Art. 4.
All' articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 , sono apportate le seguenti modifiche:
L'ultimo periodo del quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio".
Al penultimo comma le parole:
"una invalidita' permanente assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi".
All' articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 , sono apportate le seguenti modifiche:
L'ultimo periodo del quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio".
Al penultimo comma le parole:
"una invalidita' permanente assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi".