti, non so dire se è caduta sulle mani (…) Il punto dove è caduto era rotto a terra, mancava la pavimentazione. C'era un buco di circo 20 cm ”. Analogamente, l'altro teste, ha riferito: “Io ero con mio fratello a fare un servizio alla Posta, abitiamo Testimone_2
nei dintorni. Eravamo sul marciapiede della . Davanti a noi c'erano due signore, una di loro CP_3
è caduta a terra in avanti, rotolando (…) Esattamente non so dire come è caduta, credo sia inciampata in un buco ma non ne sono sicuro, è stato tutto veloce e ci siamo concentrati sulla signora”.
I testi escussi, dunque, hanno esplicitamente affermato di non aver assistito all'esatto momento in cui l'attrice è caduta, trovandosi entrambi alle sue spalle.
Tanto basterebbe, ad avviso di chi scrive, a ritenere non sufficientemente provata la domanda così come prospettata.
Difatti le dichiarazioni rese dai testi sono insufficienti per ritenere raggiunta la prova circa l'azione causale svolta dallo stato di manutenzione della strada, non potendosi ritenersi sufficiente, ai fini della prova del nesso eziologico, il solo riferimento - fatto genericamente dai testi escussi - alla caduta dell'attrice, in quanto la stessa caduta ben potrebbe essere imputabile ad una mera perdita di equilibrio, ovvero ad una disattenzione della stessa.
Vale appena richiamare, a tal proposito, il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, poiché il caso fortuito è da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo, ivi incluso il fatto dello stesso danneggiato, nella fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. Quanto all'anomalia del manto stradale che avrebbe determinato la caduta, va rilevata la contraddizione in cui è incorsa l'attrice la quale, dopo aver riferito alla prima pagine dell'atto di citazione della presenza di “basolato sconnesso”, ha successivamente attribuito l'evento dannoso a una “buca” della pubblica via (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
La prospettazione attorea, già contraddittoria sotto il profilo intrinseco, risulta tale anche estrinsecamente ove si consideri che, mentre nell'atto introduttivo del giudizio la ha Pt_1
dichiarato che la disconnessione stradale non sarebbe stata visibile perché coperta da acqua e fogliame, il teste interrogato sulla circostanza, ha dichiarato che nel “punto dove è Tes_1
caduto era rotto a terra, mancava la pavimentazione. C'era un buco di circo 20 cm. Era ben visibile”.
In tale contesto assume particolare rilevanza il contegno dell'attrice, la quale, sebbene fosse evidentemente nella possibilità di farlo, ha omesso di depositare i rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi, così contravvenendo all'elementare dovere di lealtà e trasparenza processuale.
A ciò si aggiunga che il referto medico depositato risulta sbiadito e solo parzialmente leggibile, sicchè neppure è stato possibile per il Tribunale verificare cosa l'attrice abbia dichiarato nell'immediatezza del fatto circa le modalità di verificazione dell'evento.
Le evidenziate discrasie e, soprattutto, l'assenza di rilievi fotografici raffiguranti il teatro del sinistro, evidentemente, impediscono di accertare quali fossero le reali condizioni del manto stradale all'epoca dei fatti.
Così stando le cose, ritiene questo giudice che il quadro probatorio emerso dall'attività istruttoria svolta sia, per le segnalate lacune, insufficiente a ritenere provati i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda così come prospettata. In particolare, non vi è prova né delle modalità di accadimento del sinistro né, prima ancora, della esistenza della dedotta anomalia.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, la domanda va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ivi inclusa la fase decisionale, per la quale si è fatta applicazione dei valori minimi alla luce del mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica (cfr. Cass. n. 5289/2023 secondo cui l'attività di precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientrano nella fase decisionale e vanno, pertanto, liquidate, quantunque non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 8999/2021, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna l'attrice, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.577,00 (di cui € 2.547,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi