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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 292 / 2024 promossa da:
E. con sede in Biella (BI) strada di Pralungo n. 4 (c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. , con P.IVA_1 CP_2
il patrocinio dell'avv. Marco Bozzalla, con elezione di domicilio in Biella, via Ravetti 4; contro con sede in Roma (RM) Controparte_3
via Ciro il Grande n. 21 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Gabriele Morreale Agnello, con elezione di domicilio in Biella, via Tripoli 14;
Oggetto: Esonero contributivo Under 36 – Recupero somme percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022.
Conclusioni: per la ricorrente
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: • Accertare e dichiarare la legittima fruizione da parte della società ricorrente dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato. • In conseguenza, dichiarare illegittima la richiesta da
CP_ parte dell' resistente di Recupero Esonero contributivo Under 36 per somme indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022, relativo al lavoratore , nato a [...] [...] Persona_1
( ). Sempre: • Con vittoria di spese e competenze di causa. CodiceFiscale_1
per il resistente
Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi
Nel merito: respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto,
Con salvezza di spese e competenze di lite. pagina 1 di 4 sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 23 maggio 2024 la società esponeva di aver assunto, nel Parte_1 mese di aprile 2022, il lavoratore , con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e di Persona_1 aver fruito dell'esonero contributivo “Under 36” di cui alla l. 178/2020; la fruizione di detto beneficio risultava legittima, in quanto non era mai stato assunto a tempo indeterminato in Persona_1 precedenza;
ai fini della valutazione della posizione di non si doveva infatti prendere Persona_1 in considerazione il rapporto di lavoro da questi intrattenuto con la Cooperativa Voglia di Fare nel maggio
2017, in quanto si trattava di un rapporto di lavoro intermittente;
nondimeno, con la comunicazione in oggetto, l' le chiedeva di restituire l'esonero contributivo Controparte_5 fruito. Esperito vanamente il ricorso amministrativo avverso detta comunicazione di recupero, chiedeva a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare la legittima fruizione dell'esonero contributivo. Con memoria del 2 gennaio 2025 l' Controparte_5 replicava che il rapporto di lavoro intrattenuto fra e la Cooperativa Voglia di Fare nel Persona_1 maggio 2017 si configurava come rapporto a tempo indeterminato e parziale misto, e non come lavoro intermittente;
pertanto, l'esonero contributivo “Under 36” risultava illegittimamente fruito dalla società ricorrente e la richiesta di restituzione del relativo importo risultava invece pienamente giustificata.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria. All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti svolgevano alcune precisazioni. Alla successiva udienza del 5 marzo 2025 le parti discutevano oralmente la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Preliminarmente, il Tribunale osserva che la domanda della società ricorrente concerne genericamente la legittimità del recupero dell'esonero contributivo “Under 36” richiesto dall'ente previdenziale in relazione al lavoratore e non riguarda esclusivamente il Protocollo Persona_1
.8901.17/10/2023.0114933 del 17 ottobre 2023 relativo al periodo aprile 2022 – agosto 2023. CP_5
Pertanto, le ulteriori richieste di restituzione del contributo fruito formulate dall'ente previdenziale nei confronti della società ricorrente e depositate dalla società ricorrente il 24 gennaio 2025 non fondano una domanda nuova ma rientrano nel perimetro della domanda originaria.
Tanto premesso, la l. 178/2020, all'art. 1, comma 10, prevede che “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile,
l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.
La Circolare 57/2023, al paragrafo 5, punto 2, specifica che “In relazione ai vincoli specificamente CP_5 previsti dalla legge di Bilancio 2021, valevoli anche per l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, in virtù del richiamo normativo a essa operato dall'articolo 1, comma 297, della medesima legge, il diritto alla legittima fruizione dell'agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza, alla data
pagina 2 di 4 dell'assunzione, delle seguenti condizioni: [...] il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della legge di Bilancio 2018, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. [...]”.
Occorre infine rammentare che ai sensi del d.lgs. 81/2015 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può configurarsi anche come “a tempo parziale” o “intermittente”. Ai sensi dell'art. 4 di detto decreto il rapporto di lavoro a tempo parziale si caratterizza per un orario di lavoro di durata inferiore a quella prevista dall'art. 3, d.lgs. 66/2003; l'art. 5, comma 2, prevede inoltre che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.”; l'art. 6, commi 4-5 prevede infine che “Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché
a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.”.
Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4, del medesimo decreto il rapporto di lavoro intermittente si caratterizza invece per il fatto che “un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. [...] Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16”; l'art. 15, comma 1, prevede infine che “il contratto di lavoro intermittente [...] deve contenere i seguenti elementi: a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.”.
Nel caso in esame è pacifico che prima di essere assunto dalla società ricorrente ha Persona_1 intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Cooperativa Voglia di Fare dal 19 maggio
2017 al 23 maggio 2017 e che tale rapporto di lavoro è stato risolto per mancato superamento del periodo di prova.
pagina 3 di 4 Per quanto invece concerne la configurabilità di detto rapporto di lavoro come rapporto di lavoro intermittente, il Tribunale osserva che nel contratto di lavoro (doc. 5 ric.) e nelle comunicazioni al CPI
(doc. 4 ric.) le parti hanno qualificato il rapporto come “a tempo parziale” e “part time misto” – i.e. in parte orizzontale e in parte verticale;
nel contratto di lavoro (doc. 5 ric.) le parti hanno inoltre convenuto che la durata standard della prestazione ammonta a 10 ore settimanali / 40 ore mensili / 520 ore annuali, che la retribuzione avviene su base mensile, che le giornate lavorative sono sabato e domenica e che il datore di lavoro si riserva di variare l'orario di lavoro dandone tempestiva comunicazione al lavoratore ai sensi di legge;
per contro, le parti non fanno mai riferimento al nomen o alla disciplina del lavoro intermittente, né inseriscono nel contratto alcuna delle previsioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), d),
e), f), g), d.lgs. 81/2005.
Ragioni di ordine formale e sostanziale portano pertanto a ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da prima di essere assunto dalla società ricorrente configuri Persona_1 un mero contratto a tempo parziale misto e con previsione di clausole elastiche ai sensi degli artt. 4ss.
d.lgs. 81/2005 e non invece un contratto intermittente ai sensi degli artt. 13ss. del medesimo decreto.
Non trattandosi dunque di prima assunzione a tempo indeterminato, e non vertendosi nell'ipotesi eccezionale del lavoro intermittente di cui alla Circolare 57/2023, non sussistono i presupposti per CP_5 fruire dell'esonero contributivo “Under 36” di cui all'art. 1, comma 10, l. 178/2020. Conseguentemente, deve essere dichiarata la legittimità del recupero contributivo richiesto dall'ente resistente in relazione al lavoratore e, per contro, deve essere rigettata la domanda formulata dalla società Persona_1 ricorrente.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato che la controversia verte su una questione di mera qualificazione giuridica di un contratto di lavoro, il Tribunale ritiene infine di disporre l'integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 05/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 292 / 2024 promossa da:
E. con sede in Biella (BI) strada di Pralungo n. 4 (c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. , con P.IVA_1 CP_2
il patrocinio dell'avv. Marco Bozzalla, con elezione di domicilio in Biella, via Ravetti 4; contro con sede in Roma (RM) Controparte_3
via Ciro il Grande n. 21 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Gabriele Morreale Agnello, con elezione di domicilio in Biella, via Tripoli 14;
Oggetto: Esonero contributivo Under 36 – Recupero somme percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022.
Conclusioni: per la ricorrente
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: • Accertare e dichiarare la legittima fruizione da parte della società ricorrente dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato. • In conseguenza, dichiarare illegittima la richiesta da
CP_ parte dell' resistente di Recupero Esonero contributivo Under 36 per somme indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022, relativo al lavoratore , nato a [...] [...] Persona_1
( ). Sempre: • Con vittoria di spese e competenze di causa. CodiceFiscale_1
per il resistente
Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi
Nel merito: respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto,
Con salvezza di spese e competenze di lite. pagina 1 di 4 sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 23 maggio 2024 la società esponeva di aver assunto, nel Parte_1 mese di aprile 2022, il lavoratore , con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e di Persona_1 aver fruito dell'esonero contributivo “Under 36” di cui alla l. 178/2020; la fruizione di detto beneficio risultava legittima, in quanto non era mai stato assunto a tempo indeterminato in Persona_1 precedenza;
ai fini della valutazione della posizione di non si doveva infatti prendere Persona_1 in considerazione il rapporto di lavoro da questi intrattenuto con la Cooperativa Voglia di Fare nel maggio
2017, in quanto si trattava di un rapporto di lavoro intermittente;
nondimeno, con la comunicazione in oggetto, l' le chiedeva di restituire l'esonero contributivo Controparte_5 fruito. Esperito vanamente il ricorso amministrativo avverso detta comunicazione di recupero, chiedeva a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare la legittima fruizione dell'esonero contributivo. Con memoria del 2 gennaio 2025 l' Controparte_5 replicava che il rapporto di lavoro intrattenuto fra e la Cooperativa Voglia di Fare nel Persona_1 maggio 2017 si configurava come rapporto a tempo indeterminato e parziale misto, e non come lavoro intermittente;
pertanto, l'esonero contributivo “Under 36” risultava illegittimamente fruito dalla società ricorrente e la richiesta di restituzione del relativo importo risultava invece pienamente giustificata.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria. All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti svolgevano alcune precisazioni. Alla successiva udienza del 5 marzo 2025 le parti discutevano oralmente la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
Preliminarmente, il Tribunale osserva che la domanda della società ricorrente concerne genericamente la legittimità del recupero dell'esonero contributivo “Under 36” richiesto dall'ente previdenziale in relazione al lavoratore e non riguarda esclusivamente il Protocollo Persona_1
.8901.17/10/2023.0114933 del 17 ottobre 2023 relativo al periodo aprile 2022 – agosto 2023. CP_5
Pertanto, le ulteriori richieste di restituzione del contributo fruito formulate dall'ente previdenziale nei confronti della società ricorrente e depositate dalla società ricorrente il 24 gennaio 2025 non fondano una domanda nuova ma rientrano nel perimetro della domanda originaria.
Tanto premesso, la l. 178/2020, all'art. 1, comma 10, prevede che “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile,
l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”.
La Circolare 57/2023, al paragrafo 5, punto 2, specifica che “In relazione ai vincoli specificamente CP_5 previsti dalla legge di Bilancio 2021, valevoli anche per l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, in virtù del richiamo normativo a essa operato dall'articolo 1, comma 297, della medesima legge, il diritto alla legittima fruizione dell'agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza, alla data
pagina 2 di 4 dell'assunzione, delle seguenti condizioni: [...] il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si precisa che, come previsto dal comma 101 della legge di Bilancio 2018, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. [...]”.
Occorre infine rammentare che ai sensi del d.lgs. 81/2015 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può configurarsi anche come “a tempo parziale” o “intermittente”. Ai sensi dell'art. 4 di detto decreto il rapporto di lavoro a tempo parziale si caratterizza per un orario di lavoro di durata inferiore a quella prevista dall'art. 3, d.lgs. 66/2003; l'art. 5, comma 2, prevede inoltre che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.”; l'art. 6, commi 4-5 prevede infine che “Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché
a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.”.
Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4, del medesimo decreto il rapporto di lavoro intermittente si caratterizza invece per il fatto che “un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. [...] Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16”; l'art. 15, comma 1, prevede infine che “il contratto di lavoro intermittente [...] deve contenere i seguenti elementi: a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.”.
Nel caso in esame è pacifico che prima di essere assunto dalla società ricorrente ha Persona_1 intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Cooperativa Voglia di Fare dal 19 maggio
2017 al 23 maggio 2017 e che tale rapporto di lavoro è stato risolto per mancato superamento del periodo di prova.
pagina 3 di 4 Per quanto invece concerne la configurabilità di detto rapporto di lavoro come rapporto di lavoro intermittente, il Tribunale osserva che nel contratto di lavoro (doc. 5 ric.) e nelle comunicazioni al CPI
(doc. 4 ric.) le parti hanno qualificato il rapporto come “a tempo parziale” e “part time misto” – i.e. in parte orizzontale e in parte verticale;
nel contratto di lavoro (doc. 5 ric.) le parti hanno inoltre convenuto che la durata standard della prestazione ammonta a 10 ore settimanali / 40 ore mensili / 520 ore annuali, che la retribuzione avviene su base mensile, che le giornate lavorative sono sabato e domenica e che il datore di lavoro si riserva di variare l'orario di lavoro dandone tempestiva comunicazione al lavoratore ai sensi di legge;
per contro, le parti non fanno mai riferimento al nomen o alla disciplina del lavoro intermittente, né inseriscono nel contratto alcuna delle previsioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), d),
e), f), g), d.lgs. 81/2005.
Ragioni di ordine formale e sostanziale portano pertanto a ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da prima di essere assunto dalla società ricorrente configuri Persona_1 un mero contratto a tempo parziale misto e con previsione di clausole elastiche ai sensi degli artt. 4ss.
d.lgs. 81/2005 e non invece un contratto intermittente ai sensi degli artt. 13ss. del medesimo decreto.
Non trattandosi dunque di prima assunzione a tempo indeterminato, e non vertendosi nell'ipotesi eccezionale del lavoro intermittente di cui alla Circolare 57/2023, non sussistono i presupposti per CP_5 fruire dell'esonero contributivo “Under 36” di cui all'art. 1, comma 10, l. 178/2020. Conseguentemente, deve essere dichiarata la legittimità del recupero contributivo richiesto dall'ente resistente in relazione al lavoratore e, per contro, deve essere rigettata la domanda formulata dalla società Persona_1 ricorrente.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato che la controversia verte su una questione di mera qualificazione giuridica di un contratto di lavoro, il Tribunale ritiene infine di disporre l'integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 05/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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