Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga all' udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunziato e pubblicato ex articolo 429 c.p.c.- la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2107/2024
TRA
, in persona del legale c.f. e P.I.: P.IVA 1 Parte 1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti
Opponente
E
C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Puglisi, CP_1 giusta procura in atti
Opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
وin persona del 1.- Con ricorso depositato in data 16 aprile 2024, 1' Parte 1 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 30 marzo 2024, con cui CP 1 aveva intimato di pagare la complessiva somma di € 982,60 per l'illegittima ritenuta fiscale operata sulla somma di € 2.796,01 dovuta a titolo di risarcimento danno per mancata fruizione del pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, giusta sentenza del
Giudice del lavoro del Tribunale di Messina n. 33/2022, spedita in formula esecutiva il 2 febbraio
2022.
Affermava di aver correttamente trattenuto la ritenuta Irpef, pari a € 759,68, sulla somma riconosciuta al resistente a titolo di risarcimento del danno di € 2.796,01 e di aver corrisposto in busta paga la
Richiamava il parere emesso sul punto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale, a seguito di interpello, acquisito agli atti protocollari di essa ricorrente in data 29 febbraio 2024, con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), è stato affermato che “i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi (...) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti perduti” e, conseguentemente, asseriva che andavano ricompresi nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettati a tassazione. Chiedeva, pertanto, che l'atto di precetto opposto venisse dichiarato nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
,costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il 2.- CP_1
rigetto, con vittori di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
3.- All'udienza odierna, la causa viene decisa richiamando, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di questo Tribunale, condiviso da questo decidente (sent. n. 2056/2024).
Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza sulla natura, retributiva o meno, del buono pasto.
Costituisce ormai ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL Sanità 7 aprile 1999, dispone che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile".
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nel senso che "1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile".
L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale, che non corrisponde all'erogazione di una somma in denaro, bensì di titoli non monetizzabili destinati esclusivamente a esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa. Si tratta, dunque, di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale. (Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2115)
L'azienda ha ritenuto di dovere operare sugli importi versati a titolo di risarcimento per la mancata erogazione del buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) la trattenuta fiscale, ritenendo che l'indennizzo dovesse essere ritenuto un mancato guadagno, essendo pertanto assoggettato a tassazione ai sensi delle disposizioni del TUIR, per cui le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Nel caso di specie, il risarcimento ha la funzione di indennizzare il lavoratore dalla perdita subita per la mancata erogazione del buono pasto che gli sarebbe spettato, per cui la somma corrisposta non doveva essere assoggettata a tassazione.
In ogni caso, considerando il risarcimento quale prestazione sostituiva di mensa aziendale, va richiamato l'art. 51 del TUIR, secondo cui il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Lo stesso articolo al secondo comma punto c) esclude dalla formazione del reddito "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29"
La prestazione, pertanto, sarebbe comunque esente da imposta sino all'importo giornaliero di € 5,29, considerato che il risarcimento del danno è stato riconosciuto per un importo pari a € 4,13 inferiore alla somma citata dalla norma.
Non può pertanto condividersi il parere reso dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello, che aveva ritenuto la natura reddituale del risarcimento e la riconducibilità nell'ambito dell'art. 6, comma
2, del TUIR, non configurandosi alcuna delle specifiche ipotesi di esclusione previste dall'art. 51, comma 2, lett. c).
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
4.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e applicando i valori minimi data la breve durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
b) condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del giudizio, che si liquidano in € 320,5 oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'Avv.
Oreste Puglisi antistatario.
Messina, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga