Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00494/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2024, proposto da
LO LA e LU SI, rappresentate e difese dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 614/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo sez. Lavoro in data 25.07.2023, pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento della carta del docente a favore delle docenti LO LA e LU SI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, le docenti LO LA e LU SI hanno adito questo TAR, ai sensi degli articoli 112 ess. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 614/2023 del 25 luglio 2023, con la quale è stato dichiarato il diritto delle ricorrenti di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione delle ricorrenti, ora per allora, la Carta elettronica del docente (o altro documento equipollente), accreditando sulla medesima la somma di € 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici, senza maggiorazione di interessi.
1.1. Hanno esposto le ricorrenti che la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata via pec al Ministero soccombente in data 2 agosto 2023 e non è stata appellata dal Ministero soccombente nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.2. Il Ministero, tuttavia, è rimasto totalmente inerte.
1.3. Alla stregua di quanto esposto, le ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, hanno chiesto nominarsi un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi. Hanno chiesto, infine, la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di “Istanza di riunione” , richiamando le ragioni - già più volte esposte al Collegio in casi analoghi - del ritardo dell’Amministrazione intimata nel dare esecuzione alla sentenza di cui si discute, connesse alla serialità del contenzioso, caratterizzato – solo in Lombardia – da migliaia di ricorsi identici, conclusisi con sentenze del giudice del lavoro difficilmente attuabili, allo stato, in assenza di copertura finanziaria; il ritardo sarebbe poi aggravato dalla strategia processuale della gran parte dei ricorrenti (e degli studi legali sottostanti) di proporre ricorsi individuali anziché collettivi, senza mai valutare o segnalare al giudice l’opportunità di una riunione dei relativi procedimenti; il che aumenterebbe a dismisura, non soltanto la quantità di sentenze da eseguire, ma anche i costi del contenzioso a carico del Ministero. Alla luce di tutto questo, la difesa erariale ha chiesto, ai sensi degli artt. 70 c.p.a. 40 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. di valutare l’opportunità di riunire tutti i numerosissimi ricorsi per ottemperanza proposti nella materia de qua , quanto meno con riferimento a quelli proposti da un medesimo studio legale, eventualmente previa fissazione di udienze dedicate a tale incombente, nonché di adeguare l’importo delle spese liquidate in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
3. In prossimità dell’udienza camerale di trattazione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato note di udienza, nelle quali ha fatto presente che il Ministero ha dato esecuzione alla predetta sentenza accreditando sul borsellino elettronico delle docenti l’importo riconosciuto in sentenza, sicchè risulta cessata la materi del contendere. Ha chiesto, peraltro, la condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese di C.U. pari ad €. 150,00, oltre alle competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
6. All’udienza camerale del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione, in corso di causa, dato piena esecuzione alla sentenza azionata.
8. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle ragioni - note al Collegio - del ritardo dell’Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza azionata, legate alla serialità del contenzioso e alle oggettive difficoltà organizzative derivanti dall’enorme mole di pratiche da evadere.
9. Resta a carico del Ministero resistente l’obbligo di restituzione alla parte ricorrente dell’importo del contributo unificato (il cui pagamento è stato documentato in atti), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite;
c) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato, con distrazione dell’avv. Michela Sauro, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO