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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/01/2024, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 579/2017 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del
23/02/2023 e promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...], CF Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...], CF Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Caltanissetta Via Libertà, 102, presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Bellini, e rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Brancacci, giusta procura in calce all'atto di appello.
1 APPELLANTI
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore PI CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta Viale Sicilia, 126, presso lo studio dell'avv.
Simona Grasso che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art
83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:”…precisano le proprie conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito in seno all'atto di appello ed ogni altro atto difensivo di parte, precedente verbale di causa e risultanze istruttorie in atti, ivi da intendersi per intero trascritto e richiamato, concludendo per il relativo accoglimento e per il rigetto di tutte le avverse istanze, difese ed eccezioni, siccome infondate in fatto e diritto. Segnatamente, gli appellanti chiedono accogliersi le seguenti conclusioni:
“2)Nel merito, Accogliere il presente appello, riformando per intero la sentenza n.
509/2017 per tutti i motivi meglio evidenziati in narrativa e, per l'effetto:
3)Accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
al risarcimento del credito residuo risultante dalla differenza tra quanto statuito/liquidato dalla sentenza n. 204/2015 del Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa
Farchica e già corrisposto dalla odierna convenuta , pari ad €. 5.000,00 e CP_1
quanto accertato e quantificato dal TU nominato nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace stesso, Geom. , pari ad €. 12.225,12, oltre ad oneri di assistenza Persona_1
tecnica ed iva per legge, secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa;
2 4)Conseguentemente, Condannare la Società convenuta, in Persona del legale CP_1
Rapp.te p.t., al pagamento, in favore degli odierni appellanti, della somma di €.
12.225,12 quale differenza/eccedenza residua tra quanto statuito nella sentenza n.
204/2015 del Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Farchica e già corrisposto dalla odierna convenuta e quanto accertato e quantificato dal TU nominato nel CP_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace stesso, Geom. , oltre ad oneri di Persona_1
assistenza tecnica ed iva per legge, secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sul predetto credito residuo decorrenti dalla data dell'evento illecito o, in estremo subordine, dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo. 5)Spese e compensi di lite del giudizio di primo grado a carico della convenuta nei limiti dell'eccedenza CP_1
residuale da quantificarsi in forza dell'applicazione delle Tariffe forensi vigenti per i giudizi innanzi il Tribunale, decurtato quanto già riconosciuto con la sentenza n.
204/2015 ovvero compensate, mentre quelle relative al presente giudizio di appello secondo la statuizione che l'Ill.ma Corte adita riterrà di giustizia”.
Per parte appellata: “…Si chiede pertanto confermare integralmente la sentenza n.509 del 1.08.2017 emessa dal Tribunale di Gela e conseguentemente rigettare l'appello proposto dai sigg.ri in quanto inammissibile ed infondato in Parte_3
fatto e diritto con condanna degli appellanti nelle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistario.- ..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.10.2015, i coniugi convenivano Parte_3
l' davanti al Tribunale di Gela premettendo di essere proprietari CP_1
dell'immobile sito in Gela confinante con la strada statale 115 Vittoria-Gela, chiedevano dichiararsi e accertarsi il diritto dei coniugi al Parte_3
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori di manutenzione della sede
3 stradale ad opera della nei giorni 2, 3 e 4 settembre 2010. Deducevano, gli CP_1
attori, di avere in precedenza convenuto la medesima, davanti al Giudice di CP_1
Pace competente per il risarcimento dei danni subiti ivi quantificati in € 5.000,00 (di cui € 3.000,00 a titolo di danni patrimoniali ed € 2.000,00 quali danni non patrimoniali), riservandosi nel corso del procedimento all'esito della TU, che ne aveva quantificato un importo maggiore (€ 17.225,12), di promuovere separato giudizio per ottenere il risarcimento della somma eccedente residua. La sentenza del
Giudice di Pace n. 204/2015 depositata in data 13.03.2015, nel giudizio RG
1707/2013, aveva infatti condannato l' al risarcimento del danno materiale CP_1
quantificandolo e limitandolo alla propria competenza pari ad € 5.000,00.
Chiedevano, pertanto, condannarsi l' al pagamento del credito residuo CP_1
risultante dalla differenza tra quanto liquidato nella sentenza del Giudice di Pace di
Gela e già corrisposto dalla pari a € 5.000,00 e quanto quantificato e CP_1
accertato dal TU nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace pari ad € 17.225,12 oltre oneri di assistenza tecnica e iva come per legge, interessi e spese legali.
Si costituiva in giudizio l' contestando le ragioni della domanda attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 509/2017, pubblicata il 01/08/2017, il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1323/2015, rigettava la domanda attorea condannando gli attori al pagamento in favore dell' delle spese di lite CP_1
che liquidava in € 2.000,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
§§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza i coniugi proponevano appello, Parte_3
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…2)nel merito accogliere il presente appello riformando per intero la sentenza n. 509/2017 per tutti i motivi meglio evidenziati in
4 narrativa e per l'effetto:3)accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri Parte_1
e al risarcimento del credito residuo risultante dalla
[...] Parte_2
differenza tra quanto statuito/liquidato dalla sentenza n. 204/2015 del Giudice di
Pace di Gela Dott.ssa Farchica e già corrisposto dalla odierna convenuta CP_1
pari ad € 5.000,00 e quanto accertato e quantificato dal TU nominato nel giudizio innanzi al Giudice di Pace stesso Gem. pari ad € 12.225,12 oltre ad oneri Persona_1
di assistenza tecnica ed iva per legge secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa;
4)conseguentemente condannare la società convenuta in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli odierni appellanti della somma di € 12.225,12 quale differenza tra quanto statuito nella sentenza n. 204/2015 del Giudice di Pace di Gela dott.ssa Farchica e già corrisposto dalla odierna convenuta e quanto accertato e quantificato dal TU CP_1
nominato nel giudizio innanzi al Giudice di Pace stesso geom. oltre ad Persona_1
oneri di assistenza tecnica ed iva come per legge secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sul predetto credito residuo, decorrenti dalla data dell'evento illecito o in estremo subordine dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo. 5)spese e compensi di lite del giudizio di primo grado a carico della convenuta nei limiti della eccedenza CP_1
residuale da quantificarsi in forza della applicazione delle Tariffe forensi vigenti per i giudizi innanzi al Tribunale decurtato quanto già riconosciuto con la sentenza n.
204/2015 ovvero compensate mentre quelle relative al presente giudizio di appello secondo la statuizione che l'Ill.ma Corte adita riterrà di giustizia.....”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 26.12.2017,
l' , chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “....confermare integralmente la CP_1
sentenza n. 509 del 01.08.2017 emessa dal Tribunale di Gela e conseguentemente rigettare l'appello proposto dai sigg.ri in quanto infondato in fatto e Parte_3
diritto; condannare gli appellanti nelle spese e compensi del presente giudizio....”.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello che si articola in due punti 1- 1/A, e punto 1/B,
l'appellante censura la sentenza per :
1) violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato ex art 112 cpc in relazione alla questione della frazionabilità o meno del credito.
Deducono gli appellanti che il giudice sarebbe incorso in errore allorquando ha ritenuto di doversi pronunciare sulla questione relativa al loro diritto al credito residuo maturato come differenza tra quanto riconosciuto dal GDP di Gela in forza di sentenza n. 204/2015, e quanto accertato dal TU nel giudizio del Giudice di Pace stesso, nonostante parte convenuta avesse espressamente mostrato di abbandonare e rinunciare al controvertere sull'argomento; l' avrebbe CP_1
riconosciuto la sussistenza del diritto di essi appellanti alle ulteriori voci di danno, intendendo delimitare il thema decidendum alla sola questione del giudicato esterno.
Nell'ambito del primo motivo si deduce (punto 1/A) che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere “che essendo stato promosso giudizio al fine di ottenere la liquidazione del danno anche patrimoniale subito in conseguenza del medesimo fatto, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere un risarcimento di maggior danno per il medesimo titolo con successivo atto di citazione”; e avrebbe errato, incorrendo . Incorrendo in violazione e falsa applicazione dell'art 1181 cc.
Si deduce, ancora (punto 1/B) che il giudice di prime cure avrebbe errato nel sostenere che “trattandosi di identico rapporto, unico fatto generatore del danno, medesime le conseguenze dannose delle quali parte attrice ha chiesto il risarcimento per lo stesso titolo le quali si erano definitivamente verificate al
6 momento della proposizione della domanda davanti al primo giudice la domanda non può essere accolta .
Ed ancora (1/C) che il Tribunale sarebbe incorso in errore nello statuire che il frazionamento giudiziale di un credito unitario sarebbe contrario ai principi di correttezza e buona fede.
Lamentano, ancora, gli appellanti che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore quando si è pronunciato senza stimolare il contraddittorio su una questione sottratta al suo potere decisorio, tenuto conto della necessaria correlazione tra le domande delle parti e la pronuncia;
nel senso che le prime delimiterebbero le seconde. Per cui per parte appellante sarebbe pacifico il principio in base al quale laddove una parte aderisca alle conclusioni, richieste e deduzioni dell'altra o non ripropone o rinuncia alle domande ed eccezioni precedentemente allegate la pronuncia del giudice deve limitarsi alle sole istanze espressamente riproposte .
Soggiungono gli appellanti di essere venuti a conoscenza dell'esatto importo del danno derivato solo in corso di causa ( davanti al GDP) a seguito delle risultanze cui era pervenuto il TU , avendo dovuto considerare che sussiste la possibilità di frazionamento del credito da fare valere in altro procedimento laddove sia stata esperita rituale riserva nel primo procedimento.
Peraltro, gli appellanti assumono di non essere incorsi nella violazione del principio di correttezza e buona fede, non avendo inteso inteso gravare la convenuta CP_1
di ulteriori spese e compensi di lite se non entro i limiti della eccedenza
[...]
residuale che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere loro.
La censura è infondata .
Osserva la Corte che i coniugi ebbero a proporre davanti al Giudice Parte_3
di Pace di Gela un giudizio di accertamento della responsabilità della e di CP_1
7 risarcimento dei danni patiti, limitando il risarcimento nei limiti della competenza del Giudice di Pace;
giudizio che ebbe il suo epilogo nella sentenza n. 204/2015, del
G.D.P., ove in accoglimento della domanda proposta, veniva condannata l' CP_1
al pagamento della somma di € 5.000,00 per risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi. Successivamente, sulla scorta della risultanze della TU svolta nel giudizio davanti al Giudice di Pace, con successivo atto di citazione i sigg.ri ebbero ad incoare altro giudizio davanti al Tribunale di Enna, ove Parte_3
vennne richiesto per il medesimo titolo e tra le medesime parti il risarcimento del maggior danno quantificato nella consulenza di ufficio svoltasi nell'altro giudizio davanti al Giudice di Pace.
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23726 del 15 novembre 2007, ha censurato come comportamento contrario alla buona fede e come abuso dello strumento processuale «la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria». Questo principio, enucleato nell'ambito dell'obbligazione negoziale, è stato, successivamente applicato anche al sistema della responsabilità civile, statuendo che «il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al Tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi ciò in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, risolvendosi ciò in un abuso dello strumento processuale» (ex multis Cassazione Civile sez. III del 21 ottobre 2015 n. 21318;. Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108).
Ed in effetti i danneggiati ben potevano apprezzare, prima di iniziare il giudizio davanti al Giudice di Pace, l'entità dei danni patiti, dando corso ad una azione unitaria, anche con un petitum non specificato nell'importo, laddove la duplicazione 8 di azioni costituisce un ingiusto aggravamento per il convenuto e per tutto il sistema giudiziario. Inoltre la duplicazione di giudizi non integrerebbe nemmeno un interesse oggettivamente valutabile idoneo a giustificare detto frazionamento (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2278).
Pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (v. in tal senso l'ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732).
In altri termini, è stato affermato in più occasioni, in materia di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento.
In numerose sue sentenze la Cassazione ha statuito (Cass. Civ., Sez. Un., 15/11/2007,
n. 23726), il principio in base al quale il creditore non può legittimamente frazionare il proprio credito dovuto «in forza di un unico rapporto obbligatorio», violando tale comportamento i principi di buona fede, correttezza, solidarietà sociale, giusto processo e ragionevole durata dello stesso (condotta abusiva (Cass. Sez. 1, n. 9488 del 2014). Le principali ragioni riguardano specificatamente: -la valorizzazione delle regole di buona fede, correttezza e solidarietà sociale derivanti dal codice civile e
9 dall'art 2 della Cost, che «costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili»; -la valorizzazione, ex art. 111 Cost., del principio di giusto processo e di ragionevole durata, il primo, in quanto un processo, per definizione «”giusto” non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi»; il secondo «per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata»; -la esigenza di non gravare ingiustamente la posizione del debitore, sia «per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo», sia «per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie»; -la irrilevanza di un interesse del creditore al frazionamento in quanto, anche se per avventura se ne ravvisasse l'esistenza «resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede, nel senso sopra precisato, la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore». (Cass sez. Un
23726/2007, conf. Sez. U, n. 26961 del 2009)
La Suprema Corte (sent. Cass Sez. Un. 4090/2017), ha ampliato l'orizzonte oltre il frazionamento “del credito”, sino a ricomprendere in generale anche l'intera tematica della parcellizzazione dei crediti derivanti da un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti (ovverosia il comportamento sopra definito: frazionamento
“dei crediti”), dichiarando la non legittimità del primo comportamento e, per converso la legittimità, quantomeno a date condizioni, del secondo. Si può pertanto
10 affermare che il frazionamento “ del credito” è di per sé illegittimo;
il frazionamento
“dei crediti” derivanti dal medesimo rapporto di durata, si ripartisce invece in due sottocategorie: quella del frazionamento ammissibile de plano (crediti azionati non ascrivibili al medesimo ambito oggettivo e/o non fondati sul medesimo fatto costitutivo); e quella del frazionamento ammissibile solo ove accompagnato da un interesse oggettivamente valutabile del creditore (crediti azionati ascrivibili al medesimo ambito oggettivo e/o fondati sul medesimo fatto costitutivo).
Ma vi è di più, infatti leggendo il verbale di causa del 14.10.2014, redatto davanti al
Giudice di Pace di Gela, si ricava che a seguito delle contestazioni effettuate dall' la quale contestava le risultanze della TU, in quanto superiori al limite CP_1
fissato dalla legge per la competenza del giudice di pace adito, parte attrice per il tramite del suo legale evidenziava in riferimento alla ultrapetizione che “il valore della …è comunque ancorato ai limiti di competenza del giudice di pace avendo parte attrice formulato domanda nei limiti di competenza del giudice adito per come risulta dalle conclusioni dell'atto di citazione…”, e concludeva chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni, non evidenziando alcuna riserva o altro.
Per cui la parte attrice ha con detta dichiarazione limitato la propria domanda alla competenza del Giudice di Pace adito (€ 5.000,00), rinunciando alle somme di danno ulteriori.
In disparte, deve considerarsi che non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio per essersi l' in prime cure, limitata a porre la sola questione CP_1
del giudicato esterno, trattandosi di un profilo eminentemente in diritto.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza sulla avversa eccezione di giudicato/violazione e/o falsa applicazione dell'art 2909 cc. Deducono gli appellanti che la parte della sentenza afferente al giudicato risulta errata avendo il Tribunale di Gela da un lato aderito all'orientamento deponente per la rilevabilità di ufficio e dall'altro essendo incorso in una non corretta interpretazione del principio del ne bis in idem in relazione alla quaestio iuris della frazionabilità del
11 credito. Continua l'appellante che l'eccezione ex adverso sollevata del cd giudicato esterno che doveva farsi valere tempestivamente e solo dalla parte interessata e non invece di ufficio;
trovando ciò fondamento nella considerazione per cui se il giudicato esterno opera fuori dal processo ed influisce su una preesistente situazione sostanziale delle parti che è di loro esclusivo interesse la relativa deduzione non può non essere demandata al potere dispositivo delle stesse. Il giudicato formatosi in altro processo integrerebbe una garanzia privatistica del bene della vita assicurato, per cui la eccezione di giudicato esterno non può che rivestire la qualifica di eccezione di merito.
Sotto altro profilo, sempre nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, rilevano gli appellanti che il Tribunale di Gela sarebbe incorso in una errata interpretazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, omettendo di considerare il principio in base al quale il secondo giudizio nascente da un medesimo rapporto obbligatorio non si può ritenere coperto dal giudicato derivante dalla decisione resa nel primo giudizio.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc in riferimento all'art 115 cpc – in subordine omesso o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio.
Deduce parte appellante che il primo giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto comprovata la circostanza che la sentenza del GDP 204/2015 fosse passata in giudicato sia sulla scorta della produzione di una copia della stessa sentenza che in forza della applicazione del principio di non contestazione ex art 115 cpc in riferimento alla omessa proposizione della impugnazione. Di contro, l'Anas. su cui gravava l'onere non aveva prodotto alcunchè sul passaggio in giudicato della sentenza de quo, avendo eccepito la inefficacia e inutilizzabilità ai fini della eccezione di giudicato del deposito della sentenza del GDP con le note 183 n.2 cpc,
12 essendo detto esemplare privo di qualsiasi attestazione che la copia informatica acquisita fosse conforme al documento analogico /cartaceo da cui sarebbe stata estratta;
non considerando altresì il Tribunale di Gela che la sentenza prodotta non contiene la attestazione secondo cui avverso la stessa non è stata proposta impugnazione, ma la diversa dicitura di “irrevocabile”, rilasciata da soggetto di cui non è dato evincere la qualifica di cancelliere. Pertanto detta documentazione non poteva a dire degli appellanti essere utilizzata ai fini decisori.
I motivi secondo e terzo vengono trattati congiuntamente per la loro intima connessione.
Essi sono infondati.
Gli attori, in primo grado limitarono (clausola di contenimento) alla competenza per valore del Giudice di pace adito la entità del proprio risarcimento. Pertanto la sentenza emessa dal Giudice di Pace e non impugnata nei termini di legge, ha prodotto tra le parti il cd giudicato formatosi sulla domanda formulata dagli attori in primo grado, e ciò in considerazione della identità delle parti, dell'evento dannoso, rispetto a quella decisa davanti al giudice di pace.
Formatosi il giudicato relativamente alla domanda davanti al Giudice di pace, viene preclusa ogni e altra azione tendente a fare giudicare sulla medesima domanda, avente medesimi fatti e parti.
La Corte di Cassazione, in più occasioni ha statuito che “l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e delimitare l'importo accertabile della sentenza.
Il giudicato sia esterno che interno, pertanto rilevabile d'ufficio, copre il dedotto ed il deducibile (Cass 26807/2022), e quindi non solo la questione decisa, ma anche
13 tutto ciò che necessariamente ne discende sia stato o no espressamente discusso tra le parti (Cass 16781/2006).
Relativamente alla documentazione (copia della sentenza priva del passaggio in giudicato), occorre rilevare che nel giudizio di primo grado nessuna contestazione in merito è stata mai effettuata;
la copia della sentenza 204/2015, per come dedotto dagli odierni appellanti, attori in rimo grado, riporterebbe comunque la dicitura apposta dal Cancelliere : “irrevocabile” (intendendo con tale Parte_4
termine la sentenza passata in giudicato che non risulta più essere modificabile), ed
è stata ritenuta valida e rilevante dal primo giudice. Infatti spetta solo al Giudice accertare pregiudizialmente se esista un giudicato e quali siano il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere nell'ambito di quel determinato processo e di conseguenza prendere atto dei fatti incontroversi al fine della valutazione del passaggio in giudicato (Trib. Firenze 02/05/2017).
I due motivi, dunque, vanno disattesi.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui sono stati condannati alle spese di lite del primo grado in violazione degli artt 91 e 92 cpc in relazione al principio vigente in materia .
La censura è infondata.
L'art. 91 c.p.c. enuncia il principio della soccombenza in base al quale il Giudice, al termine di ogni grado di giudizio, condanna, per l'appunto, la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese, legali e processuali, da essa sostenute. La regola della soccombenza va letta in correlazione con il principio di causalità, secondo cui a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
14 Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 509/2017, emessa dal Tribunale di Gela in data 24/07/2017, pubblicata il 01/08/2017, appellata dai sigg.ri e . Parte_5 Parte_2
Condanna e , in solido tra loro, al Parte_5 Parte_2
pagamento delle spese di lite del grado che liquida in favore di in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore nella misura di € 2.400,00 oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 25/01/2024.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 579/2017 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del
23/02/2023 e promossa in questo grado
DA
nato a [...] il [...], CF Parte_1 CodiceFiscale_1
e nata a [...] il [...], CF Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Caltanissetta Via Libertà, 102, presso lo studio dell'avv.
Massimiliano Bellini, e rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Brancacci, giusta procura in calce all'atto di appello.
1 APPELLANTI
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore PI CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Caltanissetta Viale Sicilia, 126, presso lo studio dell'avv.
Simona Grasso che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art
83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante:”…precisano le proprie conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto, chiesto ed eccepito in seno all'atto di appello ed ogni altro atto difensivo di parte, precedente verbale di causa e risultanze istruttorie in atti, ivi da intendersi per intero trascritto e richiamato, concludendo per il relativo accoglimento e per il rigetto di tutte le avverse istanze, difese ed eccezioni, siccome infondate in fatto e diritto. Segnatamente, gli appellanti chiedono accogliersi le seguenti conclusioni:
“2)Nel merito, Accogliere il presente appello, riformando per intero la sentenza n.
509/2017 per tutti i motivi meglio evidenziati in narrativa e, per l'effetto:
3)Accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e Parte_1 Parte_2
al risarcimento del credito residuo risultante dalla differenza tra quanto statuito/liquidato dalla sentenza n. 204/2015 del Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa
Farchica e già corrisposto dalla odierna convenuta , pari ad €. 5.000,00 e CP_1
quanto accertato e quantificato dal TU nominato nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace stesso, Geom. , pari ad €. 12.225,12, oltre ad oneri di assistenza Persona_1
tecnica ed iva per legge, secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa;
2 4)Conseguentemente, Condannare la Società convenuta, in Persona del legale CP_1
Rapp.te p.t., al pagamento, in favore degli odierni appellanti, della somma di €.
12.225,12 quale differenza/eccedenza residua tra quanto statuito nella sentenza n.
204/2015 del Giudice di Pace di Gela, Dott.ssa Farchica e già corrisposto dalla odierna convenuta e quanto accertato e quantificato dal TU nominato nel CP_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace stesso, Geom. , oltre ad oneri di Persona_1
assistenza tecnica ed iva per legge, secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sul predetto credito residuo decorrenti dalla data dell'evento illecito o, in estremo subordine, dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo. 5)Spese e compensi di lite del giudizio di primo grado a carico della convenuta nei limiti dell'eccedenza CP_1
residuale da quantificarsi in forza dell'applicazione delle Tariffe forensi vigenti per i giudizi innanzi il Tribunale, decurtato quanto già riconosciuto con la sentenza n.
204/2015 ovvero compensate, mentre quelle relative al presente giudizio di appello secondo la statuizione che l'Ill.ma Corte adita riterrà di giustizia”.
Per parte appellata: “…Si chiede pertanto confermare integralmente la sentenza n.509 del 1.08.2017 emessa dal Tribunale di Gela e conseguentemente rigettare l'appello proposto dai sigg.ri in quanto inammissibile ed infondato in Parte_3
fatto e diritto con condanna degli appellanti nelle spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistario.- ..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.10.2015, i coniugi convenivano Parte_3
l' davanti al Tribunale di Gela premettendo di essere proprietari CP_1
dell'immobile sito in Gela confinante con la strada statale 115 Vittoria-Gela, chiedevano dichiararsi e accertarsi il diritto dei coniugi al Parte_3
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori di manutenzione della sede
3 stradale ad opera della nei giorni 2, 3 e 4 settembre 2010. Deducevano, gli CP_1
attori, di avere in precedenza convenuto la medesima, davanti al Giudice di CP_1
Pace competente per il risarcimento dei danni subiti ivi quantificati in € 5.000,00 (di cui € 3.000,00 a titolo di danni patrimoniali ed € 2.000,00 quali danni non patrimoniali), riservandosi nel corso del procedimento all'esito della TU, che ne aveva quantificato un importo maggiore (€ 17.225,12), di promuovere separato giudizio per ottenere il risarcimento della somma eccedente residua. La sentenza del
Giudice di Pace n. 204/2015 depositata in data 13.03.2015, nel giudizio RG
1707/2013, aveva infatti condannato l' al risarcimento del danno materiale CP_1
quantificandolo e limitandolo alla propria competenza pari ad € 5.000,00.
Chiedevano, pertanto, condannarsi l' al pagamento del credito residuo CP_1
risultante dalla differenza tra quanto liquidato nella sentenza del Giudice di Pace di
Gela e già corrisposto dalla pari a € 5.000,00 e quanto quantificato e CP_1
accertato dal TU nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace pari ad € 17.225,12 oltre oneri di assistenza tecnica e iva come per legge, interessi e spese legali.
Si costituiva in giudizio l' contestando le ragioni della domanda attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 509/2017, pubblicata il 01/08/2017, il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1323/2015, rigettava la domanda attorea condannando gli attori al pagamento in favore dell' delle spese di lite CP_1
che liquidava in € 2.000,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge.
§§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza i coniugi proponevano appello, Parte_3
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…2)nel merito accogliere il presente appello riformando per intero la sentenza n. 509/2017 per tutti i motivi meglio evidenziati in
4 narrativa e per l'effetto:3)accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri Parte_1
e al risarcimento del credito residuo risultante dalla
[...] Parte_2
differenza tra quanto statuito/liquidato dalla sentenza n. 204/2015 del Giudice di
Pace di Gela Dott.ssa Farchica e già corrisposto dalla odierna convenuta CP_1
pari ad € 5.000,00 e quanto accertato e quantificato dal TU nominato nel giudizio innanzi al Giudice di Pace stesso Gem. pari ad € 12.225,12 oltre ad oneri Persona_1
di assistenza tecnica ed iva per legge secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa;
4)conseguentemente condannare la società convenuta in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli odierni appellanti della somma di € 12.225,12 quale differenza tra quanto statuito nella sentenza n. 204/2015 del Giudice di Pace di Gela dott.ssa Farchica e già corrisposto dalla odierna convenuta e quanto accertato e quantificato dal TU CP_1
nominato nel giudizio innanzi al Giudice di Pace stesso geom. oltre ad Persona_1
oneri di assistenza tecnica ed iva come per legge secondo tutto quanto meglio esposto in narrativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sul predetto credito residuo, decorrenti dalla data dell'evento illecito o in estremo subordine dalla domanda di primo grado sino all'effettivo soddisfo. 5)spese e compensi di lite del giudizio di primo grado a carico della convenuta nei limiti della eccedenza CP_1
residuale da quantificarsi in forza della applicazione delle Tariffe forensi vigenti per i giudizi innanzi al Tribunale decurtato quanto già riconosciuto con la sentenza n.
204/2015 ovvero compensate mentre quelle relative al presente giudizio di appello secondo la statuizione che l'Ill.ma Corte adita riterrà di giustizia.....”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 26.12.2017,
l' , chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “....confermare integralmente la CP_1
sentenza n. 509 del 01.08.2017 emessa dal Tribunale di Gela e conseguentemente rigettare l'appello proposto dai sigg.ri in quanto infondato in fatto e Parte_3
diritto; condannare gli appellanti nelle spese e compensi del presente giudizio....”.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello che si articola in due punti 1- 1/A, e punto 1/B,
l'appellante censura la sentenza per :
1) violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato ex art 112 cpc in relazione alla questione della frazionabilità o meno del credito.
Deducono gli appellanti che il giudice sarebbe incorso in errore allorquando ha ritenuto di doversi pronunciare sulla questione relativa al loro diritto al credito residuo maturato come differenza tra quanto riconosciuto dal GDP di Gela in forza di sentenza n. 204/2015, e quanto accertato dal TU nel giudizio del Giudice di Pace stesso, nonostante parte convenuta avesse espressamente mostrato di abbandonare e rinunciare al controvertere sull'argomento; l' avrebbe CP_1
riconosciuto la sussistenza del diritto di essi appellanti alle ulteriori voci di danno, intendendo delimitare il thema decidendum alla sola questione del giudicato esterno.
Nell'ambito del primo motivo si deduce (punto 1/A) che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere “che essendo stato promosso giudizio al fine di ottenere la liquidazione del danno anche patrimoniale subito in conseguenza del medesimo fatto, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere un risarcimento di maggior danno per il medesimo titolo con successivo atto di citazione”; e avrebbe errato, incorrendo . Incorrendo in violazione e falsa applicazione dell'art 1181 cc.
Si deduce, ancora (punto 1/B) che il giudice di prime cure avrebbe errato nel sostenere che “trattandosi di identico rapporto, unico fatto generatore del danno, medesime le conseguenze dannose delle quali parte attrice ha chiesto il risarcimento per lo stesso titolo le quali si erano definitivamente verificate al
6 momento della proposizione della domanda davanti al primo giudice la domanda non può essere accolta .
Ed ancora (1/C) che il Tribunale sarebbe incorso in errore nello statuire che il frazionamento giudiziale di un credito unitario sarebbe contrario ai principi di correttezza e buona fede.
Lamentano, ancora, gli appellanti che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore quando si è pronunciato senza stimolare il contraddittorio su una questione sottratta al suo potere decisorio, tenuto conto della necessaria correlazione tra le domande delle parti e la pronuncia;
nel senso che le prime delimiterebbero le seconde. Per cui per parte appellante sarebbe pacifico il principio in base al quale laddove una parte aderisca alle conclusioni, richieste e deduzioni dell'altra o non ripropone o rinuncia alle domande ed eccezioni precedentemente allegate la pronuncia del giudice deve limitarsi alle sole istanze espressamente riproposte .
Soggiungono gli appellanti di essere venuti a conoscenza dell'esatto importo del danno derivato solo in corso di causa ( davanti al GDP) a seguito delle risultanze cui era pervenuto il TU , avendo dovuto considerare che sussiste la possibilità di frazionamento del credito da fare valere in altro procedimento laddove sia stata esperita rituale riserva nel primo procedimento.
Peraltro, gli appellanti assumono di non essere incorsi nella violazione del principio di correttezza e buona fede, non avendo inteso inteso gravare la convenuta CP_1
di ulteriori spese e compensi di lite se non entro i limiti della eccedenza
[...]
residuale che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere loro.
La censura è infondata .
Osserva la Corte che i coniugi ebbero a proporre davanti al Giudice Parte_3
di Pace di Gela un giudizio di accertamento della responsabilità della e di CP_1
7 risarcimento dei danni patiti, limitando il risarcimento nei limiti della competenza del Giudice di Pace;
giudizio che ebbe il suo epilogo nella sentenza n. 204/2015, del
G.D.P., ove in accoglimento della domanda proposta, veniva condannata l' CP_1
al pagamento della somma di € 5.000,00 per risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi. Successivamente, sulla scorta della risultanze della TU svolta nel giudizio davanti al Giudice di Pace, con successivo atto di citazione i sigg.ri ebbero ad incoare altro giudizio davanti al Tribunale di Enna, ove Parte_3
vennne richiesto per il medesimo titolo e tra le medesime parti il risarcimento del maggior danno quantificato nella consulenza di ufficio svoltasi nell'altro giudizio davanti al Giudice di Pace.
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23726 del 15 novembre 2007, ha censurato come comportamento contrario alla buona fede e come abuso dello strumento processuale «la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria». Questo principio, enucleato nell'ambito dell'obbligazione negoziale, è stato, successivamente applicato anche al sistema della responsabilità civile, statuendo che «il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al Tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi ciò in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, risolvendosi ciò in un abuso dello strumento processuale» (ex multis Cassazione Civile sez. III del 21 ottobre 2015 n. 21318;. Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108).
Ed in effetti i danneggiati ben potevano apprezzare, prima di iniziare il giudizio davanti al Giudice di Pace, l'entità dei danni patiti, dando corso ad una azione unitaria, anche con un petitum non specificato nell'importo, laddove la duplicazione 8 di azioni costituisce un ingiusto aggravamento per il convenuto e per tutto il sistema giudiziario. Inoltre la duplicazione di giudizi non integrerebbe nemmeno un interesse oggettivamente valutabile idoneo a giustificare detto frazionamento (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2278).
Pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (v. in tal senso l'ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732).
In altri termini, è stato affermato in più occasioni, in materia di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento.
In numerose sue sentenze la Cassazione ha statuito (Cass. Civ., Sez. Un., 15/11/2007,
n. 23726), il principio in base al quale il creditore non può legittimamente frazionare il proprio credito dovuto «in forza di un unico rapporto obbligatorio», violando tale comportamento i principi di buona fede, correttezza, solidarietà sociale, giusto processo e ragionevole durata dello stesso (condotta abusiva (Cass. Sez. 1, n. 9488 del 2014). Le principali ragioni riguardano specificatamente: -la valorizzazione delle regole di buona fede, correttezza e solidarietà sociale derivanti dal codice civile e
9 dall'art 2 della Cost, che «costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili»; -la valorizzazione, ex art. 111 Cost., del principio di giusto processo e di ragionevole durata, il primo, in quanto un processo, per definizione «”giusto” non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi»; il secondo «per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata»; -la esigenza di non gravare ingiustamente la posizione del debitore, sia «per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo», sia «per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie»; -la irrilevanza di un interesse del creditore al frazionamento in quanto, anche se per avventura se ne ravvisasse l'esistenza «resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede, nel senso sopra precisato, la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore». (Cass sez. Un
23726/2007, conf. Sez. U, n. 26961 del 2009)
La Suprema Corte (sent. Cass Sez. Un. 4090/2017), ha ampliato l'orizzonte oltre il frazionamento “del credito”, sino a ricomprendere in generale anche l'intera tematica della parcellizzazione dei crediti derivanti da un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti (ovverosia il comportamento sopra definito: frazionamento
“dei crediti”), dichiarando la non legittimità del primo comportamento e, per converso la legittimità, quantomeno a date condizioni, del secondo. Si può pertanto
10 affermare che il frazionamento “ del credito” è di per sé illegittimo;
il frazionamento
“dei crediti” derivanti dal medesimo rapporto di durata, si ripartisce invece in due sottocategorie: quella del frazionamento ammissibile de plano (crediti azionati non ascrivibili al medesimo ambito oggettivo e/o non fondati sul medesimo fatto costitutivo); e quella del frazionamento ammissibile solo ove accompagnato da un interesse oggettivamente valutabile del creditore (crediti azionati ascrivibili al medesimo ambito oggettivo e/o fondati sul medesimo fatto costitutivo).
Ma vi è di più, infatti leggendo il verbale di causa del 14.10.2014, redatto davanti al
Giudice di Pace di Gela, si ricava che a seguito delle contestazioni effettuate dall' la quale contestava le risultanze della TU, in quanto superiori al limite CP_1
fissato dalla legge per la competenza del giudice di pace adito, parte attrice per il tramite del suo legale evidenziava in riferimento alla ultrapetizione che “il valore della …è comunque ancorato ai limiti di competenza del giudice di pace avendo parte attrice formulato domanda nei limiti di competenza del giudice adito per come risulta dalle conclusioni dell'atto di citazione…”, e concludeva chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni, non evidenziando alcuna riserva o altro.
Per cui la parte attrice ha con detta dichiarazione limitato la propria domanda alla competenza del Giudice di Pace adito (€ 5.000,00), rinunciando alle somme di danno ulteriori.
In disparte, deve considerarsi che non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio per essersi l' in prime cure, limitata a porre la sola questione CP_1
del giudicato esterno, trattandosi di un profilo eminentemente in diritto.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza sulla avversa eccezione di giudicato/violazione e/o falsa applicazione dell'art 2909 cc. Deducono gli appellanti che la parte della sentenza afferente al giudicato risulta errata avendo il Tribunale di Gela da un lato aderito all'orientamento deponente per la rilevabilità di ufficio e dall'altro essendo incorso in una non corretta interpretazione del principio del ne bis in idem in relazione alla quaestio iuris della frazionabilità del
11 credito. Continua l'appellante che l'eccezione ex adverso sollevata del cd giudicato esterno che doveva farsi valere tempestivamente e solo dalla parte interessata e non invece di ufficio;
trovando ciò fondamento nella considerazione per cui se il giudicato esterno opera fuori dal processo ed influisce su una preesistente situazione sostanziale delle parti che è di loro esclusivo interesse la relativa deduzione non può non essere demandata al potere dispositivo delle stesse. Il giudicato formatosi in altro processo integrerebbe una garanzia privatistica del bene della vita assicurato, per cui la eccezione di giudicato esterno non può che rivestire la qualifica di eccezione di merito.
Sotto altro profilo, sempre nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, rilevano gli appellanti che il Tribunale di Gela sarebbe incorso in una errata interpretazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, omettendo di considerare il principio in base al quale il secondo giudizio nascente da un medesimo rapporto obbligatorio non si può ritenere coperto dal giudicato derivante dalla decisione resa nel primo giudizio.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc in riferimento all'art 115 cpc – in subordine omesso o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio.
Deduce parte appellante che il primo giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto comprovata la circostanza che la sentenza del GDP 204/2015 fosse passata in giudicato sia sulla scorta della produzione di una copia della stessa sentenza che in forza della applicazione del principio di non contestazione ex art 115 cpc in riferimento alla omessa proposizione della impugnazione. Di contro, l'Anas. su cui gravava l'onere non aveva prodotto alcunchè sul passaggio in giudicato della sentenza de quo, avendo eccepito la inefficacia e inutilizzabilità ai fini della eccezione di giudicato del deposito della sentenza del GDP con le note 183 n.2 cpc,
12 essendo detto esemplare privo di qualsiasi attestazione che la copia informatica acquisita fosse conforme al documento analogico /cartaceo da cui sarebbe stata estratta;
non considerando altresì il Tribunale di Gela che la sentenza prodotta non contiene la attestazione secondo cui avverso la stessa non è stata proposta impugnazione, ma la diversa dicitura di “irrevocabile”, rilasciata da soggetto di cui non è dato evincere la qualifica di cancelliere. Pertanto detta documentazione non poteva a dire degli appellanti essere utilizzata ai fini decisori.
I motivi secondo e terzo vengono trattati congiuntamente per la loro intima connessione.
Essi sono infondati.
Gli attori, in primo grado limitarono (clausola di contenimento) alla competenza per valore del Giudice di pace adito la entità del proprio risarcimento. Pertanto la sentenza emessa dal Giudice di Pace e non impugnata nei termini di legge, ha prodotto tra le parti il cd giudicato formatosi sulla domanda formulata dagli attori in primo grado, e ciò in considerazione della identità delle parti, dell'evento dannoso, rispetto a quella decisa davanti al giudice di pace.
Formatosi il giudicato relativamente alla domanda davanti al Giudice di pace, viene preclusa ogni e altra azione tendente a fare giudicare sulla medesima domanda, avente medesimi fatti e parti.
La Corte di Cassazione, in più occasioni ha statuito che “l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e delimitare l'importo accertabile della sentenza.
Il giudicato sia esterno che interno, pertanto rilevabile d'ufficio, copre il dedotto ed il deducibile (Cass 26807/2022), e quindi non solo la questione decisa, ma anche
13 tutto ciò che necessariamente ne discende sia stato o no espressamente discusso tra le parti (Cass 16781/2006).
Relativamente alla documentazione (copia della sentenza priva del passaggio in giudicato), occorre rilevare che nel giudizio di primo grado nessuna contestazione in merito è stata mai effettuata;
la copia della sentenza 204/2015, per come dedotto dagli odierni appellanti, attori in rimo grado, riporterebbe comunque la dicitura apposta dal Cancelliere : “irrevocabile” (intendendo con tale Parte_4
termine la sentenza passata in giudicato che non risulta più essere modificabile), ed
è stata ritenuta valida e rilevante dal primo giudice. Infatti spetta solo al Giudice accertare pregiudizialmente se esista un giudicato e quali siano il contenuto e gli effetti sulla materia del contendere nell'ambito di quel determinato processo e di conseguenza prendere atto dei fatti incontroversi al fine della valutazione del passaggio in giudicato (Trib. Firenze 02/05/2017).
I due motivi, dunque, vanno disattesi.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui sono stati condannati alle spese di lite del primo grado in violazione degli artt 91 e 92 cpc in relazione al principio vigente in materia .
La censura è infondata.
L'art. 91 c.p.c. enuncia il principio della soccombenza in base al quale il Giudice, al termine di ogni grado di giudizio, condanna, per l'appunto, la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese, legali e processuali, da essa sostenute. La regola della soccombenza va letta in correlazione con il principio di causalità, secondo cui a dover sostenere i costi del giudizio è colui che l'ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
14 Le spese di lite del grado vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 509/2017, emessa dal Tribunale di Gela in data 24/07/2017, pubblicata il 01/08/2017, appellata dai sigg.ri e . Parte_5 Parte_2
Condanna e , in solido tra loro, al Parte_5 Parte_2
pagamento delle spese di lite del grado che liquida in favore di in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore nella misura di € 2.400,00 oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 25/01/2024.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni
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