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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 170/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 14/01/2025 da
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
31.03.1990, con l'avv. IMPARATO ROBERTO nei confronti di
(C.F . nato il [...] a [...]_1 C.F._2
con l'avv. PANETTA GIOVANNA
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti:
Come da nota congiunta del 13/10/2025 ovvero:
Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi signori e Parte_1 CP_1 in riferimento al matrimonio contratto il 12.06.2021, trascritto nei registri del Comune di Maser all'Atto n. 3, parte I, anno 2021, con omologazione delle seguenti condizioni stabilite congiuntamente:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore , nata il [...], viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione familiare, di esclusiva proprietà di quest'ultimo, sita in Asolo (TV) in Via Cavin dei Cavai n. 19/E.
3. La casa familiare sita in Asolo (TV) in Via Cavin dei Cavai n. 19/E, viene assegnata al sig. , CP_1 con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, affinché vi abiti con la figlia. I beni strettamente personali della sig.ra ancora presenti presso la casa familiare, come da lista inviata e concordata tra le parti, Pt_1 saranno riconsegnati a quest'ultima con le modalità che i coniugi si impegnano a determinare. La sig.ra che ha già lasciato Pt_1 l'abitazione familiare, si obbliga a cambiare la residenza entro il termine di 15 giorni decorrenti dal deposito telematico della Memoria congiunta effettuato dalle Parti in data 06/10/2025 nel fascicolo del presente giudizio R.G. n. 170/2025.
4. La sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: Pt_1 Per_1
- A Weekend alternati: dal venerdì, al termine dell'orario scolastico/asilo, fino alla domenica sera alle ore 20:00. Il prelievo e il rientro della minore saranno a cura e spese della madre.
- Un Giorno infrasettimanale: ogni mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, con prelievo e rientro a cura e spese della madre.
- Vacanze pasquali e natalizie
Quanto al periodo di vacanze pasquali e natalizie sarà suddiviso a metà tra i genitori con alternanza negli anni per il giorno di Natale e Pasqua, in particolare dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al rientro a scuola con l'altro. La minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il genitore che non l'avrà con sé il giorno di Natale. Nel 2025 la minore trascorrerà il Natale con il padre.
Le vacanze pasquali saranno suddivise dall'inizio delle stesse al giorno di Pasqua con un genitore e dal giorno di Pasquetta compreso sino al rientro a scuola con l'altro. Nel 2026 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre. Al termine di ogni periodo di vacanza, l'alternanza dei weekend riprenderà con il genitore che non ha avuto con sé la figlia durante la vacanza.
- Vacanze estive
I genitori trascorreranno con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo/i da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di sovrapposizione dei periodi, ad anni pari deciderà il padre, ad anni dispari la madre.
Al termine di ogni periodo di vacanza, l'alternanza dei weekend riprenderà con il genitore che non ha avuto con sé la figlia durante la vacanza.
- Ponti e festività: come da calendario.
Rimane inteso che nei periodi di vacanza estiva, natalizia e pasquale sarà sospesa l'alternanza sopra prevista, ma saranno mantenuti i contatti telefonici o le videochiamate.
Per quanto non previsto nel presente atto con riferimento al rapporto genitori-figlia le parti si impegnano a concordare una soluzione nell'interesse della minore.
Il genitore che non ha la figlia con sé potrà telefonarle, anche tramite videochiamata, una volta al giorno in orario concordato nella fascia oraria dalle 18,00 alle 20,00.
5. La sig.ra si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia, versando al Sig. la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 100,00 (€ cento/00), da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente personale del sig. , noto alla sig.ra Tale importo sarà soggetto a CP_1 Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo per il processo di Famiglia applicato presso il Tribunale di Treviso, saranno a carico del padre per il 75 % e a carico della madre per il restante 25 %.
Ciascun genitore comunicherà una volta al mese (cumulando tutte le spese sostenute nel corso del mese) via e-mail o via messaggio telefonico (whatsapp) all'altro il conteggio delle spese anticipate ed, ove richiesto, esibirà pezza giustificativa: entro i 10 giorni successivi il genitore che, operate le opportune compensazioni, risulterà debitore provvederà a rimborsare quanto dovuto a conguaglio.
7. L'assegno unico universale ed ogni altra provvidenza economica spettante per la figlia minore verrà percepito al 100% dal padre.
8. Le parti dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento in proprio favore.
9. I coniugi concordano che la eventuale pubblicazione di immagini riguardanti genitore e minore su piattaforme social, sarà previamente concordata tra i genitori della minore.
10. I coniugi concordano che in caso di viaggi o spostamenti, il genitore che porterà la figlia con sé, avviserà l'altro della destinazione dove andrà, lasciando un indirizzo con un recapito, avvisando di come si sposterà (con quale mezzo) e dando notizie all'arrivo di destinazione.
11. La sig.ra si obbliga nei confronti del sig. a pagare integralmente il finanziamento Pt_1 CP_1 bancario n. 36907893 di € 3.600,00 (€ tremilaseicento/00), contratto insieme al sig. con Intesa CP_1 Sanpaolo in data 03.10.2024, con scadenza al 01.11.2027, trattandosi di debito proprio assunto per spese personali, versando al sig. l'intera rata mensile, pari attualmente a € 110,78 (€ centodieci/78), fino a CP_1 totale estinzione del debito, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente personale del sig. , noto alla sig.ra CP_1 Pt_1
12. Entrambi i genitori si impegnano ad introdurre con la doverosa gradualità eventuali terze persone nella vita della figlia.
13. Spese e compensi professionali relativi al presente giudizio interamente compensati. La sig.ra Pt_1 si obbliga a pagare al sig. le spese di € 1.900,00 (€ millenovecento/00), oltre Iva, CPA e spese CP_1 generali, e così per l'importo complessivo di € 2.772,33 (€ duemilasettecentosettantadue/33), che è stata condannata a pagare, giusta il provvedimento del 24.07.2025, emesso dalla Corte di Appello di Venezia R.G. n. 1175/2025 – Presidente, d.ssa Rita Rigoni, nel procedimento per reclamo promosso dalla sig.ra. Pt_1 avverso l'ordinanza di Codesto Ill.mo Tribunale del 16.06.2025 pubblicata il 17.06.2025 – Giudice, dr. Deli Luca, versando mensilmente al sig. la somma di € 50,00 (€ cinquanta/00), con decorrenza dal CP_1 corrente mese di ottobre 2025, per 56 rate mensili, fino a totale estinzione del debito, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente personale del sig. , noto alla sig.ra CP_1
Pt_1
14. Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere economico tra gli stessi esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo, salvo quanto previsto nelle suindicate condizioni di separazione personale.
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha richiesto la separazione personale dal coniuge . CP_1
Poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, la domanda di separazione personale formulata a entrambe le parti deve trovare accoglimento.
All'udienza del 8/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, specificato nei dettagli con nota congiunta in sostituzione d'udienza del 13/10/2025.
Giudice il Tribunale che le conclusioni delle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1 n. in Rosario (Argentina) il 31/03/1990 e C.F. C.F._1 CP_1
n. a Montebelluna (TV) il 04/06/1991, unitisi in matrimonio il 12/06/2021 e C.F._2 trascritto al n. 3, Parte I, Serie -, Anno 2021 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MASER alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 11/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in persona dei Magistrati: dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data 14/01/2025 da
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
31.03.1990, con l'avv. IMPARATO ROBERTO nei confronti di
(C.F . nato il [...] a [...]_1 C.F._2
con l'avv. PANETTA GIOVANNA
Conclusioni delle parti:
Per entrambe le parti:
Come da nota congiunta del 13/10/2025 ovvero:
Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi signori e Parte_1 CP_1 in riferimento al matrimonio contratto il 12.06.2021, trascritto nei registri del Comune di Maser all'Atto n. 3, parte I, anno 2021, con omologazione delle seguenti condizioni stabilite congiuntamente:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore , nata il [...], viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione familiare, di esclusiva proprietà di quest'ultimo, sita in Asolo (TV) in Via Cavin dei Cavai n. 19/E.
3. La casa familiare sita in Asolo (TV) in Via Cavin dei Cavai n. 19/E, viene assegnata al sig. , CP_1 con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, affinché vi abiti con la figlia. I beni strettamente personali della sig.ra ancora presenti presso la casa familiare, come da lista inviata e concordata tra le parti, Pt_1 saranno riconsegnati a quest'ultima con le modalità che i coniugi si impegnano a determinare. La sig.ra che ha già lasciato Pt_1 l'abitazione familiare, si obbliga a cambiare la residenza entro il termine di 15 giorni decorrenti dal deposito telematico della Memoria congiunta effettuato dalle Parti in data 06/10/2025 nel fascicolo del presente giudizio R.G. n. 170/2025.
4. La sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: Pt_1 Per_1
- A Weekend alternati: dal venerdì, al termine dell'orario scolastico/asilo, fino alla domenica sera alle ore 20:00. Il prelievo e il rientro della minore saranno a cura e spese della madre.
- Un Giorno infrasettimanale: ogni mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, con prelievo e rientro a cura e spese della madre.
- Vacanze pasquali e natalizie
Quanto al periodo di vacanze pasquali e natalizie sarà suddiviso a metà tra i genitori con alternanza negli anni per il giorno di Natale e Pasqua, in particolare dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al rientro a scuola con l'altro. La minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il genitore che non l'avrà con sé il giorno di Natale. Nel 2025 la minore trascorrerà il Natale con il padre.
Le vacanze pasquali saranno suddivise dall'inizio delle stesse al giorno di Pasqua con un genitore e dal giorno di Pasquetta compreso sino al rientro a scuola con l'altro. Nel 2026 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre. Al termine di ogni periodo di vacanza, l'alternanza dei weekend riprenderà con il genitore che non ha avuto con sé la figlia durante la vacanza.
- Vacanze estive
I genitori trascorreranno con la figlia 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo/i da comunicarsi reciprocamente entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di sovrapposizione dei periodi, ad anni pari deciderà il padre, ad anni dispari la madre.
Al termine di ogni periodo di vacanza, l'alternanza dei weekend riprenderà con il genitore che non ha avuto con sé la figlia durante la vacanza.
- Ponti e festività: come da calendario.
Rimane inteso che nei periodi di vacanza estiva, natalizia e pasquale sarà sospesa l'alternanza sopra prevista, ma saranno mantenuti i contatti telefonici o le videochiamate.
Per quanto non previsto nel presente atto con riferimento al rapporto genitori-figlia le parti si impegnano a concordare una soluzione nell'interesse della minore.
Il genitore che non ha la figlia con sé potrà telefonarle, anche tramite videochiamata, una volta al giorno in orario concordato nella fascia oraria dalle 18,00 alle 20,00.
5. La sig.ra si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia, versando al Sig. la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 100,00 (€ cento/00), da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente personale del sig. , noto alla sig.ra Tale importo sarà soggetto a CP_1 Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo per il processo di Famiglia applicato presso il Tribunale di Treviso, saranno a carico del padre per il 75 % e a carico della madre per il restante 25 %.
Ciascun genitore comunicherà una volta al mese (cumulando tutte le spese sostenute nel corso del mese) via e-mail o via messaggio telefonico (whatsapp) all'altro il conteggio delle spese anticipate ed, ove richiesto, esibirà pezza giustificativa: entro i 10 giorni successivi il genitore che, operate le opportune compensazioni, risulterà debitore provvederà a rimborsare quanto dovuto a conguaglio.
7. L'assegno unico universale ed ogni altra provvidenza economica spettante per la figlia minore verrà percepito al 100% dal padre.
8. Le parti dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento in proprio favore.
9. I coniugi concordano che la eventuale pubblicazione di immagini riguardanti genitore e minore su piattaforme social, sarà previamente concordata tra i genitori della minore.
10. I coniugi concordano che in caso di viaggi o spostamenti, il genitore che porterà la figlia con sé, avviserà l'altro della destinazione dove andrà, lasciando un indirizzo con un recapito, avvisando di come si sposterà (con quale mezzo) e dando notizie all'arrivo di destinazione.
11. La sig.ra si obbliga nei confronti del sig. a pagare integralmente il finanziamento Pt_1 CP_1 bancario n. 36907893 di € 3.600,00 (€ tremilaseicento/00), contratto insieme al sig. con Intesa CP_1 Sanpaolo in data 03.10.2024, con scadenza al 01.11.2027, trattandosi di debito proprio assunto per spese personali, versando al sig. l'intera rata mensile, pari attualmente a € 110,78 (€ centodieci/78), fino a CP_1 totale estinzione del debito, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente personale del sig. , noto alla sig.ra CP_1 Pt_1
12. Entrambi i genitori si impegnano ad introdurre con la doverosa gradualità eventuali terze persone nella vita della figlia.
13. Spese e compensi professionali relativi al presente giudizio interamente compensati. La sig.ra Pt_1 si obbliga a pagare al sig. le spese di € 1.900,00 (€ millenovecento/00), oltre Iva, CPA e spese CP_1 generali, e così per l'importo complessivo di € 2.772,33 (€ duemilasettecentosettantadue/33), che è stata condannata a pagare, giusta il provvedimento del 24.07.2025, emesso dalla Corte di Appello di Venezia R.G. n. 1175/2025 – Presidente, d.ssa Rita Rigoni, nel procedimento per reclamo promosso dalla sig.ra. Pt_1 avverso l'ordinanza di Codesto Ill.mo Tribunale del 16.06.2025 pubblicata il 17.06.2025 – Giudice, dr. Deli Luca, versando mensilmente al sig. la somma di € 50,00 (€ cinquanta/00), con decorrenza dal CP_1 corrente mese di ottobre 2025, per 56 rate mensili, fino a totale estinzione del debito, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente personale del sig. , noto alla sig.ra CP_1
Pt_1
14. Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere economico tra gli stessi esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo, salvo quanto previsto nelle suindicate condizioni di separazione personale.
Per il PM: “visto”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente, la quale ha richiesto la separazione personale dal coniuge . CP_1
Poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, la domanda di separazione personale formulata a entrambe le parti deve trovare accoglimento.
All'udienza del 8/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, specificato nei dettagli con nota congiunta in sostituzione d'udienza del 13/10/2025.
Giudice il Tribunale che le conclusioni delle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1 n. in Rosario (Argentina) il 31/03/1990 e C.F. C.F._1 CP_1
n. a Montebelluna (TV) il 04/06/1991, unitisi in matrimonio il 12/06/2021 e C.F._2 trascritto al n. 3, Parte I, Serie -, Anno 2021 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MASER alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 11/11/2025
Il Presidente Est. dott. Andrea Carli