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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 6.3.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21493 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(P.IVA.: , Parte_1 P.IVA_1
difesa e rappresentata dall'Avv. Daniele Rossi - C.F.:
– ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1
studio in Portici (NA), alla Via Libertà, 80 in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
sentenza proc. n. 21493/23 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
partita iva , elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_2
in Napoli, alla Via G. Carducci, 42 presso lo Studio degli avvocati
Luigi Pacileo, codice fiscale e Bruno Pacileo, C.F._2
codice fiscale , che la rappresentano e C.F._3
difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato, costituente parte integrante del ricorso per decreto Ingiuntivo.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
16.748 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
L'opponente ha dedotto che:
il ricorrente non ha assolto l'obbligo di effettuare la negoziazione assistita;
il decreto ingiuntivo opposto è nullo stante la mancanza della preventiva costituzione in mora richiesta dalla delibera
258/2015/R/com;
manca la prova scritta del credito data l'estrema genericità delle indicazioni in fattura circa “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”;
sentenza proc. n. 21493/23 r.g. pag. 2 all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura elettrica l'agente che effettuava la proposta alla odierna opponente proponeva delle offerte commerciali che non corrispondono con quanto indicato nelle fatture via via emesse;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha contestato quanto dedotto ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che la negoziazione assistita non è
condizione di procedibilità del giudizio in esame.
Occorre, invece, esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione che,
però, non può essere effettuato nel ristretto termine concesso per l'opposizione al d.i..
Il credito vantato è provato dalla produzione dei contratti di somministrazione e dalle fatture inviate al cliente che trovano corrispondenza nelle fatture emesse dal distributore.
Non vi è stata interruzione della fornitura ma passaggio, su richiesta del cliente, ad altro fornitore e non vi era, pertanto, necessità di preventiva costituzione in mora.
Le altre contestazioni proposte sono del tutto generiche.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal sentenza proc. n. 21493/23 r.g. pag. 3 dispositivo.
Non vi sono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 16370/23 proposta da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 9.10.23, CP_1
così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 26.5.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 21493/23 r.g. pag. 4