Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2790/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.2.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1986 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ERCOLE TREROTOLA (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via N. Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ALDO MELCHIONDA (C.F.: , giusta procura in C.F._4
atti, elettivamente domiciliato in Potenza al piazzale Luigi Rizzo n. 12 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
1
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.2.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 22.7.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio civile con in Potenza CP_1 il 22.9.2012 e che dall'unione coniugale erano nati i figli (5.10.2012) e Per_1
(24.3.2015), ha formulato la seguente domanda: Per_2
«Voglia l'On. Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza:
A. Dichiarare, anche con sentenza non definitiva ex art. 709 bis c.p.c., la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
B. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minorenni, Persona_3
e , con collocazione stabile presso la madre, Persona_4 Parte_1
;
[...]
C. Assegnare alla sig.ra l'abitazione familiare, con Parte_1
arredi e pertinenze, in Potenza alla via Mare Egeo n. 95, che la abiterà con i figli e , ordinando al sig. di lasciare la casa coniugale Persona_3 Per_2 CP_1 entro e non oltre dieci giorni dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi;
D. Porre a carico del sig. , per il mantenimento dei figli minorenni CP_1
e , la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili da versare alla Per_1 Per_2
sig. entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con Parte_1
rivalutazione annuale automatica secondo l'indice ISTAT dalla data della domanda, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%;
E. Stabilire, nel modo che riterrà opportuno, il diritto e le modalità di visita del genitore non collocatario ai figli minorenni e di permanenza degli stessi con esso genitore;
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F. Autorizzare al rilascio del passaporto della sig. con Parte_1
annotazione del nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
G. Previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, se necessario, accertare le somme depositate sul conto corrente bancario cointestato ai coniugi n. 6645/1000/00002309 presso Banca Intesa Sanpaolo di Torino Controparte_2
filiale di Potenza via Domenico Di Giura, ordinare la divisione delle somme accertate con attribuzione ai singoli coniugi degli importi loro spettanti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
II Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni.
In particolare, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie, la quale «a far data dal mese di settembre 2022 aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con il dott. Per_5
.
[...]
III Con istanza depositata il 4.2.2024, le parti private hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, che hanno sottoposto all'attenzione del giudicante, chiedendo la decisione della causa in conformità.
Con provvedimento del 5.2.2025, esaminato l'accordo raggiunto e versato in atti, il Giudice relatore ha invitato i coniugi a modificare/integrare le condizioni di separazione personale concordate in ordine al mantenimento della prole e al regime di frequentazione genitore non convivente-figli durante le vacanze natalizie e pasquali nonché a specificare la misura percentuale dell'assegno unico, confermando la già fissata udienza per il dì 12.2.2025 e disponendone la celebrazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'udienza da ultimo indicata, il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità all'accordo così come da ultimo rinvenuto tra i coniugi e prodotto in atti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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IV Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
«A. I coniugi, e , vivranno separati CP_1 Parte_1
portandosi reciproco rispetto. Entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti e percettori di reddito, dichiarando sin da ora di non avere diritto al mantenimento, ciascuno provvedendovi personalmente. A tale riguardo, dichiarano, altresì, di essere l'uno a conoscenza della situazione economica e personale dell'altro.
I figli minori, e , sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione stabile presso la madre nella casa familiare in Potenza alla via Mare Egeo n. 95.
B. La casa familiare, in Potenza alla via Mare Egeo n. 95, è assegnata, con tutti gli arredi, corredi e annesso garage al piano terra interno 31, alla sig.
[...]
che la abiterà con i figli minori. Parte_1
Al solo fine di consentire al sig. ogni più utile adempimento in vista del CP_1
trasferimento presso altro alloggio, le parti convengono che potrà CP_1
permanere nella casa familiare per altri sei mesi, a partire dalla firma del presente accordo. A si garantisce l'utilizzo, in comunione con la del CP_1 Parte_1
locale garage per gli utensili attualmente ivi locati fin quando il detto locale garage
CP_ è nella titolarità della sig. Il si impegna, pertanto, a liberare il Parte_1
garage da ogni cosa appena gli sarà comunicata la eventuale cessione a terzi. CP_1
lascerà la casa familiare con i propri effetti personali;
[...]
C. Il padre non collocatario verserà, a titolo di mantenimento dei figli minori, nelle mani della madre collocataria, l'importo mensile di € 175,00
(centosettantacinque/00) per ciascun figlio, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%.
L'Assegno Unico di sostegno ai figli sarà interamente percepito dalla sig.
[...]
quale genitore collocatario dei minori. Parte_1
D. Periodo di permanenza dei figli con il padre non collocatario.
Il padre potrà avere con sé i figli minori, e , nei giorni di martedì Per_1 Per_2
e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Potrà trattenere con sé i figli durante il fine settimana, a settimane alterne, con pernottamento tra il sabato e la domenica, e riconsegnarli, la domenica sera alle ore 20:00, presso la casa familiare in via Mare
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Egeo n. 95. La settimana in cui non tratterrà i figli per il fine settimana, il padre potrà avere con sé i figli minori anche il venerdì ore 18/20. Il padre potrà decidere di cambiare giorni e orari, compatibilmente con gli impegni dei figli. Potrà avere con sé i figli per il periodo estivo per la durata prolungata di giorni 15, da concordarsi con l'altro genitore. Se il padre V riterrà opportuno, anche per periodi di settimane da indentificarsi. Il padre potrà scegliere, con il consenso dei figli, di trattenere i minori oltre i 15 giorni canonici durante il periodo estivo.
F. Giorni festivi e ricorrenze.
Il padre potrà avere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno e onomastico e, a scelta dei figli, nei giorni dei compleanni dei minori ad anni alterni. Rimarranno con la madre il giorno del compleanno materno (31 dicembre). Per ciò che riguarda le feste comandate (Natalizie e Pasquali), premessa la necessità di concordare tra i coniugi e ascoltare la volontà dei figli, il padre potrà avere con sé i figli nel periodo delle feste natalizie per l'intera settimana di Natale compreso 24 e 25 dicembre, o la settimana di inizio anno compreso il Capodanno (1° gennaio) e l'epifania, ad anni alterni. Potrà avere con sé i figli il giorno di Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni, e dal Giovedì Santo, venerdì e sabato.
G. Le decisioni di maggiore interesse che attengono la condotta e le scelte scolastiche dei figli, eventuali decisioni sanitarie che attengono alla salute dei minori, saranno adottate congiuntamente dai genitori . Parte_2
H. Rapporti economici tra i coniugi.
I coniugi dichiarano di essere in regime patrimoniale della separazione dei beni. Al fine di regolare ogni residuo rapporto economico, dichiarano di essere cointestatari del conto corrente n. 6645/1000/00002309 presso Banca Intesa Sanpaolo di Torino filiale di Potenza alla via Domenico Di Giura, su cui, allo stato, insiste un saldo di circa € 85.000,00 (ottantaseimila/00), circa.
I coniugi dichiarano, altresì, di essere comproprietari dell'immobile in Potenza alla via Mare Egeo n. 95, con annesso garage al piano terra interno 31, su cui è in corso mutuo ipotecario.
Dichiarano i coniugi, infine, di essere comproprietari dell'auto DA KO tg.
FM135SN.
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A tale specifico riguardo, e decidono di CP_1 Parte_1
attribuirsi le somme, attualmente depositate nel detto conto corrente, come segue: a
è attribuita la somma di € 42.000,00 (Quarantaduemila/00) a suo tempo CP_1
ricevuta, a mezzo bonifico bancario e a titolo di prestito infruttifero, dal fratello,
, in data 24 agosto 2020 sul conto corrente bancario cointestato n. Parte_3
6645/1000/00002309. A è, altresì, attribuita la somma di € 23.000,00 CP_1
(Ventitremila/00) da egli già versata sul detto conto corrente bancario;
e così in totale a e attribuita la somma di € 65.000,00 (Sessantacinquemila/00), CP_1
dichiarando, sin da ora, di non avere altro a pretendere.
A è attribuita la rimanente somma di € 20.000,00 Parte_1
(Ventimila/00), circa, da prelevarsi dal conto corrente bancario cointestato n.
6645/1000/00002309 presso Banca Intesa Sanpaolo di Torino filiale di Potenza alla via Domenico Di Giura.
A è, altresì, attribuita la quota di proprietà Parte_1
dell'immobile in Potenza alla via Mare Egeo n. 95 con annesso garage interno 31, attualmente al , il quale, in conseguenza della presente transazione, si CP_1
impegna sin da ora a conferire alla procura speciale a Parte_1
vendere, oppure, a scelta della a recarsi presso il notaio da Ella Parte_1
indicato per la stipula del contratto di trasferimento della propria quota di comproprietà sull'immobile in Potenza alla via Mare Egeo n. 95 con annesso garage interno 31, acquistato in data 24 settembre 2020 per notar da Potenza. La Per_6
dichiara di non avere altro a pretendere. Parte_1
La sig. trasferisce al sig. la quota di Parte_1 CP_1
comproprietà dell'auto DA KO tg. FM135SN».
V La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
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Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene, per quel che attiene al contenuto tipico della sentenza di separazione personale, che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minorenni e , sia in riferimento Per_1 Per_2 all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale attinente al sostentamento materiale delle prole, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza. Invece, per le condizioni che esulano dal contenuto tipico della sentenza di separazione personale, il Collegio si limita a prenderne atto.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2790 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: , nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._3
contratto matrimonio civile in Potenza il 22.9.2012;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto N. 15, P.
I);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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