TRIB
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/04/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato, ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.c, la seguente
SENTENZA nella domanda congiunta proposta dai sigg.:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Brigatti del Foro di Lodi
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 26 febbraio 2024 e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio civile in Lodi, in data 29.09.2018, matrimonio trascritto nei
[...] Registri dello Stato Civile del Comune di Lodi al n.44, Parte I, anno 2018, in regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Lodi n.556/23 in data 26.04.2023, depositata in cancelleria in data 19.07.2023, passata in giudicato;
che dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno, per cui sussistono gli estremi per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.1/12/1970 n.898 e successive modifiche;
di aver definito da tempo i rapporti personali e patrimoniali, dichiarando di avere concordato le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
2)i coniugi dichiarano reciprocamente di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro essendo in regime di separazione dei beni e non avendo alcun conto corrente in comune.
Tutto ciò premesso le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda debba essere accolta.
Invero può ritenersi provato che la separazione, autorizzata dal Presidente del Tribunale si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge - art. 3 Legge 01.12.1970 n. 898, nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74.
Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2 in Lodi, in data 29.09.2018;
[...]
2) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi il giorno 08.04.2024
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato, ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.c, la seguente
SENTENZA nella domanda congiunta proposta dai sigg.:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Brigatti del Foro di Lodi
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 26 febbraio 2024 e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio civile in Lodi, in data 29.09.2018, matrimonio trascritto nei
[...] Registri dello Stato Civile del Comune di Lodi al n.44, Parte I, anno 2018, in regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Lodi n.556/23 in data 26.04.2023, depositata in cancelleria in data 19.07.2023, passata in giudicato;
che dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno, per cui sussistono gli estremi per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.1/12/1970 n.898 e successive modifiche;
di aver definito da tempo i rapporti personali e patrimoniali, dichiarando di avere concordato le seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
2)i coniugi dichiarano reciprocamente di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro essendo in regime di separazione dei beni e non avendo alcun conto corrente in comune.
Tutto ciò premesso le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che la domanda debba essere accolta.
Invero può ritenersi provato che la separazione, autorizzata dal Presidente del Tribunale si è protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge - art. 3 Legge 01.12.1970 n. 898, nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74.
Attesa l'assenza di prole da tutelare e in assenza di ulteriori domande, nessun'altra statuizione deve essere pronunciata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2 in Lodi, in data 29.09.2018;
[...]
2) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi il giorno 08.04.2024
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello