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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/07/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. nr. 842/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 842/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 397/2020, depositata in data 11.12.2020 e notificata in data 24.02.2021, vertente TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA MORFÙ, domiciliata come in atti APPELLANTE APPELLATA in via INCIDENTALE CONTRO
sito in Corigliano-Rossano, area Controparte_1 urbana Rossano alla Via Pietro Nenni 8 (C.F. ) in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA GAETANA BRUNO, domiciliato come in atti APPELLATO APPELLANTE in via INCIDENTALE NONCHÈ
(Partita IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA IAQUINTA, domiciliata come in atti APPELLATA CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.03.2025, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 12 Maggio 2025 e 3 Giugno 2025, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025). Le parti hanno depositato comparse conclusionali nei termini concessi solo la e Pt_1
l'appellato hanno depositato memorie di replica. CP_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz.
1 c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
1. Il giudizio di primo grado. Quanto al giudizio di primo grado, si osserva che la ha convenuto in giudizio il Pt_1
sito in Rossano, alla Via P. Nenni n. 8, al fine di farne Controparte_1 accertare la responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data 13.03.2018, allorquando, intorno alle 18:30, scendendo le scale del in prossimità del portone sarebbe scivolata CP_1 rovinosamente a terra, a causa della presenza di olio o di simile sostanza, sul penultimo scalino della rampa di scale a scendere, riportando una frattura sottocapitata dell'omero dx, con prognosi di trenta giorni, poi trattata con intervento chirurgico. La ha, così, chiesto la condanna del al pagamento della somma di euro € Pt_1 CP_1
5.000,00, o di quella accertata nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo. Costituitosi in giudizio, il ha dedotto l'assenza di ogni propria responsabilità e ha CP_1 chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_3
al fine di essere tenuto indenne da eventuali condanne in favore della danneggiata.
[...]
Il ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea, poiché infondata e non CP_1 provata, oltre che spropositata nel quantum preteso, nonché in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, di essere tenuto indenne, in operatività della polizza assicurativa, per quanto liquidato in favore della parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite. Autorizzata la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c., si è costituita in giudizio la deducendo l'assenza di ogni responsabilità in capo al Condominio, Controparte_2 nonché l'assenza di copertura assicurativa per eventi simili a quello denunciato dalla parte attrice e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta dalla con condanna della stessa Pt_1 alle spese e competenze di lite. La causa è stata istruita con le produzioni documentali e l'escussione dei testi ammessi. Il giudice di pace di Rossano con la sentenza n. 397/2020, depositata in data 11.12.2020 e notificata in data 24.02.2021, ha rigettato la domanda attorea, ritenuta infondata, compensando le spese di lite.
2. Il giudizio di appello. Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha proposto appello avverso la Pt_1 predetta sentenza enunciando un unico motivo di appello (erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado). L'appellante ha, quindi, chiesto l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, l'integrale riforma della pronuncia di prime cure, con accertamento della responsabilità del per il sinistro de quo e conseguente condanna dello stesso al Controparte_1 pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. La ha, inoltre, chiesto l'ammissione di CTU Pt_1 medico-legale al fine di accertare i postumi residuati e la compatibilità dei danni con l'evento sinistroso. La prima udienza è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 02.02.2022, poi rinviata d'ufficio, per variazione tabellare, all'udienza del 08.02.2022, trattata in modalità cartolare. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata l'8.7.2021 si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'improponibilità e/o improcedibilità CP_2
2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante per lite temeraria, considerata l'evidente infondatezza del gravame. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata tempestivamente l'11.1.2022, si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare CP_1 improcedibile e/o inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettare il gravame in quanto infondato, nonché, in via incidentale, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, di condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza dell'11.03.2025, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 12 Maggio 2025 e 3 Giugno 2025, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025). Le parti hanno depositato comparse conclusionali nei termini concessi solo la e Pt_1
l'appellato hanno depositato memorie di replica. CP_1
3. Questioni preliminari. In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., sollevata da entrambe le parti appellate. L'appello, infatti, appare redatto in conformità alle vigenti disposizioni codicistiche, contenendo l'indicazione delle ragioni di impugnazione. Queste ultime appaiono conformi al canone di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c., diversamente da quanto sostenuto dalle parti appellate, anche in considerazione dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado … (Cass. n. 13535/2018) potendo chiedere l'appellante al secondo giudice, anche solo di “valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. civ. n. 40560 del 2021). Nel caso di specie, l'atto di appello, per quanto privo di sintesi e di schematicità espositiva, improntato su una critica ad ampio spettro della decisione di primo grado, consente di individuare la consistenza delle doglianze relative alla ritenuta errata decisione maturata dal giudice di prime cure, avendo indicato, in modo puntuale, le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
4. Il merito.
4.1. L'appello principale di . Parte_1
3 Tanto premesso, passando al merito della vicenda, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato, con parziale integrazione della motivazione resa dal giudice di prime cure. Si rileva, sul punto che, rientra nei poteri del giudice di appello correggere la motivazione della sentenza, o integrarla, quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009). Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il giudice di primo grado ha correttamente analizzato tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, tenendo conto delle principali norme di diritto sostanziale del nostro ordinamento e, a seguito di un'accurata analisi delle risultanze istruttorie e di un corretto inquadramento giuridico dell'azionata pretesa attorea, ha giustamente rigettato la domanda. Invero, il giudice di pace ha correttamente inquadrato la fattispecie per cui è causa nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., richiamando, altresì, i principi giurisprudenziali relativi alla natura oggettiva di detta responsabilità e alle conseguenze in tema di onere della prova. Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la res e, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. ex multis Cass., Sez. III, sent. n. 2062/2004). In applicazione dell'art. 2051 c.c., il solo onere gravante sul danneggiato è quello di provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, prova che deve essere fornita in via prioritaria, in quanto solo dopo che il danneggiato abbia fornito tale prova incombe al danneggiante (custode) l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che non era né prevedibile, né evitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito e che può trovare configurazione anche nel fatto del danneggiato (cfr. Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 1896 del 2015). In applicazione di tali principi deve, pertanto, condividersi la decisione del giudice di pace in ordine alla mancata prova del nesso causale da parte della odierna appellante. Ad integrazione di quanto già correttamente statuito dal giudice di prime cure, si rileva che, dalla istruttoria espletata in primo grado, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato. Al riguardo, innanzitutto, si rileva la tardività dell'eccezione di incapacità a testimoniare del teste formulata dall'appellante solo nell'atto di appello. Invero, tale eccezione, Testimone_1 come evincibile dagli atti di causa del primo grado (vedi verbale di udienza del 15.10.2020 in cui sono state assunte le prove, vedi note conclusive del 18.11.2020 depositate nell'interesse dell'attrice, nonché il verbale dell'udienza del 19.11.2020 in cui la causa è stata posta in decisione), non risulta essere mai stata proposta né prima né dopo l'escussione del teste. Si rammenta che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti rinunciata e sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (vedi da ultimo Cassazione civile sez. un. - 06/04/2023, n. 9456), così da non potere essere proposta in sede di appello.
4 Ciò chiarito, dalla lettura delle deposizioni rese si evince agevolmente l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione di parte attrice. Invero i predetti, innanzitutto, hanno reso dichiarazioni del tutto generiche non avendo precisato l'esatta dinamica del fatto e le modalità della caduta, essendosi limitati a confermare genericamente le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati da parte attrice in primo grado e, in relazione alle modalità di verificazione dei fatti, hanno semplicemente affermato di averla vista cadere e che erano presenti più macchie su più scalini, senza null'altro precisare sulla esatta dinamica del sinistro (v. dichiarazioni rese alla udienza del 15.10.2020). Ancora, occorre rilevare che in primo grado l'attrice ha dedotto di essersi recata a far visita alla sorella accompagnata solo dal marito e dalla nuora che è Controparte_4 Controparte_5 stata soccorsa solo da questi ultimi, che il figlio è sopraggiunto solo dopo la caduta e ha CP_6 scattato le foto (cfr. atto di citazione: “il figlio accorsosi che per le scale vi era un CP_6 riversamento di liquido…”; e verbale udienza 03.09.2020: capo 6 “vero che il figlio CP_6 raggiunta la madre si accorgeva che sul luogo del sinistro vi era del liquido scivoloso…”), senza mai indicare la presenza, al momento del fatto, dell'altro figlio . Persona_1
Pertanto, devono ritenersi del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Per_1
Lo stesso, inoltre, in contraddizione con quanto allegato dalla ha prima affermato
[...] Pt_1 di aver accompagnato anche lui la madre e il padre presso il condominio per poi dichiarare, su domanda del legale di controparte, che la madre si era recata presso il condominio solo in compagnia del padre e della cognata;
inoltre il teste, inverosimilmente, ha dichiarato di aver assistito alla caduta, ponendosi ancora una volta in contraddizione con quanto dedotto in citazione, senza, poi, nulla saper riferire – in risposta al capo 4 - sulla visibilità della presunta sostanza presente sullo scalino. Peraltro, come evidenziato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come anche nei capitoli di prova articolati a verbale dall'attrice all'udienza del 03.09.2020, tra le persone presenti al momento del sinistro, sono stati indicati solo il marito e la nuora Controparte_4 CP_5 mentre è stato allegato che il figlio e non è sopraggiunto dopo, il che
[...] CP_6 Per_1 porta ad escludere che il , per stessa allegazione di parte appellata, fosse presente al Persona_1 momento del sinistro o successivamente a esso. Occorre, poi, evidenziare che parte appellante solo nelle note conclusive, datate 18.11.2020, depositate in primo grado dopo l'espletamento della prova orale, ha tentato di modificare le allegazioni in punto di fatto indicando, per la prima volta, la presenza al momento del sinistro del . Persona_1
L'altra teste pure ha reso dichiarazioni non credibili e contraddittorie Controparte_5 laddove ha prima confermato i capi 1 e 2 articolati a verbale dalla all'udienza del Pt_1
03.09.2020 riferendo, quindi, di aver accompagnato lei sola, unitamente al , l'attrice Controparte_4 presso il condominio, senza far nessun riferimento alla presenza, al momento della caduta, del
, né men che meno a quella del , per poi affermare, in risposta al Persona_2 Persona_1 capo 6, sopra richiamato, che il , e non era sopraggiunto e li aiutava a Persona_2 Per_1 soccorrere la Pt_1
È evidente, quindi, come il giudice di pace abbia correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice tenuto conto anche dei rapporti con la ( Pt_1 Per_1
è il figlio la nuora). Così come correttamente il giudice di pace ha
[...] Controparte_5 posto in evidenza che la presenza dei predetti sul luogo e al momento del verificarsi dell'evento, contrariamente a quanto dagli stessi dichiarato, non ha trovato conferma nella testimonianza resa
5 dal teste indicato dal Condominio, , il quale ha riferito che l'appellante in Testimone_1 quell'occasione si era recata in casa sua accompagnata solo dal marito e ha escluso la presenza di sostanze sul gradino il giorno del presunto sinistro (cfr. verbale udienza 15.10.2020). Si osserva, altresì, che la prospettata dinamica del sinistro occorso alla come rilevato Pt_1 anche dal primo giudice, risulta palesemente scalfita dal contenuto del certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rossano in atti (cfr. fascicolo di primo grado di parte attrice) in cui, nella sezione relativa all'anamnesi è stato annotato “riferito trauma accidentale al domicilio”, nella sezione relativa al luogo dell'evento “a casa” e nella sezione circostanze del trauma “incidente domestico”, in palese contraddizione con quanto, invece, sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla parte attrice, odierna appellante. Né sussistono ulteriori elementi da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro. Sotto tale profilo, del resto, la domanda svolta in primo grado sconta anche una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla è stato precisato – già in sede di deduzioni nei termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito – in ordine alle modalità con le quali Pt_1 sarebbe caduta. L'appellante, invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha
[...] genericamente dedotto di essere rovinata a terra, mentre scendeva le scale del condominio, a causa della presenza di una sostanza oleosa sul penultimo scalino, senza neppure indicare se la caduta sia avvenuta in avanti, all'indietro o lateralmente, scivolando con il piede destro o sinistro, né ha precisato quale lato o parte del corpo sia stata interessata dall'impatto col suolo, limitandosi solo ad imputare la caduta alle condizioni delle scale, ossia alla presenza di sostanza oleosa sul penultimo gradino. Non risulta, pertanto, nella dimensione storico fattuale, provato lo stesso sinistro dedotto in citazione e, quindi, il nesso tra questo e le lesioni lamentate. Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n. 35991 del 2023, proprio in materia di caduta ex art. 2051 c.c.). Peraltro, per completezza motivazionale, si evidenzia che, anche sotto il profilo dell'incidenza del comportamento colposo del danneggiato, le deduzioni dell'appellante non consentono di escludere che la distrazione o l'imprudenza della stessa, nel dinamismo causale dell'evento, siano state di intensità tale da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno. Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso delle scale condominiali avrebbe dovuto consigliare all'appellante di prestare maggiore cautela nello scendere i gradini, atteso che l'estensione e la piena visibilità delle macchie oleose importano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio e l'evitabilità dello stesso. Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che l'appellante, con un
6 minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo, ad esempio, scendendo i gradini evitando di camminare proprio in corrispondenza delle macchie oleose. Per tutto quanto esposto l'appello principale deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata. Va rigettata la domanda di condanna al risarcimento per lite temeraria formulata dalla nei confronti dell'appellante. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, invero, non CP_3 può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. n. 21798/2015; Cass.S.U., n. 7583/2004). La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri, il che non è avvenuto, nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).
4.2. L'appello incidentale spiegato dal CP_1
Deve, invece, essere accolto l'appello incidentale proposto dal , il quale ha CP_1 censurato la sentenza di primo grado ritenendo la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di pace ingiusta e non conforme ai criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. In ordine alle ragioni dell'operata compensazione il giudice di prime cure ha, infatti, motivato affermando che “La peculiarità della contesa induce il decidente a compensare le spese di lite”. Ebbene, la motivazione addotta dal giudice di pace a sostegno della compensazione delle spese di lite non rispetta il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come novellato dal D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L. 162/2014 e come modificato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale). Questa disposizione, restringendo ancora di più rispetto al passato l'ambito di operatività della compensazione delle spese, prevede che il giudice possa compensare le spese di lite parzialmente o per l'intero soltanto se “vi è soccombenza reciproca tra le parti ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 3977 del 2020). La Corte di Cassazione ha, dunque, fornito un'interpretazione precisa e condivisibile della norma a seguito dell'emanazione della sentenza n. 77 del 19.04.2018, con cui la Corte Costituzionale ha stabilito che “È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese
7 tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Tale gravità o eccezionalità non sussiste nel caso di specie, né vengono esplicitati ragioni di serietà tale da giustificare la compensazione delle spese e, quindi, per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Difettano, per tale ragione, i presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per cui l'appello incidentale va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese, che vanno, quindi, integralmente poste carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c. Le spese di giudizio del primo grado, pertanto, nei rapporti tra la e il Pt_1 [...]
, vanno poste a carico di in considerazione della sua Controparte_1 Parte_1 soccombenza, con liquidazione d'ufficio come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi), in quanto vigente al momento della pronuncia di primo grado, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (in applicazione del criterio del disputatum) e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore costituito per il in primo grado, dichiaratosi antistatario (vedi comparsa originaria), non essendovi CP_1 stata nessuna rinuncia espressa.
5. Le spese del presente grado. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti di cui al DM n. 147 del 13/08/2022 (valori minimi con esclusione della fase istruttoria), in considerazione del valore dichiarato della controversia (in applicazione del criterio del disputatum) e dell'attività processuale svolta. Al rigetto dell'appello principale segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'APPELLO PRINCIPALE proposto da;
Parte_1
2) ACCOGLIE l'APPELLO INCIDENTALE proposto dal
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore e, in PARZIALE Controparte_1
della SENTENZA appellata, CONDANNA parte appellante, , al CP_7 Parte_1 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore del
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in euro Controparte_1
671,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A., se dovute per legge, e spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per il in primo grado, CP_1 dichiaratosi antistatario;
8 3) CONDANNA parte appellante, , al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore del , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in euro € 852,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A., se dovute per legge, e spese generali nella misura di legge;
4) CONDANNA parte appellante, , al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, che si liquidano in euro € 852,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A., se dovute per legge, e spese generali nella misura di legge;
5) DÀ ATTO della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis per la stessa impugnazione principale, se dovuto;
6) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari 02.07.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 842/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 397/2020, depositata in data 11.12.2020 e notificata in data 24.02.2021, vertente TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA MORFÙ, domiciliata come in atti APPELLANTE APPELLATA in via INCIDENTALE CONTRO
sito in Corigliano-Rossano, area Controparte_1 urbana Rossano alla Via Pietro Nenni 8 (C.F. ) in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA GAETANA BRUNO, domiciliato come in atti APPELLATO APPELLANTE in via INCIDENTALE NONCHÈ
(Partita IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA IAQUINTA, domiciliata come in atti APPELLATA CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.03.2025, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 12 Maggio 2025 e 3 Giugno 2025, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025). Le parti hanno depositato comparse conclusionali nei termini concessi solo la e Pt_1
l'appellato hanno depositato memorie di replica. CP_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz.
1 c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
1. Il giudizio di primo grado. Quanto al giudizio di primo grado, si osserva che la ha convenuto in giudizio il Pt_1
sito in Rossano, alla Via P. Nenni n. 8, al fine di farne Controparte_1 accertare la responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data 13.03.2018, allorquando, intorno alle 18:30, scendendo le scale del in prossimità del portone sarebbe scivolata CP_1 rovinosamente a terra, a causa della presenza di olio o di simile sostanza, sul penultimo scalino della rampa di scale a scendere, riportando una frattura sottocapitata dell'omero dx, con prognosi di trenta giorni, poi trattata con intervento chirurgico. La ha, così, chiesto la condanna del al pagamento della somma di euro € Pt_1 CP_1
5.000,00, o di quella accertata nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo. Costituitosi in giudizio, il ha dedotto l'assenza di ogni propria responsabilità e ha CP_1 chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_3
al fine di essere tenuto indenne da eventuali condanne in favore della danneggiata.
[...]
Il ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea, poiché infondata e non CP_1 provata, oltre che spropositata nel quantum preteso, nonché in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, di essere tenuto indenne, in operatività della polizza assicurativa, per quanto liquidato in favore della parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite. Autorizzata la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c., si è costituita in giudizio la deducendo l'assenza di ogni responsabilità in capo al Condominio, Controparte_2 nonché l'assenza di copertura assicurativa per eventi simili a quello denunciato dalla parte attrice e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta dalla con condanna della stessa Pt_1 alle spese e competenze di lite. La causa è stata istruita con le produzioni documentali e l'escussione dei testi ammessi. Il giudice di pace di Rossano con la sentenza n. 397/2020, depositata in data 11.12.2020 e notificata in data 24.02.2021, ha rigettato la domanda attorea, ritenuta infondata, compensando le spese di lite.
2. Il giudizio di appello. Con atto di citazione tempestivamente notificato, la ha proposto appello avverso la Pt_1 predetta sentenza enunciando un unico motivo di appello (erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado). L'appellante ha, quindi, chiesto l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, l'integrale riforma della pronuncia di prime cure, con accertamento della responsabilità del per il sinistro de quo e conseguente condanna dello stesso al Controparte_1 pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. La ha, inoltre, chiesto l'ammissione di CTU Pt_1 medico-legale al fine di accertare i postumi residuati e la compatibilità dei danni con l'evento sinistroso. La prima udienza è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 02.02.2022, poi rinviata d'ufficio, per variazione tabellare, all'udienza del 08.02.2022, trattata in modalità cartolare. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata l'8.7.2021 si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'improponibilità e/o improcedibilità CP_2
2 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante per lite temeraria, considerata l'evidente infondatezza del gravame. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata tempestivamente l'11.1.2022, si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare CP_1 improcedibile e/o inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettare il gravame in quanto infondato, nonché, in via incidentale, di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, di condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza dell'11.03.2025, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 12 Maggio 2025 e 3 Giugno 2025, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025). Le parti hanno depositato comparse conclusionali nei termini concessi solo la e Pt_1
l'appellato hanno depositato memorie di replica. CP_1
3. Questioni preliminari. In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., sollevata da entrambe le parti appellate. L'appello, infatti, appare redatto in conformità alle vigenti disposizioni codicistiche, contenendo l'indicazione delle ragioni di impugnazione. Queste ultime appaiono conformi al canone di specificità prescritto dall'art. 342 c.p.c., diversamente da quanto sostenuto dalle parti appellate, anche in considerazione dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado … (Cass. n. 13535/2018) potendo chiedere l'appellante al secondo giudice, anche solo di “valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. civ. n. 40560 del 2021). Nel caso di specie, l'atto di appello, per quanto privo di sintesi e di schematicità espositiva, improntato su una critica ad ampio spettro della decisione di primo grado, consente di individuare la consistenza delle doglianze relative alla ritenuta errata decisione maturata dal giudice di prime cure, avendo indicato, in modo puntuale, le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
4. Il merito.
4.1. L'appello principale di . Parte_1
3 Tanto premesso, passando al merito della vicenda, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato, con parziale integrazione della motivazione resa dal giudice di prime cure. Si rileva, sul punto che, rientra nei poteri del giudice di appello correggere la motivazione della sentenza, o integrarla, quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009). Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il giudice di primo grado ha correttamente analizzato tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, tenendo conto delle principali norme di diritto sostanziale del nostro ordinamento e, a seguito di un'accurata analisi delle risultanze istruttorie e di un corretto inquadramento giuridico dell'azionata pretesa attorea, ha giustamente rigettato la domanda. Invero, il giudice di pace ha correttamente inquadrato la fattispecie per cui è causa nell'alveo della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., richiamando, altresì, i principi giurisprudenziali relativi alla natura oggettiva di detta responsabilità e alle conseguenze in tema di onere della prova. Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la res e, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. ex multis Cass., Sez. III, sent. n. 2062/2004). In applicazione dell'art. 2051 c.c., il solo onere gravante sul danneggiato è quello di provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, prova che deve essere fornita in via prioritaria, in quanto solo dopo che il danneggiato abbia fornito tale prova incombe al danneggiante (custode) l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che non era né prevedibile, né evitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito e che può trovare configurazione anche nel fatto del danneggiato (cfr. Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 1896 del 2015). In applicazione di tali principi deve, pertanto, condividersi la decisione del giudice di pace in ordine alla mancata prova del nesso causale da parte della odierna appellante. Ad integrazione di quanto già correttamente statuito dal giudice di prime cure, si rileva che, dalla istruttoria espletata in primo grado, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato. Al riguardo, innanzitutto, si rileva la tardività dell'eccezione di incapacità a testimoniare del teste formulata dall'appellante solo nell'atto di appello. Invero, tale eccezione, Testimone_1 come evincibile dagli atti di causa del primo grado (vedi verbale di udienza del 15.10.2020 in cui sono state assunte le prove, vedi note conclusive del 18.11.2020 depositate nell'interesse dell'attrice, nonché il verbale dell'udienza del 19.11.2020 in cui la causa è stata posta in decisione), non risulta essere mai stata proposta né prima né dopo l'escussione del teste. Si rammenta che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti rinunciata e sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (vedi da ultimo Cassazione civile sez. un. - 06/04/2023, n. 9456), così da non potere essere proposta in sede di appello.
4 Ciò chiarito, dalla lettura delle deposizioni rese si evince agevolmente l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi su indicazione di parte attrice. Invero i predetti, innanzitutto, hanno reso dichiarazioni del tutto generiche non avendo precisato l'esatta dinamica del fatto e le modalità della caduta, essendosi limitati a confermare genericamente le circostanze di cui ai capitoli di prova articolati da parte attrice in primo grado e, in relazione alle modalità di verificazione dei fatti, hanno semplicemente affermato di averla vista cadere e che erano presenti più macchie su più scalini, senza null'altro precisare sulla esatta dinamica del sinistro (v. dichiarazioni rese alla udienza del 15.10.2020). Ancora, occorre rilevare che in primo grado l'attrice ha dedotto di essersi recata a far visita alla sorella accompagnata solo dal marito e dalla nuora che è Controparte_4 Controparte_5 stata soccorsa solo da questi ultimi, che il figlio è sopraggiunto solo dopo la caduta e ha CP_6 scattato le foto (cfr. atto di citazione: “il figlio accorsosi che per le scale vi era un CP_6 riversamento di liquido…”; e verbale udienza 03.09.2020: capo 6 “vero che il figlio CP_6 raggiunta la madre si accorgeva che sul luogo del sinistro vi era del liquido scivoloso…”), senza mai indicare la presenza, al momento del fatto, dell'altro figlio . Persona_1
Pertanto, devono ritenersi del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Per_1
Lo stesso, inoltre, in contraddizione con quanto allegato dalla ha prima affermato
[...] Pt_1 di aver accompagnato anche lui la madre e il padre presso il condominio per poi dichiarare, su domanda del legale di controparte, che la madre si era recata presso il condominio solo in compagnia del padre e della cognata;
inoltre il teste, inverosimilmente, ha dichiarato di aver assistito alla caduta, ponendosi ancora una volta in contraddizione con quanto dedotto in citazione, senza, poi, nulla saper riferire – in risposta al capo 4 - sulla visibilità della presunta sostanza presente sullo scalino. Peraltro, come evidenziato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come anche nei capitoli di prova articolati a verbale dall'attrice all'udienza del 03.09.2020, tra le persone presenti al momento del sinistro, sono stati indicati solo il marito e la nuora Controparte_4 CP_5 mentre è stato allegato che il figlio e non è sopraggiunto dopo, il che
[...] CP_6 Per_1 porta ad escludere che il , per stessa allegazione di parte appellata, fosse presente al Persona_1 momento del sinistro o successivamente a esso. Occorre, poi, evidenziare che parte appellante solo nelle note conclusive, datate 18.11.2020, depositate in primo grado dopo l'espletamento della prova orale, ha tentato di modificare le allegazioni in punto di fatto indicando, per la prima volta, la presenza al momento del sinistro del . Persona_1
L'altra teste pure ha reso dichiarazioni non credibili e contraddittorie Controparte_5 laddove ha prima confermato i capi 1 e 2 articolati a verbale dalla all'udienza del Pt_1
03.09.2020 riferendo, quindi, di aver accompagnato lei sola, unitamente al , l'attrice Controparte_4 presso il condominio, senza far nessun riferimento alla presenza, al momento della caduta, del
, né men che meno a quella del , per poi affermare, in risposta al Persona_2 Persona_1 capo 6, sopra richiamato, che il , e non era sopraggiunto e li aiutava a Persona_2 Per_1 soccorrere la Pt_1
È evidente, quindi, come il giudice di pace abbia correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice tenuto conto anche dei rapporti con la ( Pt_1 Per_1
è il figlio la nuora). Così come correttamente il giudice di pace ha
[...] Controparte_5 posto in evidenza che la presenza dei predetti sul luogo e al momento del verificarsi dell'evento, contrariamente a quanto dagli stessi dichiarato, non ha trovato conferma nella testimonianza resa
5 dal teste indicato dal Condominio, , il quale ha riferito che l'appellante in Testimone_1 quell'occasione si era recata in casa sua accompagnata solo dal marito e ha escluso la presenza di sostanze sul gradino il giorno del presunto sinistro (cfr. verbale udienza 15.10.2020). Si osserva, altresì, che la prospettata dinamica del sinistro occorso alla come rilevato Pt_1 anche dal primo giudice, risulta palesemente scalfita dal contenuto del certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rossano in atti (cfr. fascicolo di primo grado di parte attrice) in cui, nella sezione relativa all'anamnesi è stato annotato “riferito trauma accidentale al domicilio”, nella sezione relativa al luogo dell'evento “a casa” e nella sezione circostanze del trauma “incidente domestico”, in palese contraddizione con quanto, invece, sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dalla parte attrice, odierna appellante. Né sussistono ulteriori elementi da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro. Sotto tale profilo, del resto, la domanda svolta in primo grado sconta anche una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla è stato precisato – già in sede di deduzioni nei termini di preclusione assertiva scanditi dal codice di rito – in ordine alle modalità con le quali Pt_1 sarebbe caduta. L'appellante, invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha
[...] genericamente dedotto di essere rovinata a terra, mentre scendeva le scale del condominio, a causa della presenza di una sostanza oleosa sul penultimo scalino, senza neppure indicare se la caduta sia avvenuta in avanti, all'indietro o lateralmente, scivolando con il piede destro o sinistro, né ha precisato quale lato o parte del corpo sia stata interessata dall'impatto col suolo, limitandosi solo ad imputare la caduta alle condizioni delle scale, ossia alla presenza di sostanza oleosa sul penultimo gradino. Non risulta, pertanto, nella dimensione storico fattuale, provato lo stesso sinistro dedotto in citazione e, quindi, il nesso tra questo e le lesioni lamentate. Sul punto non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n. 35991 del 2023, proprio in materia di caduta ex art. 2051 c.c.). Peraltro, per completezza motivazionale, si evidenzia che, anche sotto il profilo dell'incidenza del comportamento colposo del danneggiato, le deduzioni dell'appellante non consentono di escludere che la distrazione o l'imprudenza della stessa, nel dinamismo causale dell'evento, siano state di intensità tale da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione del danno. Infatti, l'applicazione al caso concreto dello specifico grado di diligenza richiesto dal generale principio di autoresponsabilità e di correttezza nell'uso delle scale condominiali avrebbe dovuto consigliare all'appellante di prestare maggiore cautela nello scendere i gradini, atteso che l'estensione e la piena visibilità delle macchie oleose importano la piena percepibilità del pericolo e, quindi, la prevedibilità del rischio e l'evitabilità dello stesso. Si tratta, quindi, di circostanze che, unitariamente esaminate e criticamente vagliate, consentono di ritenere che l'appellante, con un
6 minimo di diligenza, avrebbe agevolmente evitato l'ostacolo e il connesso pericolo, ad esempio, scendendo i gradini evitando di camminare proprio in corrispondenza delle macchie oleose. Per tutto quanto esposto l'appello principale deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata. Va rigettata la domanda di condanna al risarcimento per lite temeraria formulata dalla nei confronti dell'appellante. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, invero, non CP_3 può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. n. 21798/2015; Cass.S.U., n. 7583/2004). La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri, il che non è avvenuto, nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).
4.2. L'appello incidentale spiegato dal CP_1
Deve, invece, essere accolto l'appello incidentale proposto dal , il quale ha CP_1 censurato la sentenza di primo grado ritenendo la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di pace ingiusta e non conforme ai criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. In ordine alle ragioni dell'operata compensazione il giudice di prime cure ha, infatti, motivato affermando che “La peculiarità della contesa induce il decidente a compensare le spese di lite”. Ebbene, la motivazione addotta dal giudice di pace a sostegno della compensazione delle spese di lite non rispetta il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come novellato dal D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni nella L. 162/2014 e come modificato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale). Questa disposizione, restringendo ancora di più rispetto al passato l'ambito di operatività della compensazione delle spese, prevede che il giudice possa compensare le spese di lite parzialmente o per l'intero soltanto se “vi è soccombenza reciproca tra le parti ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Sul punto, la Corte di Cassazione ha rilevato che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 3977 del 2020). La Corte di Cassazione ha, dunque, fornito un'interpretazione precisa e condivisibile della norma a seguito dell'emanazione della sentenza n. 77 del 19.04.2018, con cui la Corte Costituzionale ha stabilito che “È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese
7 tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Tale gravità o eccezionalità non sussiste nel caso di specie, né vengono esplicitati ragioni di serietà tale da giustificare la compensazione delle spese e, quindi, per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Difettano, per tale ragione, i presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per cui l'appello incidentale va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese, che vanno, quindi, integralmente poste carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c. Le spese di giudizio del primo grado, pertanto, nei rapporti tra la e il Pt_1 [...]
, vanno poste a carico di in considerazione della sua Controparte_1 Parte_1 soccombenza, con liquidazione d'ufficio come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi), in quanto vigente al momento della pronuncia di primo grado, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (in applicazione del criterio del disputatum) e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del procuratore costituito per il in primo grado, dichiaratosi antistatario (vedi comparsa originaria), non essendovi CP_1 stata nessuna rinuncia espressa.
5. Le spese del presente grado. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti di cui al DM n. 147 del 13/08/2022 (valori minimi con esclusione della fase istruttoria), in considerazione del valore dichiarato della controversia (in applicazione del criterio del disputatum) e dell'attività processuale svolta. Al rigetto dell'appello principale segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'APPELLO PRINCIPALE proposto da;
Parte_1
2) ACCOGLIE l'APPELLO INCIDENTALE proposto dal
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore e, in PARZIALE Controparte_1
della SENTENZA appellata, CONDANNA parte appellante, , al CP_7 Parte_1 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore del
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in euro Controparte_1
671,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A., se dovute per legge, e spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per il in primo grado, CP_1 dichiaratosi antistatario;
8 3) CONDANNA parte appellante, , al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore del , in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, che si liquidano in euro € 852,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A., se dovute per legge, e spese generali nella misura di legge;
4) CONDANNA parte appellante, , al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, che si liquidano in euro € 852,00 per compensi, oltre IVA e C.P.A., se dovute per legge, e spese generali nella misura di legge;
5) DÀ ATTO della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis per la stessa impugnazione principale, se dovuto;
6) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari 02.07.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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