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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 15765 /2023
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. DI MONDA RAFFAELE Parte_1
e avv. FRANCESCO GILIBERTI, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.12.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, limitando l'accertamento solo al periodo che va dalla domanda amministrativa del 9.4.2021 alla data del riconoscimento avvenuto in via amministrativa del 7.5.2024, letta la perizia e le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, è pronunciata la presente sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
La ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, ha confermato in buona sostanza il giudizio Persona_1
del ctu della fase atp, dott. il quale aveva riconosciuto in capo alla ricorrente una percentuale Per_2
di invalidità pari al 50%, e l'assenza di necessità di sostegno intensivo, esaurientemente motivando le conclusioni cui è pervenuta, alla luce dell'esame personalmente condotto sulla persona della ricorrente e della documentazione medica depositata in atti.
Osserva la ctu, in dettaglio, che la ricorrente, di anni 51 al momento della visita, è affetta da “Anamnesi di pancretite, epatopatia cronica su base alcolica, epilessia parziale, intervento su aneurisma cerebrale;
Esiti di annessiectomia bilaterale;
Artrosi diffusa in soggetto con fibromialgia;
Esiti di carcinoma squamocellulare con metastasi laterocervicali.”.
Prosegue la ctu osservando che, per quanto concerne l'anamnesi , “La documentazione clinica fa altresì riferimento anamnestico ad una pregressa craniotomia per ematoma subdurale cronico, esito che, per quanto di potenziale rilievo, non risulta avere generato sequele neurologiche maggiori, permanenti o disabilitanti. Infatti, nei referti successivi non si fa menzione di deficit focali o disturbi cognitivi stabili, né vi è indicazione di trattamento farmacologico in atto per epilessia o altre complicanze post-chirurgiche” ( v. pag. 7 perizia).
Per quanto concerne l'annessiectomia bilaterale , la dott.ssa ha affermato che “la Persona_1
ricorrente è stata sottoposta nel giugno 2023 per asportazione di cisti ovarica destra, si precisa che, trattandosi di procedura chirurgica eseguita in epoca verosimilmente postmenopausale, essa non assume particolare rilevanza ai fini della valutazione medico-legale. Difatti, l'annessiectomia in età postmenopausale non comporta alcuna significativa alterazione dello stato endocrino generale né della funzionalità fisiologica residua” (v perizia pag. 7).
La ctu ha poi affermato che “Si segnala poi la presenza di artrosi polidistrettuale in soggetto già operato per frattura di tibia e perone a sinistra, condizione ortopedica che ha determinato una limitazione funzionale residua, verosimilmente di entità modesta. La documentazione ortopedica più recente attesta la presenza di entesopatia a carico delle spalle e osteopenia, condizioni che non sembrano comportare un grado di compromissione tale da alterare significativamente le autonomie funzionali di base, non essendo peraltro evidenziate severe difficoltà nella deambulazione né nell'autonomia personale. Va inoltre segnalato che la ricorrente è portatrice di fibromialgia, diagnosi documentata ma di incerta attualità clinica, in quanto, come la stessa riferisce, l'ultimo controllo specialistico reumatologico è stato eseguito oltre 15 anni or sono. L'artrosi diffusa è da ritenersi di grado lieve ed è pertanto valutabile con il valore del 15% con riferimento analogico proporzionale al codice 7008 "Spondilolistesi 12%", in considerazione della modestissima compromissione funzionale documentata. Alla luce di quanto esposto, non si rinviene nel periodo compreso tra l'aprile 2021 e il maggio 2024 una documentazione sanitaria sufficientemente robusta
e coerente tale da giustificare una valutazione di invalidità pari al 100% in quel periodo. È solo con
l'insorgenza della neoplasia orofaringea con localizzazione linfonodale e necessità di intervento chirurgico e successivo trattamento radioterapico, documentata a partire dal 2024, che si delinea un quadro clinico complesso, sistemico e meritevole di valutazione massima, come effettivamente riconosciuto nel verbale del maggio 2024. La ricorrente è affetta da neoplasia a sede CP_1
orofaringea destra con metastasi laterocervicale da carcinoma squamoso da primitività occulta, condizione oncologica che ha condotto all'intervento di svuotamento laterocervicale con biopsie multiple in data 19 aprile 2024. Tale patologia è connotata da severità clinica rilevante, sia per la localizzazione in sede testa-collo, sia per l'avvenuto coinvolgimento linfonodale, tant'è che la commissione medico-legale dell'ASL di Afragola ha riconosciuto correttamente una percentuale di invalidità civile del 100% alla data del 17 maggio 2024. Allo stato attuale, la neoplasia orofaringea appare come il quadro nosologico centrale, di maggiore impatto funzionale, difatti all'esame obiettivo si riscontrava anche lieve disfonia all'eloquio”.
Per la presenza di tali minorazioni, la ctu conclude quindi affermando che la ricorrente presentava un complesso morboso che non superava la percentuale complessiva d'invalidità del 60% già riconosciuta dalla data del 9 aprile 2021 sino al 7 maggio 2024.
Pertanto, non sussistevano in tale periodo i requisiti biologici necessari per il riconoscimento né dell'assegno d'invalidità né della pensione d'inabilità.
Le minorazioni riscontrate determinano una condizione di disabilità (Art. 2 D.lgs. 62/2024), necessitando di un sostegno di livello lieve o medio, come previsto dal comma 1 dell'art. 3 della
Legge 104/92. Sebbene la ricorrente presenti compromissioni, non è necessario un intervento assistenziale intensivo, ma solo un supporto per favorire la sua inclusione sociale e lavorativa. Le conclusioni rese dalla ctu dott.ssa sono logiche e coerenti con gli atti di causa, Persona_1
dettagliatamente motivate ed esaurienti, e sono quindi condivise integralmente e fatte proprie.
Deve infine osservarsi come parte ricorrente abbia depositato nelle note scritte per l'udienza documentazione medica successiva, senza tuttavia allegare alcunchè al riguardo. Come noto, grava sulla parte l'onere di allegazione in ordine alla documentazione medica allegata, all'incidenza di tale documentazione sulla valutazione della condizione della parte, non potendo il mero deposito di documentazione, non accompagnato da alcuna allegazione al riguardo, consentire una richiesta di integrazione della perizia, o di chiarimenti al ctu, o di rinnovo della perizia.
L'opposizione va dunque rigettata, non sussistendo i requisiti sanitari in capo alla ricorrente per ottenere le prestazioni richieste.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 16757/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione, e dichiara che la ricorrente era invalida al 60 % a far data dalla domanda amministrativa al 7.5.2024 e che è portatrice di handicap non grave;
- nulla per le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 23/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo