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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2890/2019 R.G..
È comparso per p a r t e a t t r i c e l'Avv. C a r b o n a r o , s u d e l e g a d e l l ' A v v . M o l i n a , che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta Controparte_1
l'Avv. Nilla Morabito, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2890/2019 R.G.
TRA
nato a [...], il [...], ivi residente in Parte_1
Messina (ME), Via 157/A, Vill. Pace (Cod. Fisc.: e C.F._1
nata a [...][...], ivi residente in [...]Parte_2 CP_1
Basse, n. 159, Santa Lucia Sopra Contesse (Cod. Fisc.
, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello C.F._2
Stato, rispettivamente, con delibera n 1613/2017 e con delibera n.1615/2017 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ed CP_1 entrambi elettivamente domiciliati in alla Via La Farina n. 141, CP_1 is. L, presso lo studio dell'Avv. Vincent Molina, (Cod. Fisc.:
, PEC e C.F._3 Email_1
Fax:0902923964), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto.
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolina Morabito
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' al fine Controparte_1 di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta colposa dei sanitari della predetta Azienda che determinava la morte del feto portato in grembo dalla predetta Pt_2
A fondamento della domanda, gli attori evidenziavano quanto segue:
- in data 1.9.2016, alle ore 17.00 circa, la sig.ra , avvertendo un Pt_2 malessere ed essendo all'inizio della 34° settimana di gestazione, fino ad allora svoltasi regolarmente, veniva accompagnata dal marito presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell' di Controparte_1
ove, riferendo di non sentire i movimenti fetali da due giorni, CP_1 veniva sottoposta a controllo ostetrico e ove venivano rilevati sia i movimenti fetali /MAF) che i battiti cardiaci (BCF); non essendo state riscontrate problematiche di rilievo, alle ore 18.54 circa, veniva inviata a domicilio;
- dopo due giorni, in data 3.9.2016, la accusando forti contrazioni, veniva Pt_2 nuovamente accompagnata da al Pronto Soccorso dell'A.O.U. Parte_1
Papardo di ove i sanitari di turno riscontravano la morte del feto e CP_1 procedevano al parto abortivo. Veniva, così, estratto un feto di sesso femminile del peso di 2.600 gr. che, verosimilmente, poteva essere salvato se fosse stata diagnosticata la sofferenza fetale ben due giorni prima.
In data 20.9.2019 vi era costituzione in giudizio dell' convenuta che CP_1 evidenziava l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità.
In data 10.6.2023 veniva disposto incarico peritale quindi, a seguito del deposito dell'elaborato tecnico ed in assenza di ulteriori esigenze istruttorie da soddisfare, la causa veniva rinviava all'odierna udienza per discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve rilevarsi come già la consulenza per accertamento tecnico preventivo espletata nell'ambito del giudizio escludeva qualsivoglia ipotesi di responsabilità in capo all' convenuta. CP_1
Nel merito è opportuno chiarire come nella presente controversia trovi applicazione la disciplina dettata dalla Legge Gelli-Bianco che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria.
Va, dunque, esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria in cui la stessa è stata visitata e trattata ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell' sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di CP_1 quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas e non è in contestazione la conclusione del contratto atipico di spedalità. Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico, a seguito di intervento chirurgico e/o diagnosi errata, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso
(Cass. 16123 del 08/07/2010). Come la Suprema Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale veniva disposta CTU medico-legale le cui conclusioni sono da condividersi pienamente per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio incaricato, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, evidenziava che “Prima di rispondere ai quesiti è opportuno procedere ad una breve sintesi sulla vicenda che ha coinvolto la
. Dalla documentazione presente in atti si evince che , Pt_2 Parte_2 in stato di gravidanza, il giorno 1 settembre 2016 - nelle ore pomeridiane - si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Papardo lamentando di non avvertire i movimenti del feto. Il ginecologo di turno ha evidenziato la presenza dei movimenti fetali ed il battito cardiaco (ovviamente attraverso esame ecografia office), motivo per cui la , completata la prestazione, Pt_2
è stata inviata al domicilio. Dopo due giorni, ossia nel pomeriggio di giorno
3 settembre, per la presenza di dolori al basso ventre, il soggetto effettuava nuovo accesso allo stesso Pronto Soccorso ove veniva diagnosticata la morte del feto. Le sottoscritte CTU ritengono che tale morte endouterina del Contro feto ( si sia verificata in maniera improvvisa ed imprevedibile dal momento che, nella descrizione del successivo intervento operatorio di taglio cesareo, viene evidenziato come il liquido amniotico fosse limpido ed il cordone ombelicale turgido. Il feto, inoltre, non presentava alcun segno di macerazione. Altro dato degno di nota è rappresentato dalla descrizione di un grosso coagulo a livello della faccia materna della placenta nonché il risultato dell'esame istologico sulla placenta medesima che evidenzia “ aree necrotico infartuali ed estesi fenomeni colliquativi”. La causa più frequente di MEF è la disfunzione placentare (32,8%) che include sia
l'insufficienza placentare che il distacco della placenta, seguiti dalle patologie del cordone ombelicale (12,3%), dalle infezioni (11,6%), dalle patologie fetali tra cui i difetti di accrescimento ( 11,4%), le patologie materne, come il diabete e la ipertensione (6,3%) e la rottura d'utero (1,8%).
Contro Nel 18% dei casi la causa della rimane del tutto sconosciuta.
Considerato che nel caso in esame il feto alla nascita pesava gr.
1.800 ed era lungo 33 cm (quindi era più piccolo della norma dal momento che alla
33 settimana di norma i feti raggiungono i 2000 gr e sono lunghi cica 45 cm), si può parlare di un difetto di accrescimento fetale da cause probabilmente placentari. In tale contesto è avvenuto un parziale distacco della placenta, così come descritto dagli operatori, e pertanto la morte è avvenuta quasi repentinamente poco prima del secondo accesso al Pronto soccorso, senza segni di sofferenza fetale. Il distacco della placenta, infatti, provoca un improvviso blocco dell'afflusso di sangue ossigenato dalla madre al feto e la conseguenza può essere proprio la morte fetale intrauterina. Che la morte del feto sia avvenuta lo stesso giorno del taglio cesareo è dimostrato anche dal colore limpido del liquido amniotico che in caso di sofferenza fetale diventa verde, in quanto l'anossia provoca una patologica peristalsi a livello dell'intestino del feto con emissione di meconio. Quando la morte endouterina avviene qualche giorno prima del parto il liquido invece diventa rossastro e l'epidermide del feto inizia a presentare segni di macerazione. Anche la circostanza che il cordone ombelicale fosse ancora turgido al momento del taglio cesareo è una ulteriore prova che la morte del feto era avvenuta da poco, dal momento che, con l'arresto della circolazione materno-fetale, il cordone va incontro
a progressivo assottigliamento. Da quanto emerso dalla documentazione in atti e più sopra riportato appare di tutta evidenza che il comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura la signora nell'Ospedale Pt_2
Papardo è stato adeguato e conforme alle Linee Guida e alle buone pratiche assistenziali del tempo. Infatti il ginecologo che ha effettuato il primo controllo giorno 1 settembre 2016, quando la ha riferito di non Pt_2 avvertire i movimenti del feto, ha correttamente proceduto a verificare la presenza del battito fetale e la vitalità del feto. In tale circostanza, contrariamente a quanto affermato dal legale della nel suo ricorso, Pt_2 nessun altro esame avrebbe potuto evidenziare condizioni per le quali si potesse ipotizzare che dopo due giorni il feto sarebbe morto, dal momento che la morte, come più sopra riportato, è avvenuta in modo improvviso e non preceduta da segni di sofferenza ipossica, come peraltro dimostrato dal già segnalato colore limpido del liquido amniotico e dall'aspetto turgido del cordone ombelicale. La presenza del grosso coagulo centrale sulla faccia materna della placenta dimostra indubitabilmente che ci sia stato un parziale distacco della stessa e che tale distacco abbia provocato il dolore al basso ventre riferito dalla signora. L'area di distacco ha provocato la morte del feto ma non ha avuto come conseguenza la anemizzazione della gravida, in quanto il taglio cesareo è stato eseguito con la massima tempestività e prima che l'ematoma stesso, ingrandendosi, potesse raccogliere una grande quantità di sangue e infarcire la parete del corpo uterino. Il comportamento tempestivo dei sanitari che sono intervenuti giorno 3 settembre 2016 ha consentito tra l'altro che l'utero della signora non subisse alcuna conseguenza dall'avvenuto Pt_2 distacco della placenta, potendo così lo stesso accogliere una futura gravidanza”. Le conclusioni dei CCTTUU, tra l'altro non oggetto di alcuna osservazione, rese all'esito di un'accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise. Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del
11.5.2012), il Giudicante esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati, deve ritenersi l'infondatezza della domanda.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (esclusa la fase istruttoria/trattazione), per causa del valore tra 52.000-260.000 (la richiesta complessiva avanzata dagli attori è di Euro 165.960) in € 8.433,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico,
Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' , per un importo pari a € Controparte_1
8.433,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
- condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2890/2019 R.G..
È comparso per p a r t e a t t r i c e l'Avv. C a r b o n a r o , s u d e l e g a d e l l ' A v v . M o l i n a , che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta Controparte_1
l'Avv. Nilla Morabito, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2890/2019 R.G.
TRA
nato a [...], il [...], ivi residente in Parte_1
Messina (ME), Via 157/A, Vill. Pace (Cod. Fisc.: e C.F._1
nata a [...][...], ivi residente in [...]Parte_2 CP_1
Basse, n. 159, Santa Lucia Sopra Contesse (Cod. Fisc.
, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello C.F._2
Stato, rispettivamente, con delibera n 1613/2017 e con delibera n.1615/2017 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ed CP_1 entrambi elettivamente domiciliati in alla Via La Farina n. 141, CP_1 is. L, presso lo studio dell'Avv. Vincent Molina, (Cod. Fisc.:
, PEC e C.F._3 Email_1
Fax:0902923964), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto.
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolina Morabito
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio l' al fine Controparte_1 di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della condotta colposa dei sanitari della predetta Azienda che determinava la morte del feto portato in grembo dalla predetta Pt_2
A fondamento della domanda, gli attori evidenziavano quanto segue:
- in data 1.9.2016, alle ore 17.00 circa, la sig.ra , avvertendo un Pt_2 malessere ed essendo all'inizio della 34° settimana di gestazione, fino ad allora svoltasi regolarmente, veniva accompagnata dal marito presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell' di Controparte_1
ove, riferendo di non sentire i movimenti fetali da due giorni, CP_1 veniva sottoposta a controllo ostetrico e ove venivano rilevati sia i movimenti fetali /MAF) che i battiti cardiaci (BCF); non essendo state riscontrate problematiche di rilievo, alle ore 18.54 circa, veniva inviata a domicilio;
- dopo due giorni, in data 3.9.2016, la accusando forti contrazioni, veniva Pt_2 nuovamente accompagnata da al Pronto Soccorso dell'A.O.U. Parte_1
Papardo di ove i sanitari di turno riscontravano la morte del feto e CP_1 procedevano al parto abortivo. Veniva, così, estratto un feto di sesso femminile del peso di 2.600 gr. che, verosimilmente, poteva essere salvato se fosse stata diagnosticata la sofferenza fetale ben due giorni prima.
In data 20.9.2019 vi era costituzione in giudizio dell' convenuta che CP_1 evidenziava l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità.
In data 10.6.2023 veniva disposto incarico peritale quindi, a seguito del deposito dell'elaborato tecnico ed in assenza di ulteriori esigenze istruttorie da soddisfare, la causa veniva rinviava all'odierna udienza per discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente deve rilevarsi come già la consulenza per accertamento tecnico preventivo espletata nell'ambito del giudizio escludeva qualsivoglia ipotesi di responsabilità in capo all' convenuta. CP_1
Nel merito è opportuno chiarire come nella presente controversia trovi applicazione la disciplina dettata dalla Legge Gelli-Bianco che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria.
Va, dunque, esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria in cui la stessa è stata visitata e trattata ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell' sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di CP_1 quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas e non è in contestazione la conclusione del contratto atipico di spedalità. Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico, a seguito di intervento chirurgico e/o diagnosi errata, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso
(Cass. 16123 del 08/07/2010). Come la Suprema Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale veniva disposta CTU medico-legale le cui conclusioni sono da condividersi pienamente per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio incaricato, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, evidenziava che “Prima di rispondere ai quesiti è opportuno procedere ad una breve sintesi sulla vicenda che ha coinvolto la
. Dalla documentazione presente in atti si evince che , Pt_2 Parte_2 in stato di gravidanza, il giorno 1 settembre 2016 - nelle ore pomeridiane - si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Papardo lamentando di non avvertire i movimenti del feto. Il ginecologo di turno ha evidenziato la presenza dei movimenti fetali ed il battito cardiaco (ovviamente attraverso esame ecografia office), motivo per cui la , completata la prestazione, Pt_2
è stata inviata al domicilio. Dopo due giorni, ossia nel pomeriggio di giorno
3 settembre, per la presenza di dolori al basso ventre, il soggetto effettuava nuovo accesso allo stesso Pronto Soccorso ove veniva diagnosticata la morte del feto. Le sottoscritte CTU ritengono che tale morte endouterina del Contro feto ( si sia verificata in maniera improvvisa ed imprevedibile dal momento che, nella descrizione del successivo intervento operatorio di taglio cesareo, viene evidenziato come il liquido amniotico fosse limpido ed il cordone ombelicale turgido. Il feto, inoltre, non presentava alcun segno di macerazione. Altro dato degno di nota è rappresentato dalla descrizione di un grosso coagulo a livello della faccia materna della placenta nonché il risultato dell'esame istologico sulla placenta medesima che evidenzia “ aree necrotico infartuali ed estesi fenomeni colliquativi”. La causa più frequente di MEF è la disfunzione placentare (32,8%) che include sia
l'insufficienza placentare che il distacco della placenta, seguiti dalle patologie del cordone ombelicale (12,3%), dalle infezioni (11,6%), dalle patologie fetali tra cui i difetti di accrescimento ( 11,4%), le patologie materne, come il diabete e la ipertensione (6,3%) e la rottura d'utero (1,8%).
Contro Nel 18% dei casi la causa della rimane del tutto sconosciuta.
Considerato che nel caso in esame il feto alla nascita pesava gr.
1.800 ed era lungo 33 cm (quindi era più piccolo della norma dal momento che alla
33 settimana di norma i feti raggiungono i 2000 gr e sono lunghi cica 45 cm), si può parlare di un difetto di accrescimento fetale da cause probabilmente placentari. In tale contesto è avvenuto un parziale distacco della placenta, così come descritto dagli operatori, e pertanto la morte è avvenuta quasi repentinamente poco prima del secondo accesso al Pronto soccorso, senza segni di sofferenza fetale. Il distacco della placenta, infatti, provoca un improvviso blocco dell'afflusso di sangue ossigenato dalla madre al feto e la conseguenza può essere proprio la morte fetale intrauterina. Che la morte del feto sia avvenuta lo stesso giorno del taglio cesareo è dimostrato anche dal colore limpido del liquido amniotico che in caso di sofferenza fetale diventa verde, in quanto l'anossia provoca una patologica peristalsi a livello dell'intestino del feto con emissione di meconio. Quando la morte endouterina avviene qualche giorno prima del parto il liquido invece diventa rossastro e l'epidermide del feto inizia a presentare segni di macerazione. Anche la circostanza che il cordone ombelicale fosse ancora turgido al momento del taglio cesareo è una ulteriore prova che la morte del feto era avvenuta da poco, dal momento che, con l'arresto della circolazione materno-fetale, il cordone va incontro
a progressivo assottigliamento. Da quanto emerso dalla documentazione in atti e più sopra riportato appare di tutta evidenza che il comportamento dei sanitari che hanno avuto in cura la signora nell'Ospedale Pt_2
Papardo è stato adeguato e conforme alle Linee Guida e alle buone pratiche assistenziali del tempo. Infatti il ginecologo che ha effettuato il primo controllo giorno 1 settembre 2016, quando la ha riferito di non Pt_2 avvertire i movimenti del feto, ha correttamente proceduto a verificare la presenza del battito fetale e la vitalità del feto. In tale circostanza, contrariamente a quanto affermato dal legale della nel suo ricorso, Pt_2 nessun altro esame avrebbe potuto evidenziare condizioni per le quali si potesse ipotizzare che dopo due giorni il feto sarebbe morto, dal momento che la morte, come più sopra riportato, è avvenuta in modo improvviso e non preceduta da segni di sofferenza ipossica, come peraltro dimostrato dal già segnalato colore limpido del liquido amniotico e dall'aspetto turgido del cordone ombelicale. La presenza del grosso coagulo centrale sulla faccia materna della placenta dimostra indubitabilmente che ci sia stato un parziale distacco della stessa e che tale distacco abbia provocato il dolore al basso ventre riferito dalla signora. L'area di distacco ha provocato la morte del feto ma non ha avuto come conseguenza la anemizzazione della gravida, in quanto il taglio cesareo è stato eseguito con la massima tempestività e prima che l'ematoma stesso, ingrandendosi, potesse raccogliere una grande quantità di sangue e infarcire la parete del corpo uterino. Il comportamento tempestivo dei sanitari che sono intervenuti giorno 3 settembre 2016 ha consentito tra l'altro che l'utero della signora non subisse alcuna conseguenza dall'avvenuto Pt_2 distacco della placenta, potendo così lo stesso accogliere una futura gravidanza”. Le conclusioni dei CCTTUU, tra l'altro non oggetto di alcuna osservazione, rese all'esito di un'accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise. Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del
11.5.2012), il Giudicante esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati, deve ritenersi l'infondatezza della domanda.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (esclusa la fase istruttoria/trattazione), per causa del valore tra 52.000-260.000 (la richiesta complessiva avanzata dagli attori è di Euro 165.960) in € 8.433,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico,
Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' , per un importo pari a € Controparte_1
8.433,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
- condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo