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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 429 C.P.C
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7081/2020 posta in deliberazione il giorno 28.5.2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. SARTOR ALESSANDRO;
E
( ) CP_1 P.IVA_1
Avv. FRENI ALESSANDRO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 9227/2020 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1
aveva respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 95180007743 del
28.06.2018, notificata in data 12 luglio 2018, con cui è stata applicata la sanzione
1 amministrativa di € 25.992,20, traendo origine da un verbale di accertamento n.
73100005875/ERP del 8.10.2013 elevato dalla Polizia Municipale di
[...]
e notificatogli in pari data identificato come trasgressore per CP_1
l'occupazione dell'alloggio sito in via di Monte Cucco n. 131, sc. C int. 3, CP_1
a parte si procedeva ex artt 633 e 639 c.p..
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Con il primo motivo parte appellante ha dedotto “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, legge n.689/1991, decadenza dalla potestà punitiva della P.A.”
La doglianza è manifestamente infondata. La permanenza dell'occupazione abusiva al momento della contestazione esclude in radice la decadenza.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L.Reg. Lazio n. 12/1999, anche in relazione all'art. 9 comma 2, L.n.
689/1981.”
La doglianza è infondata.
Va esclusa la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 689/81 in ragione del fatto che la norma penale (art. 633 c.p.) e l'art. 15 della
Legge Regionale del Lazio n. 12/1999 appaiono poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici differenti. In particolare la norma penale è diretta a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare (pubblico o privato) nei confronti di atti (definiti dalla norma penale “arbitrari” diretti a violare il rapporto giuridico che lega il titolare del diritto sul bene immobile), mentre le disposizioni della legge regionale (che ricalcano integralmente le disposizioni dell'art. 26 della legge 8/8/1977 n. 223) sono dirette a tutelare le finalità di interesse generale proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Ed invero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte, ”l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
2 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme” (in questi termini, Cass., 22.11.2011, n. 28379; nello stesso senso, Cass., 17.4.2019, n. 10744; Cass., 19.4.2023, n. 10475). Ebbene, come chiarito dal Tribunale, non è configurabile un rapporto di specialità tra le previsioni di cui all'art. 633 c.p. e quella di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n.
12/1999, che tutelano beni giuridici distinti (ovvero come detto l'inviolabilità del rapporto di fatto con il bene immobile in capo al proprietario o possessore, da un lato, e le specifiche esigenze abitative che gli immobili di edilizia residenziale pubblica sono destinati a soddisfare, dall'altro), tanto che le due sanzioni sono tra loro indipendenti, nel senso che l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'occupante non esclude il reato di cui all'art 633 c.p. e l'assenza di quest'ultimo non incide sulla configurabilità dell'illecito amministrativo.
Neppure è ravvisabile, tra le anzidette norme, un rapporto di pregiudizialità tale da configurare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato e così da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al giudice penale. Infatti, “qualora la stessa condotta materiale … integri sia una fattispecie penale sia una fattispecie di illecito amministrativo, deve escludersi che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, con la conseguenza che non sussiste la connessione obiettiva per pregiudizialità richiesta dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981 per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo” (così, Cass., ord., 6.3.2018, n. 5341, Cass., 22.12.2011, n.
28381). La connessione oggettiva di cui all'art. 24 della legge n. 689 del 1981, in
3 altri termini, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, ma implica la necessità che l'“esistenza” del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa;
un simile rapporto di pregiudizialità non è configurabile nel caso di specie, posto appunto che l'illecito penale non dipende necessariamente dalla configurabilità di quello amministrativo.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese gen.
Roma, 28.5.2025
IL PRESIDENTE EST
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 429 C.P.C
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7081/2020 posta in deliberazione il giorno 28.5.2025
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
Avv. SARTOR ALESSANDRO;
E
( ) CP_1 P.IVA_1
Avv. FRENI ALESSANDRO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 9227/2020 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che Parte_1
aveva respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 95180007743 del
28.06.2018, notificata in data 12 luglio 2018, con cui è stata applicata la sanzione
1 amministrativa di € 25.992,20, traendo origine da un verbale di accertamento n.
73100005875/ERP del 8.10.2013 elevato dalla Polizia Municipale di
[...]
e notificatogli in pari data identificato come trasgressore per CP_1
l'occupazione dell'alloggio sito in via di Monte Cucco n. 131, sc. C int. 3, CP_1
a parte si procedeva ex artt 633 e 639 c.p..
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Con il primo motivo parte appellante ha dedotto “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, legge n.689/1991, decadenza dalla potestà punitiva della P.A.”
La doglianza è manifestamente infondata. La permanenza dell'occupazione abusiva al momento della contestazione esclude in radice la decadenza.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 L.Reg. Lazio n. 12/1999, anche in relazione all'art. 9 comma 2, L.n.
689/1981.”
La doglianza è infondata.
Va esclusa la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 689/81 in ragione del fatto che la norma penale (art. 633 c.p.) e l'art. 15 della
Legge Regionale del Lazio n. 12/1999 appaiono poste a tutela di beni giuridici e interessi pubblici differenti. In particolare la norma penale è diretta a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare (pubblico o privato) nei confronti di atti (definiti dalla norma penale “arbitrari” diretti a violare il rapporto giuridico che lega il titolare del diritto sul bene immobile), mentre le disposizioni della legge regionale (che ricalcano integralmente le disposizioni dell'art. 26 della legge 8/8/1977 n. 223) sono dirette a tutelare le finalità di interesse generale proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Ed invero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte, ”l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
2 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme” (in questi termini, Cass., 22.11.2011, n. 28379; nello stesso senso, Cass., 17.4.2019, n. 10744; Cass., 19.4.2023, n. 10475). Ebbene, come chiarito dal Tribunale, non è configurabile un rapporto di specialità tra le previsioni di cui all'art. 633 c.p. e quella di cui all'art. 15 della L.R. Lazio n.
12/1999, che tutelano beni giuridici distinti (ovvero come detto l'inviolabilità del rapporto di fatto con il bene immobile in capo al proprietario o possessore, da un lato, e le specifiche esigenze abitative che gli immobili di edilizia residenziale pubblica sono destinati a soddisfare, dall'altro), tanto che le due sanzioni sono tra loro indipendenti, nel senso che l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'occupante non esclude il reato di cui all'art 633 c.p. e l'assenza di quest'ultimo non incide sulla configurabilità dell'illecito amministrativo.
Neppure è ravvisabile, tra le anzidette norme, un rapporto di pregiudizialità tale da configurare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato e così da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al giudice penale. Infatti, “qualora la stessa condotta materiale … integri sia una fattispecie penale sia una fattispecie di illecito amministrativo, deve escludersi che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, con la conseguenza che non sussiste la connessione obiettiva per pregiudizialità richiesta dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981 per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo” (così, Cass., ord., 6.3.2018, n. 5341, Cass., 22.12.2011, n.
28381). La connessione oggettiva di cui all'art. 24 della legge n. 689 del 1981, in
3 altri termini, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, ma implica la necessità che l'“esistenza” del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa;
un simile rapporto di pregiudizialità non è configurabile nel caso di specie, posto appunto che l'illecito penale non dipende necessariamente dalla configurabilità di quello amministrativo.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese gen.
Roma, 28.5.2025
IL PRESIDENTE EST
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