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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 929 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 22.7.2025 ex art. 281 quinquies c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Segnalini in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Albano
Laziale, alla Via della Stella n.19,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro De Angelis in virtù della procura CP_1 allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Sezze, alla Via Veneto n.22/a.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 10.2.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di una CP_1 caduta verificatosi il 24.7.2020.
Il citante ha riferito: che il 24.7.2020 (ore 18.30) è caduto all'interno degli spazi utilizzati dalla controparte per l'esercizio di una attività economica;
che il fatto dannoso è attribuibile ad una insidiosa sbarra metallica, posta vicino ad un surgelatore e collocata con violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni;
che a seguito della caduta ha subito lesioni;
che la società è responsabile dell'illecito ai sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c.; che ha infruttuosamente chiesto il risarcimento del danno subito.
La società ha replicato: che l'infortunio si è verificato per fatto dell'attore (condizioni di salute o condotta negligente), con applicazione dell'art.1227 c.c.; che la sbarra è visibile (per colore); che la somma reclamata dal citante è esagerata.
Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio di una parte e di più testimoni.
All'udienza del 22.7.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione. L'attore ha proposto un'azione extracontrattuale, come si ricava dall'atto di citazione, con necessità di individuare la norma regolatrice della fattispecie.
Il gestore di una superficie, custode della stessa, ha il dovere di vigilare e di mantenere il controllo in modo da impedire il verificarsi di danni a terzi con riferimento alla stessa e la responsabilità per danni da cose in custodia è presumibile juris tantum in capo al custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che possa distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili da divenire tali in forza di altri fattori causali (cfr. C. n.10015/1996); il gestore di un supermercato essendo custode del negozio ha il dovere di custodia che comporta l'obbligo di vigilare e di mantenere il controllo in modo da impedire il verificarsi di danni a terzi con riferimento ad ogni singolo bene (cfr. Trib. Venezia 12.12.2005 n.2572).
Ricondotta (come sopra) la ipotizzata responsabilità dell'ente commerciale, per i danni indicati dall'attore, alla disciplina dell'art. 2051 c.c., deve essere verificata la posizione delle parti processuali in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.) con contestuale indicazione dei principi utilizzabili per la decisione della lite.
La responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia si fonda su una relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, ed il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene alle modalità di causazione del danno, perciò, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra cosa ed evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. C. n.5031/1998 e C.
n.12500/1995); in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, co.1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. C. n. 34886/2021 e C. n.12895/2016) e la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (cfr. C. n.21675/2023). ha riferito: “[…] ho visto che ha infilato il piede nell'angolare del bancone CP_2 surgelati ed è caduto in terra […]”; ha narrato: “[…] mio padre ha infilato Parte_2 proprio il piede destro dentro la sbarra […] ed è caduto […]”; ha esposto: Controparte_3
“[…] era un periodo in cui non c'era folla all'interno del supermercato perché l'ingresso era contingentato stante le misure anti OV […]”
Ora la chiara visibilità della sbarra (per illuminazione degli spazi, colorazione del pavimento e del surgelatore [cfr. fotografie]) ed il non affollamento del locale implicano che la disposizione delle cose (sbarra metallica e surgelatore) sarebbe stata facilmente superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte del danneggiato o, in altre parole, la cosa deve essere considerata mera occasione dell'evento, con integrazione del caso fortuito e rigetto della domanda.
La ragione da ultimo evidenziata (condotta imprudente del danneggiato) esclude pure l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. sussistendo un fatto impeditivo della responsabilità della convenuta (cfr. C. n.12821/2015).
Le enunciazioni surriferite determinano il rigetto della domanda.
La caduta dell'attore, idonea ad ingenerare aspettative di diritto, giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 2.12.2025 Il Giudice
rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Segnalini in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Albano
Laziale, alla Via della Stella n.19,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro De Angelis in virtù della procura CP_1 allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Sezze, alla Via Veneto n.22/a.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 10.2.2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di una CP_1 caduta verificatosi il 24.7.2020.
Il citante ha riferito: che il 24.7.2020 (ore 18.30) è caduto all'interno degli spazi utilizzati dalla controparte per l'esercizio di una attività economica;
che il fatto dannoso è attribuibile ad una insidiosa sbarra metallica, posta vicino ad un surgelatore e collocata con violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni;
che a seguito della caduta ha subito lesioni;
che la società è responsabile dell'illecito ai sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c.; che ha infruttuosamente chiesto il risarcimento del danno subito.
La società ha replicato: che l'infortunio si è verificato per fatto dell'attore (condizioni di salute o condotta negligente), con applicazione dell'art.1227 c.c.; che la sbarra è visibile (per colore); che la somma reclamata dal citante è esagerata.
Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio di una parte e di più testimoni.
All'udienza del 22.7.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione. L'attore ha proposto un'azione extracontrattuale, come si ricava dall'atto di citazione, con necessità di individuare la norma regolatrice della fattispecie.
Il gestore di una superficie, custode della stessa, ha il dovere di vigilare e di mantenere il controllo in modo da impedire il verificarsi di danni a terzi con riferimento alla stessa e la responsabilità per danni da cose in custodia è presumibile juris tantum in capo al custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che possa distinguersi fra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili da divenire tali in forza di altri fattori causali (cfr. C. n.10015/1996); il gestore di un supermercato essendo custode del negozio ha il dovere di custodia che comporta l'obbligo di vigilare e di mantenere il controllo in modo da impedire il verificarsi di danni a terzi con riferimento ad ogni singolo bene (cfr. Trib. Venezia 12.12.2005 n.2572).
Ricondotta (come sopra) la ipotizzata responsabilità dell'ente commerciale, per i danni indicati dall'attore, alla disciplina dell'art. 2051 c.c., deve essere verificata la posizione delle parti processuali in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.) con contestuale indicazione dei principi utilizzabili per la decisione della lite.
La responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia si fonda su una relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, ed il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene alle modalità di causazione del danno, perciò, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra cosa ed evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. C. n.5031/1998 e C.
n.12500/1995); in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, co.1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. C. n. 34886/2021 e C. n.12895/2016) e la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (cfr. C. n.21675/2023). ha riferito: “[…] ho visto che ha infilato il piede nell'angolare del bancone CP_2 surgelati ed è caduto in terra […]”; ha narrato: “[…] mio padre ha infilato Parte_2 proprio il piede destro dentro la sbarra […] ed è caduto […]”; ha esposto: Controparte_3
“[…] era un periodo in cui non c'era folla all'interno del supermercato perché l'ingresso era contingentato stante le misure anti OV […]”
Ora la chiara visibilità della sbarra (per illuminazione degli spazi, colorazione del pavimento e del surgelatore [cfr. fotografie]) ed il non affollamento del locale implicano che la disposizione delle cose (sbarra metallica e surgelatore) sarebbe stata facilmente superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte del danneggiato o, in altre parole, la cosa deve essere considerata mera occasione dell'evento, con integrazione del caso fortuito e rigetto della domanda.
La ragione da ultimo evidenziata (condotta imprudente del danneggiato) esclude pure l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. sussistendo un fatto impeditivo della responsabilità della convenuta (cfr. C. n.12821/2015).
Le enunciazioni surriferite determinano il rigetto della domanda.
La caduta dell'attore, idonea ad ingenerare aspettative di diritto, giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 2.12.2025 Il Giudice