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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17512 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17633/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17633/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 P.IVA_1 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in via San Cipriano 43 00136 Roma ITALIApresso il difensore avv. COLOMBO CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la , sulla Parte_1 premessa di essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, Via Carlo Della Rocca 47, scala B, int. 4, meglio identificato al N.C.U.E. di Roma al foglio 934, part. 721, sub. 42, occupato senza titolo alcuno da , tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale che, accertata la Controparte_1 proprietà e l'abusiva occupazione, fosse condannata al rilascio Controparte_1 dell'appartamento e al risarcimento del danno con quantificazione in separato giudizio, spese processuali vinte.
Dichiarata la contumacia della convenuta e acquisita la documentazione depositata dall'attrice, la causa era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di pagina 1 di 3 proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
La documentazione depositata dalla parte attrice evidenzia la titolarità, in capo a quest'ultima, del diritto di proprietà sull'immobile descritto in premessa, e tanto giusto atto del 26.7.1967 a rogito del Notaio Rep. n. 1912, in virtù del quale l'Enasarco ha acquistato dalla Persona_1 [...] il complesso immobiliare sito in Roma, via Carlo della Rocca 47. La circostanza è Controparte_2 corroborata dalla visura catastale dell'immobile depositata (all. 2 e 1).
L'occupazione da parte della convenuta è comprovata dal verbale di rilascio del 23.5.2024 relativo all'immobile in esame ed eseguito in danno di , nel corso del quale la veniva Persona_2 CP_1 rivenuta nell'immobile e chiedeva termine di giorni 30 per l'asporto dei suoi effetti personali, nonché dal verbale di identificazione e di elezione di domicilio dell'11.12.2024 del Commissariato della P.S. di Tor Pignattara in relazione al procedimento penale n. 36960/2024 per il reato di occupazione abusiva dell'appartamento in esame commesso il 24.7.2024, dalla notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'atto introduttivo di lite andata a buon fine anche presso l'appartamento occupato e, non da ultimo, dalla mancata comparizione della convenuta al procedimento di mediazione esperito.
Difetta, al contrario, la prova di un titolo legittimante l'occupazione, cui era onerata la stessa parte convenuta rimasta contumace.
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve darsi atto che, accertata la proprietà dell'appartamento in capo all'attrice, la convenuta occupa senza titolo alcuno l'immobile stesso e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone ed o cose in favore della parte attrice.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata dalla stessa qualifica di ente pubblico della , in quanto tale deputata Parte_1 istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. Consegue che la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, per la quantificazione del quale quest'ultima ha riservato di proporre la domanda in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la natura documentale della controversia, la contumacia della convenuta ed il rito semplificato prescelto che ha consentito la definizione della controversia nell'arco di un'udienza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertata la proprietà, in capo all'attrice, dell'immobile sito in Roma, Via Carlo Della Rocca 47, scala B, int. 4, meglio identificato al N.C.U.E. di Roma al foglio 934, part. 721, sub. 42, dichiara che occupa senza titolo l'immobile stesso e, per l'effetto, Controparte_1 condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e/o Controparte_1 cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, con Controparte_1 quantificazione rimessa in separato giudizio;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 Controparte_1 per spese vive ed euro 3908,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 14 dicembre 2025 Il Giudice dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17633/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 P.IVA_1 CLAUDIO, elettivamente domiciliato in via San Cipriano 43 00136 Roma ITALIApresso il difensore avv. COLOMBO CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la , sulla Parte_1 premessa di essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, Via Carlo Della Rocca 47, scala B, int. 4, meglio identificato al N.C.U.E. di Roma al foglio 934, part. 721, sub. 42, occupato senza titolo alcuno da , tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale che, accertata la Controparte_1 proprietà e l'abusiva occupazione, fosse condannata al rilascio Controparte_1 dell'appartamento e al risarcimento del danno con quantificazione in separato giudizio, spese processuali vinte.
Dichiarata la contumacia della convenuta e acquisita la documentazione depositata dall'attrice, la causa era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di pagina 1 di 3 proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
La documentazione depositata dalla parte attrice evidenzia la titolarità, in capo a quest'ultima, del diritto di proprietà sull'immobile descritto in premessa, e tanto giusto atto del 26.7.1967 a rogito del Notaio Rep. n. 1912, in virtù del quale l'Enasarco ha acquistato dalla Persona_1 [...] il complesso immobiliare sito in Roma, via Carlo della Rocca 47. La circostanza è Controparte_2 corroborata dalla visura catastale dell'immobile depositata (all. 2 e 1).
L'occupazione da parte della convenuta è comprovata dal verbale di rilascio del 23.5.2024 relativo all'immobile in esame ed eseguito in danno di , nel corso del quale la veniva Persona_2 CP_1 rivenuta nell'immobile e chiedeva termine di giorni 30 per l'asporto dei suoi effetti personali, nonché dal verbale di identificazione e di elezione di domicilio dell'11.12.2024 del Commissariato della P.S. di Tor Pignattara in relazione al procedimento penale n. 36960/2024 per il reato di occupazione abusiva dell'appartamento in esame commesso il 24.7.2024, dalla notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'atto introduttivo di lite andata a buon fine anche presso l'appartamento occupato e, non da ultimo, dalla mancata comparizione della convenuta al procedimento di mediazione esperito.
Difetta, al contrario, la prova di un titolo legittimante l'occupazione, cui era onerata la stessa parte convenuta rimasta contumace.
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve darsi atto che, accertata la proprietà dell'appartamento in capo all'attrice, la convenuta occupa senza titolo alcuno l'immobile stesso e, per l'effetto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone ed o cose in favore della parte attrice.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata dalla stessa qualifica di ente pubblico della , in quanto tale deputata Parte_1 istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. Consegue che la convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, per la quantificazione del quale quest'ultima ha riservato di proporre la domanda in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la natura documentale della controversia, la contumacia della convenuta ed il rito semplificato prescelto che ha consentito la definizione della controversia nell'arco di un'udienza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accertata la proprietà, in capo all'attrice, dell'immobile sito in Roma, Via Carlo Della Rocca 47, scala B, int. 4, meglio identificato al N.C.U.E. di Roma al foglio 934, part. 721, sub. 42, dichiara che occupa senza titolo l'immobile stesso e, per l'effetto, Controparte_1 condanna all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e/o Controparte_1 cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, con Controparte_1 quantificazione rimessa in separato giudizio;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 Controparte_1 per spese vive ed euro 3908,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 14 dicembre 2025 Il Giudice dott. Daniela Francavilla
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