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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3477/2022 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nadia Spataro per procura in atti,
ricorrente
E
L' Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 31 dicembre 2022 Parte_1 premesso di essere stato un dipendente dell' resistente sino alla data del CP_1
collocamento in quiescenza (1/08/2019) con la qualifica di coadiutore amministrativo Categoria B, ha adito questo giudice del lavoro per l'accertamento del diritto a percepire le differenze retributive, in virtù delle mansioni superiori svolte dall'anno 2013 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, tra la qualifica di appartenenza a quella superiore di
Assistente amministrativo inquadrabile nella categoria C2 del CCNL di categoria, con conseguente condanna dell' resistente a Controparte_1
corrispondere, in suo favore, le differenze retributive per un importo di
21.026,44 euro, ovvero quella ritenuta di giustizia.
L' , nel costituirsi, ha eccepito in via preliminare la Controparte_1
prescrizione del credito e, nel merito, ha contestato lo svolgimento delle mansioni di cui alla categoria richiesta, sostenendo la non retribuibilità delle stesse per assenza di prova circa l'espletamento delle mansioni superiori rivendicate.
Quindi, istruita in via documentale e mediante prova testimoniale, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione - tempestivamente sollevata dall'azienda resistente - delle differenze retributive maturate da parte ricorrente anteriormente al 31/12/2017, posto che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta il deposito del ricorso, avvenuto in data
31/12/2022.
Ne consegue la prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso.
3.- Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti. Occorre in primo luogo osservare che la materia delle mansioni superiori nel pubblico impiego è disciplinata, da ultimo, dall'art. 52 del D.lgs. n.
165/2001 (e, prima, dall'art. 56 del D.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 25 del D.lgs. n. 80/1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.lgs. n.
387/1998), il quale dispone: “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4.
Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Tale disposizione, in deroga alla normativa privatistica di cui all'art. 2103 c.c., stabilisce l'irrilevanza dello svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, in quanto esclude che l'esercizio di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza possa avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, con la sola eccezione del profilo economico.
Lo svolgimento di mansioni superiori, dunque, rileva esclusivamente ai fini del riconoscimento del trattamento economico più elevato ad esse conforme. Il comma 5 dell'art. 52 cit., infatti, prevede espressamente il diritto al trattamento superiore a prescindere dalla legittimità dell'assegnazione alle mansioni superiori, che rileva invece per l'eventuale responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente (v. Cass. Sez. Un. n. 25837/2007).
Tale principio va, tuttavia, contemperato con quanto previsto del comma
3 dell'art 52 cit., secondo cui “si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni”.
Fermo restando, quindi, che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo, quest'ultimo è però condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (v. Cass. civ. n. 23741/08).
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore (v., fra le tante, Cass. nn. 26593/2018 e
15739/2011).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico - giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte e un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato. Ebbene, nella specie, appare positivamente acquisita la circostanza dell'avvenuto effettivo espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni di
Assistente amministrativo inquadrabile nella categoria C del CCNL di categoria in maniera esclusiva nell'arco temporale sopra indicato.
In effetti, dalla documentazione in atti, nonché dalle risultanze delle deposizioni testimoniali è emerso che il ricorrente ho svolto le mansioni di
Assistente amministrativo durante l'arco temporale dedotto in giudizio.
Nel dettaglio, il teste , dipendente dell' Testimone_1 CP_1
resistente e addetto al servizio logistico navette in qualità di autista, ha chiarito che il ricorrente “coordinava il servizio navette, nel senso che dirigeva l'attività del servizio. Espletava mansioni di carattere amministrativo, confermo che si occupava del riepilogo mensile delle presenze assegnando la quantificazione delle indennità notturne, festive;
lavoro straordinario con quantificazione delle maggiorazioni al 15% “diurno 8-14/14,00-22,00”, 30% “notturno 23,00-06,00
o festivo”; e 50% “notturno/festivo 23,00 06,00 nei giorni festivi”; riepilogo mensile delle;
riepilogo delle presenze e assenze a vario titolo di tutto il personale, gestione di interventi di estrema urgenza su richieste delle varie unità operative e in questi casi individuava il personale che doveva espletare il servizio, conteggi buoni pasto”.
Le predette circostanze sono state confermate dal teste
[...]
anch'egli dipendente dell' resistente e addetto al servizio Tes_2 CP_1
logistico navette in qualità di autista, il quale ha chiarito altresì che “ Pt_1
era costante referente e riferimento degli autisti del Servizio logistico
[...]
Navetta. Noi chiamavamo l'ufficio e ci rispondeva lui dicendoci dove andare”.
Così individuate le mansioni in concreto effettuate da parte ricorrente, occorre passare alla seconda fase del percorso logico-giuridico sopra richiamato;
ebbene secondo le norme contrattuali applicate alla controversia in esame (C.C.N.L. 1998/2001 comparto sanità), ciò che contraddistingue l'attività di un lavoratore di coadiutore amministrativo Categoria B (quella in possesso del ricorrente) da quella di un lavoratore di assistente amministrativo categoria C (quella rivendicata) è lo svolgimento di mansioni amministrativo- contabili complesse.
Infatti, rientra nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, categoria B, colui che: “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con
l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello”.
Appartengono, invece, al profilo di assistente ammnistrativo, categoria
C, i lavoratori che “Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici
o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Ciò posto, dal raffronto tra le mansioni espletate da parte ricorrente e le declaratorie su indicate non vi è dubbio che le prestazioni rese da quest'ultimo rientrino nella categoria C di assistente amministrativo, atteso che l'attività in fatto espletata lungi dallo svolgimento di compiti di base propri della qualifica di coadiutore amministrativo. Peraltro dette attività - le uniche che risultano essere state espletate dal ricorrente nel periodo in esame - integrano altresì il requisito della prevalenza, o meglio dell'esclusività, dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale. Ne segue che a parte ricorrente competono le differenze retributive (tra quanto dovuto come categoria C e quanto percepito come categoria B) in relazione al periodo compreso tra il 1/01/2018 ed il 1/08/2019.
Si pone a questo punto la necessità di individuare il criterio per procedere alla corretta quantificazione degli stessi, sul punto, deve ritenersi corretto il calcolo delle differenze retributive espletato dal C.T.U. nominato, il quale ha calcolato che l' convenuta, nel periodo indicato, è debitrice nei CP_1
confronti di parte ricorrente della complessiva somma lorda di 5.431,85 euro.
Le conclusioni del C.T.U. nominato sono fondate su calcoli completi, precisi, approfonditi ed adeguatamente motivati;
esse appaiono pienamente condivisibili non essendovi alcuna ragione per discostarsene.
In base a quanto esposto, l' resistente deve essere condannata al CP_1
pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 5.431,85 euro a titolo di differenza tra le retribuzioni di categoria B del C.C.N.L. comparto sanità e quelle di categoria C, nonché di T.F.R. per il periodo compreso tra il 1/01/2018 ed il 1/08/2019 (data di cessazione del rapporto di lavoro), oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, dovendosi ritenere esclusa la rivalutazione monetaria in virtù dell'art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994.
4.- In ragione del parziale accoglimento della domanda si dispone la compensazione di metà delle spese di giudizio che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 1.347,50 euro, oltre spese generali, e vanno pertanto posti a carico dell' resistente anche le spese di C.T.U., liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta: 1) dichiara la prescrizione dei crediti anteriori al 31/12/2017;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrete la somma Controparte_1
di 5.431,85 euro, a titolo di differenze tra le retribuzioni di categoria
B del C.C.N.L. comparto sanità e quelle di categoria C, nonché di
T.F.R. per il periodo compreso tra il 1/01/2018 ed il 1/08/2019, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi 1.347,50 euro, oltre iva e cpa come per legge. Compensa per il resto;
4) pone a carico della parte resistente , le spese Controparte_2
di c.t.u.;
Palmi, 14/04/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos