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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 17.6.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4990 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto:
appello
TRA
Parte (d'ora in poi semplicemente ), in persona Parte_1
del rapp.te p.t. A.U. , P.IVA. con sede in CP_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Scarlatti n. 198, rapp.ta e difesa dall'Avv. Donato
ER (C.F. ) presso il cui Studio C.F._1
sentenza proc. n. 4990/25 r.g. pag. 1 elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Chiatamone 53/C, in virtù di procura alle liti rilasciata su separato foglio allegato all'atto di citazione.
APPELLANTE
E
con sede legale in Mosca alla Controparte_2
Via Arbat n. 10, ed ufficio di rappresentanza generale per l'Italia, in
Roma, P.I.VA in persona del legale rapp.te per l'Italia, P.IVA_2
dott. Andrey Dobryakov.
APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il gdp rigettava la domanda di condanna al pagamento della somma di € 1.244 a titolo di risarcimento del danno per l'acquisto di biglietti aerei non utilizzati a causa della cancellazione del volo e rimborsati ai passeggeri per carenza di legittimazione attiva.
L'appellante deduceva quale motivo di appello che:
il gdp non ha considerato che, alla prima udienza di comparizione
Parte delle parti del 10.02.2023, la soc. ad integrazione delle proprie difese depositava atto di cessione del credito sottoscritto dal sig. in favore dell' con il quale il passeggero Per_1 Parte_2
espressamente dichiarava di “cedere pro soluto alla Parte_1
sentenza proc. n. 4990/25 r.g. pag. 2 tutti i crediti, presenti e futuri, nessuno escluso, relativi alle somme dovute dalla Compagnia Aerea, oltre tutti gli accessori (interessi, rivalutazione monetaria etc.) per conto mio e dei partecipanti al
Viaggio REF 74T-2020-55”;
nel merito che:
le circostanze di fatto enunziate sono documentalmente provate e non contestate dalla compagnia;
ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata accogliendo la domanda, con vittoria di spese per il doppio grado ed attribuzione.
L'appellante, ritualmente citato, non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che il motivo di appello va accolto in quanto l'appellante aveva prodotto, nel giudizio di primo grado, una scrittura privata nella quale il cliente dava atto di aver Per_1
Parte ricevuto il dovuto dall'agenzia e le cedeva il credito risarcitorio nei confronti della compagnia.
Tale possibilità è espressamente prevista dal Regolamento UE n.
261/2004 oltre che dalla legislazione emergenziale (L. 69/2021 di conversione del D.L. n. 41/2021).
Il rigetto di tale eccezione preliminare impone di decidere la causa nel merito.
sentenza proc. n. 4990/25 r.g. pag. 3 Al riguardo si osserva che le circostanze di fatto esposte (vendita del biglietto e cancellazione del volo) sono documentalmente provate e, sostanzialmente, non contestate dalla compagnia che si è limitata ad opporre eccezioni preliminari offrendo anche il rimborso del biglietto, mai avvenuto.
La domanda, pertanto va accolta.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata condannando l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 1.244 oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza per il doppio grado e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello contro la sentenza n. 18472/24, emessa in data 10.9.24 dal gdp di
Parte Napoli, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 3.3.25, così Controparte_2
provvede:
1. accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata condannando l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di
€ 1.244 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
sentenza proc. n. 4990/25 r.g. pag. 4 2. condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.791 per onorario ed euro 299 per spese oltre s.g., IVA e CPA per il doppio grado con attribuzione all'Avv.
Donato ER.
Così deciso in Napoli il 20.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 4990/25 r.g. pag. 5