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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7973 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 23.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3884/2025
TRA
nata a [...] il [...], CF.: Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] CF.: , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] CF.: , Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] CF.: , Controparte_1 C.F._4
nata a [...] il [...] CF.: , Parte_4 C.F._5 rapp.ti e difesi, giuste procure in calce al ricorso, dagli avv.ti Maria Laura Rita Laudadio (CF: Antonia Tubelli (C.F.: e C.F._6 C.F._7 Pt_5 (CF: ) con i quali elett.te domiciliano in Napoli, alla Piazza
[...] C.F._8
G. Matteotti n. 7 – 80133 Napoli;
Ricorrenti CONTRO
(p. iva in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_2 P.IVA_1 avv. , rappresentata e difesa giusta deliberazione in corso di pubblicazione e CP_3 procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( ), dall'Avv. Rita Castaldo ( e dall'Avv. Anna C.F._9 C.F._10 Rega ( ) con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via L. C.F._11 Bianchi s.n.c.; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: trasposizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 2019 -2021 degli incarichi di funzione organizzativa.
1 degli incarichi sino a tutto il 01.10.2025 e il diritto alla trasposizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 2019 -2021 degli incarichi di funzione organizzativa con coordinamento afferenti alla U.O.C. , segnatamente: i) alla dott.ssa , dell'incarico di CP_5 Parte_1 Responsabile Assistenziale P.O., presso il CTO;
ii) al dott. dell'incarico Parte_2 di Responsabile processi assistenziali collegati alla emergenza presso il CTO;
iii) alla dottoressa dell'incarico di Responsabile – R.A.D. – Servizi Sanitari Parte_3 presso il MO;
iv) al dott. dell'incarico di Responsabile – R.A.D. – Controparte_1 Cardiochirurgia e dei Trapianti presso il MO;
v) alla dottoressa Parte_4 dell'incarico di Responsabile dei Processi Assistenziali collegati alla emergenza presso il Cotugno. Gli istanti chiedevano altresì di annullare, ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 Dlgs 165/01 e ss., la delibera dell' n. 2/2025 CP_4 del 09.01.2025, la successiva Determina Dirigenziale n. 81 del 22.02.202, nonché l'avviso del 24.01.2025, limitatamente agli incarichi di funzione organizzativa con coordinamento afferenti alla U.O.C. nella titolarità dei ricorrenti, ma illegittimamente messi a CP_5 selezione. La convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda, di cui Controparte_2 chiedeva il rigetto. La causa veniva, poi, decisa all'esito della trattazione cartolare.
2 I fatti sono pacifici. I ricorrenti sono dipendenti dell' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_4 inquadrati nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari ex profilo Professionale CPS – Infermiere Ctg. D del ruolo sanitario. Con delibera del Commissario Straordinario n. 226 del 12.04.2019 è stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento degli incarichi di organizzazione funzionali alle attività trasversali di rilevanza strategica coordinate dal Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie (SIPS), così come delineato nell'organizzazione data con l'atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 e definitivamente approvato con DCA n. 15 del
03.03.2017. Le articolazioni aziendali funzionali a garantire le attività del di rilevanza strategica, CP_5 qualificati incarichi di organizzazione, ed oggetto della selezione indetta con la suddetta delibera, sono state così indentificate nel corpo del deliberato:
“ – PE MO
1. Responsabile Assistenziale Dipartimento Medico e Cardiologico;
2. Responsabile Assistenziale Dipartimento di Pneumologia ed Oncologia;
3. Responsabile Assistenziale Dipartimento di Chirurgia Generale Specialistica;
4. Responsabile Assistenziale Dipartimento Cardiochirurgia e dei Trapianti;
5. Responsabile Assistenziale Dipartimento Area Critica;
6. Responsabile Assistenziale Dipartimento Servizi Sanitari;
7. Responsabile Assistenziale di Presidio;
- PE Cotugno:
1. Responsabile Assistenziale Dipartimento delle M.I. e delle Urgenze Infettivologiche;
2. Responsabile Assistenziale di Presidio;
3. Responsabile Processi Assistenziale legati alle emergenze infettive;
- PE CTO:
1. Responsabile Assistenziale Dipartimento Orto – Neurologico e CTZ;
2. Responsabile Assistenziale di Presidio;
3. Responsabile Processi Assistenziali collegati all'emergenza infettiva;
nonché 1. Responsabile dell'Area Tecnico – Sanitaria;
2. Responsabile dell'Area Riabilitativa”. Hanno preso parte alla selezione i ricorrenti. Conclusa la valutazione dei titoli ed espletata la prova d'esame, con delibera n. 44 del 17.09.2019 è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati nominati i vincitori e fra questi i ricorrenti. Ha poi fatto seguito il conferimento degli incarichi – R.A.D. per l'Area Sanità - con decorrenza dal 01.10.2019. In particolare:
• alla dott.ssa è stato conferito l'incarico di Responsabile Assistenziale Parte_1 P.O., presso il CTO;
• al dott. è stato conferito l'incarico di Responsabile processi assistenziali Parte_2 collegati alla emergenza presso il CTO;
• alla dottoressa è stato conferito l'incarico di Responsabile – R.A.D. – Parte_3 Servizi Sanitari presso il MO;
• al dott. è stato conferito l'incarico di Responsabile – R.A.D. – Controparte_1 Cardiochirurgia e dei Trapianti presso il MO;
• alla dottoressa è stato conferito l'incarico di Responsabile dei Processi Parte_4 Assistenziali collegati alla emergenza presso il Cotugno. Come da regolamentazione formalizzata con contratto individuale stipulato successivamente alla entrata in vigore del “Regolamento aziendale degli incarichi di funzione” (v. delibera n. 168 del 06.03.2020), gli incarichi hanno avuto durata triennale in conformità a quanto previsto dall'art. 19 CCNL Comparto Sanità 2016-2018, con previsione di valutazione annuale del risultato delle attività svolte, nonché valutazione finale al termine dell'incarico, quest'ultima preordinata al rinnovo e/o revoca dell'incarico medesimo. In data 2.11.2022 è stato poi sottoscritto il nuovo Ccnl 2019-2021. Con deliberazione n. 912 del 10.11.2022 è stata disposta la proroga (prima proroga), al 31.12.2022, della durata dei suddetti incarichi di organizzazione, “nelle more della conclusione della procedura di valutazione e di verifica delle attività e dei risultati conseguiti da parte di ciascun incaricato per tutta la durata del rispettivo incarico triennale”; valutazione, propedeutica al rinnovo e/o revoca degli incarichi medesimi, ai sensi degli artt. 19 e 20 CCNL Comparto 2016/2018. Con lo stesso deliberato, si è dato atto che la procedura di valutazione era ancora in itinere stabilendosi che, una volta completata, si sarebbe proceduto alla presa d'atto degli esiti delle verifiche da parte della Commissione di valutazione. In data 17.01.2023, il Collegio di valutazione degli incarichi di funzione ha completato la procedura di valutazione finale degli incarichi di organizzazione con coordinamento di rilevanza strategica, tutti valutati con giudizio “POSITIVO”. Con delibera n. 58 del 06.02.2023 è stata disposta una ulteriore proroga (seconda proroga) della durata degli incarichi di organizzazione triennale sino al 31.03.2023. La proroga è stata motivata in ragione della entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo comparto Sanità triennio 2019-2021 che al capo III ha ridefinito il sistema degli incarichi, prevedendo sia norme transitorie sino al 31.12.2023 relativamente alla fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi che le modalità di trasposizione degli incarichi già assegnati nel predetto nuovo sistema. E' stato, altresì, precisato che con il nuovo atto aziendale, in corso di predisposizione, sarebbero state definite anche le articolazioni aziendali funzionali agli obiettivi di salute dell' . Parte_6 E' stato, dunque, deliberato di prorogare al 31.3.23 la scadenza degli incarichi di organizzazione nelle more dell'adozione del nuovo atto aziendale. Con una ulteriore (terza) proroga, disposta con delibera n. 350 del 10.05.2023, nelle more dell'adozione del nuovo atto aziendale è stata prevista la scadenza degli incarichi al 30.06.2023 “con riserva di modifica e/o integrazione nel predetto termine conformemente alla conclusione dell'iter di approvazione del precitato atto aziendale”. Dal 1.7.2023 i ricorrenti hanno, poi, continuato a svolgere gli incarichi in via di fatto. Con delibera del Direttore Generale n. 115 del 13.02.2024, è stato adottato il nuovo Atto Aziendale dell' per cui “.. Il Servizio integrato delle Professioni Controparte_2 Sanitarie ( ) svolge una funzione di indirizzo, direzione, organizzazione e CP_5 coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo e di supporto operante nell'Azienda. La struttura garantisce l'appropriatezza, la qualità, l'efficienza e l'efficacia professionale -operativa delle attività assistenziali, riabilitative e tecnico sanitarie erogate nell'ambito del percorso di cura del paziente sulla base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili professionali, nonché degli specifici codici deontologici. Garantisce altresì lo sviluppo dei programmi e il governo dei processi di sviluppo, gestione e valutazione del personale all'interno di una strategia di decentramento organizzativo e di integrazione organizzativa e professionale. Partecipa alla definizione della dotazione organica del personale di riferimento e di quello ausiliario e concorre alla programmazione delle attività, alla definizione degli standard assistenziali e all'analisi dei costi. Afferiscono alla struttura i Dirigenti delle Aree Professionali Infermieristica ed Ostetrica, della Riabilitazione e Tecnico-Sanitaria”. La Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità, nel corso di incontri tenutisi il 06.11.2024 e il 12.11.2024, hanno concordato la pesatura economica degli incarichi nonché l'indizione, entro il mese di dicembre 2024, di un bando per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, e fra questi, gli incarichi di organizzazione con coordinamento. Con delibera n. 789 del 20.11.2024 l' ha indetto la selezione pubblica per il CP_2 conferimento dell'incarico di direzione della . Pt_7 I ricorrenti, con atto stragiudiziale notificato all' in data 04.12.2024, Parte_6 hanno significato “l'intervenuto rinnovo tacito degli incarichi di organizzazione conferiti agli istanti giusta gli esiti della procedura di selezione indetta con delibera n. 226 del 12.04.2019… quantomeno per un ulteriore triennio, stante la valutazione di prima istanza e finale favorevole, e la mai attivata procedura di valutazione negativa”. E tanto, sul presupposto che “l'assetto organizzativo definito dall'atto aziendale adottato con delibera 115/2024” è rimasto “fermo e immutato”. Di qui, l'invito “a prendere atto dell'intervenuto rinnovo degli incarichi di organizzazione ricoperti dagli istanti, provvedendo: a) a stralciare la posizione degli istanti medesimi da ogni eventuale procedura selettiva ad indirsi, b) ad adottare ogni determinazione di competenza finalizzata alla trasposizione ex art. 36 CCNL 2019-2021, nel nuovo sistema degli incarichi con adeguamento del relativo trattamento economico, trattandosi, per quanto detto, di incarichi in essere alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL 2019-2021 – i.e al 02.11.2022..”. Contestualmente, i ricorrenti hanno formalizzato istanza di accesso diretta alla ostensione
“degli esiti della valutazione di fine incarico demandata alla Commissione, mai formalizzata con la relativa presa d'atto, e di cui gli istanti medesimi non hanno avuto mai conoscenza.”. L con delibera n. 2 del 09.01.2025, richiamando gli esiti degli Parte_6 incontri con le Organizzazioni Sindacali del 6 e del 12.11.2024, ha dato atto di un “nuovo assetto organizzativo e professionale del comparto”. Dalle “tabelle” accluse alla menzionata delibera emerge che il personale viene trasformato dal profilo R.A.D., CP_5 Responsabili Assistenziali di Dipartimento, a Coordinatori Infermieristici di Dipartimento, C.I.D., prevedendosi l'indizione di procedura concorsuale per l'affidamento delle “nuove posizioni”. Con tale delibera la Direzione Generale dell' ha ritenuto che “dal CP_4 nuovo assetto dell'atto aziendale del febbraio 2024”, tutti “gli incarichi di coordinamento comunque denominati e conferiti secondo le modalità e previsioni stabilite dal precedente CCNL” risultano “naturalmente scaduti” e, per l'effetto, li ha messi a “selezione” con avviso successivamente pubblicato in data 24.01.2025. 3 Tanto premesso, la questione controversa riguarda la durata degli incarichi affidati ai ricorrenti sino al 01.10.2025, il diritto alla trasposizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 2019- 2021 degli incarichi di funzione organizzativa con coordinamento afferenti alla Parte_7 nella titolarità dei ricorrenti e la valutazione della legittimità o illegittimità delle delibere n. 2/2025 del 09.01.2025, n. 81 del 22.02.202 e dell'avviso del 24.01.2025 limitatamente agli incarichi di funzione organizzativa con coordinamento afferenti alla nella Parte_7 titolarità dei ricorrenti. Ebbene, quanto al rinnovo degli incarichi sino al 30.09.2025, richiesta dai ricorrenti sulla base della valutazione positiva effettuata dall'azienda in data 17 gennaio 2023, deve rilevarsi che tale risultato è stato già conseguito in via di fatto, avendo ciascun ricorrente svolto l'incarico per tutto il periodo auspicato. Quanto poi alla invocata trasposizione, l'art. 36, comma 1, CCNL 2019-21, invocato dalla parte ricorrente e relativo alla “Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi”, stabilisce che “
1. Nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel presente CAPO III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del 21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri: a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”; b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”. Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita”. La parte ricorrente ha ritenuto che, in virtù della previsione dell'art. 36 CCNL 1991/2021, l' avrebbe dovuto procedere ad una mappatura degli incarichi e provvedere ad una CP_4 nuova attribuzione, previo espletamento della procedura selettiva, dei soli incarichi già scaduti alla data di sottoscrizione del CCNL. Ritenendo gli incarichi conferiti ancora in essere alla data di sottoscrizione del CCNL e dovendo escludersi, quindi, per tali incarichi l'espletamento di una nuova procedura selettiva, per i ricorrenti si sarebbe dovuto provvedere automaticamente alla relativa trasposizione all'interno delle fasce di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 1999/2001. La trasposizione degli incarichi avrebbe determinato, secondo gli istanti, sia l'illegittimità del successivo avviso di selezione sia l'ulteriore rinnovo (di 5 anni), dopo il 1.10.25, in caso di valutazione conclusiva favorevole, in applicazione dell'art. 31 CCNL 2019-2021 (cfr. note del 18.7.25). Tale interpretazione non può essere condivisa. In primo luogo, l'art. 36 aggiunge, nella parte finale, l'espressa previsione per cui “Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita…”, previsione che non può che riferirsi agli incarichi presi in considerazione dalla norma contrattuale, cioè quelli che erano ancora in essere alla data di sottoscrizione del CCNL e quelli che sarebbero stati conferiti a breve in virtù di una procedura selettiva già avviata. L'esclusione dalla procedura selettiva, dunque, è prevista mantenendo ferma la durata precedentemente definita, cioè solo fino alla scadenza degli incarichi, allo scopo di rendere più agevole e snello il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di incarichi. Nelle more dell'adozione degli atti aziendali di riorganizzazione viene, in tal modo, anche garantita la continuità ai lavoratori cui già erano stati conferiti incarichi di funzione organizzativa. L'art. 36 prevede, pertanto, una disciplina transitoria che consente il graduale passaggio al nuovo sistema di incarichi evitando procedure complesse, analogamente a quanto prevedeva l'art. 22 CCNL Comparto Sanità 2016-2018, rubricata “Norma transitoria”, che disponeva che “gli incarichi di posizione e il coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”. L'art. 36 introduce un meccanismo per cui, nelle more della definizione del complessivo sistema degli incarichi di funzione organizzativa (compresi gli incarichi di coordinamento) e di funzione professionale, si realizza una prorogatio degli incarichi, ma non significa che questi ultimi rimangano nella titolarità del dipendente in via definitiva. Rilevato che gli incarichi sono pur sempre a tempo determinato, la loro cessazione è espressamente prevista non solo per i casi di valutazione negativa del rendimento del dipendente, previa contestazione, ma soprattutto per l'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di adozione di un atto aziendale con cui l' dia attuazione alle previsioni del contratto CP_4 collettivo. La possibilità di revoca dall'incarico anche prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa è, infatti, espressamente prevista nel contratto di conferimento di incarico di posizione organizzativa sottoscritto da ciascun ricorrente in diversi casi, tra cui quello di diversa organizzazione derivante dalla modifica dell'atto aziendale. Inoltre, l'art. 31, comma 11, CCNL 2019-21, ha stabilito, in linea con la previgente previsione di cui all'art. 19 del CCNL 21/05/18, che: «11. Qualora l'Azienda o Ente, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale, debba revocare l'incarico prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo trattamento economico. Al personale:
- appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore;
- appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore ma non al di sotto del valore dell'indennità di funzione di parte fissa corrispondente alla complessità dell'incarico revocato;
il personale con incarico di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), eserciterà l'incarico nell'ambito della struttura aziendale di nuova assegnazione». Pertanto, adottato l'atto organizzativo aziendale e traghettati gli incarichi già in essere fino al momento dell'attuazione della riorganizzazione del sistema di incarichi, cessa l'esigenza sottesa alla disciplina transitoria ed i nuovi incarichi (che potrebbero essere diversi anche nel numero rispetto a quelli precedenti) non possono che essere attribuiti attraverso un procedimento selettivo. In altre parole, come sostenuto nell'ordinanza di reclamo di questo ufficio n. 18269/2025 del 12/08/2025, una volta posto, con l'art. 31, il principio per cui, per il futuro (rispetto alla data di sottoscrizione del ccnl), con un atto aziendale riorganizzativo di un settore sarebbe stato possibile revocare incarichi in essere (senza alcuna eccezione per gli incarichi preesistenti all'entrata in vigore del ccnl), la disposizione transitoria di cui all'art. 36 chiarisce unicamente che la riorganizzazione determinatasi a seguito del nuovo assetto contrattuale - quello cioè contenuto nel nuovo contratto collettivo, non certo quelli futuri determinati con nuovi atti aziendali - solo quella non sarebbe stata in grado di incidere sui contratti e sugli incarichi in essere o su quelli da assegnare in base a procedure già avviate prima della sottoscrizione del ccnl. Nel caso di specie, si è verificata l'ipotesi del riassetto organizzativo successivo alla sottoscrizione del ccnl, ipotesi prevista dall'art. 31: con Deliberazione DG n. 115 del 13/02/24, infatti, è stato adottato il nuovo atto aziendale dell'
[...]
approvato dalla regione con DGRC n. 77 del 22/02/24, e Parte_8 con la delibera n. 2 del 09/01/25, dando seguito agli incontri con le Organizzazioni Con Sindacali, l' ha dato atto del «nuovo assetto organizzativo e professionale del comparto». Sicché, la trasposizione invocata dalla parte ricorrente sul presupposto dell'applicazione dell'art 36 e del dedotto impedimento di ogni eventuale successiva revoca, non può in tal caso operare, non sussistendo un diritto di conferma all'incarico né un diritto all'incarico irrevocabile. Va poi osservato che, nella specie, nelle more delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, l'azienda non ha adottato un provvedimento di revoca anteriore al 1.10.2025 (data rivendicata dagli istanti in forza della trasposizione), ma ha acconsentito allo svolgimento in via di fatto da parte dei ricorrenti dei precedenti incarichi. Conseguentemente, con la conclusione del nuovo procedimento di conferimento, gli stessi incarichi saranno sostituiti ed integrati con le nuove funzioni individuate con la deliberazione n. 2 del 2025. A conclusione delle procedure di conferimento, pertanto, qualora il personale già beneficiario dell'incarico di funzione risultasse vincitore della selezione, l'azienda procederà con il conferimento di un nuovo incarico e al riconoscimento del relativo trattamento economico;
viceversa sarà garantito il trattamento economico relativo alla fascia di complessità di riferimento in base all'articolo 31, commi 11 e 12, del contratto collettivo 2019-2021. 4 Quanto poi alle censure attoree relative all'atto aziendale del 2024 e all'assenza di una reale trasformazione aziendale, come già osservato con ordinanza di reclamo di questo ufficio n. 18269/2025 del 12/08/2025, deve rilevarsi che, a fronte di un atto di valenza generale, che non tocca la singola posizione di ciascun ricorrente bensì l'intero asset aziendale, anche in virtù di un principio di ordine generale trasfuso nell'art. 30 comma 1 l. 04/11/10 n. 183, il merito della scelta concordata con le parti sociali non può essere sindacato in questa sede, se non si ravvisano specifiche violazioni di legge, come sarebbe ad esempio la predisposizione di un accordo simulatorio, nella specie non sussistente, ovvero la violazione della clausola generale di buona fede, mediante condotte tese a ledere indebitamente gli interessi del singolo dipendente. Ma, come si è detto, nella specie la garanzia del singolo sta nella valenza generale del riassetto e nel coinvolgimento di tutte le unità lavorative e di tutti gli incarichi in essere. Nella specie, poi, da un confronto degli atti aziendali se ne percepisce la diversità in ragione della diversa articolazione e del numero delle UOC di cui all'atto aziendale del 2024. Detto accordo aziendale è stato recepito nella delibera 2/2025. Con deliberazione 2-2025 è stato precisato che: il nuovo atto aziendale ha completamente ridefinito la struttura organizzativa dell'Azienda introducendo, ad esempio, una nuova organizzazione dipartimentale, un nuovo raggruppamento funzionale di Parte_9 e accorpando e/o sopprimendo alcune di esse;
alla luce del Parte_10 Pt_11 diverso assetto organizzativo definito con il nuovo atto aziendale nonché del vigente CCNL, si è reso necessario rivedere l'organizzazione degli incarichi del personale di comparto;
per la nuova organizzazione degli incarichi, comprensiva della parte economica, la Direzione Strategica ha tenuto apposite riunioni con le OO.SS. del comparto, addivenendo alla condivisione del nuovo assetto organizzativo degli incarichi di funzione organizzativa e professionale per il personale di comparto, come da tabelle allegate. Si è dunque dato atto che (cfr. deliberazione n. 2/2025) tutti gli incarichi di coordinamento, comunque denominati e conferiti secondo le modalità e previsioni stabilite dal precedente CCNL, risultano naturalmente scaduti. In particolare, il è una UOC con tre aree: una “infermieristica ed ostetrica”, la CP_5 seconda di “riabilitazione” e la terza di “tecnico-sanitaria” a ciascuna delle quali è preposto un dirigente del profilo appartenete dell'area. Per il funzionamento di ogni area è previsto il conferimento di incarichi di
“organizzazione” di rilevanza strategica denominati con nuovo acronimo di CID e CTD (coordinatore infermieristico dipartimentale e coordinatore tecnico dipartimentale). Più in dettaglio, nell' sono stati previsti n. 13 incarichi di Controparte_6
“organizzazione” ai Coordinatori Infermieristici Dipartimentali previsti in ragione del numero complessivo a detta area così distinti infermieri pari a 1.400 unità sui tre presidi (MO, Cotugno e CTO), degli oss pari a 400 unità sui tre presidi (MO, Cotugno e CTO), e di tutte le figure del comparto inquadrate nell'area degli assistenti e ruolo tecnico (autisti, necrofori e altri) pari a circa 100 unità sui tre presidi (MO, Cotugno e CTO), oltre a 72 incarichi di “funzione” e 16 incarichi “professionali”. Nell'AREA DELLA RIABILITAZIONE sono stati previsti 2 incarichi di “funzioni” e 1 incarico “professionale” che gestiscono le aree cliniche e cioè i reparti, complessivamente 29 unità dell'area della riabilitazione, la Direzione ha ritenuto di sopprimere l'unico incarico di RAD previsto con la delibera 44/2019 in ragione della esiguità del numero del personale e della presenza del dirigente di Area. Nell'AREA TECNICO-SANITARIA n. 1 incarico di “organizzazione” di Coordinatore Infermieristico Dipartimentale preposto alla direzione di 138 unità lavorative e n. 10 incarichi di “funzione” e n. 1 incarico “professionale”. Il numero degli incarichi di “organizzazione” consegue alla nuova individuazione delle unità che coincidono con l'organizzazione complessiva di ciascun Presidio prevedendo: per il Cotugno n. 1 incarico di “organizzazione” di Coordinatore Infermieristico Dipartimentale, per il CTO n. 1 incarico di “organizzazione” al Coordinatore Infermieristico Dipartimentale, per il MO n. 3 incarichi di “organizzazione” di Coordinatori Infermieristici Dipartimentali e 1 incarico di “organizzazione” di Coordinatore Tecnico Dipartimentale. A supporto di detti incarichi di “organizzazione” ne sono stati aggiunti altri n. 7 di minor valore economico, utilizzati per garantire la massima efficienza delle attività demandate alla UOC che è tenuta alla funzionalità assistenziale 24h su 24h e sette giorni su sette, CP_5 il tutto non senza considerare tali incarichi, essendo qualificati dalla L. n. 43/2006 come primo livello manageriale/gestionale, e pertanto i titolati di detti incarichi di
“organizzazione” potranno integrare e sostituire le attività anche quelli delle altre aree. Per gli incarichi di “organizzazione” dei CID e dei CTD è stata prevista una maggiore remunerazione in ragione delle assunzioni di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria, valorizzando la funzione di coordinamento del maggior numero di personale assegnato. Oltre agli incarichi di organizzazione e professionali sono stati indetti anche incarichi di coordinamento con determina 81/2025 di indizione delle procedure selettive degli incarichi di organizzazione e di funzione cui hanno presentato istanza gli stessi ricorrenti. Si elenca per ciascuno dei ricorrenti la modifica che ha interessato le UOC di afferenza dell'incarico RAD, così come altresì specificato dalla convenuta:
– “Responsabile dei processi assistenziali collegati all'emergenza” del precedente Pt_2 atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 che non si evince nell'elenco delle UOC. Vitiello – “Dipartimento dei servizi sanitari” del precedente atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 (cfr. pagg. 68, 69) composto da n. 10 UOC, n. 10 UOSD, trasformato previa scissione in “Dipartimento dei Servizi Diagnostici” e “Dipartimento di Farmacia e di Medicina di Laboratorio” come da atto aziendale adottato con delibera n. 115/2024 (cfr. pag. 49 e ss), con nuova composizione del primo da n. 5 UOC, n. 1 UOSD e n. 3 UOS e del secondo da n. 4 UOC, n. 3 UOSD e n. 5 UOS. Gallifuoco “Dipartimento di Cardiochirurgia e dei Trapianti” del precedente atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 (cfr. pag. 63), composto da n. 4 UOC, n. 3 UOSD e n. 3 UOS, trasformato in “Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare e dei trapianti di cuore” come da atto aziendale adottato con delibera n. 115/2024 (cfr. pagg. 41, 42), con nuova composizione di n. 2 UOC. Lapia – “Responsabile processo assistenziale nell'emergenza infettiva” del precedente atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017, non elencato nelle UOC. Infante – “Presidio Ospedaliero” come da precedente atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 non elencato nelle UOC. Non può, dunque, dubitarsi della diversità di organizzazione predisposta con il nuovo atto aziendale. 5 La domanda infondata va, pertanto, rigettata. Per la complessità della questione, le spese di lite - anche della domanda cautelare proposta in corso di causa, conclusasi con provvedimento di estinzione all'udienza del 17.4.25- vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, 04.11.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ciascuna parte ricorrente indicata in epigrafe, alle dipendenze dell' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrata CP_4 nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari ex profilo Professionale CPS – Infermiere Ctg. D del ruolo sanitario, dichiarava di essere titolare di incarico di organizzazione denominato R.A.D. – Responsabile Assistenziale di dipartimento - afferente alla U.O.C. , a far data dal 01.10.2019, all' esito di apposita procedura selettiva CP_5 definita da delibera n. 44 del 17.09.2019, e chiedeva di accertare l'intervenuto rinnovo
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 23.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3884/2025
TRA
nata a [...] il [...], CF.: Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] CF.: , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] CF.: , Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] CF.: , Controparte_1 C.F._4
nata a [...] il [...] CF.: , Parte_4 C.F._5 rapp.ti e difesi, giuste procure in calce al ricorso, dagli avv.ti Maria Laura Rita Laudadio (CF: Antonia Tubelli (C.F.: e C.F._6 C.F._7 Pt_5 (CF: ) con i quali elett.te domiciliano in Napoli, alla Piazza
[...] C.F._8
G. Matteotti n. 7 – 80133 Napoli;
Ricorrenti CONTRO
(p. iva in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_2 P.IVA_1 avv. , rappresentata e difesa giusta deliberazione in corso di pubblicazione e CP_3 procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( ), dall'Avv. Rita Castaldo ( e dall'Avv. Anna C.F._9 C.F._10 Rega ( ) con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via L. C.F._11 Bianchi s.n.c.; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: trasposizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 2019 -2021 degli incarichi di funzione organizzativa.
1 degli incarichi sino a tutto il 01.10.2025 e il diritto alla trasposizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 2019 -2021 degli incarichi di funzione organizzativa con coordinamento afferenti alla U.O.C. , segnatamente: i) alla dott.ssa , dell'incarico di CP_5 Parte_1 Responsabile Assistenziale P.O., presso il CTO;
ii) al dott. dell'incarico Parte_2 di Responsabile processi assistenziali collegati alla emergenza presso il CTO;
iii) alla dottoressa dell'incarico di Responsabile – R.A.D. – Servizi Sanitari Parte_3 presso il MO;
iv) al dott. dell'incarico di Responsabile – R.A.D. – Controparte_1 Cardiochirurgia e dei Trapianti presso il MO;
v) alla dottoressa Parte_4 dell'incarico di Responsabile dei Processi Assistenziali collegati alla emergenza presso il Cotugno. Gli istanti chiedevano altresì di annullare, ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 Dlgs 165/01 e ss., la delibera dell' n. 2/2025 CP_4 del 09.01.2025, la successiva Determina Dirigenziale n. 81 del 22.02.202, nonché l'avviso del 24.01.2025, limitatamente agli incarichi di funzione organizzativa con coordinamento afferenti alla U.O.C. nella titolarità dei ricorrenti, ma illegittimamente messi a CP_5 selezione. La convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda, di cui Controparte_2 chiedeva il rigetto. La causa veniva, poi, decisa all'esito della trattazione cartolare.
2 I fatti sono pacifici. I ricorrenti sono dipendenti dell' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_4 inquadrati nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari ex profilo Professionale CPS – Infermiere Ctg. D del ruolo sanitario. Con delibera del Commissario Straordinario n. 226 del 12.04.2019 è stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami, per il conferimento degli incarichi di organizzazione funzionali alle attività trasversali di rilevanza strategica coordinate dal Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie (SIPS), così come delineato nell'organizzazione data con l'atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 e definitivamente approvato con DCA n. 15 del
03.03.2017. Le articolazioni aziendali funzionali a garantire le attività del di rilevanza strategica, CP_5 qualificati incarichi di organizzazione, ed oggetto della selezione indetta con la suddetta delibera, sono state così indentificate nel corpo del deliberato:
“ – PE MO
1. Responsabile Assistenziale Dipartimento Medico e Cardiologico;
2. Responsabile Assistenziale Dipartimento di Pneumologia ed Oncologia;
3. Responsabile Assistenziale Dipartimento di Chirurgia Generale Specialistica;
4. Responsabile Assistenziale Dipartimento Cardiochirurgia e dei Trapianti;
5. Responsabile Assistenziale Dipartimento Area Critica;
6. Responsabile Assistenziale Dipartimento Servizi Sanitari;
7. Responsabile Assistenziale di Presidio;
- PE Cotugno:
1. Responsabile Assistenziale Dipartimento delle M.I. e delle Urgenze Infettivologiche;
2. Responsabile Assistenziale di Presidio;
3. Responsabile Processi Assistenziale legati alle emergenze infettive;
- PE CTO:
1. Responsabile Assistenziale Dipartimento Orto – Neurologico e CTZ;
2. Responsabile Assistenziale di Presidio;
3. Responsabile Processi Assistenziali collegati all'emergenza infettiva;
nonché 1. Responsabile dell'Area Tecnico – Sanitaria;
2. Responsabile dell'Area Riabilitativa”. Hanno preso parte alla selezione i ricorrenti. Conclusa la valutazione dei titoli ed espletata la prova d'esame, con delibera n. 44 del 17.09.2019 è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati nominati i vincitori e fra questi i ricorrenti. Ha poi fatto seguito il conferimento degli incarichi – R.A.D. per l'Area Sanità - con decorrenza dal 01.10.2019. In particolare:
• alla dott.ssa è stato conferito l'incarico di Responsabile Assistenziale Parte_1 P.O., presso il CTO;
• al dott. è stato conferito l'incarico di Responsabile processi assistenziali Parte_2 collegati alla emergenza presso il CTO;
• alla dottoressa è stato conferito l'incarico di Responsabile – R.A.D. – Parte_3 Servizi Sanitari presso il MO;
• al dott. è stato conferito l'incarico di Responsabile – R.A.D. – Controparte_1 Cardiochirurgia e dei Trapianti presso il MO;
• alla dottoressa è stato conferito l'incarico di Responsabile dei Processi Parte_4 Assistenziali collegati alla emergenza presso il Cotugno. Come da regolamentazione formalizzata con contratto individuale stipulato successivamente alla entrata in vigore del “Regolamento aziendale degli incarichi di funzione” (v. delibera n. 168 del 06.03.2020), gli incarichi hanno avuto durata triennale in conformità a quanto previsto dall'art. 19 CCNL Comparto Sanità 2016-2018, con previsione di valutazione annuale del risultato delle attività svolte, nonché valutazione finale al termine dell'incarico, quest'ultima preordinata al rinnovo e/o revoca dell'incarico medesimo. In data 2.11.2022 è stato poi sottoscritto il nuovo Ccnl 2019-2021. Con deliberazione n. 912 del 10.11.2022 è stata disposta la proroga (prima proroga), al 31.12.2022, della durata dei suddetti incarichi di organizzazione, “nelle more della conclusione della procedura di valutazione e di verifica delle attività e dei risultati conseguiti da parte di ciascun incaricato per tutta la durata del rispettivo incarico triennale”; valutazione, propedeutica al rinnovo e/o revoca degli incarichi medesimi, ai sensi degli artt. 19 e 20 CCNL Comparto 2016/2018. Con lo stesso deliberato, si è dato atto che la procedura di valutazione era ancora in itinere stabilendosi che, una volta completata, si sarebbe proceduto alla presa d'atto degli esiti delle verifiche da parte della Commissione di valutazione. In data 17.01.2023, il Collegio di valutazione degli incarichi di funzione ha completato la procedura di valutazione finale degli incarichi di organizzazione con coordinamento di rilevanza strategica, tutti valutati con giudizio “POSITIVO”. Con delibera n. 58 del 06.02.2023 è stata disposta una ulteriore proroga (seconda proroga) della durata degli incarichi di organizzazione triennale sino al 31.03.2023. La proroga è stata motivata in ragione della entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo comparto Sanità triennio 2019-2021 che al capo III ha ridefinito il sistema degli incarichi, prevedendo sia norme transitorie sino al 31.12.2023 relativamente alla fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi che le modalità di trasposizione degli incarichi già assegnati nel predetto nuovo sistema. E' stato, altresì, precisato che con il nuovo atto aziendale, in corso di predisposizione, sarebbero state definite anche le articolazioni aziendali funzionali agli obiettivi di salute dell' . Parte_6 E' stato, dunque, deliberato di prorogare al 31.3.23 la scadenza degli incarichi di organizzazione nelle more dell'adozione del nuovo atto aziendale. Con una ulteriore (terza) proroga, disposta con delibera n. 350 del 10.05.2023, nelle more dell'adozione del nuovo atto aziendale è stata prevista la scadenza degli incarichi al 30.06.2023 “con riserva di modifica e/o integrazione nel predetto termine conformemente alla conclusione dell'iter di approvazione del precitato atto aziendale”. Dal 1.7.2023 i ricorrenti hanno, poi, continuato a svolgere gli incarichi in via di fatto. Con delibera del Direttore Generale n. 115 del 13.02.2024, è stato adottato il nuovo Atto Aziendale dell' per cui “.. Il Servizio integrato delle Professioni Controparte_2 Sanitarie ( ) svolge una funzione di indirizzo, direzione, organizzazione e CP_5 coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo e di supporto operante nell'Azienda. La struttura garantisce l'appropriatezza, la qualità, l'efficienza e l'efficacia professionale -operativa delle attività assistenziali, riabilitative e tecnico sanitarie erogate nell'ambito del percorso di cura del paziente sulla base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili professionali, nonché degli specifici codici deontologici. Garantisce altresì lo sviluppo dei programmi e il governo dei processi di sviluppo, gestione e valutazione del personale all'interno di una strategia di decentramento organizzativo e di integrazione organizzativa e professionale. Partecipa alla definizione della dotazione organica del personale di riferimento e di quello ausiliario e concorre alla programmazione delle attività, alla definizione degli standard assistenziali e all'analisi dei costi. Afferiscono alla struttura i Dirigenti delle Aree Professionali Infermieristica ed Ostetrica, della Riabilitazione e Tecnico-Sanitaria”. La Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità, nel corso di incontri tenutisi il 06.11.2024 e il 12.11.2024, hanno concordato la pesatura economica degli incarichi nonché l'indizione, entro il mese di dicembre 2024, di un bando per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, e fra questi, gli incarichi di organizzazione con coordinamento. Con delibera n. 789 del 20.11.2024 l' ha indetto la selezione pubblica per il CP_2 conferimento dell'incarico di direzione della . Pt_7 I ricorrenti, con atto stragiudiziale notificato all' in data 04.12.2024, Parte_6 hanno significato “l'intervenuto rinnovo tacito degli incarichi di organizzazione conferiti agli istanti giusta gli esiti della procedura di selezione indetta con delibera n. 226 del 12.04.2019… quantomeno per un ulteriore triennio, stante la valutazione di prima istanza e finale favorevole, e la mai attivata procedura di valutazione negativa”. E tanto, sul presupposto che “l'assetto organizzativo definito dall'atto aziendale adottato con delibera 115/2024” è rimasto “fermo e immutato”. Di qui, l'invito “a prendere atto dell'intervenuto rinnovo degli incarichi di organizzazione ricoperti dagli istanti, provvedendo: a) a stralciare la posizione degli istanti medesimi da ogni eventuale procedura selettiva ad indirsi, b) ad adottare ogni determinazione di competenza finalizzata alla trasposizione ex art. 36 CCNL 2019-2021, nel nuovo sistema degli incarichi con adeguamento del relativo trattamento economico, trattandosi, per quanto detto, di incarichi in essere alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL 2019-2021 – i.e al 02.11.2022..”. Contestualmente, i ricorrenti hanno formalizzato istanza di accesso diretta alla ostensione
“degli esiti della valutazione di fine incarico demandata alla Commissione, mai formalizzata con la relativa presa d'atto, e di cui gli istanti medesimi non hanno avuto mai conoscenza.”. L con delibera n. 2 del 09.01.2025, richiamando gli esiti degli Parte_6 incontri con le Organizzazioni Sindacali del 6 e del 12.11.2024, ha dato atto di un “nuovo assetto organizzativo e professionale del comparto”. Dalle “tabelle” accluse alla menzionata delibera emerge che il personale viene trasformato dal profilo R.A.D., CP_5 Responsabili Assistenziali di Dipartimento, a Coordinatori Infermieristici di Dipartimento, C.I.D., prevedendosi l'indizione di procedura concorsuale per l'affidamento delle “nuove posizioni”. Con tale delibera la Direzione Generale dell' ha ritenuto che “dal CP_4 nuovo assetto dell'atto aziendale del febbraio 2024”, tutti “gli incarichi di coordinamento comunque denominati e conferiti secondo le modalità e previsioni stabilite dal precedente CCNL” risultano “naturalmente scaduti” e, per l'effetto, li ha messi a “selezione” con avviso successivamente pubblicato in data 24.01.2025. 3 Tanto premesso, la questione controversa riguarda la durata degli incarichi affidati ai ricorrenti sino al 01.10.2025, il diritto alla trasposizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 2019- 2021 degli incarichi di funzione organizzativa con coordinamento afferenti alla Parte_7 nella titolarità dei ricorrenti e la valutazione della legittimità o illegittimità delle delibere n. 2/2025 del 09.01.2025, n. 81 del 22.02.202 e dell'avviso del 24.01.2025 limitatamente agli incarichi di funzione organizzativa con coordinamento afferenti alla nella Parte_7 titolarità dei ricorrenti. Ebbene, quanto al rinnovo degli incarichi sino al 30.09.2025, richiesta dai ricorrenti sulla base della valutazione positiva effettuata dall'azienda in data 17 gennaio 2023, deve rilevarsi che tale risultato è stato già conseguito in via di fatto, avendo ciascun ricorrente svolto l'incarico per tutto il periodo auspicato. Quanto poi alla invocata trasposizione, l'art. 36, comma 1, CCNL 2019-21, invocato dalla parte ricorrente e relativo alla “Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi”, stabilisce che “
1. Nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel presente CAPO III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14 e seguenti del CCNL del 21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto o quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico già individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'Art. 32 comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri: a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di funzione organizzativa”; b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di funzione professionale”. Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita”. La parte ricorrente ha ritenuto che, in virtù della previsione dell'art. 36 CCNL 1991/2021, l' avrebbe dovuto procedere ad una mappatura degli incarichi e provvedere ad una CP_4 nuova attribuzione, previo espletamento della procedura selettiva, dei soli incarichi già scaduti alla data di sottoscrizione del CCNL. Ritenendo gli incarichi conferiti ancora in essere alla data di sottoscrizione del CCNL e dovendo escludersi, quindi, per tali incarichi l'espletamento di una nuova procedura selettiva, per i ricorrenti si sarebbe dovuto provvedere automaticamente alla relativa trasposizione all'interno delle fasce di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 1999/2001. La trasposizione degli incarichi avrebbe determinato, secondo gli istanti, sia l'illegittimità del successivo avviso di selezione sia l'ulteriore rinnovo (di 5 anni), dopo il 1.10.25, in caso di valutazione conclusiva favorevole, in applicazione dell'art. 31 CCNL 2019-2021 (cfr. note del 18.7.25). Tale interpretazione non può essere condivisa. In primo luogo, l'art. 36 aggiunge, nella parte finale, l'espressa previsione per cui “Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita…”, previsione che non può che riferirsi agli incarichi presi in considerazione dalla norma contrattuale, cioè quelli che erano ancora in essere alla data di sottoscrizione del CCNL e quelli che sarebbero stati conferiti a breve in virtù di una procedura selettiva già avviata. L'esclusione dalla procedura selettiva, dunque, è prevista mantenendo ferma la durata precedentemente definita, cioè solo fino alla scadenza degli incarichi, allo scopo di rendere più agevole e snello il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di incarichi. Nelle more dell'adozione degli atti aziendali di riorganizzazione viene, in tal modo, anche garantita la continuità ai lavoratori cui già erano stati conferiti incarichi di funzione organizzativa. L'art. 36 prevede, pertanto, una disciplina transitoria che consente il graduale passaggio al nuovo sistema di incarichi evitando procedure complesse, analogamente a quanto prevedeva l'art. 22 CCNL Comparto Sanità 2016-2018, rubricata “Norma transitoria”, che disponeva che “gli incarichi di posizione e il coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”. L'art. 36 introduce un meccanismo per cui, nelle more della definizione del complessivo sistema degli incarichi di funzione organizzativa (compresi gli incarichi di coordinamento) e di funzione professionale, si realizza una prorogatio degli incarichi, ma non significa che questi ultimi rimangano nella titolarità del dipendente in via definitiva. Rilevato che gli incarichi sono pur sempre a tempo determinato, la loro cessazione è espressamente prevista non solo per i casi di valutazione negativa del rendimento del dipendente, previa contestazione, ma soprattutto per l'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di adozione di un atto aziendale con cui l' dia attuazione alle previsioni del contratto CP_4 collettivo. La possibilità di revoca dall'incarico anche prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa è, infatti, espressamente prevista nel contratto di conferimento di incarico di posizione organizzativa sottoscritto da ciascun ricorrente in diversi casi, tra cui quello di diversa organizzazione derivante dalla modifica dell'atto aziendale. Inoltre, l'art. 31, comma 11, CCNL 2019-21, ha stabilito, in linea con la previgente previsione di cui all'art. 19 del CCNL 21/05/18, che: «11. Qualora l'Azienda o Ente, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale, debba revocare l'incarico prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo trattamento economico. Al personale:
- appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore;
- appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: può essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore ma non al di sotto del valore dell'indennità di funzione di parte fissa corrispondente alla complessità dell'incarico revocato;
il personale con incarico di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), eserciterà l'incarico nell'ambito della struttura aziendale di nuova assegnazione». Pertanto, adottato l'atto organizzativo aziendale e traghettati gli incarichi già in essere fino al momento dell'attuazione della riorganizzazione del sistema di incarichi, cessa l'esigenza sottesa alla disciplina transitoria ed i nuovi incarichi (che potrebbero essere diversi anche nel numero rispetto a quelli precedenti) non possono che essere attribuiti attraverso un procedimento selettivo. In altre parole, come sostenuto nell'ordinanza di reclamo di questo ufficio n. 18269/2025 del 12/08/2025, una volta posto, con l'art. 31, il principio per cui, per il futuro (rispetto alla data di sottoscrizione del ccnl), con un atto aziendale riorganizzativo di un settore sarebbe stato possibile revocare incarichi in essere (senza alcuna eccezione per gli incarichi preesistenti all'entrata in vigore del ccnl), la disposizione transitoria di cui all'art. 36 chiarisce unicamente che la riorganizzazione determinatasi a seguito del nuovo assetto contrattuale - quello cioè contenuto nel nuovo contratto collettivo, non certo quelli futuri determinati con nuovi atti aziendali - solo quella non sarebbe stata in grado di incidere sui contratti e sugli incarichi in essere o su quelli da assegnare in base a procedure già avviate prima della sottoscrizione del ccnl. Nel caso di specie, si è verificata l'ipotesi del riassetto organizzativo successivo alla sottoscrizione del ccnl, ipotesi prevista dall'art. 31: con Deliberazione DG n. 115 del 13/02/24, infatti, è stato adottato il nuovo atto aziendale dell'
[...]
approvato dalla regione con DGRC n. 77 del 22/02/24, e Parte_8 con la delibera n. 2 del 09/01/25, dando seguito agli incontri con le Organizzazioni Con Sindacali, l' ha dato atto del «nuovo assetto organizzativo e professionale del comparto». Sicché, la trasposizione invocata dalla parte ricorrente sul presupposto dell'applicazione dell'art 36 e del dedotto impedimento di ogni eventuale successiva revoca, non può in tal caso operare, non sussistendo un diritto di conferma all'incarico né un diritto all'incarico irrevocabile. Va poi osservato che, nella specie, nelle more delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, l'azienda non ha adottato un provvedimento di revoca anteriore al 1.10.2025 (data rivendicata dagli istanti in forza della trasposizione), ma ha acconsentito allo svolgimento in via di fatto da parte dei ricorrenti dei precedenti incarichi. Conseguentemente, con la conclusione del nuovo procedimento di conferimento, gli stessi incarichi saranno sostituiti ed integrati con le nuove funzioni individuate con la deliberazione n. 2 del 2025. A conclusione delle procedure di conferimento, pertanto, qualora il personale già beneficiario dell'incarico di funzione risultasse vincitore della selezione, l'azienda procederà con il conferimento di un nuovo incarico e al riconoscimento del relativo trattamento economico;
viceversa sarà garantito il trattamento economico relativo alla fascia di complessità di riferimento in base all'articolo 31, commi 11 e 12, del contratto collettivo 2019-2021. 4 Quanto poi alle censure attoree relative all'atto aziendale del 2024 e all'assenza di una reale trasformazione aziendale, come già osservato con ordinanza di reclamo di questo ufficio n. 18269/2025 del 12/08/2025, deve rilevarsi che, a fronte di un atto di valenza generale, che non tocca la singola posizione di ciascun ricorrente bensì l'intero asset aziendale, anche in virtù di un principio di ordine generale trasfuso nell'art. 30 comma 1 l. 04/11/10 n. 183, il merito della scelta concordata con le parti sociali non può essere sindacato in questa sede, se non si ravvisano specifiche violazioni di legge, come sarebbe ad esempio la predisposizione di un accordo simulatorio, nella specie non sussistente, ovvero la violazione della clausola generale di buona fede, mediante condotte tese a ledere indebitamente gli interessi del singolo dipendente. Ma, come si è detto, nella specie la garanzia del singolo sta nella valenza generale del riassetto e nel coinvolgimento di tutte le unità lavorative e di tutti gli incarichi in essere. Nella specie, poi, da un confronto degli atti aziendali se ne percepisce la diversità in ragione della diversa articolazione e del numero delle UOC di cui all'atto aziendale del 2024. Detto accordo aziendale è stato recepito nella delibera 2/2025. Con deliberazione 2-2025 è stato precisato che: il nuovo atto aziendale ha completamente ridefinito la struttura organizzativa dell'Azienda introducendo, ad esempio, una nuova organizzazione dipartimentale, un nuovo raggruppamento funzionale di Parte_9 e accorpando e/o sopprimendo alcune di esse;
alla luce del Parte_10 Pt_11 diverso assetto organizzativo definito con il nuovo atto aziendale nonché del vigente CCNL, si è reso necessario rivedere l'organizzazione degli incarichi del personale di comparto;
per la nuova organizzazione degli incarichi, comprensiva della parte economica, la Direzione Strategica ha tenuto apposite riunioni con le OO.SS. del comparto, addivenendo alla condivisione del nuovo assetto organizzativo degli incarichi di funzione organizzativa e professionale per il personale di comparto, come da tabelle allegate. Si è dunque dato atto che (cfr. deliberazione n. 2/2025) tutti gli incarichi di coordinamento, comunque denominati e conferiti secondo le modalità e previsioni stabilite dal precedente CCNL, risultano naturalmente scaduti. In particolare, il è una UOC con tre aree: una “infermieristica ed ostetrica”, la CP_5 seconda di “riabilitazione” e la terza di “tecnico-sanitaria” a ciascuna delle quali è preposto un dirigente del profilo appartenete dell'area. Per il funzionamento di ogni area è previsto il conferimento di incarichi di
“organizzazione” di rilevanza strategica denominati con nuovo acronimo di CID e CTD (coordinatore infermieristico dipartimentale e coordinatore tecnico dipartimentale). Più in dettaglio, nell' sono stati previsti n. 13 incarichi di Controparte_6
“organizzazione” ai Coordinatori Infermieristici Dipartimentali previsti in ragione del numero complessivo a detta area così distinti infermieri pari a 1.400 unità sui tre presidi (MO, Cotugno e CTO), degli oss pari a 400 unità sui tre presidi (MO, Cotugno e CTO), e di tutte le figure del comparto inquadrate nell'area degli assistenti e ruolo tecnico (autisti, necrofori e altri) pari a circa 100 unità sui tre presidi (MO, Cotugno e CTO), oltre a 72 incarichi di “funzione” e 16 incarichi “professionali”. Nell'AREA DELLA RIABILITAZIONE sono stati previsti 2 incarichi di “funzioni” e 1 incarico “professionale” che gestiscono le aree cliniche e cioè i reparti, complessivamente 29 unità dell'area della riabilitazione, la Direzione ha ritenuto di sopprimere l'unico incarico di RAD previsto con la delibera 44/2019 in ragione della esiguità del numero del personale e della presenza del dirigente di Area. Nell'AREA TECNICO-SANITARIA n. 1 incarico di “organizzazione” di Coordinatore Infermieristico Dipartimentale preposto alla direzione di 138 unità lavorative e n. 10 incarichi di “funzione” e n. 1 incarico “professionale”. Il numero degli incarichi di “organizzazione” consegue alla nuova individuazione delle unità che coincidono con l'organizzazione complessiva di ciascun Presidio prevedendo: per il Cotugno n. 1 incarico di “organizzazione” di Coordinatore Infermieristico Dipartimentale, per il CTO n. 1 incarico di “organizzazione” al Coordinatore Infermieristico Dipartimentale, per il MO n. 3 incarichi di “organizzazione” di Coordinatori Infermieristici Dipartimentali e 1 incarico di “organizzazione” di Coordinatore Tecnico Dipartimentale. A supporto di detti incarichi di “organizzazione” ne sono stati aggiunti altri n. 7 di minor valore economico, utilizzati per garantire la massima efficienza delle attività demandate alla UOC che è tenuta alla funzionalità assistenziale 24h su 24h e sette giorni su sette, CP_5 il tutto non senza considerare tali incarichi, essendo qualificati dalla L. n. 43/2006 come primo livello manageriale/gestionale, e pertanto i titolati di detti incarichi di
“organizzazione” potranno integrare e sostituire le attività anche quelli delle altre aree. Per gli incarichi di “organizzazione” dei CID e dei CTD è stata prevista una maggiore remunerazione in ragione delle assunzioni di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria, valorizzando la funzione di coordinamento del maggior numero di personale assegnato. Oltre agli incarichi di organizzazione e professionali sono stati indetti anche incarichi di coordinamento con determina 81/2025 di indizione delle procedure selettive degli incarichi di organizzazione e di funzione cui hanno presentato istanza gli stessi ricorrenti. Si elenca per ciascuno dei ricorrenti la modifica che ha interessato le UOC di afferenza dell'incarico RAD, così come altresì specificato dalla convenuta:
– “Responsabile dei processi assistenziali collegati all'emergenza” del precedente Pt_2 atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 che non si evince nell'elenco delle UOC. Vitiello – “Dipartimento dei servizi sanitari” del precedente atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 (cfr. pagg. 68, 69) composto da n. 10 UOC, n. 10 UOSD, trasformato previa scissione in “Dipartimento dei Servizi Diagnostici” e “Dipartimento di Farmacia e di Medicina di Laboratorio” come da atto aziendale adottato con delibera n. 115/2024 (cfr. pag. 49 e ss), con nuova composizione del primo da n. 5 UOC, n. 1 UOSD e n. 3 UOS e del secondo da n. 4 UOC, n. 3 UOSD e n. 5 UOS. Gallifuoco “Dipartimento di Cardiochirurgia e dei Trapianti” del precedente atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 (cfr. pag. 63), composto da n. 4 UOC, n. 3 UOSD e n. 3 UOS, trasformato in “Dipartimento di Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare e dei trapianti di cuore” come da atto aziendale adottato con delibera n. 115/2024 (cfr. pagg. 41, 42), con nuova composizione di n. 2 UOC. Lapia – “Responsabile processo assistenziale nell'emergenza infettiva” del precedente atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017, non elencato nelle UOC. Infante – “Presidio Ospedaliero” come da precedente atto aziendale adottato con delibera n. 202/2017 non elencato nelle UOC. Non può, dunque, dubitarsi della diversità di organizzazione predisposta con il nuovo atto aziendale. 5 La domanda infondata va, pertanto, rigettata. Per la complessità della questione, le spese di lite - anche della domanda cautelare proposta in corso di causa, conclusasi con provvedimento di estinzione all'udienza del 17.4.25- vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, 04.11.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 17.02.2025, ciascuna parte ricorrente indicata in epigrafe, alle dipendenze dell' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrata CP_4 nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari ex profilo Professionale CPS – Infermiere Ctg. D del ruolo sanitario, dichiarava di essere titolare di incarico di organizzazione denominato R.A.D. – Responsabile Assistenziale di dipartimento - afferente alla U.O.C. , a far data dal 01.10.2019, all' esito di apposita procedura selettiva CP_5 definita da delibera n. 44 del 17.09.2019, e chiedeva di accertare l'intervenuto rinnovo