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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CAUSA NRG. 3788 2019
Il giorno 14.03.2025 ore 12.00 innanzi al dr. Vincenzo Giuliano, risulta chiamata la causa civile indicata in epigrafe.
Sono comparsi:
- Per Parte_1 l'avv. BERNARDO CARTONI, il quale rappresenta che l'avv. ANGELONI si è cancellato dall'ordine degli avvocati e chiede che la cancelleria aggiorni l'anagrafica POLISWEB inserendo l'avv.
CARTONI BERNARDO quale unico difensore dell'arch. Per_1 Si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa.
Per Controparte_1 l'avv. BARBARO
CLAUDIA in sostituzione dell'avv. GUALTIERI ANNA MARIA, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa.
Per CP_2 l'avv. INSANGUINE GIUSEPPE in sostituzione dell'avv. ORDINE FRANCESCA il quale si riporta ai propri scritti e chiede la decisione della causa.
Il Giudice
Verificata la corrispondenza del contenuto del fascicolo cartaceo con quello risultante nel fascicolo telematico, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue.
Il Giudice Dr. Vincenzo Giuliano EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3788 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. Codice Fiscale_1 ), residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Roma, Via Eleonora d'Arborea n. 30, presso lo studio dell'avv. Bernardo Cartoni che la assiste, rappresenta e difende, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente congiunto all'atto di opposizione a Decreto
Ingiuntivo;
-Opponente -
E
P.IVA_1 ) (C.F. Controparte_1 dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n.38 del 18.01.2019 in persona del
Curatore avv. Ribotta Andrea, con studio in Roma Via Guido Reni n.33 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Carlo Poma 4, presso lo studio dell'avv. Gualtieri Anna
Maria che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al presente atto e giusta autorizzazione del Giudice Delegato al Fallimento Dott.ssa Barbara Perna del 31.01.2020;
-Opposta-
NONCHE'
residente in [...] (C.f.: Codice Fiscale_2
Santa Prisca n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Ordine Francesca del foro di Foggia, in virtù di mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Ordine sito in Roma, Via degli Scialoja
n.6 e in Cerignola (FG), al viale P. Borsellino n.58.
-Terza chiamata
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale odierno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata,
dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparse di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo nr.
25872.2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 06.12.2018 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 8.639,91 oltre interessi e spese di procedura, citando in giudizio Controparte_1 nelleIl procedimento veniva regolarmente iscritto a ruolo, con il n. 3788/2019 R.G., ma - more della prima udienza - la società opposta veniva dichiarata fallita dal Tribunale di
Roma, pertanto all'udienza del 28.6.2019, veniva dichiarata l'interruzione del processo. Parte_1 riassumeva il giudizio Con ricorso ex articolo 303 cpc l'architetto di opposizione interrotto nei confronti del Controparte_1
[...] il quale si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:" - concedere in via immediata, la provvisoria esecuzione del D.I. opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta;
- nel merito respingere la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto e tutte le eccezioni ivi formulate, perché infondate e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo N. 25872/18 (RGN.75995/18) emesso il 6.12.2018 e notificato il 11.12.2018; in ogni caso condannare parte opponente alle spese del
-
presente giudizio”.
All'udienza del 28.02.2020 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di CP_3
[...] la quale si costituiva in giudizio con comparsa depositata nel fascicolo telematico in data 22.02.2021 chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Rigettare integralmente le domande da chiunque proposte nei confronti della Sig.ra in quanto prescritte, infondate in fatto e diritto, CP_2
,
oltre che prive di qualsiasi supporto probatorio, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali,
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, e con condanna del chiamante e/o di chi ha dato luogo alla medesima chiamata in causa, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante la chiara e palese infondatezza della chiamata in causa della Sig.ra CP_2
Non veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con prove testimoniali richieste dalla opponente e trattenuta in decisione all'udienza del cartolare del 16.12.2022 veniva successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 20.02.2025 per la ricostruzione del fascicolo cartaceo e rinviata all'odierna udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda dell'opponente è fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c., è un ordinario giudizio di cognizione, in quanto tale soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio (artt. 2697 e ss. c.c.). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore-opposto che agisca per l'adempimento dell'obbligazione - dopo aver provato la fonte, legale o negoziale, della sua pretesa - può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore-opponente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver estinto il rapporto obbligatorio ovvero la ricorrenza di altri fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Tali fondamentali principi vanno coordinati con il disposto dell'art. 115 c.p.c. che, enunciando il principio dispositivo e di non contestazione, impone al giudice di ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, astenendosi "da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale ... in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (Cass. n. 5356/2009). È infine opportuno ricordare che, a mente dell'art. 214 c.p.c., la parte che intende disconoscere la scrittura o la sottoscrizione di una scrittura privata contro di lei prodotta, è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, al fine di evitare che la stessa si abbia per tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c.
Ciò premesso, devesi osservare che la società in Controparte_1
bonis, nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, ha allegato di essere creditrice per forniture nei confronti che l'architetto della somma complessiva Parte_1
,
di € 8.639,91 in forza di nove fatture del 2016 allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e che nonostante la merce indicata nelle predette fatture sia stata regolarmente consegnata, l'architetto Pt_1 non provvedeva al pagamento costringendo il creditore a numerosi solleciti, da ultimo quello con pec del 24 gennaio 2018.
Pt_1 nell'atto di opposizione deduceva: L'architetto di non aver mai acquistato dalla società opposta alcun materiale per sé o a proprio nome, limitandosi solo ad assistere i propri clienti ed imprese di propria fiducia alla scelta dei materiali;
di non aver ricevuto la consegna di alcuna merce dalla società opposta;
di disconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 del codice di procedura civile
-
le firme apposte nelle fatture poste a base del procedimento monitorio;
che tutte le fatture riportano la dicitura "pagamento alla consegna", facendo presumere che le stesse siano state tutte pagate dal reale destinatario residente in [...] int. 4 (che appare quale destinazione della merce in tutte le fatture) al momento della consegna della merce;
di non aver mai ricevuto alcuna diffida dall'opposto in data 24.01.2018 a mezzo
PEC tant'è che la dedotta pec risulta priva delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio e che, quindi, non vi sia prova che la stessa sia stata spedita e ricevuta;
di aver accompagnato a puro titolo di amicizia - la Sig.ra Controparte_3 residente in [...], solo per consigliarla circa la scelta dei materiali, in quanto la suddetta Sig.ra CP_2 voleva ristrutturare il proprio bagno. eccepiva la prescrizione del credito in forza dell'art. 2955 c.c. e chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa della sig.ra CP_2
[...] per essere manlevata in caso di condanna.
si costituiva in giudizio sostenendo di non poter prendere La sig.ra CP_2
posizione sul rapporto intercorso tra le parti in causa essendone totalmente estranea e ciò in ragione che il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio coinvolge solo ed esclusivamente la non essendo mai menzionati CP_1 Parte_1
,
ulteriori soggetti nella documentazione contabile versata in atti e che l'indirizzo di spedizione presso cui risiede la sig.ra CP_2 è circostanza totalmente irrilevante tanto da un punto di vista fattuale, quanto e soprattutto da un punto di vista giuridico e processuale.
Sosteneva altresì che risulta del tutto inesistente il titolo (sia esso giuridico e/o fattuale) che possa legare in qualche maniera la sig.ra CP_2 ll'arch. Pt_1 tanto meno rispetto alla domanda avanzata dalla CP_1 e nella ipotesi in cui dovesse ritenersi che, il rapporto dedotto in giudizio sia riferibile alla stessa CP_2 iuttosto che all' arch.
Pt_1 evidenziava di non intendere contestare il credito vantato dalla Parte_2
qualora dovesse accertarsi che esso sia riferibile ad essa ma di aver sempre e prontamente al momento della pagato tutti i materiali acquistati presso la CP_1
ricezione/consegna degli stessi sollevando in via prudenziale l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955, n.5, c.c., a mente del quale "Si prescrive in un anno il diritto: dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio".
L'opposizione è fondata.
CP_4 non ha provato che l'opponente abbiaAnzitutto va rilevato che il convenuto acquistato dalla società opposta in bonis, materiali per sé o a proprio nome e ciò è comprovato sia documentalmente (dal registro iva acquisti del 2016 prodotto dalla
Pt 1 x art. 210 c.p.c.) che dalle dichiarazioni dei testi escussi. Ed infatti il teste [...]
Tes_1 (ex dipendente della presunta creditrice), all'udienza del 29.4.2022, ha dichiarato: “Gli acquisti non venivano mai fatti dall'architetto ma era direttamente il cliente che acquistava il materiale”, tale circostanza veniva confermata anche dall'altro teste (ed ex dipendente CP_1 Testimone_2 Dirimente, tuttavia, ai fini della controversia è il disconoscimento di parte opponente delle sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto posti a sostegno (unitamente alle nove singole fatture) della richiesta emissione del titolo monitorio.
Ed infatti dalle emergenze istruttorie è emerso che l' arch. Parte_1 con
l'atto introduttivo del presente procedimento abbia in via preliminare disconosciuto tempestivamente e formalmente la firma apposta sui documenti di trasporto ai sensi dell'
art. 214 c.p.c.
Sul punto deve rilevarsi che, secondo il tenore letterale della suddetta norma e i principi espressi in giurisprudenza, il suddetto disconoscimento costituisce un mero onere della parte contro cui la scrittura privata è prodotta al fine di evitare il riconoscimento tacito di cui all'art. 215 c.p.c.
L'assolvimento del suddetto onere non implica disposizione del diritto in contesa, ma incide esclusivamente sull' utilizzabilità del documento come mezzo di prova ( v.
cass. 13357/2004 in merito all'onere e Cass. n..2318/2010 in merito all'utilizzabilità come mezzo di prova).
La procedura di verificazione di cui agli articoli 214 e ss. c.p.c. riguarda il suddetto disconoscimento ed è finalizzata, in via incidentale, a recuperare l'utilizzo del mezzo di prova neutralizzato dalla parte contro cui la scrittura privata è prodotta.
Diversa è la posizione processuale della parte che agisca in via principale per far accertare la non autenticità della propria sottoscrizione o per sentire accogliere le domande che postulano tale accertamento (come nel caso di specie).
Nel caso di specie, l'architetto Parte_1 ha chiesto al Tribunale di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto eccependo l'insussistenza di alcun rapporto commerciale tra le parti, il difetto di legittimazione passiva e l'estinzione del diritto di credito per decorso dei termini di prescrizione;
ha quindi disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto posti a sostegno della richiesta ingiunzione di pagamento.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta resistendo alle avverse deduzioni senza proporre tempestiva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
In proposito, si osserva che l'architetto Pt 1 ha ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni poste in calce a tali atti, prodotti in giudizio in via telematica e recanti peraltro un indirizzo di consegna merci estraneo all'opponente stessa, mentre, per converso, parte convenuta opposta ha omesso di formulare istanza di verificazione e in ogni caso di depositare, entro i termini di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., gli originali dei documenti in esame. Come è noto, l'omesso deposito rende inutilizzabili ai fini probatori che in questa sede rilevano i documenti di trasporto dei quali non venivano depositate nel fascicolo cartaceo neppure le copie fotostatiche.
Sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio di diritto per cui la norma di cui all'art. 2719 c.c. è applicabile tanto alle ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Ebbene, nel primo caso il disconoscimento, tendente ad impedire l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce l'accertamento di tale conformità mediante elementi presuntivi;
diversamente, nel secondo caso (che qui rileva) il disconoscimento della sottoscrizione preclude l'utilizzabilità del documento fotostatico quale idoneo elemento di prova, salva la produzione - da parte di chi intende avvalersene
à del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito del procedimento di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c. che, come noto, non è ammesso per le copie (a tal proposito, tra le tante, Cass. n. 22577/2020).
Da quanto affermato consegue che rispetto alle due ipotesi menzionate, discendono conseguenze radicalmente differenti in caso di mancata produzione dell'originale ad opera della parte che intende avvalersene: nel primo caso, il giudice può comunque procedere ad un accertamento della conformità della copia all'originale sulla scorta di elementi acquisiti aliunde e anche mediante ricorso alle presunzioni semplici;
nel secondo caso, invece, tale accertamento è precluso e il documento prodotto resta definitivamente inutilizzabile.
La giurisprudenza conferma tale ricostruzione al punto da affermare che la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia deve reiterarne il disconoscimento anche in riferimento agli originali eventualmente acquisiti pena il definitivo riconoscimento in causa (cfr. Cass. n. 24002/2004).
In conclusione, deve ritenersi che i d.d.t. acquisiti sono inutilizzabili ai fini probatori con la conseguenza giuridica della mancata prova del rapporto contrattuale dedotto, dell'avvenuta consegna della merce e, in definitiva, del credito azionato (non assumendo valore probatorio sufficiente a sostenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti della
Pt_1 le sole fatture indicate nel monitorio). va rigettata la domanda nei suoi Quanto alla posizione della sig.ra CP_2
l'aveva chiamata in giudizio per essere confronti stante l'esito del giudizio ( la Pt_1 manlevata in caso di condanna). Né tantomeno la CP_2 può essere condannata al pagamento delle fatture in questione non avendo il esteso la Controparte_1
domanda nei suoi confronti malgrado l'esito dell'istruttoria (documentale e testimoniale) dalla quale emerge con tutta evidenza che le forniture dei materiali indicati nelle fatture in contestazione risultano consegnate al suo indirizzo di residenza e non a quello della
Pt_1 (seppure i relativi crediti asseritamente non pagati risultano prescritti).
Dall'accoglimento dell'opposizione discende la revoca del decreto ingiuntivo n.
25872.2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 06.12.2018 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 8.639,91.
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione non trattata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in adesione a quanto previsto dal d.m. n. 147/2022 mentre vanno compensate tra Pt_1 e CP_2 stente l'esito dell'istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza e deduzione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 25872.2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 06.12.2018 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 8.639,91;
Condanna il al pagamento Controparte_1
delle spese del presente giudizio, a favore dell'architetto Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.658,00 di cui euro 118,50 per spese e 2.540,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese di lite tra l'opponente Parte_1 e la terza chiamata CP_2
Così deciso in Roma 14.03.2025 ore 17.30.
Il Giudice dr. Vincenzo Giuliano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CAUSA NRG. 3788 2019
Il giorno 14.03.2025 ore 12.00 innanzi al dr. Vincenzo Giuliano, risulta chiamata la causa civile indicata in epigrafe.
Sono comparsi:
- Per Parte_1 l'avv. BERNARDO CARTONI, il quale rappresenta che l'avv. ANGELONI si è cancellato dall'ordine degli avvocati e chiede che la cancelleria aggiorni l'anagrafica POLISWEB inserendo l'avv.
CARTONI BERNARDO quale unico difensore dell'arch. Per_1 Si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa.
Per Controparte_1 l'avv. BARBARO
CLAUDIA in sostituzione dell'avv. GUALTIERI ANNA MARIA, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa.
Per CP_2 l'avv. INSANGUINE GIUSEPPE in sostituzione dell'avv. ORDINE FRANCESCA il quale si riporta ai propri scritti e chiede la decisione della causa.
Il Giudice
Verificata la corrispondenza del contenuto del fascicolo cartaceo con quello risultante nel fascicolo telematico, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue.
Il Giudice Dr. Vincenzo Giuliano EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3788 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. Codice Fiscale_1 ), residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in Roma, Via Eleonora d'Arborea n. 30, presso lo studio dell'avv. Bernardo Cartoni che la assiste, rappresenta e difende, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente congiunto all'atto di opposizione a Decreto
Ingiuntivo;
-Opponente -
E
P.IVA_1 ) (C.F. Controparte_1 dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n.38 del 18.01.2019 in persona del
Curatore avv. Ribotta Andrea, con studio in Roma Via Guido Reni n.33 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Carlo Poma 4, presso lo studio dell'avv. Gualtieri Anna
Maria che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al presente atto e giusta autorizzazione del Giudice Delegato al Fallimento Dott.ssa Barbara Perna del 31.01.2020;
-Opposta-
NONCHE'
residente in [...] (C.f.: Codice Fiscale_2
Santa Prisca n.19, rappresentata e difesa dall'avv. Ordine Francesca del foro di Foggia, in virtù di mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Ordine sito in Roma, Via degli Scialoja
n.6 e in Cerignola (FG), al viale P. Borsellino n.58.
-Terza chiamata
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale odierno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata,
dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione, quello delle comparse di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo nr.
25872.2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 06.12.2018 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 8.639,91 oltre interessi e spese di procedura, citando in giudizio Controparte_1 nelleIl procedimento veniva regolarmente iscritto a ruolo, con il n. 3788/2019 R.G., ma - more della prima udienza - la società opposta veniva dichiarata fallita dal Tribunale di
Roma, pertanto all'udienza del 28.6.2019, veniva dichiarata l'interruzione del processo. Parte_1 riassumeva il giudizio Con ricorso ex articolo 303 cpc l'architetto di opposizione interrotto nei confronti del Controparte_1
[...] il quale si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:" - concedere in via immediata, la provvisoria esecuzione del D.I. opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta;
- nel merito respingere la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto e tutte le eccezioni ivi formulate, perché infondate e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo N. 25872/18 (RGN.75995/18) emesso il 6.12.2018 e notificato il 11.12.2018; in ogni caso condannare parte opponente alle spese del
-
presente giudizio”.
All'udienza del 28.02.2020 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di CP_3
[...] la quale si costituiva in giudizio con comparsa depositata nel fascicolo telematico in data 22.02.2021 chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Rigettare integralmente le domande da chiunque proposte nei confronti della Sig.ra in quanto prescritte, infondate in fatto e diritto, CP_2
,
oltre che prive di qualsiasi supporto probatorio, per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali,
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario, e con condanna del chiamante e/o di chi ha dato luogo alla medesima chiamata in causa, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante la chiara e palese infondatezza della chiamata in causa della Sig.ra CP_2
Non veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con prove testimoniali richieste dalla opponente e trattenuta in decisione all'udienza del cartolare del 16.12.2022 veniva successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 20.02.2025 per la ricostruzione del fascicolo cartaceo e rinviata all'odierna udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda dell'opponente è fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c., è un ordinario giudizio di cognizione, in quanto tale soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio (artt. 2697 e ss. c.c.). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore-opposto che agisca per l'adempimento dell'obbligazione - dopo aver provato la fonte, legale o negoziale, della sua pretesa - può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore-opponente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver estinto il rapporto obbligatorio ovvero la ricorrenza di altri fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Tali fondamentali principi vanno coordinati con il disposto dell'art. 115 c.p.c. che, enunciando il principio dispositivo e di non contestazione, impone al giudice di ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, astenendosi "da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale ... in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (Cass. n. 5356/2009). È infine opportuno ricordare che, a mente dell'art. 214 c.p.c., la parte che intende disconoscere la scrittura o la sottoscrizione di una scrittura privata contro di lei prodotta, è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, al fine di evitare che la stessa si abbia per tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c.
Ciò premesso, devesi osservare che la società in Controparte_1
bonis, nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, ha allegato di essere creditrice per forniture nei confronti che l'architetto della somma complessiva Parte_1
,
di € 8.639,91 in forza di nove fatture del 2016 allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e che nonostante la merce indicata nelle predette fatture sia stata regolarmente consegnata, l'architetto Pt_1 non provvedeva al pagamento costringendo il creditore a numerosi solleciti, da ultimo quello con pec del 24 gennaio 2018.
Pt_1 nell'atto di opposizione deduceva: L'architetto di non aver mai acquistato dalla società opposta alcun materiale per sé o a proprio nome, limitandosi solo ad assistere i propri clienti ed imprese di propria fiducia alla scelta dei materiali;
di non aver ricevuto la consegna di alcuna merce dalla società opposta;
di disconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 del codice di procedura civile
-
le firme apposte nelle fatture poste a base del procedimento monitorio;
che tutte le fatture riportano la dicitura "pagamento alla consegna", facendo presumere che le stesse siano state tutte pagate dal reale destinatario residente in [...] int. 4 (che appare quale destinazione della merce in tutte le fatture) al momento della consegna della merce;
di non aver mai ricevuto alcuna diffida dall'opposto in data 24.01.2018 a mezzo
PEC tant'è che la dedotta pec risulta priva delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio e che, quindi, non vi sia prova che la stessa sia stata spedita e ricevuta;
di aver accompagnato a puro titolo di amicizia - la Sig.ra Controparte_3 residente in [...], solo per consigliarla circa la scelta dei materiali, in quanto la suddetta Sig.ra CP_2 voleva ristrutturare il proprio bagno. eccepiva la prescrizione del credito in forza dell'art. 2955 c.c. e chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa della sig.ra CP_2
[...] per essere manlevata in caso di condanna.
si costituiva in giudizio sostenendo di non poter prendere La sig.ra CP_2
posizione sul rapporto intercorso tra le parti in causa essendone totalmente estranea e ciò in ragione che il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio coinvolge solo ed esclusivamente la non essendo mai menzionati CP_1 Parte_1
,
ulteriori soggetti nella documentazione contabile versata in atti e che l'indirizzo di spedizione presso cui risiede la sig.ra CP_2 è circostanza totalmente irrilevante tanto da un punto di vista fattuale, quanto e soprattutto da un punto di vista giuridico e processuale.
Sosteneva altresì che risulta del tutto inesistente il titolo (sia esso giuridico e/o fattuale) che possa legare in qualche maniera la sig.ra CP_2 ll'arch. Pt_1 tanto meno rispetto alla domanda avanzata dalla CP_1 e nella ipotesi in cui dovesse ritenersi che, il rapporto dedotto in giudizio sia riferibile alla stessa CP_2 iuttosto che all' arch.
Pt_1 evidenziava di non intendere contestare il credito vantato dalla Parte_2
qualora dovesse accertarsi che esso sia riferibile ad essa ma di aver sempre e prontamente al momento della pagato tutti i materiali acquistati presso la CP_1
ricezione/consegna degli stessi sollevando in via prudenziale l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955, n.5, c.c., a mente del quale "Si prescrive in un anno il diritto: dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio".
L'opposizione è fondata.
CP_4 non ha provato che l'opponente abbiaAnzitutto va rilevato che il convenuto acquistato dalla società opposta in bonis, materiali per sé o a proprio nome e ciò è comprovato sia documentalmente (dal registro iva acquisti del 2016 prodotto dalla
Pt 1 x art. 210 c.p.c.) che dalle dichiarazioni dei testi escussi. Ed infatti il teste [...]
Tes_1 (ex dipendente della presunta creditrice), all'udienza del 29.4.2022, ha dichiarato: “Gli acquisti non venivano mai fatti dall'architetto ma era direttamente il cliente che acquistava il materiale”, tale circostanza veniva confermata anche dall'altro teste (ed ex dipendente CP_1 Testimone_2 Dirimente, tuttavia, ai fini della controversia è il disconoscimento di parte opponente delle sottoscrizioni apposte ai documenti di trasporto posti a sostegno (unitamente alle nove singole fatture) della richiesta emissione del titolo monitorio.
Ed infatti dalle emergenze istruttorie è emerso che l' arch. Parte_1 con
l'atto introduttivo del presente procedimento abbia in via preliminare disconosciuto tempestivamente e formalmente la firma apposta sui documenti di trasporto ai sensi dell'
art. 214 c.p.c.
Sul punto deve rilevarsi che, secondo il tenore letterale della suddetta norma e i principi espressi in giurisprudenza, il suddetto disconoscimento costituisce un mero onere della parte contro cui la scrittura privata è prodotta al fine di evitare il riconoscimento tacito di cui all'art. 215 c.p.c.
L'assolvimento del suddetto onere non implica disposizione del diritto in contesa, ma incide esclusivamente sull' utilizzabilità del documento come mezzo di prova ( v.
cass. 13357/2004 in merito all'onere e Cass. n..2318/2010 in merito all'utilizzabilità come mezzo di prova).
La procedura di verificazione di cui agli articoli 214 e ss. c.p.c. riguarda il suddetto disconoscimento ed è finalizzata, in via incidentale, a recuperare l'utilizzo del mezzo di prova neutralizzato dalla parte contro cui la scrittura privata è prodotta.
Diversa è la posizione processuale della parte che agisca in via principale per far accertare la non autenticità della propria sottoscrizione o per sentire accogliere le domande che postulano tale accertamento (come nel caso di specie).
Nel caso di specie, l'architetto Parte_1 ha chiesto al Tribunale di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto eccependo l'insussistenza di alcun rapporto commerciale tra le parti, il difetto di legittimazione passiva e l'estinzione del diritto di credito per decorso dei termini di prescrizione;
ha quindi disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto posti a sostegno della richiesta ingiunzione di pagamento.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta resistendo alle avverse deduzioni senza proporre tempestiva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
In proposito, si osserva che l'architetto Pt 1 ha ritualmente disconosciuto le sottoscrizioni poste in calce a tali atti, prodotti in giudizio in via telematica e recanti peraltro un indirizzo di consegna merci estraneo all'opponente stessa, mentre, per converso, parte convenuta opposta ha omesso di formulare istanza di verificazione e in ogni caso di depositare, entro i termini di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., gli originali dei documenti in esame. Come è noto, l'omesso deposito rende inutilizzabili ai fini probatori che in questa sede rilevano i documenti di trasporto dei quali non venivano depositate nel fascicolo cartaceo neppure le copie fotostatiche.
Sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio di diritto per cui la norma di cui all'art. 2719 c.c. è applicabile tanto alle ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Ebbene, nel primo caso il disconoscimento, tendente ad impedire l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce l'accertamento di tale conformità mediante elementi presuntivi;
diversamente, nel secondo caso (che qui rileva) il disconoscimento della sottoscrizione preclude l'utilizzabilità del documento fotostatico quale idoneo elemento di prova, salva la produzione - da parte di chi intende avvalersene
à del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito del procedimento di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c. che, come noto, non è ammesso per le copie (a tal proposito, tra le tante, Cass. n. 22577/2020).
Da quanto affermato consegue che rispetto alle due ipotesi menzionate, discendono conseguenze radicalmente differenti in caso di mancata produzione dell'originale ad opera della parte che intende avvalersene: nel primo caso, il giudice può comunque procedere ad un accertamento della conformità della copia all'originale sulla scorta di elementi acquisiti aliunde e anche mediante ricorso alle presunzioni semplici;
nel secondo caso, invece, tale accertamento è precluso e il documento prodotto resta definitivamente inutilizzabile.
La giurisprudenza conferma tale ricostruzione al punto da affermare che la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia deve reiterarne il disconoscimento anche in riferimento agli originali eventualmente acquisiti pena il definitivo riconoscimento in causa (cfr. Cass. n. 24002/2004).
In conclusione, deve ritenersi che i d.d.t. acquisiti sono inutilizzabili ai fini probatori con la conseguenza giuridica della mancata prova del rapporto contrattuale dedotto, dell'avvenuta consegna della merce e, in definitiva, del credito azionato (non assumendo valore probatorio sufficiente a sostenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti della
Pt_1 le sole fatture indicate nel monitorio). va rigettata la domanda nei suoi Quanto alla posizione della sig.ra CP_2
l'aveva chiamata in giudizio per essere confronti stante l'esito del giudizio ( la Pt_1 manlevata in caso di condanna). Né tantomeno la CP_2 può essere condannata al pagamento delle fatture in questione non avendo il esteso la Controparte_1
domanda nei suoi confronti malgrado l'esito dell'istruttoria (documentale e testimoniale) dalla quale emerge con tutta evidenza che le forniture dei materiali indicati nelle fatture in contestazione risultano consegnate al suo indirizzo di residenza e non a quello della
Pt_1 (seppure i relativi crediti asseritamente non pagati risultano prescritti).
Dall'accoglimento dell'opposizione discende la revoca del decreto ingiuntivo n.
25872.2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 06.12.2018 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 8.639,91.
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione non trattata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in adesione a quanto previsto dal d.m. n. 147/2022 mentre vanno compensate tra Pt_1 e CP_2 stente l'esito dell'istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra istanza e deduzione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 25872.2018 emesso dal Tribunale di Roma in data 06.12.2018 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 8.639,91;
Condanna il al pagamento Controparte_1
delle spese del presente giudizio, a favore dell'architetto Parte_1
che liquida in complessivi euro 2.658,00 di cui euro 118,50 per spese e 2.540,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese di lite tra l'opponente Parte_1 e la terza chiamata CP_2
Così deciso in Roma 14.03.2025 ore 17.30.
Il Giudice dr. Vincenzo Giuliano