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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1354/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EU SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12407/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San NA IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IMU 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 TARSU/TIA 2012
contro
Comune di San NA IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170081973768000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200077404177000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200077404177000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1728 IMU 2015
contro
Comune di San NA IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210087324937000 IMU 2013
contro
Comune di San NA IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220032106671000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220114161884000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEVTEVM000063 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 916/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300037855000 notificata in data 03/04//2025 dall'Agente della IS, avente ad oggetto, tra l'altro, gli importi pretesi con l'avviso di accertamento n. TEVTEVM000063 A.I. 2018 emesso dalla Direzione Provinciale II di Napoli, Associazione_1, nonché le somme pretese dal Comune di San NA IA con le cartelle di pagamento de n. 07120170081973768000, 07120210087324937000, 07120220114161884000, ed avviso di accertamento n. 1728 dell'importo complessivo di € 242,06 notificata da Agenzia di riscossione della provincia di Napoli in data 03.04.2025, avente ad oggetto IMU per gli anni 2010, 2013, 2014, 2015 per un totale di euro 1867,90.
Deduce i vizi di mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e quelli legati alle conseguenti sopravvenute prescrizione/decadenza.
Si sono costituiti in giudizio la Direzione Provinciale II del Ministero dell'Economia e il Comune di San NA
IA, entrambi contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva, quanto all'avviso di accertamento TEVTEVM000063 A.I. 2018 emesso dalla Direzione Provinciale II di Napoli, Associazione_1 che lo stesso, atto presupposto dall'atto impugnato, risulta essere stato regolarmente notificato alla parte ricorrente.
Anche le cartelle di pagamento del Comune di San NA IA nn. 07120170081973768000,
07120210087324937000, 07120220114161884000, così come gli avvisi di accertamento n. 1471 del
27.11.2015, n. 1645 del 21.10.2019 risultano notificati per compiuta giacenza, mentre, per quelli n. 1728 del
28.10.2020 e n. 1839 del 18.10.2017 le notifiche risultano effettuate dall'Ufficio Tributi del Comune di San
NA IA presso la residenza della contribuente a mezzo raccomandate a/r rispettivamente n.
15132930471-5, n. 14372274543-9, n. 617493950412, n. 15135317639-1.
Inoltre, proprio con riferimento alle cartelle n. 07120170081973768, 07120210087324937000,
0712022014161884000, 67123999000011326000 la parte ha chiesto ed ottenuto una rateazione del debito presso l'ente di riscossione, la qual cosa vale riconoscimento ed accettazione del debito vantato – vi è una parte del modulo compilata da costei (colonna O) che conferma questo assunto – e, al contempo esclude la fondatezza dell'eccezione con cui costei pretende di far valere l'omessa notifica dei suddetti, presupposti atti.
In definitiva, stante la mancata tempestiva impugnazione, in entrambi i casi quegli atti sono divenuti inoppugnabili e dunque la parte non può far valere, avverso gli stessi, contestazioni in merito.
Tanto meno può dirsi essere decorsa la prescrizione, in presenza degli atti interruttivi, e anche considerando la sospensione dei relativi termini, riferibili al periodo nel quale erano in vigore le misure di prevenzione del
Coronavirus.
Quanto alla deduzione, secondo la quale , l'intimazione di pagamento del 2023, inviata alla parte da Ader, conterrebbe il riferimento ad una sola cartella di pagamento, si tratta di motivo non proposto in sede di ricorso principale, e prospettato solo in seguito, come tale non delibabile non essendo stato oggetto di contraddittorio.
Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
450,00 più oneri accessori, se dovuti., da corrispondere in parti uguali alle tre parti costituite.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
EU SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12407/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San NA IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IMU 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300037855000 TARSU/TIA 2012
contro
Comune di San NA IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170081973768000 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200077404177000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200077404177000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1728 IMU 2015
contro
Comune di San NA IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210087324937000 IMU 2013
contro
Comune di San NA IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220032106671000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220114161884000 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEVTEVM000063 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 916/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300037855000 notificata in data 03/04//2025 dall'Agente della IS, avente ad oggetto, tra l'altro, gli importi pretesi con l'avviso di accertamento n. TEVTEVM000063 A.I. 2018 emesso dalla Direzione Provinciale II di Napoli, Associazione_1, nonché le somme pretese dal Comune di San NA IA con le cartelle di pagamento de n. 07120170081973768000, 07120210087324937000, 07120220114161884000, ed avviso di accertamento n. 1728 dell'importo complessivo di € 242,06 notificata da Agenzia di riscossione della provincia di Napoli in data 03.04.2025, avente ad oggetto IMU per gli anni 2010, 2013, 2014, 2015 per un totale di euro 1867,90.
Deduce i vizi di mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e quelli legati alle conseguenti sopravvenute prescrizione/decadenza.
Si sono costituiti in giudizio la Direzione Provinciale II del Ministero dell'Economia e il Comune di San NA
IA, entrambi contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva, quanto all'avviso di accertamento TEVTEVM000063 A.I. 2018 emesso dalla Direzione Provinciale II di Napoli, Associazione_1 che lo stesso, atto presupposto dall'atto impugnato, risulta essere stato regolarmente notificato alla parte ricorrente.
Anche le cartelle di pagamento del Comune di San NA IA nn. 07120170081973768000,
07120210087324937000, 07120220114161884000, così come gli avvisi di accertamento n. 1471 del
27.11.2015, n. 1645 del 21.10.2019 risultano notificati per compiuta giacenza, mentre, per quelli n. 1728 del
28.10.2020 e n. 1839 del 18.10.2017 le notifiche risultano effettuate dall'Ufficio Tributi del Comune di San
NA IA presso la residenza della contribuente a mezzo raccomandate a/r rispettivamente n.
15132930471-5, n. 14372274543-9, n. 617493950412, n. 15135317639-1.
Inoltre, proprio con riferimento alle cartelle n. 07120170081973768, 07120210087324937000,
0712022014161884000, 67123999000011326000 la parte ha chiesto ed ottenuto una rateazione del debito presso l'ente di riscossione, la qual cosa vale riconoscimento ed accettazione del debito vantato – vi è una parte del modulo compilata da costei (colonna O) che conferma questo assunto – e, al contempo esclude la fondatezza dell'eccezione con cui costei pretende di far valere l'omessa notifica dei suddetti, presupposti atti.
In definitiva, stante la mancata tempestiva impugnazione, in entrambi i casi quegli atti sono divenuti inoppugnabili e dunque la parte non può far valere, avverso gli stessi, contestazioni in merito.
Tanto meno può dirsi essere decorsa la prescrizione, in presenza degli atti interruttivi, e anche considerando la sospensione dei relativi termini, riferibili al periodo nel quale erano in vigore le misure di prevenzione del
Coronavirus.
Quanto alla deduzione, secondo la quale , l'intimazione di pagamento del 2023, inviata alla parte da Ader, conterrebbe il riferimento ad una sola cartella di pagamento, si tratta di motivo non proposto in sede di ricorso principale, e prospettato solo in seguito, come tale non delibabile non essendo stato oggetto di contraddittorio.
Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
450,00 più oneri accessori, se dovuti., da corrispondere in parti uguali alle tre parti costituite.