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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 26/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott. Carmine Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del
18.2.2025, avente per oggetto: Separazione consensuale
Tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. GRISANTI LUIGI, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
- ricorrente -
e (C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza CP_1 C.F._2 degli avv.ti DI MOTTA MARCO e DI LORENZO PIETRO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- ricorrente -
Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/9/2024, e Parte_1 CP_1 premettevano di avere contratto matrimonio in data 15 maggio 2008 nel Comune di Battipaglia
(trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Battipaglia al n. 1, parte II, serie B, anno 2008) e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]; (nato il [...]) 3 LO Per_1 Per_2
(nato il [...]).
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza del 18.2.2025 mediante trattazione scritta le parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni del ricorso.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“… 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di listare ovunque la propria dimora:
2. i figli , e LO abiteranno con la madre, in qualità di genitore collocatario, Per_1 Per_2 presso la casa. coniugale in Laureana Cilento (SA), alla C.da san Giovanni, 17, Identificata al catasto immobili al foglio 12, particella 444 sub 3, alla quale verrà assegnata l'abitazione completa di tutti gli arredi e corredi;
3. il sig. si impegna a prendersi cura del terreno prospiciente la casa coniugale, Parte_1 con l'obbligo di avvisare l'altro coniuge prima di poter effettuare gli accessi presso lo stesso con congruo ed ampio preavviso anche a mezzo di SMS o comunicazione su altre APP in uso ad entrambi (quali WhatsApp
o simili e con impegno a fornire ai propri figli olio, compatibilmente con la produzione. che produrrà dalla raccolta delle olive che sono coltivate sul terreno;
4. il locale sottostante l'abitazione coniugale identificato in catasto al foglio 12, particella 444 sub 2, resterà nella disponibilità del sig. quale Parte_1 deposito della propria attività commerciale e la sig.ra potrà utilizzare parte dello stesso come CP_1 cantinola dell'abitazione. Il sig. con l'obbligo di avvisare l'altro coniuge prima di poter Parte_1 effettuare gli accessi presso io stesso con congruo ed ampio preavviso - anche a mezzo di SMS o comunicazione su altre APP in uso ad entrambi (quali WhatsApp o simili) da concordare tra di loro.
5. il sig.
corrisponderà mensilmente a titolo di mantenimento dei figli, con decorrenza dal Parte_1
01.08.2024, la somma di € 750,00, pari ad € 250,00 per minore, somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e de versare, entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra o con altra modalità numero di conto corrente che sig.ra dovesse CP_1 CP_1 successivamente indicargli 6. I sigg.ri ed si impegnano reciprocamente a rendere Pt_1 CP_1 partecipe l'altro genitore di ogni evento relativo ai figli ed in particolar modo per il minore LO;
7. Per quante riguarda le spese non comprese nell'assegno di mantenimento, le parti dichiarano di porle al 50% tar di loro purché debitamente documentate, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per libri scolastici. spese sanitarie programmate e/o urgenti, acquisto di farmaci prescritti od occorrenti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche ed ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN o strutture e studi privati. spese protesiche e di presidi medico-sanitari necessari, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, a tutto a far data dal 01.082.024 (con obbligo di rimborso delle spese già sostenute e documentato da tale data). Per le altre seguenti spese extra assegno, esse saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori e suddivise al 50% a titolo indicativo: spese scolastiche, quali ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, spese universitarie;
di alloggio fuori sede, corsi di formazione, corsi post universitari, concorsi, soggiorno all'estero per motivi di studio;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corso di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione. viaggi e vacanze, conseguimento di abilitazioni e patenti presso istituti e autoscuole private;
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e quanto necessarie per lo svolgimento dell'attività agonistica spese per organizzazione di eventi e ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a messo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni, o nell'immediatezza in considerazione dei tempi e termini della richiesta, dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa documentazione della spesa.
8. L'assegno per il nucleo familiare sani attribuito in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente,
a tal fine i genitori dovranno collaborare per il trasferimento di tale diritto da un coniuge all'altro. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini irpef saranno operate da entrambi i genitori, ove possibile, nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata salvo diverso accordo, al 50% tra genitori se possibile. 9 II sig. avrà con sé i figli il lunedì e Parte_1 il mercoledì. dalle ore 13,00, ovvero li andrà a prendere alle ore 15,00 presso la casa coniugale e fino a dopo cena entro e non oltre te ore 22:00 (salvo diversi accordi tra le parti, e comunque ogni volta che Io desideri e ciò sia compatibile con le esigenze ed i desideri dei figli e comunque con un preavviso minimo di
48 ore all'altro genitore. 10. Il sig. avrà con sé i figli dal sabato mattina dalle ore 15,00, Parte_1 con impegno, andrà a predare alle ore 15,00 presso la casa coniugale e fino a dopo cena entro e non oltre le ore 22:00 (salvo diversi accordi tra le parti) a fine-settimana alterni;
11. I minori trascorreranno le festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua ad anni alterni una volta con la madre ed una volta con il padre o, comunque, con le modalità che i genitori riterranno concordemente opportune. Per le ulteriori festività (25 aprile e 01 maggio) le parti si accordano, i minori trascorreranno ad anni alterni tali festività con i genitori.
Per quanto riguarda i compleanni/onomastici e ricorrenze i genitori dei minori potranno partecipare entrambi;
12. II sig. si impegna a tenere con sé i figli qualora la sig.ra abbia degli Parte_1 CP_1 impegni improcrastinabili, previo avviso di almeno 48 ore prima da parte della sig.ra , in CP_1 alternativa sarà consentita la presenza di una baby-sitter; 13. Qualora la sig.ra mostri la CP_1 volontà di avere una giornata libera per sé, il terrà i figli gli con sé (previo avviso da Parte_1 parte dalla sig.ra almeno 48 ore prima), oppure i coniugi si impegnano a farsi assistere ria una CP_1 baby-sitter; 14. Il mutuo contratto per l'acquisto della casa, sita in Laureana Cilento (SA), alla C.da san
Giovanni, 17, identificata al catasto immobili al foglio 12. particella 444 sub 3, continuerà ad essere a carico di entrambi al 50% 15. Il sig. si obbliga, a fornire alla sig.ra il Parte_1 CP_1 numero/codice della cassaforte domestica contenente beni e valori dei minori e della signora stessa;
16. I conti correnti intestati ai minori saranno gestiti congiuntamente dai genitori, previo accordo da formalizzare per iscritto da entrambi;
17. La polizza assicurativa n.30409516 contratta dalla sig.ra Controparte_2
in favore del minore sarà estinta, ed il premio maturato sarà diviso equamente tra i CP_1 Per_1 minori , e LO. 18. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi rilasciano Per_1 Per_2 reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto. Per tutto quanto non disciplinato/regolato si rimanda alle nonne di legge….”.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 18.2.2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli dei figli minori.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto concerne, puntualmente, le statuizioni articolate nel predetto accordo, il Tribunale si limita a prendere atto della volontà delle parti, trattandosi di statuizioni non involgenti questioni scrutinabili dal Tribunale nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(C.F./P.IVA: ) e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F./P.IVA: ), che hanno contratto matrimonio in data15 maggio 2008 C.F._2 nel Comune di Battipaglia (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Battipaglia al n. 1, parte
II, serie B, anno 2008), alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (Sa) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni