Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 359
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione di pagamento e prescrizione del credito

    La resistente ha fornito prova documentale della rituale notificazione delle cartelle esattoriali presupposte. In mancanza di tempestiva impugnazione di tali atti, le pretese tributarie sono divenute definitive, rendendo inammissibili i rilievi inerenti alla mancata notificazione degli atti presupposti e al merito del credito, inclusa la prescrizione. Inoltre, dalla notificazione delle cartelle di pagamento non è decorso il termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione impugnata, tenendo conto anche della sospensione dei termini per il Covid-19.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di giudizio

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 359
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 359
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo