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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
AS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2572/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004758484000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004758484000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160011928336000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012488962000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SC, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249004758484000, in relazione alle due cartelle esattoriali presupposte, indicate nello stesso atto introduttivo ed inerenti all'IRAP e all'IVA, con interessi e sanzioni, per l'anno 2013, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato, tra l'altro, l'illegittimità dell'intimazione d'interesse e la prescrizione del credito tributario per mancata notificazione degli atti presupposti, ivi compreso l'avviso di accertamento.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, eccependo il difetto di legittimazione passiva e sollecitando il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di giudizio.
La stessa resistente ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di TA, quale ente impositore, che non ha inteso costituirsi in giudizio.
Al termine dell'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
La resistente Agenzia delle Entrate SC ha fornito prova documentale della rituale notificazione delle cartelle esattoriali presupposte (cfr. le relative allegazioni documentali del fascicolo di parte resistente, che ne comprovano la ricezione da parte, in un caso, di un incaricato al recapito e, nell'altro, dello stesso destinatario).
In mancanza di tempestiva impugnazione degli anzidetti atti tributari, le relative pretese tributarie sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti alla mancata notificazione di atti presupposti e al merito del credito vantato, anche riferiti alla prescrizione maturata in epoca antecedente alla notificazione delle stesse cartelle di pagamento.
Dalla notificazione di queste ultime non è decorso, sino al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione previsto per il credito tributario d'interesse, senza nemmeno tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla disciplina emergenziale per il Covid-19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che le resistenti sono state assistite da un loro funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992) –
, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 186,40, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente e che liquida, in complessivi euro 186,40, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e
CPA come per legge.
TA, 27 gennaio 2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
AS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2572/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004758484000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004758484000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160011928336000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160012488962000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SC, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249004758484000, in relazione alle due cartelle esattoriali presupposte, indicate nello stesso atto introduttivo ed inerenti all'IRAP e all'IVA, con interessi e sanzioni, per l'anno 2013, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato, tra l'altro, l'illegittimità dell'intimazione d'interesse e la prescrizione del credito tributario per mancata notificazione degli atti presupposti, ivi compreso l'avviso di accertamento.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, eccependo il difetto di legittimazione passiva e sollecitando il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di giudizio.
La stessa resistente ha chiamato in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di TA, quale ente impositore, che non ha inteso costituirsi in giudizio.
Al termine dell'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
La resistente Agenzia delle Entrate SC ha fornito prova documentale della rituale notificazione delle cartelle esattoriali presupposte (cfr. le relative allegazioni documentali del fascicolo di parte resistente, che ne comprovano la ricezione da parte, in un caso, di un incaricato al recapito e, nell'altro, dello stesso destinatario).
In mancanza di tempestiva impugnazione degli anzidetti atti tributari, le relative pretese tributarie sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti alla mancata notificazione di atti presupposti e al merito del credito vantato, anche riferiti alla prescrizione maturata in epoca antecedente alla notificazione delle stesse cartelle di pagamento.
Dalla notificazione di queste ultime non è decorso, sino al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione previsto per il credito tributario d'interesse, senza nemmeno tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla disciplina emergenziale per il Covid-19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che le resistenti sono state assistite da un loro funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992) –
, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 186,40, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente e che liquida, in complessivi euro 186,40, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e
CPA come per legge.
TA, 27 gennaio 2026 Il Giudice monocratico