Articolo 4 della Legge 13 ottobre 1969, n. 743
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 novembre 1969
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Versione
15 marzo 1970
Art. 4.
All' articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 , sono apportate le seguenti modifiche:
L'ultimo periodo del quarto comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio".
Al penultimo comma le parole:
"una invalidita' permanente assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi".
Entrata in vigore il 15 marzo 1970