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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1805/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1805/2022 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LAURA SALVI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_1
TARDUCCI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare, per le causali espresse in narrativa, la responsabilità del nella causazione delle lesioni personali subite dalla Controparte_1
IG.ra , e per l'effetto, condannare il detto Ente al Parte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla IG.ra Pt_2
1
[...] in conseguenza delle dette lesioni e da quantificarsi in € Parte_1
42.401,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo saldo ed un'eventuale somma da valutarsi in via equitativa quale risarcimento del danno da reato, o nella diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello respingere l'appello come proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 576/2022 del 01/03/2022 emessa dal Tribunale di Firenze;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CNAP come per legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 576/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di danno da cose in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato il davanti al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze, esponendo che in data 12 dicembre 2016, verso le ore 15, stava transitando a piedi lungo il marciapiede posto sulla sinistra di Via Cerretani, rispetto alla direzione Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella – Duomo, quando, all'altezza del civico ove era ubicata la filiale aveva deciso di attraversare la strada sulle strisce CP_2 pedonali per portarsi verso l'antistante negozio “Pull Over”, posto al civico 31 della medesima via, senonché, mentre stava terminando l'attraversamento, aveva perso l'equilibrio ed era caduta a terra, urtando il viso sul selciato, a causa di una buca creatasi sulla strada in ragione della mancanza di alcuni “sampietrini”, costituenti la pavimentazione del segmento viario.
Premesso di aver riportato un trauma facciale e la frattura del complesso zigomatico- orbito mascellare sinistro, aveva quindi chiesto la condanna del quale CP_1 proprietario e custode del bene, ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., a risarcirle i danni patiti.
Il si era costituito, assumendo che in realtà nel punto indicato dall'attrice non CP_1 erano presenti strisce pedonali, e dunque non era consentito l'attraversamento della via, che l'anomalia del manto stradale consisteva in una “modesta disconnessione” degli
2 elementi in porfido ben visibile e che la caduta era conseguenza di una sincope occorsa all'attrice o della sua disattenzione.
Espletate una prova testimoniale ed una ctu medico-legale, con sentenza 576/22 il tribunale ha affermato la sussistenza della responsabilità del ex art. 2051 c.c., CP_1 ritenendo al contempo sussistente un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% e condannando l'Ente a corrisponderle la somma di euro 8.558,15 oltre interessi compensativi, di cui euro 7.346,00 (asseritamente pari al 50% di euro
18.692,00, ma in realtà la metà di 18.692 è 9.346) a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.212,15 (euro 2.424,27 per spese mediche sanitarie, compresi euro 732,00 per spese di CTP, detratto il 50%) a titolo di danno patrimoniale, oltre alle spese di lite
(ponendo le spese di ctu a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo ciascuna).
La sig. ha appellato tale sentenza, relativamente alla parte in cui è stato Pt_1 affermato un suo concorso di colpa nella misura del 50%, alla quantificazione del danno ed alla liquidazione delle spese di lite, formulando le seguenti censure:
I. Era errata l'affermazione del tribunale secondo cui “la decisione dell'attrice di cambiare marciapiede (anche e solo per vedere le vetrine dei negozi) e di affrontare
l'attraversamento è dipesa da scelte personali”; essa si fondava sui seguenti errori:
a) Il primo giudice aveva affermato che le “fotografie prodotte al doc nr. 1 da parte attrice (in particolare A-B) non erano datate, ma certamente risalgono ad un periodo estivo e quindi, come tali, non sono riferibili al mese di dicembre 2016”, ma in realtà essa aveva prodotto tali foto solo per individuare il teatro del sinistro, mentre lo stato dei luoghi al momento del fatto era ritratto nella foto di cui al doc.
2, che era stata anche confermata dalla teste;
Tes_1
b) Il primo giudice aveva poi affermato che “Estrapolando invece dal sito
Google Maps i medesimi frame relativi al mese di Agosto 2015 e agosto 2016 (v. infra), si evince, chiaramente, che nel 2015 sul manto stradale pavimentato a sampietrini all'altezza della filiale di Via Cerretani erano disegnate delle CP_2 strisce gialle che, dopo un anno, non si vedevano quasi più, ormai cancellate dall'usura”, così dando atto di aver proceduto – in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del divieto di scienza privata - a ricercare una prova non presente in atti;
c) Tale illegittima ricerca di mezzi di prova era stata finalizzata a sopperire ad una carenza probatoria del convenuto, il quale aveva affermato, ma non dimostrato, che nel tratto di strada in cui era occorsa la caduta al momento del sinistro non era presente alcun attraversamento pedonale e che solo alcuni anni prima vi sarebbero state delle strisce (pedonali) di colore giallo;
3 d) Il tribunale si era basato su di una fotografia (illegittimamente acquisita) che in realtà era la combinazione di più fotogrammi (almeno due fotografie digitali) ritratti in tempo diverso, tanto che nella parte destra dell'immagine erano visibili delle strisce pedonali di colore “giallo”, mentre nella parte sinistra la prosecuzione di tale segnaletica orizzontale era di colore “bianco”; ciò era confermato anche dal fatto che i corpi e gli oggetti presenti sul lato destro dell'immagine (ossia nella parte in cui le strisce erano gialle) proiettavano delle ombre diverse da quelle prodotte da tutti i corpi presenti nella parte sinistra (ove erano presenti le strisce pedonali di colore bianco);
e) A ciò conseguiva che aveva errato il primo giudice nel ritenere inattendibile la teste , che aveva espressamente riconosciuto lo stato dei luoghi al Tes_1 momento del sinistro nella fotografia sub 2, confermando che, quando era caduta,
l'attrice stava attraversando sulle strisce pedonali;
II. Il tribunale, pur non affermandolo espressamente, aveva implicitamente recepito l'assunto del che vi fosse un attraversamento pedonale posto in prossimità di un CP_1 non meglio identificato impianto semaforico distante meno di 100 m., e che la Pt_1 sarebbe stata in colpa per aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali, laddove invece alcun altro attraversamento pedonale (oltre a quello da lei indicato) si trovava a meno di 100 m. e comunque, finanche ove avesse attraversato al di fuori delle strisce pedonali, non per questo essa danneggiata avrebbe colposamente concorso al fatto, posto che l'obbligo di attraversare sulle strisce pedonali non era volto ad evitare cadute, ma intralci alla circolazione stradale e investimenti;
III. Aveva errato il primo giudice nel ritenere che il tratto di strada luogo del sinistro non fosse pedonale, e comunque nel far da ciò discendere una presunzione di sconnessione del selciato e dunque di impossibilità di far affidamento sulla sua regolarità;
IV. Era errata la quantificazione del danno non patrimoniale, posto che sulla base della tabella milanese, per l'invalidità permanente (del 10%) e l'invalidità temporanea indicate in sentenza avrebbe dovuto essere liquidata la somma di euro 34.920,38,cui doveva aggiungersi un importo da individuarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da reato;
inoltre, a titolo di danno patrimoniale dovevano aggiungersi, alla somma di €
2.424,27 per spese mediche sanitarie, 1.500,00 € per spese non documentate;
V. Sfuggiva il motivo per cui le spese di lite erano state calcolate prendendo a riferimento lo scaglione fino ad € 26.000,00 e per cui erano state ridotte quelle della fase decisoria.
Il s'è costituito, contestando ogni doglianza e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
4 Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 29.10.2024 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024.
2. Il perimetro della decisione.
Il non ha proposto appello incidentale, di talché è divenuta definitiva CP_1
l'affermazione della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per la caduta della sig. Pt_1 ed appaiono del tutto irrilevanti le deduzione effettuate dall'appellato in questo grado volte ad ipotizzare che l'appellante sia caduta per una sincope e non a causa della buca presente sul selciato.
Dunque, in punto di an debeatur l'unico profilo controverso riguarda la sussistenza, o non, del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% affermata dal tribunale.
3. Il primo, il secondo ed il terzo motivo d'appello: il concorso di colpa della danneggiata.
I primi tre motivi d'appello, stante la stretta connessione logica che li lega, ed essendo tutti volti a negare (o almeno ridimensionare) il concorso di colpa della , vanno Pt_1 esaminati congiuntamente.
Il primo giudice ha così argomentato la propria decisione d'imputare il sinistro di causa anche al concorso colposo della danneggiata: “Le fotografie prodotte al doc nr. 1 da parte attrice (in particolare A-B) non sono datate, ma certamente risalgono ad un periodo estivo e quindi, come tali, non sono riferibili al mese di dicembre 2016.
Estrapolando invece dal sito Google Maps i medesimi frame relativi al mese di Agosto 2015 e agosto 2016 (v. infra), si CP_ evince, chiaramente, che nel 2015 sul manto stradale pavimentato a sampietrini all'altezza della filiale di Via
Cerretani erano disegnate delle strisce gialle che, dopo un anno, non si vedevano quasi più, ormai cancellate dall'usura.
Dunque già nel mese di agosto 2016 non vi era alcun obbligo del pedone di attraversare Via Cerretani in tale punto della strada in quanto non erano presenti le strisce pedonali (la teste probabilmente erra allorquando afferma che Tes_1 vi erano delle strisce pedonali!), per cui la decisione dell'attrice di cambiare marciapiede (anche e solo per vedere le vetrine dei negozi) e di affrontare l'attraversamento è dipesa da scelte personali.
Inoltre, come ben si nota nelle fotografie sopra riportate, sebbene le condizioni della sede stradale di Via Cerretani non fossero ottimali (si nota l'assenza di molti sampietrini e la presenza di buche e di “toppe di bitume sovrapposte al pavè”), ciò era anche dovuto al fatto che Via Cerretani era ancora interessata dal traffico veicolare che si sviluppava, a senso unico, verso la Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella;
dunque non può ancora definirsi Via Cerretani una strada lungo la quale il pedone può distarsi perché può “confidare” sulla “buona” tenuta del manto stradale e perché interessata solo da traffico pedonale;
infine, la luce solare rende alquanto illuminata la condizione dei luoghi e non può
5 negarsi – perché è evidente - che le “irregolarità ed anomalie della superficie viaria” siano perfettamente visibili al pedone.
Da quanto precede deve concludersi che l'attrice, nell'attraversare Via Cerretani, non si è attenuta alla regola prudenziale per la quale mentre si cammina occorre osservare la sede stradale che, peraltro a occhio nudo, era interessata da dissesti, disconnessioni, usure, rattoppi e buche, del tutto visibili e prevedibili, come del resto lo è il punto di caduta, come riportato dalla Figura C del doc nr 2 di parte attrice”.
A corroborare tale motivazione, il tribunale ha inserito nel corpo della sentenza la sottostante fotografia, per sua stessa ammissione scaricata da Google Maps.
L'appellante non ha censurato l'affermazione che la buca fosse visibile, ma soltanto quella secondo cui essa non stava attraversando sulle strisce, e quella secondo cui il tratto di strada in esame non era pedonale e dunque il pedone non poteva confidare in una buona tenuta del manto stradale.
Partendo dalla prima questione, in ordine a tale immagine ha rilevato, da un canto, che l'avvenuta estrapolazione di essa da parte del giudice violava l'art. 115 c.p.c. e il divieto di scienza privata e, dall'altro, che la suddetta fotografia in realtà era la combinazione di più fotogrammi (almeno due fotografie digitali) ritratti in tempo diverso, tanto che nella parte destra dell'immagine erano visibili delle strisce pedonali di colore “giallo”, mentre nella parte sinistra la prosecuzione di tale segnaletica orizzontale era di colore “bianco”; ciò era confermato anche dal fatto che i corpi e gli oggetti presenti sul lato destro dell'immagine (ossia nella parte in cui le strisce erano gialle) proiettavano delle ombre
6 diverse da quelle prodotte da tutti i corpi presenti nella parte sinistra (ove erano presenti le strisce pedonali di colore bianco).
Entrambi tali doglianze sono fondate.
In primo luogo, il giudice ha acquisito le suddette immagini illegittimamente, andando egli stesso alla ricerca di una prova, in spregio all'art. 115 c.p.c., per di più al di fuori di ogni contraddittorio;
non si tratta, infatti, come sostenuto dall'appellato, del mero utilizzo di un dato notorio - posto che il fatto notorio è solo quello acquisito alla conoscenza della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, laddove nel caso in esame tale fatto era tutt'altro che noto a tutti, posto che non solo esso è stato contestato e smentito da altre prove, ma addirittura lo stesso giudice di primo grado ha dovuto ricercarlo appositamente.
In secondo luogo, tale fotografia non è affatto chiara nella sua capacità rappresentativa, non fosse altro che perché le strisce pedonali sono senza alcuna ragione di due differenti colori su un lato e sull'altro.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, essa parrebbe la combinazione di più fotogrammi ritratti in tempo diverso;
ciò trova conferma anche nella difformità tra le ombre generate da ciò che si trova sulla parte sinistra e ciò che invece si trova sulla parte destra.
Come evidenziato dalla ET, gli edifici ritratti nella parte destra della fotografia
7 generano delle ombre (cfr. le frecce di colore verde individuate dalle lettere “C” e “D”), particolarmente evidenti anche sulla facciata del Duomo (cfr. la freccia di colore verde contrassegnata dalla lettera “E”), compatibili con una posizione del sole quasi prossimo allo zenit, mentre i corpi e gli oggetti presenti sul lato sinistro dell'immagine proiettano delle ombre orientate dal basso verso l'alto dell'immagine (cfr. le frecce campite con colore rosso e contraddistinte dalle lettere da “F” a “M”), segno evidente che erano stati ritratti allorquando il sole si trovava, per quanto ancora alto, già spostato verso ovest e, quindi, nelle prime ore postmeridiane.
Peraltro, la presenza di tali strisce, per quanto sbiadite - ma non cancellate - è inferibile anche dalla foto prodotta dal e da tale Ente riferita proprio al 2016, nonostante CP_1 la pessima qualità dell'immagine (v. doc. 1 di parte convenuta):
Che, poi, l'allegato fotografico contraddistinto dal n. 1 di parte attrice non si riferisca al momento del sinistro è vero, ma irrilevante, posto che è chiaro che la aveva Pt_1 prodotto tali foto solo per individuare il teatro della caduta, mentre lo stato dei luoghi al momento del fatto era ritratto nella foto di cui al doc. 2, che è stata pienamente confermata dalla teste;
a ciò consegue che ha errato il primo giudice nel Tes_1 ritenere inattendibile la teste , che aveva espressamente riconosciuto lo stato Tes_1 dei luoghi al momento del sinistro nella fotografia sub 2, che qui si riporta:
8 La teste oculare, indifferente, aveva infatti dichiarato: “riconosco la foto di cui al doc. n.
2 come quelle dei fatti oggetto di causa. In particolare, riconosco il negozio presso cui lavoravo e le strisce pedonali che si trovano proprio di fronte al negozio. Dall'altro lato della strada inoltre è presente la filiale della ed ancora “è vero. Ricordo che la CP_2 sig.ra attraversava le strisce pedonali venendo dalla filiale e in direzione del negozio”.
Tutto ciò per rilevare, dunque, in ultima analisi, che al momento del fatto la Pt_1 stava attraversando su strisce certamente sbiadite, ma ancora presenti.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, se anche la avesse Pt_1 attraversato fuori dalle strisce non sarebbe stata per ciò solo in colpa rispetto al verificarsi della caduta perché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(v. da ultimo Cass. 27/02/2019 n. 5729; 31/05/2019 n. 14885), da cui non c'è ragione di discostarsi, l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (posto che solo la violazione delle norme che hanno come scopo principale quello di evitare l'evento in concreto verificatosi può considerarsi condotta colpevole che ha concorso a causare il
9 danno), e l'obbligo di attraversare sulle strisce pedonali non è volto ad evitare cadute, ma intralci alla circolazione stradale e investimenti.
D'altro canto, a ben vedere, il tribunale, diversamente dal non ha imputato CP_1
(quantomeno espressamente) alla una colpa per aver attraversato al di fuori Pt_1 delle zebre ma, piuttosto, ha affermato che poiché essa aveva attraversamento al di fuori di un passaggio pedonale allora non poteva invocare un obbligo di passare proprio di lì.
La questione, tuttavia, va impostata diversamente: la attraversò correttamente Pt_1 in quel punto perché vi erano le strisce pedonali, e tuttavia non è che per ciò solo non abbia concorso colposamente al fatto.
Invero, un suo concorso colposo è comunque ravvisabile, stante la visibilità dell'anomalia; visibilità, si sottolinea, che ben emerge dalla su riportata fotografia e che è per di più divenuta incontrovertibile, non essendo la relativa affermazione del primo giudice stata censurata dall'appellante.
Si tratta, allora, di comprendere l'entità di tale concorso e nel rispondere a tale quesito appare francamente di scarso rilievo lo stabilire se l'area del sinistro fosse zona pedonale, come sostenuto dall'appellante, o in quel punto strada ancora aperta al traffico, come sostenuto dall'appellato: certo è che, in ogni caso, si trattava di una strada collocata nella zona più centrale di , a due passi dal Duomo e da Piazza Santa Maria CP_1
Novella, molto frequentata da turisti e che indubbiamente avrebbe dovuto essere ben tenuta;
altrettanto certamente i mezzi vi passavano (in ipotesi, solo quelli autorizzati;
del resto, la presenza di auto emerge anche da tutte le foto suddette) e questo, se da un canto poteva far presagire all'utente qualche lesione del manto stradale, dall'altro, per converso, imponeva a chi attraversasse la strada, seppur sulle strisce pedonali, di prestare attenzione anche all'ambiente circostante.
Per questo, ma anche perché la buca era sì percepibile, ma non era una voragine, e comunque poteva essere stata comprensibilmente sottovalutata nella sua insidiosità, proprio perché stretta, ma profonda, appare congruo determinare la colpa della danneggiata nella misura del 25%; benvero, rispetto alla distrazione del pedone si appalesa ben più grave il contegno del che omise la manutenzione della CP_1 pavimentazione di una strada largamente frequentata e per di più in un tratto deputato all'attraversamento pedonale.
Alla ET spetta allora una somma pari non al 50%, ma al 75% del danno patito.
4. Il quarto motivo d'appello: la quantificazione del danno.
Incontestato che, come affermato dal primo giudice sulla base della ctu medico-legale espletata, a firma del prof. a causa della caduta la aveva riportato Per_1 Pt_1 postumi nella misura del 10% ed un'invalidità temporanea pari a 5 gg di ITT, 35 gg di
10 ITP al 75%, 35 gg di ITP al 50% e 221 gg di ITP al 20%, e che tale danno andasse liquidato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2021, l'appellante si duole che il tribunale abbia desunto da tali parametri un danno pari ad euro 18.692,00 (poi ridotto per il concorso di colpa), e sostenuto che il risultato avrebbe invece dovuto essere pari ad euro
34.920,38, compresa una personalizzazione del danno permanente.
Poiché il primo giudice non ha esternato le modalità di calcolo (e non ha neppure calcolato separatamente il danno permanente da quello temporaneo), per verificare la fondatezza o meno di tale censura appare necessario svolgere il relativo calcolo.
Posto che l'appellante al momento del fatto aveva già compiuto 69 anni, ed era dunque nel suo settantesimo anno (dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il demoltiplicatore in ragione dell'età è dello 0,655 ed il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 18.550,00 (di cui euro 14.722,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 3.828,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore media, presunta in base al tipo di lesione).
Il danno temporaneo, invece, data una diaria di euro 99,00 per ogni giorno di ITT, ammonta ad euro 9.109,10 (490,00 + 2.572,50 + 1.715,00 + 4.331,60).
Dunque il complessivo danno ammonta ad euro 27.659,10, e non come indicato dal tribunale, non si sa in base a quale errore, ad euro 18.692,00.
Per converso, contrariamente a quanto dedotto dalla , la somma indicata a titolo Pt_1 di danno non patrimoniale permanente non può essere maggiorata per una non meglio giustificata esigenza di personalizzazione, non avendo essa né allegato né tantomeno dimostrato particolari ragioni per cui le lesioni le avrebbero arrecato un nocumento maggiore di quello che avrebbero arrecato ad altra persona della sua stessa età.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
11 Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Dunque, il danno non patrimoniale ammonta ad euro 27.659,10 e, in considerazione del ridetto concorso di colpa nella misura del 25%, alla danneggiata spetta a tale titolo la somma di euro 20.744,32, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato al 12.12.2016 e poi via via calcolati sino alla data di pubblicazione della sentenza, come già affermato dal primo giudice.
Non può, poi, a tale somma aggiungersi un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno da reato.
Benvero, con la locuzione “danno da reato” si fa riferimento al titolo del credito risarcitorio, non anche alla natura del nocumento risarcito che, a prescindere dal titolo, rimane quello già riconosciuto - ovvero il danno non patrimoniale per la lesione colposa dell'integrità psico-fisica della ed il danno morale a ciò correlato (oltre al danno Pt_1 patrimoniale). Che tale danno potesse essere risarcito, ex art. 2059 c.c., tanto in forza dell'art. 185 c.p. (per il reato di lesioni colpose) quanto ex artt. 2 e 32 della Costituzione non vale infatti a configurare un doppio risarcimento, pena un'inammissibile duplicazione del danno.
Quanto al danno patrimoniale, oltre a quanto già correttamente riconosciuto dal tribunale e rapportato agli esborsi per spese mediche, pari ad euro 2.424,27 (di cui euro 732,00
12 per la consulenza di parte), l'appellante ha chiesto anche ulteriori 1.500,00 € per “spese non documentate”, senza nulla aggiungere: si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta che ancor prima che infondata si appalesa inammissibile, perché priva di ogni motivazione, in spregio all'art. 342 c.p.c.
Quindi, a titolo di danno non patrimoniale il credito dell'appellante, stante la decurtazione di un quarto per il suo concorso di colpa, ammonta ad euro 1.818,20.
Trattandosi di debito di valore tale somma avrebbe dovuta essere attualizzata al momento della decisione, ma poiché il primo giudice non lo ha fatto, limitandosi a riconoscere gli interessi compensativi, e tale statuizione non è stata oggetto di censura, su tale importo non va computata la rivalutazione monetaria.
Dunque, conclusivamente, il complessivo credito della è pari alla somma di euro Pt_1
22.562,52 (20.744,32 + 1.818,20), oltre interessi compensativi come indicato dal tribunale (ovvero - previa devalutazione della parte di credito attinente il danno non patrimoniale dal 2021 al momento del fatto - oltre interessi sulla somma rivalutata anno per anno), per complessivi euro 28.195,54.
5. Il quinto motivo d'appello: le spese di lite del primo grado.
Col quinto motivo d'appello, ritiene incomprensibile la scelta operata in sentenza Pt_1 di calcolare le spese di lite prendendo a riferimento lo scaglione fino ad € 26.000,00, e di ridurre le spese della fase decisoria.
Tuttavia, il primo giudice aveva liquidato le spese di lite rapportandole, coerentemente, all'ammontare del credito riconosciuto, posto che nel caso, qual è quello di specie, di accoglimento, anche parziale, della domanda l'art. 6, comma 1, quarto periodo, del d.m.
n. 55 del 2014, dispone che la liquidazione degli onorari a carico del soccombente si effettui avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Inoltre, correttamente, aveva liquidato la fase decisoria secondo i valori minimi anziché medi, essendo la causa stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con la redazione da parte della difesa di una sola memoria conclusiva.
Ad ogni modo, questo motivo d'appello, infondato, è destinato a rifluire nella più complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi che consegue alla parziale riforma della sentenza appellata.
6. Le spese dei due gradi.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza
13 della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi la
è risultata vittoriosa nella misura del 75%, stante il suo concorso di colpa per un Pt_1 quarto.
Tuttavia, poiché il tribunale, pur avendo riconosciuto un concorso di colpa finanche maggiore, non aveva disposto una compensazione parziale delle spese, ma aveva condannato il a rifondere le spese di lite all'attrice integralmente, in questa sede CP_1 si ritiene di non poter sovvertire per il primo grado tale regime, più favorevole alla
. Pt_1
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29/10/2019 n.
27606; 05/10/2023 n. 27606), la parziale riforma della decisione impugnata, da parte del giudice d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato;
la preclusione nascente dal giudicato impedisce dunque al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.
Pertanto, le spese del primo grado, non oggetto d'impugnazione incidentale, debbono essere integralmente rifuse alla dal esse, per quanto motivato nel Pt_1 CP_1 precedente paragrafo, debbono essere quantificate nella misura già disposta dal tribunale, posto che, anche per come incrementato in questo grado, il credito della al 1°.3.2022 (data della sentenza impugnata), maggiorato degli interessi Pt_1 compensativi, ammontava ad euro 23.890,77, e dunque era comunque collocato nello scaglione 5.201-26.000 adottato dal primo giudice.
Solo, poiché il tribunale aveva posto le spese di ctu a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, si deve, invece, porle per il 25% a carico della e per il 75% a Pt_1 carico del CP_1
14 Quanto alle spese dell'appello, esse, stante la soccombenza reciproca per il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 25%, debbono essere compensate per un quarto e il dev'essere condannato a rifondere alla CP_1
i residui ¾ di tali spese, pari, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. Pt_1
147/22 - esclusa la fase istruttoria/di trattazione, non espletata - secondo i valori medi dello scaglione 26.001-52.000 (posto che in considerazione dell'ulteriore maturare degli interessi il credito della danneggiata è arrivato all'importo di euro 28.195,54), ad euro
5.209,50 (6.946 x 3/4).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
576/2022 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, determina il concorso di colpa della danneggiata nella misura di un quarto (anziché di un mezzo) e condanna il
a rifonderle i ¾ del danno patito, che liquida nella complessiva somma CP_1 di euro 28.195,54 (anziché in quella di euro € 8.558,15, oltre interessi compensativi indicata dal tribunale), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
conferma la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, salvo disporre che le spese di ctu gravino sul nella misura di ¾ e sulla nella CP_1 Pt_1 misura di ¼; compensa per un quarto le spese dell'appello e condanna l'appellato a rifondere all'appellante i residui tre quarti di tali spese, che liquida nella somma (già proporzionata) di euro 5.209,50.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1805/2022 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LAURA SALVI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_1
TARDUCCI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare, per le causali espresse in narrativa, la responsabilità del nella causazione delle lesioni personali subite dalla Controparte_1
IG.ra , e per l'effetto, condannare il detto Ente al Parte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla IG.ra Pt_2
1
[...] in conseguenza delle dette lesioni e da quantificarsi in € Parte_1
42.401,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo saldo ed un'eventuale somma da valutarsi in via equitativa quale risarcimento del danno da reato, o nella diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello respingere l'appello come proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 576/2022 del 01/03/2022 emessa dal Tribunale di Firenze;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CNAP come per legge.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 576/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di danno da cose in custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato il davanti al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze, esponendo che in data 12 dicembre 2016, verso le ore 15, stava transitando a piedi lungo il marciapiede posto sulla sinistra di Via Cerretani, rispetto alla direzione Stazione Ferroviaria Santa Maria Novella – Duomo, quando, all'altezza del civico ove era ubicata la filiale aveva deciso di attraversare la strada sulle strisce CP_2 pedonali per portarsi verso l'antistante negozio “Pull Over”, posto al civico 31 della medesima via, senonché, mentre stava terminando l'attraversamento, aveva perso l'equilibrio ed era caduta a terra, urtando il viso sul selciato, a causa di una buca creatasi sulla strada in ragione della mancanza di alcuni “sampietrini”, costituenti la pavimentazione del segmento viario.
Premesso di aver riportato un trauma facciale e la frattura del complesso zigomatico- orbito mascellare sinistro, aveva quindi chiesto la condanna del quale CP_1 proprietario e custode del bene, ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., a risarcirle i danni patiti.
Il si era costituito, assumendo che in realtà nel punto indicato dall'attrice non CP_1 erano presenti strisce pedonali, e dunque non era consentito l'attraversamento della via, che l'anomalia del manto stradale consisteva in una “modesta disconnessione” degli
2 elementi in porfido ben visibile e che la caduta era conseguenza di una sincope occorsa all'attrice o della sua disattenzione.
Espletate una prova testimoniale ed una ctu medico-legale, con sentenza 576/22 il tribunale ha affermato la sussistenza della responsabilità del ex art. 2051 c.c., CP_1 ritenendo al contempo sussistente un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% e condannando l'Ente a corrisponderle la somma di euro 8.558,15 oltre interessi compensativi, di cui euro 7.346,00 (asseritamente pari al 50% di euro
18.692,00, ma in realtà la metà di 18.692 è 9.346) a titolo di danno non patrimoniale ed euro 1.212,15 (euro 2.424,27 per spese mediche sanitarie, compresi euro 732,00 per spese di CTP, detratto il 50%) a titolo di danno patrimoniale, oltre alle spese di lite
(ponendo le spese di ctu a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo ciascuna).
La sig. ha appellato tale sentenza, relativamente alla parte in cui è stato Pt_1 affermato un suo concorso di colpa nella misura del 50%, alla quantificazione del danno ed alla liquidazione delle spese di lite, formulando le seguenti censure:
I. Era errata l'affermazione del tribunale secondo cui “la decisione dell'attrice di cambiare marciapiede (anche e solo per vedere le vetrine dei negozi) e di affrontare
l'attraversamento è dipesa da scelte personali”; essa si fondava sui seguenti errori:
a) Il primo giudice aveva affermato che le “fotografie prodotte al doc nr. 1 da parte attrice (in particolare A-B) non erano datate, ma certamente risalgono ad un periodo estivo e quindi, come tali, non sono riferibili al mese di dicembre 2016”, ma in realtà essa aveva prodotto tali foto solo per individuare il teatro del sinistro, mentre lo stato dei luoghi al momento del fatto era ritratto nella foto di cui al doc.
2, che era stata anche confermata dalla teste;
Tes_1
b) Il primo giudice aveva poi affermato che “Estrapolando invece dal sito
Google Maps i medesimi frame relativi al mese di Agosto 2015 e agosto 2016 (v. infra), si evince, chiaramente, che nel 2015 sul manto stradale pavimentato a sampietrini all'altezza della filiale di Via Cerretani erano disegnate delle CP_2 strisce gialle che, dopo un anno, non si vedevano quasi più, ormai cancellate dall'usura”, così dando atto di aver proceduto – in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del divieto di scienza privata - a ricercare una prova non presente in atti;
c) Tale illegittima ricerca di mezzi di prova era stata finalizzata a sopperire ad una carenza probatoria del convenuto, il quale aveva affermato, ma non dimostrato, che nel tratto di strada in cui era occorsa la caduta al momento del sinistro non era presente alcun attraversamento pedonale e che solo alcuni anni prima vi sarebbero state delle strisce (pedonali) di colore giallo;
3 d) Il tribunale si era basato su di una fotografia (illegittimamente acquisita) che in realtà era la combinazione di più fotogrammi (almeno due fotografie digitali) ritratti in tempo diverso, tanto che nella parte destra dell'immagine erano visibili delle strisce pedonali di colore “giallo”, mentre nella parte sinistra la prosecuzione di tale segnaletica orizzontale era di colore “bianco”; ciò era confermato anche dal fatto che i corpi e gli oggetti presenti sul lato destro dell'immagine (ossia nella parte in cui le strisce erano gialle) proiettavano delle ombre diverse da quelle prodotte da tutti i corpi presenti nella parte sinistra (ove erano presenti le strisce pedonali di colore bianco);
e) A ciò conseguiva che aveva errato il primo giudice nel ritenere inattendibile la teste , che aveva espressamente riconosciuto lo stato dei luoghi al Tes_1 momento del sinistro nella fotografia sub 2, confermando che, quando era caduta,
l'attrice stava attraversando sulle strisce pedonali;
II. Il tribunale, pur non affermandolo espressamente, aveva implicitamente recepito l'assunto del che vi fosse un attraversamento pedonale posto in prossimità di un CP_1 non meglio identificato impianto semaforico distante meno di 100 m., e che la Pt_1 sarebbe stata in colpa per aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali, laddove invece alcun altro attraversamento pedonale (oltre a quello da lei indicato) si trovava a meno di 100 m. e comunque, finanche ove avesse attraversato al di fuori delle strisce pedonali, non per questo essa danneggiata avrebbe colposamente concorso al fatto, posto che l'obbligo di attraversare sulle strisce pedonali non era volto ad evitare cadute, ma intralci alla circolazione stradale e investimenti;
III. Aveva errato il primo giudice nel ritenere che il tratto di strada luogo del sinistro non fosse pedonale, e comunque nel far da ciò discendere una presunzione di sconnessione del selciato e dunque di impossibilità di far affidamento sulla sua regolarità;
IV. Era errata la quantificazione del danno non patrimoniale, posto che sulla base della tabella milanese, per l'invalidità permanente (del 10%) e l'invalidità temporanea indicate in sentenza avrebbe dovuto essere liquidata la somma di euro 34.920,38,cui doveva aggiungersi un importo da individuarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da reato;
inoltre, a titolo di danno patrimoniale dovevano aggiungersi, alla somma di €
2.424,27 per spese mediche sanitarie, 1.500,00 € per spese non documentate;
V. Sfuggiva il motivo per cui le spese di lite erano state calcolate prendendo a riferimento lo scaglione fino ad € 26.000,00 e per cui erano state ridotte quelle della fase decisoria.
Il s'è costituito, contestando ogni doglianza e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
4 Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 29.10.2024 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024.
2. Il perimetro della decisione.
Il non ha proposto appello incidentale, di talché è divenuta definitiva CP_1
l'affermazione della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per la caduta della sig. Pt_1 ed appaiono del tutto irrilevanti le deduzione effettuate dall'appellato in questo grado volte ad ipotizzare che l'appellante sia caduta per una sincope e non a causa della buca presente sul selciato.
Dunque, in punto di an debeatur l'unico profilo controverso riguarda la sussistenza, o non, del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% affermata dal tribunale.
3. Il primo, il secondo ed il terzo motivo d'appello: il concorso di colpa della danneggiata.
I primi tre motivi d'appello, stante la stretta connessione logica che li lega, ed essendo tutti volti a negare (o almeno ridimensionare) il concorso di colpa della , vanno Pt_1 esaminati congiuntamente.
Il primo giudice ha così argomentato la propria decisione d'imputare il sinistro di causa anche al concorso colposo della danneggiata: “Le fotografie prodotte al doc nr. 1 da parte attrice (in particolare A-B) non sono datate, ma certamente risalgono ad un periodo estivo e quindi, come tali, non sono riferibili al mese di dicembre 2016.
Estrapolando invece dal sito Google Maps i medesimi frame relativi al mese di Agosto 2015 e agosto 2016 (v. infra), si CP_ evince, chiaramente, che nel 2015 sul manto stradale pavimentato a sampietrini all'altezza della filiale di Via
Cerretani erano disegnate delle strisce gialle che, dopo un anno, non si vedevano quasi più, ormai cancellate dall'usura.
Dunque già nel mese di agosto 2016 non vi era alcun obbligo del pedone di attraversare Via Cerretani in tale punto della strada in quanto non erano presenti le strisce pedonali (la teste probabilmente erra allorquando afferma che Tes_1 vi erano delle strisce pedonali!), per cui la decisione dell'attrice di cambiare marciapiede (anche e solo per vedere le vetrine dei negozi) e di affrontare l'attraversamento è dipesa da scelte personali.
Inoltre, come ben si nota nelle fotografie sopra riportate, sebbene le condizioni della sede stradale di Via Cerretani non fossero ottimali (si nota l'assenza di molti sampietrini e la presenza di buche e di “toppe di bitume sovrapposte al pavè”), ciò era anche dovuto al fatto che Via Cerretani era ancora interessata dal traffico veicolare che si sviluppava, a senso unico, verso la Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella;
dunque non può ancora definirsi Via Cerretani una strada lungo la quale il pedone può distarsi perché può “confidare” sulla “buona” tenuta del manto stradale e perché interessata solo da traffico pedonale;
infine, la luce solare rende alquanto illuminata la condizione dei luoghi e non può
5 negarsi – perché è evidente - che le “irregolarità ed anomalie della superficie viaria” siano perfettamente visibili al pedone.
Da quanto precede deve concludersi che l'attrice, nell'attraversare Via Cerretani, non si è attenuta alla regola prudenziale per la quale mentre si cammina occorre osservare la sede stradale che, peraltro a occhio nudo, era interessata da dissesti, disconnessioni, usure, rattoppi e buche, del tutto visibili e prevedibili, come del resto lo è il punto di caduta, come riportato dalla Figura C del doc nr 2 di parte attrice”.
A corroborare tale motivazione, il tribunale ha inserito nel corpo della sentenza la sottostante fotografia, per sua stessa ammissione scaricata da Google Maps.
L'appellante non ha censurato l'affermazione che la buca fosse visibile, ma soltanto quella secondo cui essa non stava attraversando sulle strisce, e quella secondo cui il tratto di strada in esame non era pedonale e dunque il pedone non poteva confidare in una buona tenuta del manto stradale.
Partendo dalla prima questione, in ordine a tale immagine ha rilevato, da un canto, che l'avvenuta estrapolazione di essa da parte del giudice violava l'art. 115 c.p.c. e il divieto di scienza privata e, dall'altro, che la suddetta fotografia in realtà era la combinazione di più fotogrammi (almeno due fotografie digitali) ritratti in tempo diverso, tanto che nella parte destra dell'immagine erano visibili delle strisce pedonali di colore “giallo”, mentre nella parte sinistra la prosecuzione di tale segnaletica orizzontale era di colore “bianco”; ciò era confermato anche dal fatto che i corpi e gli oggetti presenti sul lato destro dell'immagine (ossia nella parte in cui le strisce erano gialle) proiettavano delle ombre
6 diverse da quelle prodotte da tutti i corpi presenti nella parte sinistra (ove erano presenti le strisce pedonali di colore bianco).
Entrambi tali doglianze sono fondate.
In primo luogo, il giudice ha acquisito le suddette immagini illegittimamente, andando egli stesso alla ricerca di una prova, in spregio all'art. 115 c.p.c., per di più al di fuori di ogni contraddittorio;
non si tratta, infatti, come sostenuto dall'appellato, del mero utilizzo di un dato notorio - posto che il fatto notorio è solo quello acquisito alla conoscenza della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, laddove nel caso in esame tale fatto era tutt'altro che noto a tutti, posto che non solo esso è stato contestato e smentito da altre prove, ma addirittura lo stesso giudice di primo grado ha dovuto ricercarlo appositamente.
In secondo luogo, tale fotografia non è affatto chiara nella sua capacità rappresentativa, non fosse altro che perché le strisce pedonali sono senza alcuna ragione di due differenti colori su un lato e sull'altro.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, essa parrebbe la combinazione di più fotogrammi ritratti in tempo diverso;
ciò trova conferma anche nella difformità tra le ombre generate da ciò che si trova sulla parte sinistra e ciò che invece si trova sulla parte destra.
Come evidenziato dalla ET, gli edifici ritratti nella parte destra della fotografia
7 generano delle ombre (cfr. le frecce di colore verde individuate dalle lettere “C” e “D”), particolarmente evidenti anche sulla facciata del Duomo (cfr. la freccia di colore verde contrassegnata dalla lettera “E”), compatibili con una posizione del sole quasi prossimo allo zenit, mentre i corpi e gli oggetti presenti sul lato sinistro dell'immagine proiettano delle ombre orientate dal basso verso l'alto dell'immagine (cfr. le frecce campite con colore rosso e contraddistinte dalle lettere da “F” a “M”), segno evidente che erano stati ritratti allorquando il sole si trovava, per quanto ancora alto, già spostato verso ovest e, quindi, nelle prime ore postmeridiane.
Peraltro, la presenza di tali strisce, per quanto sbiadite - ma non cancellate - è inferibile anche dalla foto prodotta dal e da tale Ente riferita proprio al 2016, nonostante CP_1 la pessima qualità dell'immagine (v. doc. 1 di parte convenuta):
Che, poi, l'allegato fotografico contraddistinto dal n. 1 di parte attrice non si riferisca al momento del sinistro è vero, ma irrilevante, posto che è chiaro che la aveva Pt_1 prodotto tali foto solo per individuare il teatro della caduta, mentre lo stato dei luoghi al momento del fatto era ritratto nella foto di cui al doc. 2, che è stata pienamente confermata dalla teste;
a ciò consegue che ha errato il primo giudice nel Tes_1 ritenere inattendibile la teste , che aveva espressamente riconosciuto lo stato Tes_1 dei luoghi al momento del sinistro nella fotografia sub 2, che qui si riporta:
8 La teste oculare, indifferente, aveva infatti dichiarato: “riconosco la foto di cui al doc. n.
2 come quelle dei fatti oggetto di causa. In particolare, riconosco il negozio presso cui lavoravo e le strisce pedonali che si trovano proprio di fronte al negozio. Dall'altro lato della strada inoltre è presente la filiale della ed ancora “è vero. Ricordo che la CP_2 sig.ra attraversava le strisce pedonali venendo dalla filiale e in direzione del negozio”.
Tutto ciò per rilevare, dunque, in ultima analisi, che al momento del fatto la Pt_1 stava attraversando su strisce certamente sbiadite, ma ancora presenti.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, se anche la avesse Pt_1 attraversato fuori dalle strisce non sarebbe stata per ciò solo in colpa rispetto al verificarsi della caduta perché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
(v. da ultimo Cass. 27/02/2019 n. 5729; 31/05/2019 n. 14885), da cui non c'è ragione di discostarsi, l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (posto che solo la violazione delle norme che hanno come scopo principale quello di evitare l'evento in concreto verificatosi può considerarsi condotta colpevole che ha concorso a causare il
9 danno), e l'obbligo di attraversare sulle strisce pedonali non è volto ad evitare cadute, ma intralci alla circolazione stradale e investimenti.
D'altro canto, a ben vedere, il tribunale, diversamente dal non ha imputato CP_1
(quantomeno espressamente) alla una colpa per aver attraversato al di fuori Pt_1 delle zebre ma, piuttosto, ha affermato che poiché essa aveva attraversamento al di fuori di un passaggio pedonale allora non poteva invocare un obbligo di passare proprio di lì.
La questione, tuttavia, va impostata diversamente: la attraversò correttamente Pt_1 in quel punto perché vi erano le strisce pedonali, e tuttavia non è che per ciò solo non abbia concorso colposamente al fatto.
Invero, un suo concorso colposo è comunque ravvisabile, stante la visibilità dell'anomalia; visibilità, si sottolinea, che ben emerge dalla su riportata fotografia e che è per di più divenuta incontrovertibile, non essendo la relativa affermazione del primo giudice stata censurata dall'appellante.
Si tratta, allora, di comprendere l'entità di tale concorso e nel rispondere a tale quesito appare francamente di scarso rilievo lo stabilire se l'area del sinistro fosse zona pedonale, come sostenuto dall'appellante, o in quel punto strada ancora aperta al traffico, come sostenuto dall'appellato: certo è che, in ogni caso, si trattava di una strada collocata nella zona più centrale di , a due passi dal Duomo e da Piazza Santa Maria CP_1
Novella, molto frequentata da turisti e che indubbiamente avrebbe dovuto essere ben tenuta;
altrettanto certamente i mezzi vi passavano (in ipotesi, solo quelli autorizzati;
del resto, la presenza di auto emerge anche da tutte le foto suddette) e questo, se da un canto poteva far presagire all'utente qualche lesione del manto stradale, dall'altro, per converso, imponeva a chi attraversasse la strada, seppur sulle strisce pedonali, di prestare attenzione anche all'ambiente circostante.
Per questo, ma anche perché la buca era sì percepibile, ma non era una voragine, e comunque poteva essere stata comprensibilmente sottovalutata nella sua insidiosità, proprio perché stretta, ma profonda, appare congruo determinare la colpa della danneggiata nella misura del 25%; benvero, rispetto alla distrazione del pedone si appalesa ben più grave il contegno del che omise la manutenzione della CP_1 pavimentazione di una strada largamente frequentata e per di più in un tratto deputato all'attraversamento pedonale.
Alla ET spetta allora una somma pari non al 50%, ma al 75% del danno patito.
4. Il quarto motivo d'appello: la quantificazione del danno.
Incontestato che, come affermato dal primo giudice sulla base della ctu medico-legale espletata, a firma del prof. a causa della caduta la aveva riportato Per_1 Pt_1 postumi nella misura del 10% ed un'invalidità temporanea pari a 5 gg di ITT, 35 gg di
10 ITP al 75%, 35 gg di ITP al 50% e 221 gg di ITP al 20%, e che tale danno andasse liquidato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2021, l'appellante si duole che il tribunale abbia desunto da tali parametri un danno pari ad euro 18.692,00 (poi ridotto per il concorso di colpa), e sostenuto che il risultato avrebbe invece dovuto essere pari ad euro
34.920,38, compresa una personalizzazione del danno permanente.
Poiché il primo giudice non ha esternato le modalità di calcolo (e non ha neppure calcolato separatamente il danno permanente da quello temporaneo), per verificare la fondatezza o meno di tale censura appare necessario svolgere il relativo calcolo.
Posto che l'appellante al momento del fatto aveva già compiuto 69 anni, ed era dunque nel suo settantesimo anno (dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il demoltiplicatore in ragione dell'età è dello 0,655 ed il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 18.550,00 (di cui euro 14.722,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale ed euro 3.828,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore media, presunta in base al tipo di lesione).
Il danno temporaneo, invece, data una diaria di euro 99,00 per ogni giorno di ITT, ammonta ad euro 9.109,10 (490,00 + 2.572,50 + 1.715,00 + 4.331,60).
Dunque il complessivo danno ammonta ad euro 27.659,10, e non come indicato dal tribunale, non si sa in base a quale errore, ad euro 18.692,00.
Per converso, contrariamente a quanto dedotto dalla , la somma indicata a titolo Pt_1 di danno non patrimoniale permanente non può essere maggiorata per una non meglio giustificata esigenza di personalizzazione, non avendo essa né allegato né tantomeno dimostrato particolari ragioni per cui le lesioni le avrebbero arrecato un nocumento maggiore di quello che avrebbero arrecato ad altra persona della sua stessa età.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
11 Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Dunque, il danno non patrimoniale ammonta ad euro 27.659,10 e, in considerazione del ridetto concorso di colpa nella misura del 25%, alla danneggiata spetta a tale titolo la somma di euro 20.744,32, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato al 12.12.2016 e poi via via calcolati sino alla data di pubblicazione della sentenza, come già affermato dal primo giudice.
Non può, poi, a tale somma aggiungersi un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno da reato.
Benvero, con la locuzione “danno da reato” si fa riferimento al titolo del credito risarcitorio, non anche alla natura del nocumento risarcito che, a prescindere dal titolo, rimane quello già riconosciuto - ovvero il danno non patrimoniale per la lesione colposa dell'integrità psico-fisica della ed il danno morale a ciò correlato (oltre al danno Pt_1 patrimoniale). Che tale danno potesse essere risarcito, ex art. 2059 c.c., tanto in forza dell'art. 185 c.p. (per il reato di lesioni colpose) quanto ex artt. 2 e 32 della Costituzione non vale infatti a configurare un doppio risarcimento, pena un'inammissibile duplicazione del danno.
Quanto al danno patrimoniale, oltre a quanto già correttamente riconosciuto dal tribunale e rapportato agli esborsi per spese mediche, pari ad euro 2.424,27 (di cui euro 732,00
12 per la consulenza di parte), l'appellante ha chiesto anche ulteriori 1.500,00 € per “spese non documentate”, senza nulla aggiungere: si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta che ancor prima che infondata si appalesa inammissibile, perché priva di ogni motivazione, in spregio all'art. 342 c.p.c.
Quindi, a titolo di danno non patrimoniale il credito dell'appellante, stante la decurtazione di un quarto per il suo concorso di colpa, ammonta ad euro 1.818,20.
Trattandosi di debito di valore tale somma avrebbe dovuta essere attualizzata al momento della decisione, ma poiché il primo giudice non lo ha fatto, limitandosi a riconoscere gli interessi compensativi, e tale statuizione non è stata oggetto di censura, su tale importo non va computata la rivalutazione monetaria.
Dunque, conclusivamente, il complessivo credito della è pari alla somma di euro Pt_1
22.562,52 (20.744,32 + 1.818,20), oltre interessi compensativi come indicato dal tribunale (ovvero - previa devalutazione della parte di credito attinente il danno non patrimoniale dal 2021 al momento del fatto - oltre interessi sulla somma rivalutata anno per anno), per complessivi euro 28.195,54.
5. Il quinto motivo d'appello: le spese di lite del primo grado.
Col quinto motivo d'appello, ritiene incomprensibile la scelta operata in sentenza Pt_1 di calcolare le spese di lite prendendo a riferimento lo scaglione fino ad € 26.000,00, e di ridurre le spese della fase decisoria.
Tuttavia, il primo giudice aveva liquidato le spese di lite rapportandole, coerentemente, all'ammontare del credito riconosciuto, posto che nel caso, qual è quello di specie, di accoglimento, anche parziale, della domanda l'art. 6, comma 1, quarto periodo, del d.m.
n. 55 del 2014, dispone che la liquidazione degli onorari a carico del soccombente si effettui avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Inoltre, correttamente, aveva liquidato la fase decisoria secondo i valori minimi anziché medi, essendo la causa stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con la redazione da parte della difesa di una sola memoria conclusiva.
Ad ogni modo, questo motivo d'appello, infondato, è destinato a rifluire nella più complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi che consegue alla parziale riforma della sentenza appellata.
6. Le spese dei due gradi.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza
13 della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi la
è risultata vittoriosa nella misura del 75%, stante il suo concorso di colpa per un Pt_1 quarto.
Tuttavia, poiché il tribunale, pur avendo riconosciuto un concorso di colpa finanche maggiore, non aveva disposto una compensazione parziale delle spese, ma aveva condannato il a rifondere le spese di lite all'attrice integralmente, in questa sede CP_1 si ritiene di non poter sovvertire per il primo grado tale regime, più favorevole alla
. Pt_1
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29/10/2019 n.
27606; 05/10/2023 n. 27606), la parziale riforma della decisione impugnata, da parte del giudice d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato;
la preclusione nascente dal giudicato impedisce dunque al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.
Pertanto, le spese del primo grado, non oggetto d'impugnazione incidentale, debbono essere integralmente rifuse alla dal esse, per quanto motivato nel Pt_1 CP_1 precedente paragrafo, debbono essere quantificate nella misura già disposta dal tribunale, posto che, anche per come incrementato in questo grado, il credito della al 1°.3.2022 (data della sentenza impugnata), maggiorato degli interessi Pt_1 compensativi, ammontava ad euro 23.890,77, e dunque era comunque collocato nello scaglione 5.201-26.000 adottato dal primo giudice.
Solo, poiché il tribunale aveva posto le spese di ctu a carico di ciascuna parte nella misura del 50%, si deve, invece, porle per il 25% a carico della e per il 75% a Pt_1 carico del CP_1
14 Quanto alle spese dell'appello, esse, stante la soccombenza reciproca per il riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 25%, debbono essere compensate per un quarto e il dev'essere condannato a rifondere alla CP_1
i residui ¾ di tali spese, pari, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. Pt_1
147/22 - esclusa la fase istruttoria/di trattazione, non espletata - secondo i valori medi dello scaglione 26.001-52.000 (posto che in considerazione dell'ulteriore maturare degli interessi il credito della danneggiata è arrivato all'importo di euro 28.195,54), ad euro
5.209,50 (6.946 x 3/4).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
576/2022 del Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, determina il concorso di colpa della danneggiata nella misura di un quarto (anziché di un mezzo) e condanna il
a rifonderle i ¾ del danno patito, che liquida nella complessiva somma CP_1 di euro 28.195,54 (anziché in quella di euro € 8.558,15, oltre interessi compensativi indicata dal tribunale), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
conferma la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, salvo disporre che le spese di ctu gravino sul nella misura di ¾ e sulla nella CP_1 Pt_1 misura di ¼; compensa per un quarto le spese dell'appello e condanna l'appellato a rifondere all'appellante i residui tre quarti di tali spese, che liquida nella somma (già proporzionata) di euro 5.209,50.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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