Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 338/2024 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Medici;
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Garulli;
Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.03.2024 la ricorrente opponeva il decreto ingiuntivo n. 36/2024 emesso dal Tribunale di Pesaro per l'importo di €
37.144,63 a titolo di ratei arretrati della pensione di invalidità, con decorrenza dal 01.05.2018, chiedendone la revoca. In via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'insussistenza in capo all'avvocata del diritto a CP_1
vedersi riconoscere la pensione di invalidità per carenza di requisiti di legge.
pagina 1 di 12
patologia cardiaca, per la quale con delibera del 02.04.2019, veniva ammessa alla pensione di invalidità a far data dall'01.05.2018. A fronte dell'irregolare posizione contributiva della ricorrente (che aveva accumulato un rilevante debito per contributi non versati dal 2007), l'erogazione della pensione era condizionata al pagamento, nel termine di 30 giorni, di euro 120.000,00.
Stante il mancato pagamento, la il 19.06.2019 revocava la Parte_1
precedente delibera e respingeva la domanda di pensione di invalidità “per la mancanza del requisito della regolarità contributiva”.
In data 23.03.2023 la resistente agiva giudizialmente in via cautelare, chiedendo al Tribunale l'immediata erogazione della pensione di invalidità riconosciuta dall'Ente alla professionista sin dal maggio del 2018, compensando gli arretrati quantificati in euro 38.896,93 con il maggior debito contributivo maturato nei confronti dello stesso Ente ed azionato con la cartella di pagamento n. 08220190009049852000 di euro 230.221,08.
Il Tribunale con ordinanza 11.08.2023 accoglieva il ricorso, sospendendo l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 08220190009049852000 e ordinando alla resistente il pagamento della pensione di invalidità nella misura di € 629,57, al mese, oltre agli arretrati a far data dalla domanda cautelare.
Il provvedimento veniva reclamato dalla e il Tribunale lo accoglieva Pt_1
limitatamente alla disposta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 08220190009049852000.
In data 31.01.2024 la depositava ricorso monitorio eccependo che, a CP_1
seguito del provvedimento del giudice di prime cure, la provvedeva ad Pt_1
erogare la pensione da aprile 2023, lasciando però inevasa la richiesta di arretrati dal 01.05.2018 al mese di marzo 2023. Chiedeva quindi il loro pagina 2 di 12 pagamento per un totale di € 37.144,63. Il Tribunale con decreto ingiuntivo n.
36/2024, disponeva in conformità.
La nell'opporre ora il provvedimento monitorio, Parte_1
contesta il diritto della ricorrente a percepire la pensione di invalidità per violazione dei requisiti stabiliti dagli artt. 52 e 54 del Regolamento Unico della
Previdenza in vigore dal 2021, il quale richiede - accanto ai requisiti di iscrizione continuativa alla da data anteriore al compimento del Pt_1
quarantesimo anno di età; dell'accertata riduzione della capacità all'esercizio della professione in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale - almeno cinque anni di effettiva iscrizione e
“integrale contribuzione”. Secondo la non è ammessa la possibilità per Pt_1
gli iscritti di ottenere la corresponsione delle prestazioni previdenziali se non previo versamento integrale della contribuzione per tutti gli anni di iscrizione.
Ciò in quanto, per giurisprudenza consolidata, agli iscritti alla non si Pt_1
applica il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui l'art. 2116 cc. in base al quale, nell'assicurazione generale obbligatoria, le prestazioni sono dovute all'assicurato anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi all'ente previdenziale.
L'avv. resiste, contestando l'applicabilità del nuovo CP_1
Regolamento unico e deducendo di aver maturato tutti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione.
La ha proposto un ulteriore ricorso (R.G. 1046/2024), riunito al CP_1
presente, con il quale chiede di accertare il diritto all'erogazione della pensione di invalidità e di annullare o disapplicare il provvedimento di ammissione alla pensione del 02.04.2019, nella parte in cui ne condizionava pagina 3 di 12 l'erogazione al pagamento di euro 120.000,00, nonché il provvedimento di revoca della provvidenza del 19.06.2019.
La ha resistito anche nell'ambito di tale giudizio, eccependo Pt_1
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. In via riconvenzionale ha chiesto di accertare il credito della a titolo Parte_1
di contributi, sanzioni ed interessi per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021,
2022 e 2023 ed ai ruoli 2012, 2014, 2019 e 2021, comprensivi della contribuzione maturata e rimasta impagata per le annualità 2007, 2008, 2009,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019, il tutto per complessivi euro
375.919,77.
***
1. Premessa la superiore narrativa, che definisce l'oggetto del processo, il primo profilo da risolvere concerne il diritto dell'avv. alla pensione di CP_1
invalidità e più in particolare il quesito se il suo rilevante debito contributivo, incontestato, osti al riconoscimento della pensione (gli altri requisiti non sono contestati).
La ritiene che l'esistenza del debito contributivo non consenta di Pt_1
riconoscere all'avv. la pensione di invalidità in quanto la relativa CP_1
disciplina normativa richiederebbe a tal fine una condizione di “integrale” regolarità contributiva per tutti gli anni di iscrizione alla Pt_1
Per tale profilo questo decidente ritiene di dover confermare la soluzione motivata nel precedente giudizio cautelare e condivisa dal collegio in sede di reclamo.
2. Il Regolamento per le prestazioni previdenziali applicabile all'epoca di presentazione della domanda di pensione della EN (01.05.2018) è quello deliberato dal Comitato dei delegati il 26.06.2015 approvato con Ministeriale
pagina 4 di 12 del 11.04.2018, modificato con delibera del 29.09.2017, in vigore fino al
31.12.2020. La sostiene l'applicazione del successivo Regolamento Pt_1
unico Previdenza Forense, approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020, che però non può applicarsi ad una fattispecie che si è perfezionata in epoca anteriore.
A norma dell'art. 10, del regolamento del 2015, la provvidenza era riconosciuta se ricorrevano i seguenti presupposti:
1) riduzione della capacità all'esercizio della professione in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
1) la maturazione di almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Pt_1
2) iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto.
La ricorrente, al tempo della domanda di pensione aveva maturato i suddetti tre presupposti, essendo iscritta alla dal 1992 con regolare Pt_1
contribuzione fino all'anno 2007.
La circostanza che l'istante, alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità non fosse in una condizione di completa regolarità contributiva, non era di ostacolo al perfezionamento del diritto alla prestazione previdenziale.
La giurisprudenza consolidata in tema di riflessi, sulle prestazioni previdenziali degli avvocati, dell'adempimento o meno dell'obbligo contributivo (Cass. Cass. 5672/2012; Cass. 26962/2013; Cass. 7621/2015;
Cass. 15643/2018; Cass. 30421/2019; Cass. 694/2021; Cass. 16586/2023), impone di distinguere la fattispecie di omesso totale versamento dei contributi pagina 5 di 12 alla da quella di parziale adempimento dell'obbligo contributivo da Pt_1
parte del professionista medesimo.
In caso di omissione contributiva totale, non operando nella previdenza forense il principio di automaticità delle prestazioni, gli anni per i quali i contributi risultano dovuti, ma non versati alla categoriale, non possono Pt_1
essere computati né ai fini del diritto, né ai fini del quantum della pensione: le prestazioni sono condizionate al requisito del versamento del contributo da parte del professionista.
In caso di parziale adempimento dell'obbligo contributivo, il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto di regola «influisce» sulla misura della pensione, atteso che l'inadempienza «abbassa» la media del reddito professionale sul quale si calcola la pensione. Ma di norma non influisce sulla
«anzianità» di iscrizione alla per la maturazione del diritto alla Pt_1
prestazione. Tuttavia, la da tempo ritiene che il pagamento non integrale Pt_1
della contribuzione osti sia alla maturazione del diritto alla pensione che alla sua misura, avendo sempre inteso l'avverbio “effettiva contribuzione” come sinonimo di contribuzione integrale. Si tratta però di un'interpretazione costantemente respinta dalla già indicata giurisprudenza di legittimità. Questa ha costantemente motivato nel senso che nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla giacché la normativa prevede solo il pagamento di Pt_1
somme aggiuntive. Il termine «effettivo» non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere «integrale», in quanto la comune accezione del termine non fa alcun riferimento ad una «misura».
L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura pagina 6 di 12 sulla base della contribuzione «effettivamente» versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione.
E' pur vero, riconosce la giurisprudenza, che con questo meccanismo si finisce computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a scapito della e tuttavia sembra questo Pt_1
un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva,
l'annullamento sia di quanto versato, sia dell' intera annualità. Non induce a diversa considerazione l'argomento per il quale, a seguire la soluzione indicata dalle pronunce richiamate, basterebbe il versamento di un minimo contributo, perché il professionista si veda conteggiato l'intero anno di contribuzione, con conseguenti riflessi negativi sull'intera categoria dei professionisti iscritti, e ciò in aperta contraddizione con la logica della previdenza professionale, improntata a principi solidaristici. La minore contribuzione versata potrebbe comunque influire sull'ammontare della prestazione ed, inoltre, si tratta di un inconveniente dovuto alla mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione;
esso è comunque frutto di una patologia del sistema, superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, al fine di procedere tempestivamente a recupero di quanto pagina 7 di 12 dovuto e non versato, in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, delle annualità oggetto di contribuzione rispetto a quelle computabili ai fini pensionistici, che pertanto non appare collidere con il principio di uguaglianza, né ledere il principio di solidarietà che impronta il sistema previdenziale.
3. La tesi della si fonda anche sull'art. 52, del Regolamento Unico Pt_1
approvato dal Comitato dei delegati il 21.02.2020, ma efficace dal 01.01.2021, in base al quale la contribuzione deve essere non solo effettiva ma anche integrale.
La modifica introdotta con il Regolamento del 2020 avrebbe così codificato il principio secondo cui l'annualità per la quale l'iscritto versa una contribuzione parziale non è più considerata ai fini pensionistici né per l'an né per il quantum.
A dire della l'accesso alla prestazione previdenziale, deliberato il Pt_1
27.03.2019, sarebbe stato condizionato al ripianamento del debito contributivo accumulato dalla proprio in virtù del fatto che per CP_1
l'ammissione al trattamento fosse richiesta la regolarità contributiva in base al Regolamento unico della previdenza forense.
Tuttavia, il Regolamento Unico è entrato in vigore il 01.01.2021 ben dopo la presentazione della domanda di pensione e l'ammissione della al CP_1
relativo trattamento. Il diritto della ricorrente è stato perciò negato, revocando la provvidenza, precedentemente riconosciuta nell'an, sulla base di presupposti normativi inesistenti.
Ma anche la nuova regola, per come formulata nel nuovo Regolamento Unico,
a parere di questo decidente, non intaccherebbe il diritto alla pensione pagina 8 di 12 dell'avv. che, avendo maturato il requisito minimo di 5 anni di CP_1
contribuzione “effettiva ed integrale”, ha comunque realizzato i presupposti per l'accesso alla pensione di invalidità.
La interpreta il presupposto contributivo descritto nella frase “l'iscritto Pt_1
abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla ” non nel senso che i 5 anni di contribuzione e Pt_2
iscrizione sono sufficienti a costituire il diritto ma nel senso che, a al fine, è necessario il pagamento della contribuzione “integrale” per tutti gli anni di iscrizione che in ogni caso non possono essere meno di 5.
Si tratta di un'interpretazione distante dal senso comune, che assegna all'espressione “almeno 5 anni” il significato di un requisito che, se raggiunto, consente l'accesso alla prestazione. L'interpretazione ritenuta dalla Pt_1
introduce una sorta di scala mobile, basata sull'anzianità di iscrizione e, in definitiva, un presupposto del diritto non richiesto dalla normativa di settore.
Questa interpretazione, infine, è smentita dal comportamento della che, Pt_1
in data 27.03.2019, come si è detto, ammetteva la al godimento della CP_1
pensione nonostante le rilevanti inadempienze contributive. Conclusione che non è superata per il fatto che l'ammissione al trattamento fosse subordinata al pagamento di € 120.000,00, essendo tale importo comunque inferiore al debito contributivo complessivo dell'avvocata Insomma, la CP_1
circostanza che la nonostante l'esistenza del debito contributivo, abbia Pt_1
deciso di riconoscere il diritto alla pensione è la prova eloquente che anche per essa, il pagamento integrale della contribuzione per tutti gli anni di iscrizione, non era un elemento costitutivo del diritto.
4. La ha certamente il diritto di reagire all'inadempimento contributivo Pt_1
della resistente applicando anche le sanzioni previste dalla legge professionale pagina 9 di 12 ma ciò può fare nei limiti in cui l'art. 545 c.p.c. lo consente e senza disconoscere il diritto che l'avv. ha acquisito. CP_1
Per le ragioni esposte va dichiarato il diritto dell'avv. alla Pensione di CP_1
invalidità e al pagamento dei relativi ratei nell'importo mensile, pacifico, di €
629,57 lordi.
Con il decreto ingiuntivo sono stati riconosciuti sull'importo lordo degli arretrati (37.144,63), gli “accessori di legge” che, giusta la previsione contenuta nell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, sono costituiti dagli interessi legali e non dal loro cumulo con la rivalutazione.
Va conseguentemente respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale ivi proposta dalla Pt_1
5. Relativamente alle domande proposte con il ricorso riunito Rg. 1046/2024, si condivide l'eccezione di inammissibilità, ex art. 100, c.p.c., dedotta dalla
L'avv. chiede di accertare l'invalidità del provvedimento di Pt_1 CP_1
ammissione alla pensione del 02.04.2019, nella parte in cui condiziona il trattamento previdenziale al pagamento di parte del debito contributivo e, conseguentemente, del provvedimento di revoca della pensione del
26.06.2019.
Deve ricordarsi che le controversie in materia di trattamenti previdenziali non hanno carattere impugnatorio, avendo ad oggetto situazioni di diritto soggettivo. I provvedimenti dell'ente previdenziale che riconosce o nega i trattamenti non hanno natura provvedimentale ma “paritetica” (Cass.
2748/1999; id. 7043/2010), con portata dichiarativa dell'esistenza o meno delle condizioni previste dalla legge per l'esistenza di un diritto.
Conseguentemente, la contestazione dei suddetti due provvedimenti emessi dalla si risolve essenzialmente nella domanda di accertamento dei Pt_1
pagina 10 di 12 presupposti del diritto alla pensione, che sono già l'oggetto del ricorso principale.
6. La domanda riconvenzionale della diretta all'accertamento del debito Pt_1
contributivo dell'avv. è invece fondata. L'importo della contribuzione CP_1
dovuta alla pari ad € 357.919,77 non è peraltro oggetto di particolari Pt_1
contestazioni.
7. La resistente chiede altresì il pagamento diretto di tale importo, con compensazione degli arretrati riconosciuti all'avv. CP_1
L'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per
“duplicazione del titolo esecutivo” e quindi per difetto di interesse, ex art. 100,
c.p.c., è fondata limitatamente agli importi oggetto delle cartelle di pagamento non opposte (nn. 08220120006859833000 - ruolo 2012;
08220140008343650000 – ruolo 2014; 08220190009049852000 – ruolo
2019; 08220220000019703000 – ruolo 2021) ma non anche per la contribuzione relativa agli anni dal 2018 al 2023 (v. par. 2 di pag. 21 della memoria di costituzione), concernente un credito complessivo di € 93.381,73.
8. L'eccezione dell'avv. di incompensabilità (ex art. 1246, n. 3, cc.) del CP_1
credito della con gli arretrati della pensione dovuti all'avv. è Pt_1 CP_1
fondata, poiché l'importo del trattamento di pensione (€ 629,57 lordo) è inferiore ai limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 7, c.p.c..
9. Le spese di lite dei due giudizi riuniti (non anche quelle del giudizio cautelare, già autonomamente definite) vanno poste a prevalente carico della Pt_1
rimasta integralmente soccombente sulle principali questioni in discussione.
L'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, tuttavia, ne giustifica la parziale compensazione.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso avverso il decreto ingiuntivo n. 36/2024; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio riunito, dichiara che l'avv. è tenuta al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
, della somma di € 93.381,73, a Parte_3
titolo di contributi previdenziali.
Liquida le spese di lite dei giudizi riuniti in complessivi € 12.305,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, le compensa per 1/3, e pone il carico residuo in capo alla
[...]
. Parte_3
Pesaro, 02/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 12 di 12