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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8700/2021
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8700/2021
Oggi 26/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per , per , per Parte_1 Parte_2 Pt_3
e per l'avv. , il quale si
[...] Parte_4 CP_1 riporta alla memoria conclusiva depositata in atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per , l'avv. , la quale si riporta a tutti i Controparte_2 CP_3 propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;
per e per Controparte_4 Controparte_5
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE
[...]
SALERNO, nella persona del Procuratore , il quale nel Controparte_6 riportarsi alle difese in atti, insiste nell'accogli mento dell'eccezione di prescrizione.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8700/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 CP_1
ATTRICI contro
(C.F. ) , contumace CP_7 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ); CP_3 C.F._5
(C.F. e Controparte_5 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE
SALERNO
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_3 C.F._6 dall'avv. CP_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attorea: « a) accogliere la domanda, per le causali di cui in premessa
e, per l'effetto, contrariis reiectis, condannare il sig. , il CP_7
pagina 2 di 21 in persona del IN p.t., il in Controparte_2 Controparte_4 persona del Ministro p.t., e la in Controparte_5 persona del Consiglio p.t., in solido tra di loro, al risarcimento CP_8 di tutti i danni non patrimoniali, nonché morali, esistenziali, alla vita di relazione, da perdita del rapporto parentale, nessun danno escluso, subiti dalle istanti, iure hereditario, nella qualità di eredi della defunta madre
per la morte del compianto fratello Persona_2 Persona_3 che si quantificano nella somma complessiva di € 120.000,00
(centoventimila,00) ovvero € 40.000,00 (quarantamila,00) per ciascuna di esse ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più congrua anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dallo 05.05.1998 come per legge;
b) condannare i predetti convenuti in solido tra loro al pagamento di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara si d'ora di averle anticipate».
Comune : «(…) l'Ecc.mo Tribunale adito voglia in via preliminare CP_2
e pregiudiziale disporre la riunione del presente procedimento con quel li incardinati presso il tribunale di Salerno, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile ed improcedibile nei confronti del ed in ogni Controparte_2 caso infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge e inoltre poiché il danno non è stato provato né documentato. In via del tutto subordinata qualora l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere, se pur parzialmente la richiesta delle attrici di condanna in solido, attenuare le corresponsabilità secondo un criterio graduato e di gradualità, affinché le somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio siano liquidate nei limiti dell'effettivo dovuto e provato, essendo l'onere della prova, in tal senso, incombente sulla parte attorea. Inoltre, si contesta sin da ora l'eventuale domanda riconvenzionale dell'Avvocatura dello Stato poiché tale azione dovrebbe essere proposta in un nuovo giudizio non unito al presente, e non se ne accetta il contraddittorio poiché tale eventuale domanda è inammissibile ed irrituale ed inoltre l'azione così come proposta si è prescritta per il soggetti sopra nominati poiché non si sono costituite parte civile nel
pagina 3 di 21 procedimento penale ed essendo trascorsi 23 anni le stesse non hanno diritto
a nessun risarcimento del danno».
e : «Rigettare la Controparte_5 Controparte_4 domanda attorea in quanto infondata in fatto o in diritto e/o comunque non provata e/o comunque prescritta;
o, in subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento del danno a quanto di giustizia con vittoria di spese di lite».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 09.11.2021, e , Pt_1 Parte_2 Parte_4 quali eredi di (deceduta in data 09.10.98), convenivano in Persona_2 giudizio, davanti questo Tribunale, il il Controparte_2 Controparte_9
la e , per sentirli
[...] Controparte_5 CP_7 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimo niali e non subiti a seguito della morte , fratello di , Persona_3 Persona_2
a seguito dei tragici fatti dell'alluvione di in data 5.5.98. CP_2
A fondamento della domanda, hanno dedotto:
- di essere le nipoti del compianto nato a Persona_4
Sant'Anastasia lo 01.01.1936 e deceduto in Sarno (SA) il 05.05.1998;
- che, inoltre, sono le figlie ed eredi della compianta madre
[...]
, nata in [...] il [...] e deceduta in Eboli il Persona_2
09.10.1998, sorella di;
Persona_3
- che in data 05.05.98, il territorio del Comune di , ove CP_2 [...]
risiedeva (ricoverato presso l'Ospedale Villa Malta), veniva colpito Per_3 da una tremenda alluvione che provocava numerose frane che travolgevano il centro abitato, causando la morte di 137 persone, tra cui anche quella d i
; Persona_3
- che, per tali fatti veniva in iziato procedimento penale e il giudizio penale si concludeva con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione del
26.3.13 che, rigettando il ricorso per Cassazione, confermava la sentenza penale di condanna della Corte di appello di Napoli che av eva ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'ing. , IN del CP_7 CP_2
, e lo aveva condannato, in solido con i responsabili civili, al risarcimento
[...] dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede;
pagina 4 di 21 - che, pertanto, detta sentenza esplica effetti di giudicato nel giudizio civile di condanna al risarcimento dei danni, le attrici, iure hereditario, quali eredi della madre , sorella del compianto hanno Per_2 Persona_3 diritto a vedersi riconosciuto il danno morale, non patrimoniale, parentale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale, alla vita di relazione ed ogni altro danno previsto dal disposto di cui all'art. 2059 cod. civ., in quanto l'illecito per il quale è stato condannato il in solido con i CP_7 responsabili civili ( Controparte_2 Controparte_5
) ha gravemente compromesso il valore persona, Controparte_4 causando la definitiva perdita parentale;
- che la morte improvvisa di , avvenuta in gravi Persona_3 circostanze, ha sconvolto la vita, presente e futura, della compianta madre
, la quale ha dovuto sopportare un enorme dolore emotivo;
Per_2
- che nessun riscontro hanno ricevuto le richieste di risarcimen to avanzate con lettera racc.ta a/r del 19.03.2014 e con successivi atti interruttiv i.
Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Si è tempestivamente costituito il , eccependo: Controparte_2
• la prescrizione del diritto posto a fondamento dell'azione risarcitoria, non avendo gli attori provveduto a effettuare la costituzione di parte civile ex art. 74 c.p.p. nel procedimento penale;
• la riunione del presente procedimento con tutti gli altri giudizi presenti presso il Tribunale di Saler no che riguardano la stessa fattispecie per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
• l'erroneità dell'accertamento della responsabilità penale del sindaco, contenuta nella sentenza della Cassazione;
• l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno ereditario tanatologico, essendo la morte del congiunto intervenuta immediatamente
• l'omessa prova del danno da perdita del rapporto parentale;
• l'omessa spettanza del danno morale ed esistenziale;
• l'omessa prova del danno patrimoniale;
• l'infondatezza della pretesa di cumulare la domanda di rivalutazione monetaria con gli interessi.
Ha, quindi, rassegnalo le conclusioni riportate in premessa. pagina 5 di 21 Si sono tempestivamente costituiti la e il Controparte_5 [...]
, eccependo: CP_4
➢ la necessità di tener conto della legittimazione attiva delle esponenti che, in ogni caso, non potrebbero che agire pro quota;
➢ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, non essendosi la parte attorea costituita parte civile nel processo penale.
È rimasto contumace l'ex sindaco del , , pur Controparte_2 CP_7 se regolarmente citato.
Con comparsa di intervento del 14/12/2021 è intervenuta Parte_3 anch'essa erede della defunta madre , al pari delle attrici Persona_2
e la quale ha spiegato le medesime Parte_1 Pt_4 Parte_2 domande.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, con nota del 06.04.2022 la parte attorea ha prodotto gli atti processuali depositati nel giudizio iscritto al r.g. n. 9928/2014, del Tribunale di Salerno, nel quale esse attrici avevano richiesto sia in proprio, sia quali eredi della madre, il risarcimento dei danni subiti per la morte di , figlio della di loro sorella Persona_5 Per_6
Nel medesimo giudizio, con la memoria n. 1, ex art. 183, c. VI, c.p.c.,
[...] depositata in data 07/06/2016 (v. estratto della storico in atti) in qualità di eredi della madre , avevano chiesto il risarcimento del danno Persona_2 anche con riferimento alla perdita, nelle medesime circostanze, del fratello
Con sentenza n. 1494 /2020 emessa in data 19.6.2020 è Persona_3 stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni subiti dalle germane quali eredi della madre sig.ra Pt_3 Persona_2 per la morte del fratello avvenuta durante la frana di del Per_3 CP_2
5.5.98, per cui la prescrizione era stata interrotta dalla proposizione della domanda nella memoria anzidetta.
Con ordinanza del 13.10.2022 è stata rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio a quello n. 9714/20 RG, poiché, nonostante connessione oggettiva e soggettiva i giudizi erano pendenti in fasi diverse.
Con ordinanza del 01.03.2024 sono state ritenute irrilevanti le prove per testi articolate dalle parti attorea e ha rinviato all'udienza del 26/2/2025 h. 10.45 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle pagina 6 di 21 parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg pr ima dell'udienza indicata.
***
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto CP_7
il quale, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
[...]
2. Va, poi, affrontata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, tempestivamente sollevata da tutte le Amministrazioni pubbliche costituite.
2.1. Si osserva, in diritto, che «l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, oss ia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte » (da ultimo
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, enfasi della scrivente), e che «non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ. » (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 1149 del 21/01/2020, ma soprattutto Sez. U,
Sentenza n. 10955 del 25/07/2002).
2.2. Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie, in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947, comma 3.
2.3. La circostanza pacifica che la parte attorea non si sia costituita parte civile nel processo penale è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato , in quanto la giurisprudenza di pagina 7 di 21 legittimità ha da tempo sostenuto (arg. da Cass. Civ., Sez. L, 26.7.2019, n.
20363; Cass. Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867 e soprattutto le S.U. sentenza n.
27337/2008), che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma 3,
c.c., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
2.4. La corte ha precisato che «d'altra parte, solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e que llo penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale. In particolare, si intende far e riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;
ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale,
l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenu anti (come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto , occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza.» (in motivazione S.U. 2008 cit.).
2.5. Dopo queste doverose premesse, può passarsi all'individuazione del termine di prescrizione del reato di omicidio colposo plurimo contestato al convenuto . CP_7
2.6. La prescrizione da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i princìpi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto pagina 8 di 21 al risarcimento del danno [Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 581 e Cass. civ. (ord.), sez. VI, 14.3.2018, n. 6333].
2.7. Deve precisarsi che l'art. 589 c.p., comma 3, contenuto nel capo di imputazione, in relazione al quale si è svolto il giudizio penale, necessita di essere contestualizzato, in ragione della formulazione dell'art. 589 cod. pen. vigente alla data della richiesta di rinvio.
2.8. Pertanto, è indubbio che il richiamo all'art. 589 c. p., comma 3, contenuto nell'imputazione, va inteso, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 589 c.p., u.c., che regola il caso di morte di più persone;
dunque, trova applicazione la seguente versione dell'art. 589 cod. pen.:
«1. Chiunque cagiona per colp a la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.»
2.9. La previsione del comma 3 introduce, all'evidenza, una norma di favore per coloro che si erano resi responsabili, con una sola azione o omissione, di più omicidi colposi, dal momento che prima del 1974, nelle ipotesi di concorso formale, trovava applicazione la disposizione di legge di cui all'art. 81 c.p., comma 1, secondo cui «chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o comm ette più violazioni della stessa disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti» cioè con il cumulo materiale delle pene previste per ogni reato in concorso. Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno sempre concordato sul fatto che la su ddetta disposizione di legge non costituisce una circostanza attenuante, ma un limite posto dal legislatore ai giudici al solo fine di evitare eccessi nell'irrogazione delle pene.
2.10. Tale normativa di favore ha perso incisività nel 1974, quando l'art. 81 c.p., comma 1, è stato sostituito dalla seguente disposizione: «è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.» È evidente, infatti, che l'equiparazione del concorso formale di reati (regolata pagina 9 di 21 antecedentemente dalle norme sul concorso materiale) alla disciplina della continuazione (comunque non applicabile ai reati colp osi), ha fatto in massima parte venire meno l'utilità di quel comma 2 (divenuto terzo comma dopo la riforma del 1966) dell'art. 589 cod. pen. prima citato;
tale disposizione di legge, però, è stata mantenuta dal Legislatore, in quanto il limite massimo
(all'epoca dei fatti) dei dodici anni di pena applicabile all'omicidio colposo plurimo dava luogo ancora a un vantaggio per il reo, rispetto alla pena massima irrogabile di quindici anni, cui poteva giungersi applicando il triplo della sanzione prevista dall' art. 589 cod. pen. sia per le fattispecie di omicidio semplice, sia per quelle di omicidio aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro [v. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999: «in tema di omicidio colposo la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal p rimo comma, ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo
"quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione. (Fattispecie di prescrizione, il cui termine, in applicazione di detto principio, va calcolato in relazione a ciascun reato) e
Cass. Sez. Pen. 4, Sentenza n. 15551/2007, Cass. Sez. 4, Sentenza n.
23944/2013, Sez. 4, Sentenza n. 2034/2017].
2.11. Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato era
(ed è) di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo;
aumento di cui non può tenersi conto ai nostri fini, dovendosi avere riguardo del termine di prescrizione del reato in ast ratto.
2.12. Dunque, passando ora alla concreta determinazione del termine, occorre specificare, come per la fattispecie di parte speciale, che trova applicazione l'art. 157 cod. pen. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 251/2005, così detta ex L. in quanto la sentenza di primo CP_10 grado è stata emessa (in data 3/6/2004) prima della entrata in vigore della riforma (l'art 10, c.3, della l. 251/2005 stabilisce, al netto della dichiarazione di incostituzionalità – sent. n. 393/2006 –, che «se, per effetto delle nuove
pagina 10 di 21 disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in pri mo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»).
2.13. L'art. 157 cod. pen. ratione temporis vigente, per quel che qui rileva, aveva la seguente versione:
2.14. «La prescrizione estingue il reato:
(…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena d ella reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
(…)».
2.15. È pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il termine prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma 3, cod. pen. era (ed
è) quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo) di cui l'imputato- danneggiante si era reso responsabile e che a tale fine non rileva il limite di pena indicato nell'art. 589 c.p., u.c., (Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 175 del
07/11/1995; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999).
2.16. Pertanto, il termine di prescrizione dell'illecito civile nel caso di specie è di dieci anni, decorrente dal ritrovamento de l corpo esanime della vittima, , fratello della defunta , madre Persona_3 Persona_2 delle istante germane ( e avvenuto tre Parte_1 Pt_4 Persona_7 giorni dopo la frana, quindi, l'otto maggio del 1998, con maturazione della prescrizione l'otto maggio del 2008; pertantonon rinvenendosi nelle produzione della parte attorea atti interruttivi della prescrizione nel decennio indicato, intervenuti solo con le note raccomandate del 18.03.2014 indirizzate alla e al (all. 9 della Controparte_5 Controparte_2 citazione), l'azione risarcitorie esperita contro le eccipienti è prescritta. È
pagina 11 di 21 quindi, irrilevante chieder si se la proposizione della medesima domanda, qui successivamente proposta, e precedentemente dichiarata inammissibile abbia o meno interrotto il termine di prescrizione.
2.17. Ad ogni modo, si osserva che le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono quelle individuate dagli artt. 2943 e 2944 e si distinguono a seconda che si ricolleghino ad atti compiuti dal titolare del diritto ovvero dal soggetto contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La giurisprudenza e la prevalente dottrina sono concordi nel ritenere che le cause di interruzione, al pari delle cause di sospensione, sono previste dalla legge con indicazion e tassativa, giacché il fondamento di ordine pubblico su cui poggia l'istituto della prescrizione non consente libertà di scelta dei mezzi idonei a interrompere il decorso [Cass.
1.6.2006 n. 13046; Cass. Con s.u.
27.4.2004 n. 8, GI 2005 n. 1965; Cass. 11.12.2001, n. 15622; Cass.
6.11.1986 n.
6517, Cass. 24.11.1980 n. 6244; C 6.3.1976 n. 753; C 19.5.1972 n. 1557; C
11.6.1963 n. 1546].
2.18. L'art. 2943, co. 1 e 2, cod. civ. stabilisce che “[I]La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il qual e si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo. [II]. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio”.
2.19. Per quanto concerne il giudizio di cognizione, secondo la dottrina, nessuna difficoltà sussiste a identificare l'atto interruttivo;
in tal caso esso sarà costituito dalla notifica dell'atto di citazione e, se la domanda debba proporsi con ricorso, dalla notificazione del provvedimento pronunciato sul ricorso stesso.
2.20. L'effetto interruttivo naturalmente presuppone che la domanda giudiziale sia proposta dal titolare del diritto prescrivendo [C 3.12.2002 n.
17157], che essa abbia ad oggetto la tutela del medesimo e che sia proposta nei confronti del soggetto passivo del diritto stesso [C 30.4.2008 n. 10966 e C
2.7.2003 n. 10409).
2.21. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale [C 17.11.1962 n.
3140] la domanda giudiziale produce l'effetto interruttivo non in quanto esercizio giurisdizionale del diritto, bensì come atto che, per il suo contenuto specifico, porti a conoscenza del destinatario la volontà di valersi del proprio pagina 12 di 21 diritto. Pur volendo accedere a tale opinione, occorre tener presente, che l'interruzione della prescrizione quale effetto della domanda giudiziale, ha connotati suoi propri, che consentono di tene re distinta la domanda giudiziale dalle altre cause di interruzione.
2.22. Perché un atto abbia efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa ovvero l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora [C 30.11.2006 n. 25500; C 3.12.2004 n. 22751].
2.23. Il c. 2 della norma in epigrafe riconosce efficacia interruttiva anche alla domanda proposta nel corso del giudizio, ossia anche alla pretesa avanzata da persona diversa da quella che ha dato avvio al giudizio (ad es. con la domanda riconvenzionale, con l a chiamata in garanzia) o dalla stessa parte (si pensi alla modifica della domanda nella memoria di cui al primo termine ex art. 183, co. VI, c.p.c., alla luce della S.U. n. 12310/2015, o alla proposizione di una domanda volta a far valere la nullità). Il significato di tale disposizione è stato chiarito dalla Corte suprema la quale ha precisato che per “domanda proposta nel corso del giudizio” si intende quella che “innestandosi in un processo già pendente, sia in grado di produrre la pendenza di una nuova e ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere” [C 9.3.2006 n. 5104; C
24.6.1981 n. 4108].
2.24. L'inammissibilità della domanda, invece, qualunque ne sia la causa, non esclude l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che - anche in questo caso - permane fino al giudicato [C
9.3.2006 n. 5104, che ha ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione l'atto di appello contenente inammissibilmente domanda nuova].
2.25. La domanda nuova proposta in corso di causa, alla quale la norma in commento fa riferimento, “non può che essere notificata al difensore costituito (art. 170 c.p.c., comma 1°), sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale, nell'ambito del processo in corso. In t ale ipotesi, la prescrizione non decorre, quindi, fino al pagina 13 di 21 momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”
(Cassazione civile, Sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516).
2.26. Le S.U, nella sentenza appena citata hanno quindi, relativamente alla specifica questione dell'idoneità a interrompere la prescrizione della domanda inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello, aderito alla tesi maggioritaria che afferma la soluzione positiva (in questi termini Cass., 11 gennaio 2006, n. 255; Cass., 22 gennaio 2002, n. 696) ed esplicitato che affinché l'effetto interruttivo si produca non è necessario che l'atto interruttivo venga notificato alla parte personalmente, essendo sufficiente che lo stesso sia notificato al procuratore costitui to.
2.27. Deve darsi atto della persistenza di un indirizzo più restrittivo che non ritiene nemmeno sufficiente la notifica al difensore, ma la necessità della comunicazione alla parte (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25171 del 19/09/2024 : « In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rient rando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore»; conf. succ. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024 e ant.
Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016 e Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12983 del
24/05/2018).
2.28. Dunque, nessuna efficacia interruttiva avrebbe comunque potuto riconoscersi alla proposizione della domanda inammissibi le nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. dell'altro giudizio, tra l'altro successiva al maturare della prescrizione.
2.29. Tornando alla prescrizione, per tutto quanto spiegato all'esordio di questo paragrafo, è irrilevante che le entrambe le parti costituite convenute non abbiano indicato il termine di prescrizione così come appena individuato.
2.30. Tale conclusione non è scalfita dal disposto della seconda parte del comma terzo dell'art. 2947 cod. civ. (Tuttavia, se il reato è estinto per causa
pagina 14 di 21 diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile»), invocato dalla parte attorea, la quale fa decorrere il termine di prescrizione quinquennale (applicabile all'ipotesi esaminata, previsto dal disposizione citata) dalla irrevocabilità della sentenza penale (compiutasi il 26 marzo 2013), termine interrotto dalle lettere di messa in mora ricevute dalle Amministrazioni convenute prima del compimento del termine di prescrizione breve di cinque anni.
2.31. Al riguardo il convenuto, già nella comparsa di CP_2 costituzione e risposta, ha contestato che possa riconoscersi nel giudizio civile
«la possibilità per i soggetti ricorrenti, che non siano costituiti parte civile nel processo penale, di poter invocare a proprio vantaggio l'effetto della prescrizione collegato alla pendenza di una vicenda processuale rispetto alla quale essi si sono tenuti volontariamente estranei, infatti nel caso di specie sono già trascorsi 17 anni. Inoltre si determinerebbe un'inammissibile disparità di trattamento fra i soggetti che si sono costituiti parte civile e coloro che invece sono rimasti del tutto inerti, in quanto questi ultimi si gioverebbero della sentenza di condanna che definisce il processo e dei relativi effetti, senza avern e affrontato i costi e le connesse lungaggini procedimentali, la prescrizione non può farsi decorrere per i ricorrenti che non si siano costituiti parte civile nel processo penale, dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, bensì d al momento in cui si è verificato il fatto, con la conseguenza che è ormai maturata la prescrizione dell'azione risarcitoria intentata ex adverso». (pag. 2 costituzione)
2.32. La questione del «se basti la pendenza del procedimento penale per
"congelare" il decorso della prescrizione della pretesa risarcitoria o se - invece - il danneggiato debba anche compiere atti interruttivi ("dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", ex art. 2935 c.c.) per poter fruire del termine prescrizionale proprio dell'illecito aquiliano (di cinque o due anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., commi 1 e 2) una volta che il giudizio penale venga definito con sentenza irrevocabile» è stata affrontata in maniera puntuale pagina 15 di 21 dalla sentenza pronunciata dalla Cassazio ne civile sez. III, n.11190/2022
(confermata dalla successiva Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9883/2023).
2.33. Il problema è rilevante anche in questo giudizio, perché la parte attorea non ha compiuto nessun atto interruttivo nel termine di dieci anni di prescrizione del reato, quindi, è fondamentale stabilire se la pronuncia della sentenza irrevocabile renda inoperante o ininfluente il decorso della prescrizione per tutta la durata del processo penale a cui il danneggiante non ha partecipato.
2.34. La Corte ha risolto la questione in senso negativo, prendendosi carico di confutare il diverso e minoritario orientamento sostenuto da due pronunce, Cass. n. 9242/1998 e Cass. n. 16391/2009.
2.35. In particolare, la corte ha motivato:
- che, in assenza di una espressa previsione no rmativa, deve negarsi che la seconda parte del terzo dell'art. 2947 cod. civ. stabilisca una deroga all'art. 2935 cod. civ., in quanto è pacifico che dalla percezione della commissione del reato-illecito il danneggiato può esercitare il diritto al risarcim ento del danno e, dunque, è certo che il termine prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale maggiore durata, data dalla disciplina penale;
- che alla costituzione di parte civile nel processo penale è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità «un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo» (Cass. 28 novembre 2017, n. 28456, ma anche SU
8348/2013), mentre a sostenere il contrario – ossia l'automatica paralisi della decorrenza della prescrizione per tutta la durata del processo penale, che si concluda con una sentenza irrevocabile – significa privare tale atto della sua efficacia;
2.36. Entrambi gli argomenti concordano con il principio, più volte ribadito dalla Cassazione (v. fra tante Cassazione civile, Sezioni unite, n.
27337/2008) dell'autonomia del processo civile da quello penale e che, la disposizione in esame oggi deve armonizzarsi con gli ormai mutati principi generali in tema di rapporti t ra giudizio civile e penale.
2.37. Infatti, dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale, si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato alla regola dell'unitarietà
pagina 16 di 21 della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. È ormai consolidato l'orientamento secondo cui, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve poter proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, dall'altro, il giudice civile deve poter procedere ad un autonomo accertamento dei fatti.
2.38. Va aggiunto, alle ragioni di natura sistematica date dalla pronuncia della Corte di cassazione, che anche il tenore della disposizione in parola induce a escludere che l'aleatoria durata del processo penale possa prolungare di un tempo indefinito il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria del danneggiato.
2.39. Ebbene, è inconfutabile che la prima parte del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. introduce una disposizione favorevole al danneggiato («se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.»): il danneggiato si gioverà del termine di prescrizione del reato se più lungo di quelli brevi previsti dal comma primo.
2.40. Nel secondo inciso del medesimo comma («Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due co mmi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile») l'utilizzo dell'avverbio «tuttavia» conferisce valore avversativo - limitativo alla frase o sequenza di discorso che lo precede;
nel caso di spec ie
«avverte» il danneggiato che non potrà contare sulla maggiore durata del termine di prescrizione del reato se si realizza uno degli eventi indicati: se nel decorso del maggior tempo di prescrizione del reato intervengono o una sentenza irrevocabile o la morte del reo o l'amnistia si applicherà il termine breve previsto dai commi precedenti, ma con un temperamento – invece non accordato nel caso in cui il procedimento penale si concluda con un sentenza di pagina 17 di 21 prescrizione –, ossia la decorrenza ex novo, dalle date degli eventi indicati, dei termine di prescrizione brevi.
2.41. Ancora più chiaramente: dal tenore dell'art. 2947 cod. civ. si evince che il tempo massimo di prescrizione del risarcimento del danno, se più lungo del termine di prescrizione civile, è quell o previsto per il corrispondente reato;
tale termine è certo – perché, come è stato già detto, è calcolato in astratto, è indipendente non solo dalla proposizione dell'eventuale querela, ma anche dall'avvio di giudizio penale – ma è suscettibile di riduzio ne per il verificarsi di fatti estranei alla sfera del danneggiato (la pronuncia di una sentenza irrevocabile, la morte del reo e l'amnistia); dal verificarsi di tali avvenimenti è individuato un nuovo termine iniziale della prescrizione breve di cui ai co mmi precedente della medesima disposizione, che deve ritenersi previsto proprio in ragione dell'affidamento che il danneggiato aveva potuto riporre nella previsione della maggiore durata del termine di prescrizione penale.
2.42. Così, la «reviviscenza» di termini brevi, con la nuova decorrenza, potrà aversi solo se gli eventi che la innescano si verificano in pendenza del termine di prescrizione del reato.
2.43. Dunque, è accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute costituite.
2.44. Occorre ora chiedersi se operi o meno l'estensione dell'eccezione di prescrizione, validamente sollevata dalle Amministrazioni
Pubbliche, al convenuto contumace.
2.45. Nel caso di specie le Amministrazioni pubbliche convenute sono coobbligate solidali insieme al convenuto al risarcimento dei danni nei confronti dei danneggiati dalla frana;
infatti nella sentenza penale di condanna del ex IN , le odierne convenute, che vi hanno partecipato quali CP_7 responsabili civili, sono state ritenute tali e già condannate, in solid o, appunto, risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e al pagamento della provvisionale di €30.000,00 nei confronti delle parti civili, onde non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede la responsabilità delle singole
Amministrazioni (Cass. Pen., Sez. III, 7.5.2013, n. 19507).
2.46. Viene, quindi, in rilievo la disposizione dell'art. 2939 cod. civ. a mente della quale «La prescrizione può essere opposta dai creditori e da
pagina 18 di 21 chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può e ssere opposta anche se la parte vi ha rinunziato».
2.47. La norma individua due ambiti soggettivi, costituiti dai creditori e dai terzi aventi interesse, e condiziona il loro potere di eccepire la prescrizione all'inerzia o alla rinunzia del debitore.
2.48. Il dibattito è sorto soprattutto per quanto riguarda la natura del potere attribuito ai terzi: l'incertezza ha ad oggetto la riconduzione di tale potere del terzo a un caso di legittimazione surrogatoria, oppure all'esercizio di un potere revocatorio dell'atto o, meglio, degli effetti della condotta del debitore (il quale, rinunciando alla prescrizione o omettendo di farla valere, finisce per attribuire efficacia giuridica ad un debito che potrebbe non averla).
In realtà, si lasciano apprezzare gli elementi differenziali rispetto ad entrambe queste figure: l'azione surrogatoria compete al creditore, mentre, nel caso dell'art. 2939 c.c., la legittimazione è estesa ai terzi interessati;
l'azione revocatoria presuppone il compimento di un atto di di sposizione, mentre i terzi possono reagire sia nel caso in cui il debitore abbia rinunciato alla prescrizione, sia nel caso in cui il debitore sia rimasto semplicemente inattivo;
inoltre, non è richiesta alcuna indagine sullo stato soggettivo del debitore e del creditore.
2.49. La giurisprudenza ritiene che:
- il creditore del debitore può far valere l'eccezione di prescrizione spettante al proprio debitore, così impedendo un impoverimento del suo patrimonio che avrebbe potuto ledere gli interessi del creditore ( il fine dell'iniziativa va quindi visto nell'esigenza di evitare un depauperamento della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.);
- il terzo (non creditore) può far valere l'eccezione di prescrizione non solo nei rapporti con il debitore non eccip iente, ma anche nei confronti del creditore, quando ciò evita la produzione nella sfera giuridica dell'eccipiente un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione
(v. Cass. civ. Sez. III Sent., 13 giugno 2019, n. 15869, che ha superato il precedente indirizzo).
pagina 19 di 21 2.50. Nel caso di specie le due amministrazioni convenute sono creditrici del convenuto contumace, in forza proprio della sentenza penale irrevo cabile che ha condanno l'imputato e le odierne convenute a pagare in favore di ciascuna delle parti civili (che sono, salvo errori, 148) €30.000,00, per un ammontare di €4.440.000,00, per cui ciascuno dei coobbligati, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 cod. civ., ha diritto a richiedere al convenuto contumace il pagamento della sua parte.
2.51. Si potrebbe obbiettare che nella fattispecie non vi è prova dell'esistenza del credito maturato dalle odierne convenute nei confronti del contumace, perché non vi è prova che una di queste abbia pagato per intero o in parte il debito nei confronti delle parti civili, ma anche escludendo tale evenienza, la Amministrazioni Pubbliche avrebbero comunque un interesse rilevante ai sensi della disposizione in commento (rientrerebbero nel secondo degli ambiti soggettivi); la giurisprudenza da ultimo citata (v. Cass. civ. Sez.
III Sent., 13 giugno 2019, n. 15869) ha affermato: «in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo)»; ebbene, nel caso di specie l'omessa estensione dell'eccezione di prescrizione al convenuto contumace comporterebbe sicuramente uno svantaggio per le parti eccipienti, consistente nella riduzione del patrimonio del coobbligato solidale, in funzione dall'azione di regresso che le convenute coobbligate hanno diritto a esperire per un debito, certo ed esigibile, nascente dalla sentenza di condanna al pagamento delle provvisionale, e il fatto che detta azione di regresso non sia ancora stata esercitata – come non esperita in via anticipata era stata l'azione di rivalsa dell'assicuratore nella fattispecie esaminata dalla corte – è proprio pagina 20 di 21 ciò che consente di qualificare le convenute co me terze interessate e non come creditrici.
2.52. In conclusione, il credito risarcitorio deve essere dichiarato prescritto per tutti i convenuti, compreso il contumace.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto:
- riguardo all'individuazione del termine di prescrizione, molte delle precedenti sentenze emesse da questo Tribunale indicavano espressamente il termine di prescrizione in 15 anni e, nonostante alcune di quelle sentenze siano state oggetto di impugnazione, questo pr ofilo non è mai stato sindacato dalle parti convenute, interessate a farlo rilevare;
- riguardo all'interpretazione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., la pronuncia citata - Cassazione civile sez. III, n.11190/2022 – anche in questo caso ha dato conto di avere superato un contrasto giurisprudenziale (definito apparente);
- riguardo all'estensione dell'eccezione di prescrizione, la sentenza indicata (Cass. civ. Sez. III Sent., 13 giugno 2019, n. 15869) ha espressamente ammesso di aver risolto un contrasto giurisprudenziale (anche in questo caso definito apparente).
3.1. Sussistono, quindi, «le gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione integrale delle spese di lite (Corte costituzionale, sentenza
19/04/2018 n° 77).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla parte attorea e, per l'effetto, rigetta tutte le domande da essa proposte;
B) Compensa per intero le spese di lite tra le parti .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
26/2/2025
La Giudice dott. Grazia Roscigno
pagina 21 di 21
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8700/2021
Oggi 26/02/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi: per , per , per Parte_1 Parte_2 Pt_3
e per l'avv. , il quale si
[...] Parte_4 CP_1 riporta alla memoria conclusiva depositata in atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
per , l'avv. , la quale si riporta a tutti i Controparte_2 CP_3 propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;
per e per Controparte_4 Controparte_5
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE
[...]
SALERNO, nella persona del Procuratore , il quale nel Controparte_6 riportarsi alle difese in atti, insiste nell'accogli mento dell'eccezione di prescrizione.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8700/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 CP_1
ATTRICI contro
(C.F. ) , contumace CP_7 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ); CP_3 C.F._5
(C.F. e Controparte_5 P.IVA_2
(C.F. ), entrambi con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE
SALERNO
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_3 C.F._6 dall'avv. CP_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attorea: « a) accogliere la domanda, per le causali di cui in premessa
e, per l'effetto, contrariis reiectis, condannare il sig. , il CP_7
pagina 2 di 21 in persona del IN p.t., il in Controparte_2 Controparte_4 persona del Ministro p.t., e la in Controparte_5 persona del Consiglio p.t., in solido tra di loro, al risarcimento CP_8 di tutti i danni non patrimoniali, nonché morali, esistenziali, alla vita di relazione, da perdita del rapporto parentale, nessun danno escluso, subiti dalle istanti, iure hereditario, nella qualità di eredi della defunta madre
per la morte del compianto fratello Persona_2 Persona_3 che si quantificano nella somma complessiva di € 120.000,00
(centoventimila,00) ovvero € 40.000,00 (quarantamila,00) per ciascuna di esse ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più congrua anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dallo 05.05.1998 come per legge;
b) condannare i predetti convenuti in solido tra loro al pagamento di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara si d'ora di averle anticipate».
Comune : «(…) l'Ecc.mo Tribunale adito voglia in via preliminare CP_2
e pregiudiziale disporre la riunione del presente procedimento con quel li incardinati presso il tribunale di Salerno, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile ed improcedibile nei confronti del ed in ogni Controparte_2 caso infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge e inoltre poiché il danno non è stato provato né documentato. In via del tutto subordinata qualora l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere, se pur parzialmente la richiesta delle attrici di condanna in solido, attenuare le corresponsabilità secondo un criterio graduato e di gradualità, affinché le somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio siano liquidate nei limiti dell'effettivo dovuto e provato, essendo l'onere della prova, in tal senso, incombente sulla parte attorea. Inoltre, si contesta sin da ora l'eventuale domanda riconvenzionale dell'Avvocatura dello Stato poiché tale azione dovrebbe essere proposta in un nuovo giudizio non unito al presente, e non se ne accetta il contraddittorio poiché tale eventuale domanda è inammissibile ed irrituale ed inoltre l'azione così come proposta si è prescritta per il soggetti sopra nominati poiché non si sono costituite parte civile nel
pagina 3 di 21 procedimento penale ed essendo trascorsi 23 anni le stesse non hanno diritto
a nessun risarcimento del danno».
e : «Rigettare la Controparte_5 Controparte_4 domanda attorea in quanto infondata in fatto o in diritto e/o comunque non provata e/o comunque prescritta;
o, in subordine, ridurre l'ammontare del risarcimento del danno a quanto di giustizia con vittoria di spese di lite».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 09.11.2021, e , Pt_1 Parte_2 Parte_4 quali eredi di (deceduta in data 09.10.98), convenivano in Persona_2 giudizio, davanti questo Tribunale, il il Controparte_2 Controparte_9
la e , per sentirli
[...] Controparte_5 CP_7 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimo niali e non subiti a seguito della morte , fratello di , Persona_3 Persona_2
a seguito dei tragici fatti dell'alluvione di in data 5.5.98. CP_2
A fondamento della domanda, hanno dedotto:
- di essere le nipoti del compianto nato a Persona_4
Sant'Anastasia lo 01.01.1936 e deceduto in Sarno (SA) il 05.05.1998;
- che, inoltre, sono le figlie ed eredi della compianta madre
[...]
, nata in [...] il [...] e deceduta in Eboli il Persona_2
09.10.1998, sorella di;
Persona_3
- che in data 05.05.98, il territorio del Comune di , ove CP_2 [...]
risiedeva (ricoverato presso l'Ospedale Villa Malta), veniva colpito Per_3 da una tremenda alluvione che provocava numerose frane che travolgevano il centro abitato, causando la morte di 137 persone, tra cui anche quella d i
; Persona_3
- che, per tali fatti veniva in iziato procedimento penale e il giudizio penale si concludeva con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione del
26.3.13 che, rigettando il ricorso per Cassazione, confermava la sentenza penale di condanna della Corte di appello di Napoli che av eva ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'ing. , IN del CP_7 CP_2
, e lo aveva condannato, in solido con i responsabili civili, al risarcimento
[...] dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede;
pagina 4 di 21 - che, pertanto, detta sentenza esplica effetti di giudicato nel giudizio civile di condanna al risarcimento dei danni, le attrici, iure hereditario, quali eredi della madre , sorella del compianto hanno Per_2 Persona_3 diritto a vedersi riconosciuto il danno morale, non patrimoniale, parentale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale, alla vita di relazione ed ogni altro danno previsto dal disposto di cui all'art. 2059 cod. civ., in quanto l'illecito per il quale è stato condannato il in solido con i CP_7 responsabili civili ( Controparte_2 Controparte_5
) ha gravemente compromesso il valore persona, Controparte_4 causando la definitiva perdita parentale;
- che la morte improvvisa di , avvenuta in gravi Persona_3 circostanze, ha sconvolto la vita, presente e futura, della compianta madre
, la quale ha dovuto sopportare un enorme dolore emotivo;
Per_2
- che nessun riscontro hanno ricevuto le richieste di risarcimen to avanzate con lettera racc.ta a/r del 19.03.2014 e con successivi atti interruttiv i.
Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa.
Si è tempestivamente costituito il , eccependo: Controparte_2
• la prescrizione del diritto posto a fondamento dell'azione risarcitoria, non avendo gli attori provveduto a effettuare la costituzione di parte civile ex art. 74 c.p.p. nel procedimento penale;
• la riunione del presente procedimento con tutti gli altri giudizi presenti presso il Tribunale di Saler no che riguardano la stessa fattispecie per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
• l'erroneità dell'accertamento della responsabilità penale del sindaco, contenuta nella sentenza della Cassazione;
• l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno ereditario tanatologico, essendo la morte del congiunto intervenuta immediatamente
• l'omessa prova del danno da perdita del rapporto parentale;
• l'omessa spettanza del danno morale ed esistenziale;
• l'omessa prova del danno patrimoniale;
• l'infondatezza della pretesa di cumulare la domanda di rivalutazione monetaria con gli interessi.
Ha, quindi, rassegnalo le conclusioni riportate in premessa. pagina 5 di 21 Si sono tempestivamente costituiti la e il Controparte_5 [...]
, eccependo: CP_4
➢ la necessità di tener conto della legittimazione attiva delle esponenti che, in ogni caso, non potrebbero che agire pro quota;
➢ la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, non essendosi la parte attorea costituita parte civile nel processo penale.
È rimasto contumace l'ex sindaco del , , pur Controparte_2 CP_7 se regolarmente citato.
Con comparsa di intervento del 14/12/2021 è intervenuta Parte_3 anch'essa erede della defunta madre , al pari delle attrici Persona_2
e la quale ha spiegato le medesime Parte_1 Pt_4 Parte_2 domande.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, con nota del 06.04.2022 la parte attorea ha prodotto gli atti processuali depositati nel giudizio iscritto al r.g. n. 9928/2014, del Tribunale di Salerno, nel quale esse attrici avevano richiesto sia in proprio, sia quali eredi della madre, il risarcimento dei danni subiti per la morte di , figlio della di loro sorella Persona_5 Per_6
Nel medesimo giudizio, con la memoria n. 1, ex art. 183, c. VI, c.p.c.,
[...] depositata in data 07/06/2016 (v. estratto della storico in atti) in qualità di eredi della madre , avevano chiesto il risarcimento del danno Persona_2 anche con riferimento alla perdita, nelle medesime circostanze, del fratello
Con sentenza n. 1494 /2020 emessa in data 19.6.2020 è Persona_3 stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni subiti dalle germane quali eredi della madre sig.ra Pt_3 Persona_2 per la morte del fratello avvenuta durante la frana di del Per_3 CP_2
5.5.98, per cui la prescrizione era stata interrotta dalla proposizione della domanda nella memoria anzidetta.
Con ordinanza del 13.10.2022 è stata rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio a quello n. 9714/20 RG, poiché, nonostante connessione oggettiva e soggettiva i giudizi erano pendenti in fasi diverse.
Con ordinanza del 01.03.2024 sono state ritenute irrilevanti le prove per testi articolate dalle parti attorea e ha rinviato all'udienza del 26/2/2025 h. 10.45 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle pagina 6 di 21 parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg pr ima dell'udienza indicata.
***
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto CP_7
il quale, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
[...]
2. Va, poi, affrontata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, tempestivamente sollevata da tutte le Amministrazioni pubbliche costituite.
2.1. Si osserva, in diritto, che «l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, oss ia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte » (da ultimo
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, enfasi della scrivente), e che «non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ. » (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 1149 del 21/01/2020, ma soprattutto Sez. U,
Sentenza n. 10955 del 25/07/2002).
2.2. Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie, in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947, comma 3.
2.3. La circostanza pacifica che la parte attorea non si sia costituita parte civile nel processo penale è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato , in quanto la giurisprudenza di pagina 7 di 21 legittimità ha da tempo sostenuto (arg. da Cass. Civ., Sez. L, 26.7.2019, n.
20363; Cass. Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867 e soprattutto le S.U. sentenza n.
27337/2008), che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma 3,
c.c., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
2.4. La corte ha precisato che «d'altra parte, solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e que llo penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale. In particolare, si intende far e riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;
ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale,
l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenu anti (come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto , occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza.» (in motivazione S.U. 2008 cit.).
2.5. Dopo queste doverose premesse, può passarsi all'individuazione del termine di prescrizione del reato di omicidio colposo plurimo contestato al convenuto . CP_7
2.6. La prescrizione da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i princìpi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto pagina 8 di 21 al risarcimento del danno [Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 581 e Cass. civ. (ord.), sez. VI, 14.3.2018, n. 6333].
2.7. Deve precisarsi che l'art. 589 c.p., comma 3, contenuto nel capo di imputazione, in relazione al quale si è svolto il giudizio penale, necessita di essere contestualizzato, in ragione della formulazione dell'art. 589 cod. pen. vigente alla data della richiesta di rinvio.
2.8. Pertanto, è indubbio che il richiamo all'art. 589 c. p., comma 3, contenuto nell'imputazione, va inteso, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 589 c.p., u.c., che regola il caso di morte di più persone;
dunque, trova applicazione la seguente versione dell'art. 589 cod. pen.:
«1. Chiunque cagiona per colp a la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.»
2.9. La previsione del comma 3 introduce, all'evidenza, una norma di favore per coloro che si erano resi responsabili, con una sola azione o omissione, di più omicidi colposi, dal momento che prima del 1974, nelle ipotesi di concorso formale, trovava applicazione la disposizione di legge di cui all'art. 81 c.p., comma 1, secondo cui «chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o comm ette più violazioni della stessa disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti» cioè con il cumulo materiale delle pene previste per ogni reato in concorso. Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno sempre concordato sul fatto che la su ddetta disposizione di legge non costituisce una circostanza attenuante, ma un limite posto dal legislatore ai giudici al solo fine di evitare eccessi nell'irrogazione delle pene.
2.10. Tale normativa di favore ha perso incisività nel 1974, quando l'art. 81 c.p., comma 1, è stato sostituito dalla seguente disposizione: «è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.» È evidente, infatti, che l'equiparazione del concorso formale di reati (regolata pagina 9 di 21 antecedentemente dalle norme sul concorso materiale) alla disciplina della continuazione (comunque non applicabile ai reati colp osi), ha fatto in massima parte venire meno l'utilità di quel comma 2 (divenuto terzo comma dopo la riforma del 1966) dell'art. 589 cod. pen. prima citato;
tale disposizione di legge, però, è stata mantenuta dal Legislatore, in quanto il limite massimo
(all'epoca dei fatti) dei dodici anni di pena applicabile all'omicidio colposo plurimo dava luogo ancora a un vantaggio per il reo, rispetto alla pena massima irrogabile di quindici anni, cui poteva giungersi applicando il triplo della sanzione prevista dall' art. 589 cod. pen. sia per le fattispecie di omicidio semplice, sia per quelle di omicidio aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro [v. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999: «in tema di omicidio colposo la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal p rimo comma, ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo
"quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione. (Fattispecie di prescrizione, il cui termine, in applicazione di detto principio, va calcolato in relazione a ciascun reato) e
Cass. Sez. Pen. 4, Sentenza n. 15551/2007, Cass. Sez. 4, Sentenza n.
23944/2013, Sez. 4, Sentenza n. 2034/2017].
2.11. Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato era
(ed è) di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo;
aumento di cui non può tenersi conto ai nostri fini, dovendosi avere riguardo del termine di prescrizione del reato in ast ratto.
2.12. Dunque, passando ora alla concreta determinazione del termine, occorre specificare, come per la fattispecie di parte speciale, che trova applicazione l'art. 157 cod. pen. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 251/2005, così detta ex L. in quanto la sentenza di primo CP_10 grado è stata emessa (in data 3/6/2004) prima della entrata in vigore della riforma (l'art 10, c.3, della l. 251/2005 stabilisce, al netto della dichiarazione di incostituzionalità – sent. n. 393/2006 –, che «se, per effetto delle nuove
pagina 10 di 21 disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in pri mo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»).
2.13. L'art. 157 cod. pen. ratione temporis vigente, per quel che qui rileva, aveva la seguente versione:
2.14. «La prescrizione estingue il reato:
(…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena d ella reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
(…)».
2.15. È pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il termine prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma 3, cod. pen. era (ed
è) quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo) di cui l'imputato- danneggiante si era reso responsabile e che a tale fine non rileva il limite di pena indicato nell'art. 589 c.p., u.c., (Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 175 del
07/11/1995; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999).
2.16. Pertanto, il termine di prescrizione dell'illecito civile nel caso di specie è di dieci anni, decorrente dal ritrovamento de l corpo esanime della vittima, , fratello della defunta , madre Persona_3 Persona_2 delle istante germane ( e avvenuto tre Parte_1 Pt_4 Persona_7 giorni dopo la frana, quindi, l'otto maggio del 1998, con maturazione della prescrizione l'otto maggio del 2008; pertantonon rinvenendosi nelle produzione della parte attorea atti interruttivi della prescrizione nel decennio indicato, intervenuti solo con le note raccomandate del 18.03.2014 indirizzate alla e al (all. 9 della Controparte_5 Controparte_2 citazione), l'azione risarcitorie esperita contro le eccipienti è prescritta. È
pagina 11 di 21 quindi, irrilevante chieder si se la proposizione della medesima domanda, qui successivamente proposta, e precedentemente dichiarata inammissibile abbia o meno interrotto il termine di prescrizione.
2.17. Ad ogni modo, si osserva che le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono quelle individuate dagli artt. 2943 e 2944 e si distinguono a seconda che si ricolleghino ad atti compiuti dal titolare del diritto ovvero dal soggetto contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La giurisprudenza e la prevalente dottrina sono concordi nel ritenere che le cause di interruzione, al pari delle cause di sospensione, sono previste dalla legge con indicazion e tassativa, giacché il fondamento di ordine pubblico su cui poggia l'istituto della prescrizione non consente libertà di scelta dei mezzi idonei a interrompere il decorso [Cass.
1.6.2006 n. 13046; Cass. Con s.u.
27.4.2004 n. 8, GI 2005 n. 1965; Cass. 11.12.2001, n. 15622; Cass.
6.11.1986 n.
6517, Cass. 24.11.1980 n. 6244; C 6.3.1976 n. 753; C 19.5.1972 n. 1557; C
11.6.1963 n. 1546].
2.18. L'art. 2943, co. 1 e 2, cod. civ. stabilisce che “[I]La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il qual e si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo. [II]. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio”.
2.19. Per quanto concerne il giudizio di cognizione, secondo la dottrina, nessuna difficoltà sussiste a identificare l'atto interruttivo;
in tal caso esso sarà costituito dalla notifica dell'atto di citazione e, se la domanda debba proporsi con ricorso, dalla notificazione del provvedimento pronunciato sul ricorso stesso.
2.20. L'effetto interruttivo naturalmente presuppone che la domanda giudiziale sia proposta dal titolare del diritto prescrivendo [C 3.12.2002 n.
17157], che essa abbia ad oggetto la tutela del medesimo e che sia proposta nei confronti del soggetto passivo del diritto stesso [C 30.4.2008 n. 10966 e C
2.7.2003 n. 10409).
2.21. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale [C 17.11.1962 n.
3140] la domanda giudiziale produce l'effetto interruttivo non in quanto esercizio giurisdizionale del diritto, bensì come atto che, per il suo contenuto specifico, porti a conoscenza del destinatario la volontà di valersi del proprio pagina 12 di 21 diritto. Pur volendo accedere a tale opinione, occorre tener presente, che l'interruzione della prescrizione quale effetto della domanda giudiziale, ha connotati suoi propri, che consentono di tene re distinta la domanda giudiziale dalle altre cause di interruzione.
2.22. Perché un atto abbia efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa ovvero l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora [C 30.11.2006 n. 25500; C 3.12.2004 n. 22751].
2.23. Il c. 2 della norma in epigrafe riconosce efficacia interruttiva anche alla domanda proposta nel corso del giudizio, ossia anche alla pretesa avanzata da persona diversa da quella che ha dato avvio al giudizio (ad es. con la domanda riconvenzionale, con l a chiamata in garanzia) o dalla stessa parte (si pensi alla modifica della domanda nella memoria di cui al primo termine ex art. 183, co. VI, c.p.c., alla luce della S.U. n. 12310/2015, o alla proposizione di una domanda volta a far valere la nullità). Il significato di tale disposizione è stato chiarito dalla Corte suprema la quale ha precisato che per “domanda proposta nel corso del giudizio” si intende quella che “innestandosi in un processo già pendente, sia in grado di produrre la pendenza di una nuova e ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere” [C 9.3.2006 n. 5104; C
24.6.1981 n. 4108].
2.24. L'inammissibilità della domanda, invece, qualunque ne sia la causa, non esclude l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che - anche in questo caso - permane fino al giudicato [C
9.3.2006 n. 5104, che ha ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione l'atto di appello contenente inammissibilmente domanda nuova].
2.25. La domanda nuova proposta in corso di causa, alla quale la norma in commento fa riferimento, “non può che essere notificata al difensore costituito (art. 170 c.p.c., comma 1°), sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale, nell'ambito del processo in corso. In t ale ipotesi, la prescrizione non decorre, quindi, fino al pagina 13 di 21 momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”
(Cassazione civile, Sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516).
2.26. Le S.U, nella sentenza appena citata hanno quindi, relativamente alla specifica questione dell'idoneità a interrompere la prescrizione della domanda inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello, aderito alla tesi maggioritaria che afferma la soluzione positiva (in questi termini Cass., 11 gennaio 2006, n. 255; Cass., 22 gennaio 2002, n. 696) ed esplicitato che affinché l'effetto interruttivo si produca non è necessario che l'atto interruttivo venga notificato alla parte personalmente, essendo sufficiente che lo stesso sia notificato al procuratore costitui to.
2.27. Deve darsi atto della persistenza di un indirizzo più restrittivo che non ritiene nemmeno sufficiente la notifica al difensore, ma la necessità della comunicazione alla parte (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25171 del 19/09/2024 : « In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rient rando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore»; conf. succ. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 27352 del 22/10/2024 e ant.
Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016 e Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12983 del
24/05/2018).
2.28. Dunque, nessuna efficacia interruttiva avrebbe comunque potuto riconoscersi alla proposizione della domanda inammissibi le nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. dell'altro giudizio, tra l'altro successiva al maturare della prescrizione.
2.29. Tornando alla prescrizione, per tutto quanto spiegato all'esordio di questo paragrafo, è irrilevante che le entrambe le parti costituite convenute non abbiano indicato il termine di prescrizione così come appena individuato.
2.30. Tale conclusione non è scalfita dal disposto della seconda parte del comma terzo dell'art. 2947 cod. civ. (Tuttavia, se il reato è estinto per causa
pagina 14 di 21 diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile»), invocato dalla parte attorea, la quale fa decorrere il termine di prescrizione quinquennale (applicabile all'ipotesi esaminata, previsto dal disposizione citata) dalla irrevocabilità della sentenza penale (compiutasi il 26 marzo 2013), termine interrotto dalle lettere di messa in mora ricevute dalle Amministrazioni convenute prima del compimento del termine di prescrizione breve di cinque anni.
2.31. Al riguardo il convenuto, già nella comparsa di CP_2 costituzione e risposta, ha contestato che possa riconoscersi nel giudizio civile
«la possibilità per i soggetti ricorrenti, che non siano costituiti parte civile nel processo penale, di poter invocare a proprio vantaggio l'effetto della prescrizione collegato alla pendenza di una vicenda processuale rispetto alla quale essi si sono tenuti volontariamente estranei, infatti nel caso di specie sono già trascorsi 17 anni. Inoltre si determinerebbe un'inammissibile disparità di trattamento fra i soggetti che si sono costituiti parte civile e coloro che invece sono rimasti del tutto inerti, in quanto questi ultimi si gioverebbero della sentenza di condanna che definisce il processo e dei relativi effetti, senza avern e affrontato i costi e le connesse lungaggini procedimentali, la prescrizione non può farsi decorrere per i ricorrenti che non si siano costituiti parte civile nel processo penale, dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, bensì d al momento in cui si è verificato il fatto, con la conseguenza che è ormai maturata la prescrizione dell'azione risarcitoria intentata ex adverso». (pag. 2 costituzione)
2.32. La questione del «se basti la pendenza del procedimento penale per
"congelare" il decorso della prescrizione della pretesa risarcitoria o se - invece - il danneggiato debba anche compiere atti interruttivi ("dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", ex art. 2935 c.c.) per poter fruire del termine prescrizionale proprio dell'illecito aquiliano (di cinque o due anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., commi 1 e 2) una volta che il giudizio penale venga definito con sentenza irrevocabile» è stata affrontata in maniera puntuale pagina 15 di 21 dalla sentenza pronunciata dalla Cassazio ne civile sez. III, n.11190/2022
(confermata dalla successiva Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9883/2023).
2.33. Il problema è rilevante anche in questo giudizio, perché la parte attorea non ha compiuto nessun atto interruttivo nel termine di dieci anni di prescrizione del reato, quindi, è fondamentale stabilire se la pronuncia della sentenza irrevocabile renda inoperante o ininfluente il decorso della prescrizione per tutta la durata del processo penale a cui il danneggiante non ha partecipato.
2.34. La Corte ha risolto la questione in senso negativo, prendendosi carico di confutare il diverso e minoritario orientamento sostenuto da due pronunce, Cass. n. 9242/1998 e Cass. n. 16391/2009.
2.35. In particolare, la corte ha motivato:
- che, in assenza di una espressa previsione no rmativa, deve negarsi che la seconda parte del terzo dell'art. 2947 cod. civ. stabilisca una deroga all'art. 2935 cod. civ., in quanto è pacifico che dalla percezione della commissione del reato-illecito il danneggiato può esercitare il diritto al risarcim ento del danno e, dunque, è certo che il termine prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale maggiore durata, data dalla disciplina penale;
- che alla costituzione di parte civile nel processo penale è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità «un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo» (Cass. 28 novembre 2017, n. 28456, ma anche SU
8348/2013), mentre a sostenere il contrario – ossia l'automatica paralisi della decorrenza della prescrizione per tutta la durata del processo penale, che si concluda con una sentenza irrevocabile – significa privare tale atto della sua efficacia;
2.36. Entrambi gli argomenti concordano con il principio, più volte ribadito dalla Cassazione (v. fra tante Cassazione civile, Sezioni unite, n.
27337/2008) dell'autonomia del processo civile da quello penale e che, la disposizione in esame oggi deve armonizzarsi con gli ormai mutati principi generali in tema di rapporti t ra giudizio civile e penale.
2.37. Infatti, dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale, si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato alla regola dell'unitarietà
pagina 16 di 21 della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. È ormai consolidato l'orientamento secondo cui, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve poter proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, dall'altro, il giudice civile deve poter procedere ad un autonomo accertamento dei fatti.
2.38. Va aggiunto, alle ragioni di natura sistematica date dalla pronuncia della Corte di cassazione, che anche il tenore della disposizione in parola induce a escludere che l'aleatoria durata del processo penale possa prolungare di un tempo indefinito il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria del danneggiato.
2.39. Ebbene, è inconfutabile che la prima parte del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. introduce una disposizione favorevole al danneggiato («se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.»): il danneggiato si gioverà del termine di prescrizione del reato se più lungo di quelli brevi previsti dal comma primo.
2.40. Nel secondo inciso del medesimo comma («Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due co mmi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile») l'utilizzo dell'avverbio «tuttavia» conferisce valore avversativo - limitativo alla frase o sequenza di discorso che lo precede;
nel caso di spec ie
«avverte» il danneggiato che non potrà contare sulla maggiore durata del termine di prescrizione del reato se si realizza uno degli eventi indicati: se nel decorso del maggior tempo di prescrizione del reato intervengono o una sentenza irrevocabile o la morte del reo o l'amnistia si applicherà il termine breve previsto dai commi precedenti, ma con un temperamento – invece non accordato nel caso in cui il procedimento penale si concluda con un sentenza di pagina 17 di 21 prescrizione –, ossia la decorrenza ex novo, dalle date degli eventi indicati, dei termine di prescrizione brevi.
2.41. Ancora più chiaramente: dal tenore dell'art. 2947 cod. civ. si evince che il tempo massimo di prescrizione del risarcimento del danno, se più lungo del termine di prescrizione civile, è quell o previsto per il corrispondente reato;
tale termine è certo – perché, come è stato già detto, è calcolato in astratto, è indipendente non solo dalla proposizione dell'eventuale querela, ma anche dall'avvio di giudizio penale – ma è suscettibile di riduzio ne per il verificarsi di fatti estranei alla sfera del danneggiato (la pronuncia di una sentenza irrevocabile, la morte del reo e l'amnistia); dal verificarsi di tali avvenimenti è individuato un nuovo termine iniziale della prescrizione breve di cui ai co mmi precedente della medesima disposizione, che deve ritenersi previsto proprio in ragione dell'affidamento che il danneggiato aveva potuto riporre nella previsione della maggiore durata del termine di prescrizione penale.
2.42. Così, la «reviviscenza» di termini brevi, con la nuova decorrenza, potrà aversi solo se gli eventi che la innescano si verificano in pendenza del termine di prescrizione del reato.
2.43. Dunque, è accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute costituite.
2.44. Occorre ora chiedersi se operi o meno l'estensione dell'eccezione di prescrizione, validamente sollevata dalle Amministrazioni
Pubbliche, al convenuto contumace.
2.45. Nel caso di specie le Amministrazioni pubbliche convenute sono coobbligate solidali insieme al convenuto al risarcimento dei danni nei confronti dei danneggiati dalla frana;
infatti nella sentenza penale di condanna del ex IN , le odierne convenute, che vi hanno partecipato quali CP_7 responsabili civili, sono state ritenute tali e già condannate, in solid o, appunto, risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e al pagamento della provvisionale di €30.000,00 nei confronti delle parti civili, onde non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede la responsabilità delle singole
Amministrazioni (Cass. Pen., Sez. III, 7.5.2013, n. 19507).
2.46. Viene, quindi, in rilievo la disposizione dell'art. 2939 cod. civ. a mente della quale «La prescrizione può essere opposta dai creditori e da
pagina 18 di 21 chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può e ssere opposta anche se la parte vi ha rinunziato».
2.47. La norma individua due ambiti soggettivi, costituiti dai creditori e dai terzi aventi interesse, e condiziona il loro potere di eccepire la prescrizione all'inerzia o alla rinunzia del debitore.
2.48. Il dibattito è sorto soprattutto per quanto riguarda la natura del potere attribuito ai terzi: l'incertezza ha ad oggetto la riconduzione di tale potere del terzo a un caso di legittimazione surrogatoria, oppure all'esercizio di un potere revocatorio dell'atto o, meglio, degli effetti della condotta del debitore (il quale, rinunciando alla prescrizione o omettendo di farla valere, finisce per attribuire efficacia giuridica ad un debito che potrebbe non averla).
In realtà, si lasciano apprezzare gli elementi differenziali rispetto ad entrambe queste figure: l'azione surrogatoria compete al creditore, mentre, nel caso dell'art. 2939 c.c., la legittimazione è estesa ai terzi interessati;
l'azione revocatoria presuppone il compimento di un atto di di sposizione, mentre i terzi possono reagire sia nel caso in cui il debitore abbia rinunciato alla prescrizione, sia nel caso in cui il debitore sia rimasto semplicemente inattivo;
inoltre, non è richiesta alcuna indagine sullo stato soggettivo del debitore e del creditore.
2.49. La giurisprudenza ritiene che:
- il creditore del debitore può far valere l'eccezione di prescrizione spettante al proprio debitore, così impedendo un impoverimento del suo patrimonio che avrebbe potuto ledere gli interessi del creditore ( il fine dell'iniziativa va quindi visto nell'esigenza di evitare un depauperamento della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.);
- il terzo (non creditore) può far valere l'eccezione di prescrizione non solo nei rapporti con il debitore non eccip iente, ma anche nei confronti del creditore, quando ciò evita la produzione nella sfera giuridica dell'eccipiente un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione
(v. Cass. civ. Sez. III Sent., 13 giugno 2019, n. 15869, che ha superato il precedente indirizzo).
pagina 19 di 21 2.50. Nel caso di specie le due amministrazioni convenute sono creditrici del convenuto contumace, in forza proprio della sentenza penale irrevo cabile che ha condanno l'imputato e le odierne convenute a pagare in favore di ciascuna delle parti civili (che sono, salvo errori, 148) €30.000,00, per un ammontare di €4.440.000,00, per cui ciascuno dei coobbligati, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 cod. civ., ha diritto a richiedere al convenuto contumace il pagamento della sua parte.
2.51. Si potrebbe obbiettare che nella fattispecie non vi è prova dell'esistenza del credito maturato dalle odierne convenute nei confronti del contumace, perché non vi è prova che una di queste abbia pagato per intero o in parte il debito nei confronti delle parti civili, ma anche escludendo tale evenienza, la Amministrazioni Pubbliche avrebbero comunque un interesse rilevante ai sensi della disposizione in commento (rientrerebbero nel secondo degli ambiti soggettivi); la giurisprudenza da ultimo citata (v. Cass. civ. Sez.
III Sent., 13 giugno 2019, n. 15869) ha affermato: «in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo)»; ebbene, nel caso di specie l'omessa estensione dell'eccezione di prescrizione al convenuto contumace comporterebbe sicuramente uno svantaggio per le parti eccipienti, consistente nella riduzione del patrimonio del coobbligato solidale, in funzione dall'azione di regresso che le convenute coobbligate hanno diritto a esperire per un debito, certo ed esigibile, nascente dalla sentenza di condanna al pagamento delle provvisionale, e il fatto che detta azione di regresso non sia ancora stata esercitata – come non esperita in via anticipata era stata l'azione di rivalsa dell'assicuratore nella fattispecie esaminata dalla corte – è proprio pagina 20 di 21 ciò che consente di qualificare le convenute co me terze interessate e non come creditrici.
2.52. In conclusione, il credito risarcitorio deve essere dichiarato prescritto per tutti i convenuti, compreso il contumace.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto:
- riguardo all'individuazione del termine di prescrizione, molte delle precedenti sentenze emesse da questo Tribunale indicavano espressamente il termine di prescrizione in 15 anni e, nonostante alcune di quelle sentenze siano state oggetto di impugnazione, questo pr ofilo non è mai stato sindacato dalle parti convenute, interessate a farlo rilevare;
- riguardo all'interpretazione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., la pronuncia citata - Cassazione civile sez. III, n.11190/2022 – anche in questo caso ha dato conto di avere superato un contrasto giurisprudenziale (definito apparente);
- riguardo all'estensione dell'eccezione di prescrizione, la sentenza indicata (Cass. civ. Sez. III Sent., 13 giugno 2019, n. 15869) ha espressamente ammesso di aver risolto un contrasto giurisprudenziale (anche in questo caso definito apparente).
3.1. Sussistono, quindi, «le gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione integrale delle spese di lite (Corte costituzionale, sentenza
19/04/2018 n° 77).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dalla parte attorea e, per l'effetto, rigetta tutte le domande da essa proposte;
B) Compensa per intero le spese di lite tra le parti .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
26/2/2025
La Giudice dott. Grazia Roscigno
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